Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2021 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 15 dicembre 2020
Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). (Delibera n. 79/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera c), e comma 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma 2, nonche' le ulteriori disposizioni di cui all'art. 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente, fra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge n. 201 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 41, comma 4, cosi' come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale dispone che, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera e che, in caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine, il Ministro proponente, sentito il segretario del CIPE, riferisca al Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2015 recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, e, in particolare, l'art. 3 con il quale il medesimo e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica ed e' stato delegato a svolgere le funzioni di cui alla delibera CIPE n. 82 del 2018;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;
Ritenuto opportuno modificare il citato regolamento interno al fine di ottimizzare i lavori del comitato, assicurando la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria sulle proposte oggetto di esame, nonche' per garantire la trasparenza delle decisioni e accelerarne l'iter di perfezionamento;
Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243», e, in particolare, l'art. 14 in materia di indicatori di benessere equo e sostenibile (BES);
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», e, in particolare, l'art. 4, comma 12-quater;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Considerata la necessita' di adeguare il proprio regolamento interno alle innovazioni normative da ultimo richiamate, al fine di rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale;
Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;
Vista la nota DIPE predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Udita in seduta la proposta del segretario del Comitato;

Delibera:

Art. 1

Modifiche al regolamento interno del CIPE

1. Al regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, sono apportate le modificazioni di cui ai commi da 2 a 9.
2. Nella rubrica del capo I, all'art. 1, comma 1, all'art. 2, commi 3, 4 e 5, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 2, all'art. 10, comma 2, e all'art. 11, comma 3, la parola: «CIPE» e' sostituita dalla seguente: «CIPESS».
3. All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, tenendo conto degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e degli indicatori di sviluppo sostenibile individuati con apposita delibera del CIPESS»;
b) il comma 3 e' soppresso;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'. Nei casi di cui al secondo e al terzo periodo, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze partecipa un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.»;
d) al comma 9 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Gli invitati ai sensi del presente comma possono delegare per iscritto la partecipazione alla seduta esclusivamente ad altri componenti degli organi di vertice degli enti o degli istituti o ai responsabili delle rispettive strutture amministrative di vertice. In occasione dell'esame della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dei relativi aggiornamenti, nonche' di altri documenti programmatori di carattere generale in materia di sviluppo sostenibile sono invitati a partecipare alla seduta anche i Ministri non componenti in via permanente e i rappresentanti di UPI e ANCI».
4. All'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'art. 1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «facendo anche riferimento agli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile ed in coerenza con gli altri indicatori di sviluppo sostenibile, individuati con apposita delibera del CIPESS»;
b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) dopo la parola «sviluppo» e' aggiunta la seguente: «sostenibile»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il contributo al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile».
5. All'art. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole: «Gli schemi dei provvedimenti, gli altri atti o le proposte» sono sostituite dalle seguenti: «Le proposte, le informative e, ove possibile, gli schemi di delibera»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «sette giorni» e' aggiunta la seguente: «lavorativi»;
3) l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, le parole: «e tenuto conto degli esiti dell'attivita' istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, in ordine alla completezza della documentazione allegata alle proposte medesime e alla presenza di pareri, intese e concerti necessari»;
c) al comma 3, sostituire le parole «art. 2, pubblicandola» con le seguenti: «art. 2, nonche' gli eventuali schemi di delibera del Comitato, pubblicandoli»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro quarantotto ore dalla convocazione della riunione preparatoria, le amministrazioni trasmettono eventuali integrazioni documentali sopravvenute. Eventuali osservazioni e prescrizioni delle amministrazioni componenti in relazione ai punti dell'ordine del giorno, con esclusione delle valutazioni di finanza pubblica, devono pervenire al DIPE entro tre giorni prima della data della riunione preparatoria. Le eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze devono pervenire al DIPE prima dello svolgimento della riunione preparatoria del CIPE. Il DIPE rende immediatamente disponibili le eventuali integrazioni documentali di cui al presente comma con le stesse modalita' di cui al comma 3.»;
e) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per le amministrazioni interessate» sono aggiunte le seguenti: «i Vice Ministri o»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Gli schemi di delibera, qualora resi disponibili all'atto della convocazione della riunione preparatoria, nel rispetto del termine previsto dal comma 1 del presente articolo, vengono esaminati nella medesima riunione. Per tali schemi di delibera, sui quali il Ministero dell'economia e delle finanze non formuli osservazioni in sede di riunione preparatoria, lo stesso Ministero si esprime sulle verifiche di finanza pubblica previste dall'art. 5, comma 7, direttamente nella seduta del CIPESS e le relative delibere possono essere sottoposte immediatamente alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del Comitato».
6. All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sedute del Comitato si tengono di norma ogni mese. Nel corso dell'ultima seduta dell'anno, il segretario del CIPESS comunica il calendario delle sedute per l'anno successivo. Entro il mese successivo, le amministrazioni trasmettono al DIPE il programma e la tempistica delle proposte che intendono sottoporre al CIPESS nel corso dell'anno, anche indicando l'opportunita' di prevedere sedute tematiche e la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1.»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli argomenti non esaminati nella riunione preparatoria non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato, salvo che, in casi eccezionali, il Presidente o il segretario del CIPESS ravvisino la non differibilita' della relativa trattazione»;
c) al comma 4 le parole «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni lavorativi».
7. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dall'art. 3, comma 6, la nota di cui al primo periodo contiene anche le verifiche di finanza pubblica previste dal comma 7 del presente articolo.»;
b) al comma 7, le parole: «il DIPE redige lo schema delle deliberazioni adottate in conformita' a quanto deliberato dal Comitato e lo» sono sostituite dalle seguenti: «Il DIPE redige gli schemi delle deliberazioni adottate in conformita' a quanto deliberato dal Comitato e, ad eccezione di quelli esaminati ai sensi dell'art. 3, comma 6, li».
8. All'art. 9, commi 1 e 3, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
9. Il testo integrale del regolamento di cui alla delibera CIPE n. 82 del 2018, recante «Regolamento interno del CIPE», risultante dalle modificazioni apportate con la presente delibera e' riportato nell'allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Presidente: Conte
Il Segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 59
 
Allegato 1
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Art. 1.

Organizzazione dei lavori e partecipazione alle sedute del Comitato

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del segretario del CIPESS, con proprio atto, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' stabilire le linee di indirizzo e le modalita' per la programmazione e l'organizzazione delle sedute e dei lavori del Comitato.
2. Nell'atto di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' evidenziare le categorie dei progetti e dei programmi di investimento per i quali e' necessario, ferma l'applicazione delle norme vigenti, che la relativa proposta sia corredata da analisi costi benefici o da altra metodologia di valutazione, tenendo conto degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e degli indicatori di sviluppo sostenibile individuati con apposita delibera del CIPESS.
3. Soppresso.
4. Alle sedute del Comitato partecipano, quali membri permanenti, i Ministri e le altre autorita' previste dall'art. 16, comma 2 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. Sono chiamati, altresi', a partecipare alle riunioni del Comitato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza, nonche' i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti.
5. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'. Nei casi di cui al secondo e al terzo periodo, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze partecipa un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.
6. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni di segretario del Comitato, di seguito segretario, un Ministro, un Sottosegretario di Stato nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tali funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta.
7. Il Ministro che si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto a partecipare un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato, il Presidente, o chi presiede, ai sensi del comma 4 del presente articolo, puo' disporre il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza dell'argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante dell'amministrazione il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire.
8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove un presidente di regione o provincia autonoma si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto un assessore.
9. Partecipano alle sedute, su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto statistico nazionale. Il Presidente puo' altresi' invitare rappresentanti degli enti locali e presidenti di altri enti o istituti pubblici quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che interessino i rispettivi enti e istituti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma possono delegare per iscritto la partecipazione alla seduta esclusivamente ad altri componenti degli organi di vertice degli enti o degli istituti o ai responsabili delle rispettive strutture amministrative di vertice. In occasione dell'esame della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dei relativi aggiornamenti, nonche' di altri documenti programmatori di carattere generale in materia di sviluppo sostenibile sono invitati a partecipare alla seduta anche i Ministri non componenti in via permanente e i rappresentanti di UPI e ANCI.
10. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, partecipa alla riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico concernenti la valutazione degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato, ferma restando la presenza dei rappresentanti delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze per gli altri profili di competenza. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato di cui al successivo art. 5, con i predetti compiti di supporto tecnico.
11. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.
12. Il DIPE assicura il necessario supporto alle riunioni preparatorie e alle sedute del Comitato.
 
Art. 2.

Attivita' istruttoria per le deliberazioni del Comitato

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il Comitato puo' costituire, con propria delibera, commissioni o gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La proposta, da sottoporre all'esame del Comitato, sottoscritta dal Ministro competente o dal suo Capo di Gabinetto, e' corredata, a pena di irricevibilita', oltre che della necessaria documentazione istruttoria, da una scheda di sintesi che deve esplicitare gli elementi individuati dai commi da 3 a 5, nonche' l'analisi costi benefici o altra metodologia di valutazione nei casi dei progetti e programmi di investimento di cui all'art. 1, comma 2, facendo anche riferimento agli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile ed in coerenza con gli altri indicatori di sviluppo sostenibile, individuati con apposita delibera del CIPESS. La proposta deve, altresi', contenere le schede di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di investimento pubblico, identificati con il relativo Codice unico di progetto (CUP), cui si riferisce la proposta medesima nonche' l'asseverazione, sotto i profili della completezza e della correttezza, che i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti l'opera o il progetto relativo alla proposta stessa che confluiscono nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 196 del 2009, sono aggiornati al momento della proposta stessa.
3. L'oggetto della proposta deve identificare:
a) il contenuto della decisione sottoposta al CIPESS;
b) il documento pluriennale di programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, di riferimento, ovvero il pertinente documento di programmazione settoriale vigente in cui e' inserito l'intervento da sottoporre al CIPESS;
c) la localizzazione territoriale dell'intervento ovvero l'area territoriale di impatto della decisione;
d) il costo del progetto o dell'intervento, del piano o del programma, ovvero l'ammontare dell'assegnazione richiesta o delle risorse da ripartire;
e) il finanziamento richiesto al CIPESS, l'eventuale fabbisogno residuo, nonche' l'indicazione delle altre fonti di co-finanziamento con il relativo stato di utilizzo;
f) per i finanziamenti statali, un quadro finanziario delle risorse oggetto della delibera e della loro allocazione nel bilancio dello Stato (amministrazione titolare dell'intervento; capitolo di bilancio; risorse iscritte in conto competenza e in conto residui, eventuale quota in perenzione; quota gia' trasferita; operazioni finanziarie attivate, con evidenza della quota gia' utilizzata a valere su contributi pluriennali);
g) il cronoprogramma aggiornato dell'iter progettuale e/o lo stato di realizzazione e/o di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto o dell'intervento. I relativi dati, per ogni CUP, devono coincidere con quanto riportato nella scheda di monitoraggio di cui al comma 2.
4. La base giuridica della proposta deve esplicitare:
a) le norme di legge, di regolamento e/o le disposizioni di precedenti delibere CIPESS inerenti al caso posto all'attenzione del Comitato, nonche' le valutazioni sul rispetto dei vincoli comunitari;
b) gli eventuali atti programmatori nazionali ed europei di riferimento.
5. Gli elementi di valore pubblico a sostegno della proposta, devono evidenziare:
a) la sintesi degli elementi di valutazione e selezione indicati nel documento pluriennale di programmazione di cui all'art. 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, di riferimento, ovvero del documento di programmazione di settore vigente in cui e' inserito l'intervento da sottoporre al CIPESS;
b) gli obiettivi economico/sociali perseguiti con eventuale valutazione dell'impatto atteso in termini di crescita economica, occupazione, sviluppo sostenibile, coesione territoriale e sociale, tutela di diritti, attuazione di obblighi giuridici;
c) le ragioni dell'intervento in relazione alle possibili opzioni alternative;
c-bis) il contributo al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
6. In caso di incompletezza della documentazione, ovvero di mancanza dei pareri, intese e concerti necessari, l'argomento proposto non puo' essere iscritto all'ordine del giorno.

 
Art. 3.

Riunione preparatoria del Comitato

1. Le proposte, le informative e, ove possibile, gli schemi di delibera, di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato stesso, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. La riunione preparatoria e' convocata dal segretario del Comitato con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e il relativo avviso di convocazione e' diramato, attraverso posta elettronica certificata, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione stessa, fatto salvo il caso di convocazione urgente la cui motivazione e' riportata nella nota di convocazione.
2. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria e' predisposto dal DIPE su indicazione del segretario, sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso con le modalita' di cui al precedente art. 2, avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, in ordine alla completezza della documentazione allegata alle proposte medesime e alla presenza di pareri, intese e concerti necessari.
3. All'atto della convocazione della riunione preparatoria, il DIPE rende disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione agli atti di cui al precedente art. 2, nonche' gli eventuali schemi di delibera del Comitato, pubblicandoli nell'apposita area riservata del proprio sito istituzionale a cui accedono i soli referenti formalmente designati dalle amministrazioni stesse.
3-bis. Entro quarantotto ore dalla convocazione della riunione preparatoria, le amministrazioni trasmettono eventuali integrazioni documentali sopravvenute. Eventuali osservazioni e prescrizioni delle amministrazioni componenti in relazione ai punti dell'ordine del giorno, con esclusione delle valutazioni di finanza pubblica, devono pervenire al DIPE entro tre giorni prima della data della riunione preparatoria. Le eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze devono pervenire al DIPE prima dello svolgimento della riunione preparatoria del CIPESS. Il DIPE rende immediatamente disponibili le eventuali integrazioni documentali di cui al presente comma con le stesse modalita' di cui al comma 3.
4. La riunione preparatoria e' coordinata dal segretario del CIPESS. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Vice Ministri o Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'amministrazione. Per il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il Vice Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato si trovino nella impossibilita' di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto. Per le altre amministrazioni, ove non sia stato nominato un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato, il Ministro competente delega il Capo di Gabinetto a rappresentare l'amministrazione o, se diversamente previsto dai regolamenti di organizzazione, il segretario generale, e ne da' preventiva comunicazione della circostanza al segretario del CIPESS. Il capo del DIPE svolge le funzioni di segretario della riunione preparatoria. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico, che riporta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;
b) ordine del giorno;
c) elenco dei presenti;
d) risultanze della discussione distinte per argomento.
5. Il DIPE predispone, per la riunione preparatoria, una nota contenente la descrizione sintetica dell'istruttoria svolta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Gli schemi di delibera, qualora resi disponibili all'atto della convocazione della riunione preparatoria, nel rispetto del termine previsto dal comma 1 del presente articolo, vengono esaminati nella medesima riunione. Per tali schemi di delibera, sui quali il Ministero dell'economia e delle finanze non formuli osservazioni in sede di riunione preparatoria, lo stesso Ministero si esprime sulle verifiche di finanza pubblica previste dall'art. 5, comma 7, direttamente nella seduta del CIPESS e le relative delibere possono essere sottoposte immediatamente alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del Comitato.
 
Art. 4.

Ordine del giorno del Comitato e convocazione delle sedute

1. Le sedute del Comitato si tengono di norma ogni mese. Nel corso dell'ultima seduta dell'anno, il segretario del CIPESS comunica il calendario delle sedute per l'anno successivo. Entro il mese successivo, le amministrazioni trasmettono al DIPE il programma e la tempistica delle proposte che intendono sottoporre al CIPESS nel corso dell'anno, anche indicando l'opportunita' di prevedere sedute tematiche e la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal DIPE su indicazione del Presidente e sulla base delle proposte gia' esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui al precedente art. 3. Gli argomenti non esaminati nella riunione preparatoria non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato, salvo che, in casi eccezionali, il Presidente o il segretario del CIPESS ravvisino la non differibilita' della relativa trattazione.
3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimita' dei membri effettivi presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilita' dandone motivazione, puo' decidere la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento e della relativa motivazione deve essere dato atto nel verbale della seduta.
4. La convocazione del Comitato contenente l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e' diramata, tramite posta elettronica certificata, non meno di due giorni lavorativi prima della data prevista per la seduta e almeno sette giorni lavorativi dopo la data della riunione preparatoria, fatti salvi i casi di convocazione urgente.
 
Art. 5.

Sedute del Comitato

1. Le sedute del Comitato sono aperte e concluse dal Presidente.
2. Il Presidente verifica l'esistenza del numero legale, costituito dalla meta' piu' uno dei componenti, dirige i lavori, pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito, puo' modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilita' o conflitto di interessi e' tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilita' o il conflitto.
4. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non e' consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.
5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono descritti e sinteticamente illustrati in un'apposita nota, di carattere meramente endoprocedimentale, redatta dal DIPE congiuntamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, che contiene, per ciascuno dei punti iscritti all'ordine del giorno, l'oggetto, la natura della decisione da adottare ai sensi del successivo comma, nonche' le eventuali osservazioni e prescrizioni sottoposte alla valutazione del Comitato. Nei casi previsti dall'art. 3, comma 6, la nota di cui al primo periodo contiene anche le verifiche di finanza pubblica previste dal comma 7 del presente articolo.
7. Il DIPE redige gli schemi delle deliberazioni adottate in conformita' a quanto deliberato dal Comitato e, ad eccezione di quelli esaminati ai sensi dell'art. 3, comma 6, li trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche degli effetti di finanza pubblica. Al fine di sottoporre i provvedimenti definitivi alla firma del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni decorrenti dalla data di seduta ai sensi dell'art. 41, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, le deliberazioni, trascorsi quindici giorni dalla data di invio al Ministero dell'economia e delle finanze senza alcun riscontro, anche per posta elettronica certificata, sono comunque sottoposte alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto termine di quindici giorni e' interrotto nei casi in cui il Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante posta elettronica certificata, comunichi al DIPE, in relazione all'oggetto e al contenuto della deliberazione, l'esigenza di verifiche di finanza pubblica piu' approfondite. Il termine di cui sopra non si applica per le delibere assunte ai sensi dell'art. 4, comma 3.
 
Art. 6.

Informazioni sui lavori del Comitato

1. Al termine di ogni seduta, il DIPE, redige il comunicato stampa relativo ai lavori della seduta, il comunicato e' sottoposto al Presidente per l'approvazione e la successiva diffusione dello stesso agli organi di informazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa, l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Il DIPE assicura le altre attivita' di comunicazione istituzionale idonee a informare i cittadini sulle decisioni del Comitato anche mediante approfondimenti tematici relativi alle connesse politiche pubbliche.
Restano, comunque, riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione.

 
Art. 7.

Atti ufficiali del Comitato

1. Gli atti ufficiali del Comitato sono:
a) il processo verbale di seduta;
b) le delibere.

 
Art. 8.

Contenuto del processo verbale

1. Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;
b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;
c) elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di segretario;
d) constatazione espressa della verifica del numero legale;
e) succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui al precedente art. 5, comma 4.

 
Art. 9.

Formazione, approvazione, conservazione
e pubblicita' del processo verbale

1. La predisposizione del processo verbale e' curata, con l'ausilio del DIPE, da chi ha svolto le funzioni di segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 5.
2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo reputi necessario, puo' rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.
3. I testi originali dei verbali e delle delibere, sottoscritti dal segretario e dal Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 5, muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato, sono custoditi presso gli archivi del DIPE e raccolti in ordine cronologico.
4. Il verbale del Comitato e' atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri componenti nonche' gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente agli argomenti di competenza. Il Presidente del Comitato puo' autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

 
Art. 10.
Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni.
Efficacia e pubblicita'

1. Le delibere adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione, sono numerate in ordine progressivo e inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge n. 20 del 1994, unitamente agli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 7, e successivamente inviate alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
2. Le delibere sono ritirate dal controllo preventivo di legittimita' su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le medesime delibere, ove non reinviate alla Corte dei conti su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, entro sei mesi dalla data del ritiro, si intendono definitivamente revocate e possono essere riproposte all'esame del Comitato con le procedure del presente regolamento. Della revoca delle delibere si da' informazione al CIPESS nella prima seduta utile.
3. Nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti copia delle delibere adottate puo' essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, solo ove sussistano precise e motivate condizioni di pubblico interesse. Nelle copie rilasciate deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento e' in corso di registrazione.

 
Art. 11.

Accesso agli atti del Comitato

1. L'accesso agli atti del Comitato e' disciplinato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le deliberazioni del Comitato - in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi e imprese e al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - e' differito alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto.
3. In conformita' con quanto previsto dall'art. 1, lettere c), d), e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2011, n. 143, che sottrae all'accesso i documenti propedeutici alle deliberazioni del CIPESS ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti, non e' consentito l'accesso alle delibere, e alla relativa documentazione istruttoria, non aventi efficacia perche' non ammesse al visto da parte della Corte dei conti.