Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2020
Divieto di pesca, detenzione a bordo, trasbordo ovvero sbarco di esemplari della classe Holothuroidea (Oloturia).


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri e, in particolare, il capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacita' della flotta tra gli altri, l'utilizzo degli attrezzi da pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente le «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» e, in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019»;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale e non regolamentata;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2019, n. 13130, con il quale e' stata vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo ovvero lo sbarco di esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie) fino al 31 dicembre 2020;
Visto l'art. 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attivita' di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 del citato decreto legislativo n. 4/2012, l'amministrazione puo', con proprio decreto, disporre limitazioni alle attivita' di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;
Considerato che, in particolare, il prelievo delle oloturie (risorse destinate prevalentemente al consumo in mercati extracomunitari) ha assunto sempre maggiore dimensione tanto da richiedere la valutazione dell'applicazione del principio di precauzione fissato dal citato art. 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Tenuto conto che l'istituto ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di Roma - negli anni precedenti, e in particolare con parere del 18 ottobre 2019, ha rilevato che un eventuale autorizzazione allo sfruttamento delle oloturie potrebbe portare ad un impatto severo in aree riconosciute come ecologicamente di grande pregio («strutturanti dell'habitat»), con effetti negativi sulla biodiversita' ed i servizi ecosistemici, ivi inclusi gli equilibri che sostengono la produttivita' delle specie commerciali;
Considerato che sono in corso di esecuzione progetti e studi scientifici, nello specifico da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), finalizzati alla valutazione dello stato della risorsa, del potenziale commerciale e dell'eventuale conferma delle conseguenze sull'ecosistema marino derivanti da una autorizzazione alla pesca, detenzione a bordo, trasbordo ovvero sbarco di esemplari della classe Holothuroidea (oloturia);
Rilevato il ruolo fondamentale svolto dalle oloturie ai fini della conservazione dell'ecosistema marino e delle altre risorse biologiche del mare in ragione della forte interdipendenza esistente tra gli organismi marini e del ruolo svolto da ciascuno di essi che importa l'applicazione del principio di precauzione;
Ritenuta pertanto la necessita' di prorogare il divieto della pesca delle oloturie fino al 31 dicembre 2021, in attuazione del principio di precauzione e nelle more dell'emanazione di provvedimenti strutturali in materia;

Decreta:

Art. 1

1. Dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, e' fatto divieto di pescare (catture bersaglio o accessorie), detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie).
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle capitanerie di porto, ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 62