Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 13
Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 31 e 32;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro;
Vista la raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione, del 10 agosto 2018, relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 21;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge di delegazione europea 2018 che prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla citata legge e che alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, di seguito denominato «regolamento».
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.
- Il regolamento (UE) n. 2017/821 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce
obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di
stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro,
originari di zone di conflitto o ad alto rischio, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio 2017, n. L 130.
- Il regolamento delegato (UE) n. 2019/429 della
Commissione, dell'11 gennaio 2019, che integra il
regolamento (UE) n. 2017/821 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri
per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per
l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 19 marzo 2019, n. L 75.
- La raccomandazione (UE) n. 2018/1149 della
Commissione, del 10 agosto 2018, relativa agli orientamenti
non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto
o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena
di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) n.
2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 17 agosto 2018, n. L 208.
- Il testo degli articoli 1 e 21 della legge 4 ottobre
2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della citata legge n. 234 del 2012.».
«Art. 21. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere
di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli
importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno,
dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto
o ad alto rischio). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) n. 2017/821 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle
finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) designazione del Ministero dello sviluppo
economico quale autorita' nazionale competente,
responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del
regolamento (UE) n. 2017/821, dell'esecuzione di adeguati
controlli ex post allo scopo di garantire che gli
importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli
adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal
citato regolamento, nonche' di favorire la cooperazione e
lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con
le autorita' doganali e con le autorita' competenti degli
altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del
medesimo regolamento;
b) definizione delle modalita' dei controlli ex
post di cui alla lettera a) del presente comma, in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 11 del
regolamento (UE) n. 2017/821;
c) istituzione, presso l'autorita' nazionale
competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle
attivita', allo scopo di assicurare l'applicazione
effettiva e uniforme del regolamento (UE) n. 2017/821,
composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni
coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le
attivita' anche ai fini della relazione da presentare alla
Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno,
contenente le notifiche circa le misure correttive e le
relazioni riguardanti gli obblighi di audit svolti da
soggetti terzi indipendenti, in conformita' alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/821;
d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravita' della violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/821,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1,
lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
e) destinazione di una quota parte dei proventi
derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione
previste dai decreti legislativi di cui al comma 1
all'attuazione delle misure di controllo di cui alla
lettera b) del presente comma, almeno nella misura del 50
per cento dell'importo complessivo.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
2017/821, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Autorita' nazionale competente

1. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, il Ministero dello sviluppo economico e' designato Autorita' nazionale competente, di seguito denominata «Autorita'».
2. L'Autorita' assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.
 
Art. 3

Azioni per l'applicazione effettiva
ed uniforme del regolamento

1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, l'Autorita' partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L'Autorita' promuove la diffusione dei contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea per le PMI, previsti al considerando 15 del regolamento. L'Autorita' svolge, altresi', attivita' di sensibilizzazione presso la societa' civile per diffondere la conoscenza delle finalita' e degli obiettivi del regolamento, in linea con il considerando 10 del regolamento medesimo.
3. L'Autorita' si dota di una piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. La piattaforma sara' utilizzata anche come strumento ad uso dell'Autorita' con accesso riservato per gestire digitalmente i controlli ex post nelle diverse fasi e per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. L'Autorita' effettua periodicamente attivita' di monitoraggio e valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.
 
Art. 4

Obblighi di dovuta diligenza
per gli importatori

1. Gli importatori dell'Unione forniscono all'Autorita', su sua richiesta, le informazioni relative al regime adottato per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio in esecuzione degli obblighi previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento.
 
Art. 5

Controlli ex post

1. Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all'articolo 11 del regolamento, gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.
2. L'Autorita', acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio.
3. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo e' pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorita' nei confronti degli importatori con i piu' alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano, in conformita' all'articolo 14 del regolamento. L'Autorita' dispone, comunque, i controlli ex post nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.
4. L'Autorita' comunica all'importatore l'avvio della procedura di controllo ex post contestualmente alla richiesta di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento, nonche' ogni altra informazione e documentazione che l'Autorita' ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento.
5. Il controllo ex post sul rispetto degli obblighi in materia di audit ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, si esercita anche sulla validita' temporale degli audit, che dovranno far riferimento all'anno di importazione richiesto, sulla loro portata, che dovra' riguardare tutte le attivita', i processi e i sistemi che l'importatore ha adottato per l'esercizio del dovere di diligenza, nonche' sugli obiettivi dell'audit per accertarne la conformita' agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento.
6. L'Autorita' puo' richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'Autorita' stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
7. L'Autorita' puo' altresi' disporre ispezioni presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti.
8. Per lo svolgimento dei controlli ex post, ivi incluse le ispezioni di cui al comma 7, l'Autorita' si avvale di personale interno adeguatamente formato, di enti strumentali o di altri soggetti pubblici mediante appositi accordi di collaborazione.
9. L'Autorita' conclude la procedura di controllo ex post entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio della stessa all'importatore, dando notizia del suo esito all'interessato. Il suddetto termine puo' essere sospeso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di richiesta di integrazioni di cui al comma 6. Il suddetto termine puo' essere altresi' sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ispezioni di cui al comma 7.
10. In caso di inadempimento alle richieste dell'Autorita', la stessa determina ed applica all'importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' dello specifico inadempimento come disposto all'articolo 7.
11. Con decreto direttoriale sono stabilite le modalita' operative per l'esecuzione dei controlli ex post, anche sulla base degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento. Con ulteriore decreto direttoriale l'Autorita' approva il programma annuale dei controlli, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4.
12. L'Autorita' conserva per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa ai controlli ex post effettuati in conformita' all'articolo 12 del regolamento.

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge 7
agosto 1990, n. 241, cosi' recita:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis).
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.».
 
Art. 6

Misure correttive

1. Qualora l'Autorita' abbia verificato infrazioni al regolamento ne da' comunicazione all'importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare e gli specifici adempimenti, in conformita' all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.
2. L'importatore presenta all'Autorita', entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione.
3. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, e' comunicato dall'importatore all'Autorita' non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni.
4. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l'importatore comunica all'Autorita' l'avvenuta esecuzione delle misure correttive. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importatore, verifica la corretta esecuzione del piano.
 
Art. 7

Sanzioni amministrative

1. L'Autorita' svolge le attivita' di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto.
2. L'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorita', non ottempera alle richieste di cui all'articolo 5, commi 4 e 6, o non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti di cui al medesimo articolo 5, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. L'importatore che, secondo le modalita' e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorita', non adotta le misure correttive di cui all'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 7:

- Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Comitato

1. Allo scopo di fornire supporto all'Autorita' nello svolgimento delle proprie funzioni e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per il coordinamento delle attivita', di seguito denominato «Comitato», composto da un rappresentante ed un supplente designati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
a) Ministero dello sviluppo economico - Autorita', che lo presiede;
b) Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Ministero della giustizia.
2. Ove necessario, ai lavori del Comitato e' invitata a partecipare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Il Comitato, che si riunisce almeno due volte l'anno, coordina le attivita' esercitate da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, nonche' ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, in conformita' all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento.
4. Il Comitato esprime un parere sul programma annuale dei controlli ex post, predisposto dall'Autorita'.
5. Il Comitato puo' essere consultato dall'Autorita', ove ritenuto opportuno.
6. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 9

Cooperazione e scambio di informazioni

1. L'Autorita' scambia informazioni con la Commissione europea, con le Autorita' doganali e le Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, in conformita' all'articolo 13 del regolamento.
2. L'Autorita' richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli ex post sulla base delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, saranno comunicate, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonche' ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei propri compiti, in conformita' alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.
 
Art. 10

Oneri finanziari

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento viene autorizzata la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate all'espletamento delle funzioni dell'Autorita' di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 500.010,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. L'Autorita' fa ricorso a risorse aggiuntive provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del cinquanta per cento, al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attivita' di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 10:

- Il testo dell'art. 41-bis della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».