Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2021
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, nonche' i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 15, comma 1.1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede, tra l'altro, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2015, n. 80, che prevede, tra l'altro, la deduzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore;
Visto, in particolare, l'art. 83 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le detrazioni e deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo decreto nonche' di quelle a favore degli altri enti del Terzo settore indicati al comma 6 alle condizioni ivi previste;
Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117 che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83, 84, comma 2, 85, comma 7, e di cui all'art. 102, comma 1, lettere e), f) e g), si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018, che disciplina la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni.
Tenuto conto degli esiti della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 6, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2018;
Considerato che le erogazioni liberali richiamate sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali oneri, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 14 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Trasmissione telematica dei dati
riguardanti le erogazioni liberali

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. Alle erogazioni eseguite nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applicano, ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in via transitoria fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea di cui all' art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le disposizioni previste dall'art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 117.
2. I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione di cui al comma 1 con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante:
a. a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2021, se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;
b. a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022, se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 1, comunicano, inoltre, l'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale e' stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale e' stata ricevuta l'erogazione rimborsata.
4. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si e' limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
6. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 1 per le quali l'adempimento e' facoltativo, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
7. A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all'autorizzazione, le disposizioni del presente decreto si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 
Art. 2

Modalita' di trasmissione telematica

1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri