Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 14
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 24, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e, in particolare l'articolo 41;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010;
Vista la raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione del 2 febbraio 2018 sugli elementi da includere nelle modalita' tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarieta' ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
Vista la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta in data 3 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento (UE) 2017/1938".»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.»;
c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarieta', come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 24 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 24 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1938, concernente misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il
regolamento (UE) n. 994/2010). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento
europeo, del 25 ottobre 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle
disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per
l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di
solidarieta' previsti dallo stesso regolamento e per la
definizione di misure in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;
b) individuazione delle modalita' tecniche e
finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarieta'
in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi
dell'art. 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine
di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del
meccanismo di solidarieta', siano affidati ai gestori del
sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;
c) individuazione dei criteri per la determinazione
delle compensazioni economiche per le attivita' connesse
all'attuazione dell'art. 13 del regolamento (UE) 2017/1938,
anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti
di competenza;
d) previsione di sanzioni amministrative effettive,
proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato
rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938,
nei limiti di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Il testo dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O., cosi'
recita:
«Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del
gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e'
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la
sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano
dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella
loro contabilita' interna conti separati per le attivita'
di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
conti consolidati per le attivita' non rientranti nel
settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o
distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione
europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, uguali condizioni di competizione sul mercato
europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n.
215.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139,
e' convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2007, n. 188.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 2003/55/CE, e' pubblicata nella GUUE 14 agosto
2009, n. L 211.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O.
- Il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di
gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, e'
pubblicato nella GUUE 28 ottobre 2017, n. L 280.
- La raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione
del 2 febbraio 2018 sugli elementi da includere nelle
modalita' tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra
gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di
solidarieta' ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE)
2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas, e' pubblicata nella GUUE 6
febbraio 2018, n. L 32.
- La direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, e' pubblicata nella GUUE 3 maggio
2019, n. L 117.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono
l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro attivita'
di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono
fornire ai clienti non idonei, direttamente o
indirettamente connessi alla porzione di rete su cui
svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio
di modulazione stagionale e di punta stagionale e
giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno
rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo
suddetto.
2. Il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai
soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. Il Ministero
dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo
degli obblighi di modulazione per il periodo di punta
stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei
valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia
delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui
all'art. 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente
misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento
(UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento (UE) 2017/1938".
3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai
clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad
attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di
cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture
pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta
di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1°
ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di
modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano
installato misuratori multiorari di gas naturale, il
servizio richiesto direttamente dai clienti stessi.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sulla
trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta
commerciale in cui sono determinate le modalita' e i
contenuti delle informazioni minime che i soggetti che
svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti
stessi.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i soggetti che svolgono l'attivita' di
vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente
agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di
modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e
oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la
determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla
domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del
codice di stoccaggio.
5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a
200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base
oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, con proprie deliberazioni,
puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di
trasporto o di distribuzione, il suddetto termine
temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su
base oraria ad altre tipologie di clienti.
6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale
devono disporre di capacita' di trasporto, modulazione e
stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel
caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste
dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori
capacita' di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre
quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che
svolgono le connesse attivita' di trasporto e
dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo,
determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del
sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.
7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.».
- Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti protetti i clienti
domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i
clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile,
le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di
servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di
riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi
della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui
all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come individuati dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi
vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di
sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in
zone isolate, in momenti critici o in situazioni di
emergenza del sistema del gas naturale.
2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro
della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE)
2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete
di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali
essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica
amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che
servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a
prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti
salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico S.p.a., ai sensi
dell'art. 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al fine
di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni
necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in
vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di
cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non
civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi
all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non
si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma
46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
- Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 28 (Compiti del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato). - 1. Sono fatte salve le
funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e i
poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo
termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali
obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la
predisposizione e l'attivazione di misure legate ad
eventuali accordi intergovernativi di solidarieta', come
previsto dall'art. 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con
la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza
degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del
sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del
sistema nazionale del gas.
3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi
rischi per la sicurezza della collettivita', o
dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del
sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' adottare le necessarie misure
temporanee di salvaguardia.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' svolgere un ruolo di promozione delle
iniziative del settore e puo', entro il 31 dicembre 2002 e
solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con
propri provvedimenti per garantire la tempestiva e
funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase
di transizione del sistema.
5. Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 devono
essere limitate a quanto strettamente necessario per
ovviare alle difficolta' insorte e devono perturbare il
meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse
sono comunicate tempestivamente alla Commissione delle
Comunita' europee.
6. Al fine di individuare gli strumenti utili a
governare gli effetti sociali della trasformazione del
sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici e normativi, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
garantiscono, nella fase di avvio del processo di
liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali
anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In
particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con
proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto
sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per
un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi
alle trasformazioni del settore del gas. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
inoltre a porre in atto gli opportuni strumenti di
monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali,
operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo
di liberalizzazione, del mercato del gas italiano ed
europeo, con particolare riferimento al settore della
distribuzione del gas.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'articolo 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.»;
b) all'articolo 8:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarieta' di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonche', con le autorita' competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.»;
3) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorita' competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarieta' con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalita' tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta' dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarieta' a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarieta' degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarieta', i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attivita' industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti.
2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi.
2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinche', nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno ventennale.»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938.»;
c) all'articolo 42, comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
«f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicita', trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarieta', come previsto dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di crisi
improvvisa sul mercato dell'energia e quando e' minacciata
l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle
apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema
del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero
dello sviluppo economico puo' temporaneamente adottare le
necessarie misure di salvaguardia.
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor
turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno
e non devono andare oltre la portata strettamente
indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise
manifestatesi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza
indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri
Stati membri interessati e alla Commissione europea.
4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del
gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui
all'art. 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas
naturale di rispettarle.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Predisposizioni dei piani e degli accordi di
solidarieta' di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del
regolamento (UE) 2017/1938). - 1. Il Ministero dello
sviluppo economico provvede, ai sensi del dell'art. 7 del
regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che
incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas
naturale, nonche', con le autorita' competenti degli Stati
membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla
valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero
definisce il piano di azione preventivo e il piano di
emergenza e monitoraggio della sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a quanto
previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e
13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema
del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i
piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli
altri Stati membri interconnessi, si coordina con le
autorita' competenti in materia di sicurezza degli altri
Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di
gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce, di
concerto con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, accordi di solidarieta' con
gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi
attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie,
comprese le modalita' tecniche, amministrative e
finanziarie concordate, per garantire che il gas sia
fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta'
dello Stato membro richiedente, come previsto dall'art. 13
del regolamento (UE) 2017/1938.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e
l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle
compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri
verso i quali sono attivate misure di solidarieta' a favore
dei clienti protetti nel contesto della solidarieta' degli
stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'art. 13,
paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei
criteri definiti nelle raccomandazioni (UE) 2018/177. Tale
compensazione deve coprire almeno il valore del gas
naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarieta',
i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il
costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli
eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attivita'
industriale, compresa la compensazione dei danni economici
da essi derivanti.
2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto
nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto
stabilito in ciascun accordo intergovernativo di
solidarieta', all'attuazione tecnica delle misure incluse
negli accordi.
2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME),
provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun
accordo intergovernativo di solidarieta', a mettere a
disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione
delle disposizioni contenute negli accordi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le
misure necessarie affinche', nel caso di interruzione del
flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture
di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle
infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle
disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE)
2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili
azioni di riduzione della domanda e della capacita' di
stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di
soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di
punta massima, calcolata con una probabilita' statistica
almeno ventennale.
4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una
capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del
controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le
interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi
inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa
attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero,
salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 5 del
regolamento (UE) 2017/1938.
5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle
misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare
i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli
obiettivi di cui al comma 3, nonche', in accordo con i
gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri
interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani
predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui
al presente articolo.».
- Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 42 (Obiettivi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas). - 1. Nel quadro dei compiti e delle
funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure
ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti
finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14
novembre 1995, n. 481:
a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
- ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri
Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni
dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali,
sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace
apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori
dell'Unione europea;
b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per
il funzionamento efficace e affidabile delle reti
dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi
a lungo termine;
c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace
sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non
discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati
al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in
linea con gli obiettivi generali in materia di politica
energetica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione
della produzione su larga scala e su scala ridotta di
energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili
e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di
trasmissione e di distribuzione;
d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacita'
di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che
potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del
mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da
fonti di rinnovabili;
e) provvedere affinche' i clienti beneficino del
funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere
una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la
tutela dei consumatori;
f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di
elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del
gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti
vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di
fornitura di gas naturale loro applicate e alla
compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari
per il cambio di fornitore da parte degli utenti;
f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei
principi di economicita', trasparenza e di massima
salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica
degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di
emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del
regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che
consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno
tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel
prestare solidarieta', come previsto dall'art. 13,
paragrafo 10, del medesimo regolamento.».
 
Art. 3

Sanzioni amministrative

1. I soggetti che svolgono attivita' di impresa di gas naturale, di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che non adempiono agli obblighi di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1938, entro il 15 settembre di ogni anno, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1 che, ricevute le richieste di informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 4, 5 e 7, del regolamento (UE) 2017/1938, non trasmettono entro il termine indicato nella richiesta le informazioni o non adempiono all'obbligo di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro.
3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 3:
- Il testo della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 del
citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(Omissis);
t) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o
giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge
almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto,
distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas
naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e'
responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di
manutenzione legati a queste funzioni;
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, cosi' recita:
«Art. 6 (Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164). - 1. All'art. 2, comma
1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) cliente finale: il cliente che acquista gas
naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di
distribuzione di metano per autotrazione che sono
considerati clienti finali;
b) cliente grossista: una persona fisica o
giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e
dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas
naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del
sistema in cui e' stabilita;";
b) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
"o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita,
di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL),
ai clienti;";
c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti:
"p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le
operazioni di liquefazione del gas naturale o
l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL,
e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio
provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e
successiva consegna al sistema di trasporto ma non
comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali
non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati
per l'attivita' di stoccaggio;
q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato
per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito
da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL
utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di
impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli
impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di
trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;";
d) la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
"t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o
giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge
almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto,
distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas
naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e'
responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di
manutenzione legati a queste funzioni;";
e) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
"v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di
gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle
quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere
di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo
di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto,
distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e
almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas
naturale;";
f) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente:
"aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti
upstream): ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o
costruiti quale parte di un impianto di produzione di
idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati
per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti
fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un
terminale costiero di approdo;";
g) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente:
"ee) sistema: reti di trasporto, reti di
distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di
proprieta' o gestiti da un'impresa di gas naturale,
compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono
servizi ausiliari nonche' quelli di imprese collegate
necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione
e alla rigassificazione di GNL;";
h) la lettera ii) e' sostituita dalla seguente:
"ii) trasporto: il trasporto di gas naturale
finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete
che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione,
diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa
dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione,
utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione
locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;".
2. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164
del 2000 dopo la lettera kk) sono aggiunte, infine, le
seguenti:
"kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi
necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di
trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di
GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il
bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di
gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti
usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello
svolgimento delle loro funzioni;
kk-ter) impresa collegata: un'impresa collegata come
definita all'art. 41 della settima direttiva 83/349/CEE del
Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'art. 44,
paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti
consolidati, o un'impresa associata come definita all'art.
33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o un'impresa
appartenente agli stessi soci;
kk-quater) gestore del sistema di trasporto:
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita'
di trasporto ed e' responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema
di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di
assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas
naturale;
kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto: impresa
che avendo la disponibilita' della rete nazionale di
gasdotti svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior
parte della medesima;
kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione:
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione
di distribuzione ed e' responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema
di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di
assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas
naturale;
kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o
giuridica che svolge funzioni di fornitura;
kk-octies) programmazione a lungo termine: la
programmazione, in un'ottica a lungo termine, della
capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di gas
naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale
del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed
assicurare la fornitura ai clienti;
kk-nonies) gestore dell'impianto di stoccaggio:
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita'
di stoccaggio ed e' responsabile della gestione di un
impianto di stoccaggio di gas naturale;
kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi
persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione
del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e
della rigassificazione di GNL, e responsabile della
gestione di un impianto di GNL;
kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas naturale
mediante compressione nelle reti di trasporto e di
distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli
impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto
nello svolgimento delle loro funzioni;
kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di
trasporto di gas naturale che attraversa o si estende oltre
una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di
collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati
membri;
kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista
gas naturale per il proprio consumo domestico;
kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che
acquista gas naturale non destinato al proprio uso
domestico;
kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas
naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o
7 della sezione C dell'allegato I della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
collegato al gas naturale;
kk-sexiesdecies) contratto di fornitura: un contratto
di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti
derivati sul gas naturale;
kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o
altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e
tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la
possibilita' di esercitare un'influenza determinante
sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla
totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle
votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di
un'impresa".».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/1938, si
veda nelle note alle premesse.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti nel quadro della solidarieta' sono a carico del sistema del gas naturale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede