Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2021 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DECRETO 9 febbraio 2021
Regole tecniche e operative in materia di semplificazione e svolgimento in modalita' telematica delle procedure concorsuali, limitatamente alle fasi di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici, relative al personale della Corte dei conti.


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 257 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. «decreto rilancio»), come modificato da ultimo dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti», che prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalita' tecniche per l'applicazione del presente articolo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, che stabilisce che «e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonche' la possibilita' per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;»;
Visto il «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici», emanato dal Dipartimento della funzione pubblica il 3 febbraio 2021, in attuazione dell'art. 1, comma 10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (C.A.D.) e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le linee guida AgID 2020 sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici vigenti dal 10 settembre 2020;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati o regolamento o GDPR);
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» (Codice privacy), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Vista la raccolta delle principali disposizioni normative adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali, pubblicata e aggiornata sul sito internet istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali «Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali»;
Richiamato il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il decreto presidenziale 27 ottobre 2020, n. 287, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero;
Considerato che il «decreto rilancio» sopra richiamato ha introdotto - fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso - al fine di imprimere accelerazione ai concorsi pubblici sospesi da diversi provvedimenti normativi a seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19, alcune disposizioni per la semplificazione e lo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali pubbliche, dettando principi e criteri applicabili allo svolgimento delle procedure concorsuali del personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni e allo svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici;
Considerato che il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessario estendere le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle videoconferenze mediante collegamento da remoto, gia' definite con il citato decreto presidenziale n. 287 del 2020, allo svolgimento delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, nonche' allo svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici, tenendo conto, altresi', dei principi e criteri direttivi espressi negli articoli 247-262 del «decreto rilancio», in materia di prove concorsuali in modalita' telematica per diverse fattispecie (concorsi RIPAM - funzione pubblica; concorso personale magistrato ordinario; concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense);
Sentito il responsabile della protezione dei dati (DPO);

Decreta:

Art. 1

Regole tecniche e operative

1. Il presente provvedimento costituisce prima attuazione dei principi applicabili alle procedure concorsuali svolte in modalita' decentrata e telematica ai sensi dell'art. 257 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato da ultimo dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, limitatamente alle fasi di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici.
2. Sono applicabili, ai sensi dell'art. 257 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le regole tecniche e operative gia' definite con il decreto presidenziale n. 287 del 2020 per lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti, come integrate dai principi indicati nel successivo art. 2.
 
Art. 2

Principi per lo svolgimento
dei lavori delle commissioni di concorso

1. Lo svolgimento delle riunioni delle commissioni esaminatrici si conforma ai principi desumibili dagli articoli da 247 a 262 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritenendo consentito lo svolgimento dei lavori delle commissioni esaminatrici, ivi compresa la fase della correzione degli elaborati scritti, in modalita' telematica, garantendo la sicurezza, la tracciabilita' delle comunicazioni, la collegialita', la correttezza e la trasparenza, nonche' la riservatezza delle sedute.
2. I principi generali, di cui al comma precedente, sono applicabili anche alle commissioni di concorso nelle procedure in atto, ivi compreso il reclutamento del personale di magistratura della Corte dei conti. Le commissioni possono iniziare ovvero continuare le operazioni di correzione degli elaborati anche con modalita' a distanza, nel rispetto dei principi di collegialita', trasparenza e imparzialita' e delle vigenti disposizioni e norme tecniche.
3. La commissione svolge le riunioni da remoto nel rispetto delle regole procedimentali vigenti per le riunioni in presenza.
4. A garanzia della collegialita' delle sedute della commissione, la quale opera con la presenza di tutti i componenti nell'esercizio della funzione decisoria, la commissione delibera collegialmente sulla possibilita' di avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni, della modalita' da remoto ovvero sulla possibilita' di ripristinare la ordinaria modalita' in presenza, compatibilmente con l'attuazione delle prescrizioni della disciplina normativa generale emergenziale.
5. Le riunioni della commissione per la valutazione dei titoli e per la correzione degli elaborati sono considerate valide qualora siano presenti fisicamente almeno il Presidente, il Segretario e due componenti. I restanti membri partecipano utilizzando le tecnologie informatiche e digitali da remoto nel rispetto delle regole tecniche e dei principi richiamati nel presente decreto.
6. Nella fase della valutazione preliminare delle domande e dei titoli di ciascun candidato ai fini del conseguimento del punteggio minimo per accedere alle prove scritte, la commissione si riunisce in modalita' mista (in presenza e da remoto) in modo da assicurare il collegamento simultaneo di tutti componenti, specificando, in tal caso, i nominativi di quelli presenti e di quelli collegati da remoto. Le riunioni della commissione devono avvenire nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2. Per visualizzare le domande dei candidati e la documentazione allegata la commissione durante le riunioni puo' accedere alla piattaforma informatica dedicata che sara' messa a disposizione dalla DGSIA, con modalita' tali da garantire la massima segretezza e sicurezza del collegamento.
7. Per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni in modalita' telematica la commissione si conformera' alle prescrizioni tecniche gia' previste nel richiamato decreto presidenziale n. 287 del 2020.
8. La commissione, al termine di ciascuna riunione, redige il verbale, quale documento amministrativo informatico nativo digitale ai sensi dell'art. 40 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) e delle linee guida AgID richiamate in premessa, da sottoscrivere digitalmente da parte di tutti i componenti della commissione, in presenza ovvero collegati da remoto.
9. La correzione degli elaborati scritti avviene da parte della commissione riunita in modalita' mista (in presenza e da remoto), mediante lettura dell'elaborato e la relativa contemporanea visualizzazione nei confronti di tutti i componenti per mezzo dell'utilizzo di tecnologie adatte allo scopo, senza mantenere registrazione di tali operazioni, a garanzia dei principi di riservatezza dei lavori della commissione e di tutela dei dati personali.
10. Conclusa la valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede al riconoscimento delle generalita' dei candidati. Al termine delle operazioni di abbinamento tra elaborati, votazione assegnata e identita' del candidato, e' redatta una tabella-elenco che riporta i dati utili ai fini dell'ammissione al colloquio, in base al punteggio conseguito, da allegare al verbale sottoscritto digitalmente da tutti i componenti della commissione.
 
Art. 3

Tutela dei dati personali

1. Alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, che sono svolte altresi' attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, si applicano i principi generali sulla tutela dei dati personali espressi dal GDPR e dal Codice privacy, nonche' dalle linee guida, provvedimenti, pareri, FAQ e chiarimenti dai Garanti europei e italiano per la protezione dei dati personali. In particolare, la Corte dei conti, quale titolare del trattamento dei dati personali, e il responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, gestore della piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento delle videoconferenze, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e l'integrita' dei dati, limitandone la conservazione al tempo strettamente necessario al relativo trattamento.
2. Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di liceita', correttezza, esattezza, minimizzazione, limitazione della finalita' e della conservazione dei dati, fornendo agli interessati esplicita informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
 
Art. 4

Prescrizioni sanitarie emergenza COVID-19

1. Durante lo svolgimento dei lavori della commissione, sono rispettate le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo.
 
Art. 5

Rinvio

Il presente provvedimento potra' essere successivamente integrato al fine di dettare ulteriori regole tecniche ed operative per lo svolgimento in modalita' decentrata o telematica delle prove concorsuali relative al personale della Corte dei conti, in osservanza del «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici», citato in premessa.
 
Art. 6

Efficacia

1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Presidente: Carlino