Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2021 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 16 |
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante «Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante «Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 aprile 1989, recante «Aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, di adozione del «Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite»; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 30 agosto 1996, n. 35388, recante «Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997, recante «Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto»; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite»; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1998, recante «Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varieta' portinnesto della vite»; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000, recante «Aggiornamento del Registro nazionale delle varieta' di viti»; Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agrarie e relativi controlli»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2001, recante «Modifica al decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto»; Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; Visto il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di viti di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005, recante «Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varieta' di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di vite»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2006, recante «Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante «Determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, recante «Linee guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I»; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»; Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio» e, il particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, il Titolo III-bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale» nonche' la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020, recante «Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, riordinandole, mediante coordinamento ed integrazione, in un testo unico. 2. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati. 3. Il presente decreto non si applica alle varieta' di vite geneticamente modificate.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: «Art. 11. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati; d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali; e) individuazione delle autorita' competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031; g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, gia' punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031; l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse; m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea; n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma; o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo; p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.». - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.» «Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - La direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 aprile 1968, n. 93. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1970, n. 48. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 (Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1974, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1997, n. 294. - La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106. - Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agrarie e relativi controlli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2001, n. 131. - La direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE, e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 2002, n. L 53. - Il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268. - Il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10. - Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. - Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre 2019, n. L 319. - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2016, n. 288, cosi' recita: «Art. 1. (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224). - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni: (Omissis); b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente: «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE Art. 26-bis. (Finalita' e campo di applicazione). - 1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. 2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti. 3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non riguardano la coltivazione a fini sperimentali cosi' come disciplinata dal titolo II del presente decreto. 4. Ai fini del presente titolo: a) si intende per autorizzazione all'immissione in commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003; b) l'autorita' nazionale competente e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Art. 26-ter. (Adeguamento dell'ambito geografico). - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM. Tale richiesta e' presentata nel corso della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed e' comunicata all'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003. 3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20, in mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato. 4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo 18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni. Art. 26-quater. (Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale). - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalita' e di non discriminazione, e motivate in base a: a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico. 2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti l'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute, nonche', se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate in base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno. 3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera g), che non puo' essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione puo' essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM. 5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4: a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1; b) e' vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite; c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera b) nonche' l'autorita', di cui all'articolo 35-bis, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo. 6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell'interno, nonche' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6. 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonche' le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali. Art. 26-quinquies. (Reintegrazione nell'ambito geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto). - 1. Ogni regione o provincia autonoma puo' chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente escluso ai sensi dell'articolo 26-ter, o di revocare le misure di cui all'articolo 26-quater relativamente al proprio territorio. La richiesta di reintegrazione dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto sono predisposte con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette richieste all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio. 3. Se la coltivazione di un OGM e' stata autorizzata ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. 4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la revoca delle misure adottate ai sensi dell'articolo 26-quater, queste ultime sono revocate di conseguenza, con le medesime modalita' di cui allo stesso articolo 26-quater, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa della revoca la Commissione europea, gli altri Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet istituzionali. Art. 26-sexies. (Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti). - 1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati membri o ad altre regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini della comunicazione di detti provvedimenti alla Commissione europea. 2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma 1, ritiene che non sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni geografiche, ne da' comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma confinante in cui la coltivazione degli OGM e' vietata. Se lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di adottare i provvedimenti di cui al comma 1. 3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, e' vietato impiantare OGM nelle zone di frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM e' vietata ai sensi degli articoli 26-ter della direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM e' vietata ai sensi degli articoli 26-ter e 26-quater del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa tale divieto nonche' l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 35-bis.»; (Omissis).». - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95. - La direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, della Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41. |
| Allegato 1 Condizioni per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varieta' portinnesto della vite.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Condizioni che deve soddisfare la coltura
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Condizioni che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4
Caratteri e condizioni minime su cui vertono le prove di campo
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5
Etichettatura e confezionamento
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale il costitutore della varieta', o del clone, trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all'utilizzo; b) «barbatellaio»: appezzamento di un vivaio dove si mettono a radicare le barbatelle; c) «campo catalogo delle varieta' di viti iscritte al Registro nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varieta' iscritte al Registro nazionale delle varieta' di viti (RNVV); d) «campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea; e) «centro aziendale»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo, 1 del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione; f) «certificato del costitutore»: documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costitutore della varieta' o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri; g) «clone»: una discendenza vegetativa di una varieta' conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identita' varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario; h) «Comitato fitosanitario nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117; i) «costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varieta', che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonche' dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varieta'; l) «marza»: porzione di pianta con almeno una gemma vitale; m) «materiali di moltiplicazione»: 1) piante di vite: 1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto; 1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea e' radicata; 1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti; 1.4) barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali e' stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto; 1.5) barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto; 1.6) barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva; 1.7) barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varieta' portinnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; 2) parti di piante di vite: 2.1) sarmenti: tralci di un anno; 2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati; 2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate; 2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto; 2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche; n) «micropropagazione»: moltiplicazione in vitro di varieta' di vite; o) «operatore professionale»: come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) 2016/2031; p) «richiedente»: 1) per l'iscrizione di varieta': persona fisica o giuridica che, qualora non sia noto il costitutore, propone l'iscrizione di una varieta' ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne garantisce il mantenimento in conservazione. 2) per l'iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro nazionale, responsabile della conservazione in purezza del clone, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonche' dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone; q) «Servizio fitosanitario nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome; r) «varieta'»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale possa essere: 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi; 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e 3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a moltiplicarsi invariato; s) «varieta' pubblica»: varieta' in libera moltiplicazione; t) «vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione; u) «vite»: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante; v) «vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i materiali di moltiplicazione della vite si suddividono nelle seguenti categorie: a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»; b) «materiali di moltiplicazione di Base»; c) «materiali di moltiplicazione Certificati»; d) «materiali di moltiplicazione Standard». 2. I requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti all'articolo 22. |
| Art. 4
Autorita' nazionale competente
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», svolge la funzione di autorita' nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto. |
| Art. 5
Competenze del Servizio fitosanitario centrale
1. Al Servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento, compete: a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione; b) l'organizzazione dell'attivita' d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al Capo III; c) il coordinamento e l'effettuazione delle prove ufficiali di distinguibilita', omogeneita' e stabilita' (DUS), di cui all'articolo 15, ai fini dell'iscrizione al Registro varietale; d) la predisposizione delle modalita' di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 7; e) il controllo, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base; f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varieta'; g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'articolo 23 e dei relativi controlli di cui agli articoli 24 e 25. 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinate attivita' di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II. |
| Art. 6
Competenze dei Servizi fitosanitari regionali
1. Ai Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome compete il controllo ufficiale, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard. |
| Art. 7 Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite. 1. Il Servizio fitosanitario centrale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito denominato «Gruppo di lavoro permanente», che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi. 2. La Sezione materiali di moltiplicazione della vite esprime parere in merito: a) alle problematiche nazionali e dell'Unione di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite; b) alle modalita' di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello dell'Unione in merito alla materia disciplinata dal presente decreto; c) alle richieste di iscrizione di varieta' e cloni al Registro nazionale delle varieta' di viti. |
| Art. 8
Obblighi degli operatori professionali
1. L'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio fitosanitario nazionale 7, nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalita', le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite. 3. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio e' situata la sede legale dell'operatore professionale provvede alla registrazione nel RUOP, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. 4. Nel caso di violazione reiterata delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attivita' e' disposta la revoca della registrazione di cui al comma 1.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 9
Istituzione del Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite
1. E' istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite, di seguito denominato «Registro», per la identificazione delle varieta' e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione e' ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui all'articolo 10 ed e' pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la struttura e le modalita' di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, cosi' recita: «Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.». |
| Art. 10
Informazioni contenute nel Registro
1. Il Registro comprende le seguenti informazioni: a) per le varieta': 1) la specie di appartenenza della varieta' o dell'incrocio; 2) la denominazione della varieta'; 3) eventuali sinonimi della varieta'; 4) il costitutore o il richiedente l'iscrizione; 5) il responsabile della conservazione della varieta'; 6) la descrizione ufficiale; 7) l'utilizzo; 8) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili; b) per i cloni: 1) la denominazione della varieta' di appartenenza; 2) la denominazione del clone e indicazioni dell'eventuale biotipo; 3) il richiedente l'iscrizione del clone o l'eventuale rappresentante; 4) la descrizione ufficiale; 5) la data di iscrizione della varieta' di appartenenza; 6) il responsabile della conservazione del clone; 7) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili. 2. Il Servizio fitosanitario centrale provvede ad istituire un fascicolo, di tipo elettronico, per ogni varieta' e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varieta' e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta' e del clone. |
| Art. 11
Campo catalogo
1. E' istituito il Campo catalogo delle varieta', presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia (CREA-VE) del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che ne cura il mantenimento, e in cui sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varieta' di vite iscritte nel Registro, sia come varieta' pubbliche sia come varieta' coperte da privativa comunitaria ovvero nazionale. 2. Il CREA-VE inoltra annualmente una relazione al Ministero avente ad oggetto il mantenimento la consistenza del campo catalogo di cui al comma 1. |
| Art. 12
Procedimento di iscrizione di una varieta' di vite
1. Il procedimento di iscrizione di una varieta' di vite nel Registro di cui all'articolo 9, regolato dagli articoli che seguono, si articola in: a) esame della domanda di iscrizione; b) esecuzione delle prove ufficiali per la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione delle varieta' di vite al registro nazionale; c) parere del Gruppo di lavoro permanente; d) provvedimento di iscrizione della varieta' di vite. |
| Art. 13
Esame della domanda di iscrizione di una varieta' di vite
1. L'iscrizione nel Registro di una varieta' di vite, ai sensi dell'articolo 9, e' richiesta dal costitutore della varieta', dal suo avente causa o da un rappresentante designato, o, per le varieta' pubbliche, da un richiedente che vi ha interesse. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di cui al comma 1. 3. Il Ministero provvede all'esame istruttorio della domanda di iscrizione di cui al comma 1, della documentazione allegata e ne verifica l'ammissibilita' secondo le disposizioni presente capo. 4. Il procedimento di esame documentale della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 13: - Il testo degli artt. 2 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, cosi' recita: «Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». «Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.». |
| Art. 14
Esami ufficiali
1. L'iscrizione di una varieta' al Registro di cui all'articolo 9, successivamente al superamento del vaglio della domanda di cui all'articolo 13, e' subordinata allo svolgimento di esami ufficiali, effettuati principalmente mediante prove di campo. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente; nonche' i criteri e le procedure per l'esame delle varieta' con limitato interesse commerciale. |
| Art. 15
Esecuzione degli esami ufficiali
1. Le prove ufficiali di cui all'articolo 14 vertono sui caratteri e criteri minimi di cui all'allegato IV di cui al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 2. Il costitutore o il richiedente l'iscrizione deve inviare al Ministero, o all'organismo da questo delegato allo scopo, i materiali di moltiplicazione necessari all'effettuazione degli esami di cui al comma 1, nei tempi e con le modalita' definiti dal Ministero con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2. 3. Gli esami ufficiali accertano che le varieta' di vite siano distinguibili, stabili e omogenee. 4. Una varieta' e' considerata: a) distinguibile, quando e' chiaramente identificabile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varieta' la cui esistenza e' notoriamente conosciuta nell'Unione europea. Una varieta' si considera conosciuta nell'Unione europea se, al momento in cui la domanda di ammissione e' debitamente presentata, e' contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o e' oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano piu' soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varieta' da valutare; b) stabile, se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varieta' rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni; c) omogenea, se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarita' della sua moltiplicazione, e' omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varieta'. 5. Al termine degli esami di cui al comma 1, il Ministero predispone il rapporto di esame, e lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente che si esprime con parere vincolante. Qualora venga designato un organismo delegato, questo provvede all'invio del rapporto di esame al Servizio fitosanitario centrale, che lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente. 6. Per le varieta' oggetto di privativa per varieta' vegetale nazionale o comunitaria ai fini dell'iscrizione al registro, sono validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa. 7. Per le varieta' gia' iscritte in altri Registri ufficiali dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione al registro, e' valida la descrizione ufficiale rilasciata dall'istituzione di riferimento responsabile dell'iscrizione. 8. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34. |
| Art. 16
Iscrizione della varieta'
1. La varieta' ritenuta idonea a seguito dei risultati degli esami ufficiali di cui all'articolo 15, previo parere positivo del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per le varieta' non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'esito complessivo sulle prove effettuate. 3. Se e' noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varieta' sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima deve essere riportata nel Registro come «sinonimo». 4. Le varieta' ammesse al Registro sono controllate in base alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non sia piu' osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varieta' e' cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea. 6. Le varieta' provenienti da altri Stati membri sono soggette alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Capo, applicate alle varieta' e ai cloni di provenienza nazionale. 7. La varieta' che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche d'ufficio, previa sottoposizione alle prove di cui all'articolo 15. |
| Art. 17
Domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, nonche' i requisiti delle selezioni clonali. 2. L'iscrizione di un clone di vite nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, e' richiesta al Ministero, con apposita istanza corredata delle informazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche di riconoscimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie. L'istanza deve comunque indicare: a) i vitigni interessati alla selezione clonale, origine e identificazione dei presunti cloni; b) l'ubicazione dei campi di confronto o di verifica del mantenimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie (comune, foglio e particella catastale, indirizzo dell'azienda e relativo piano di impianto). 3. Il Ministero o l'organismo da questo delegato, ai fini dell'esame della domanda, puo' svolgere ispezioni per verificare le caratteristiche delle selezioni clonali. 4. Il procedimento di esame della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Il Ministero comunica, altresi', all'interessato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione qualora le anomalie non siano risolte. 6. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe previste dall'articolo 34.
Note all'art. 17: - Per il testo degli artt. 2 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 13. |
| Art. 18
Iscrizione di un clone
1. Il clone, confermate le caratteristiche di cui all'articolo 17 e ritenuto idoneo, e' iscritto nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il clone iscritto nel Registro viene periodicamente e ufficialmente controllato conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non presenti piu' le caratteristiche richieste per l'iscrizione al Registro, il Ministero con proprio decreto cancella il clone dal Registro nazionale. |
| Art. 19
Selezione conservatrice
1. Le varieta' di vite ovvero i cloni ammessi, iscritti al Registro nazionale, sono mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice dal costitutore della varieta' o, nel caso di cloni, da chi richiede l'iscrizione. 2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal costitutore della varieta' o del clone o dal richiedente di cui al comma 1, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero puo' chiedere campioni ai soggetti di cui al comma 1 o prelevarli ufficialmente, per le verifiche della varieta' o del clone. 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora non si conosca il costitutore, puo' incaricare, con proprio provvedimento, della conservazione in purezza della varieta' un soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento dell'incarico sotto il profilo tecnico ed organizzativo. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' qualora il costitutore o il soggetto incaricato del mantenimento in purezza della varieta' non adempiano alle prescrizioni concernenti tale mantenimento. 5. Il Ministero presta l'assistenza amministrativa ad uno Stato membro per il controllo della selezione conservatrice qualora questa sia effettuata in territorio nazionale e riguardi varieta' e cloni iscritti in tale Stato membro. |
| Art. 20
Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformita' alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione, mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali. 2. Ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, le attivita' di controllo di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'accertamento delle condizioni e dei requisiti relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite ulteriori modalita' di esecuzione dei controlli di cui al presente Capo. 3. Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34. |
| Art. 21 Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite
1. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio fitosanitario nazionale o da organismi delegati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Tale personale e' iscritto al Registro di cui al comma 3. 2. Il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non si trovano in situazione di conflitto di interessi ovvero che non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attivita' nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite. 3. Presso il Ministero e' istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite. 4. Il Registro, inserito nel Sistema informativo agricolo nazionale, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite e la sede operativa. 5. Con il decreto di delega del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, sono definiti anche i requisiti e le modalita' di formazione del personale tecnico coinvolto, autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' revocata l'autorizzazione concessa al personale tecnico, e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3 qualora sussista anche una sola delle seguenti condizioni: a) non possegga piu' i requisiti richiesti dal presente articolo; b) non soddisfi gli obblighi previsti dal presente decreto; c) non dimostri la necessaria diligenza; d) non si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 22
Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti
1. Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 3 sono le seguenti: a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione: 1) prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' o del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie; 2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati; 3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1) e 2); b) «materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione: 1) prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' e, se del caso, del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa; 2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati; 3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base; 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3); c) «materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione: 1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali; 2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve; 3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati; 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate; d) «materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione: 1) che presentano l'identita' e la purezza della varieta'; 2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve; 3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard; 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate. 2. Le varieta' e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale. |
| Art. 23
Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite
1. Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite, o loro materiali di moltiplicazione, per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare denuncia di produzione di tali materiali al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di cui all'articolo 29. 2. Gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione, mediante tecniche di moltiplicazione in vitro, presentano denuncia di produzione secondo quanto indicato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1. |
| Art. 24
Controlli sui materiali Iniziali e di Base
1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Iniziale e Base sono effettuate dal personale del Servizio fitosanitario centrale o dall'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformita' all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo. 2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, delle categorie Iniziale e base per la verifica dei requisiti di cui agli allegati II e III e provvede, altresi', ad effettuare le analisi dello stato virologico o a farle effettuare, presso un laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I controlli ufficiali sul materiale di moltiplicazione ottenuto per micropropagazione vengono effettuati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell'inizio del primo espianto. Successivi controlli vengono realizzati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione. In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilita' di loro identificazione, il Servizio fitosanitario centrale o l'organismo delegato impone la distruzione del materiale interessato. 4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Stato membro, purche' il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto. 5. Nei controlli ufficiali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono compresi test di controanalisi su impianti di viti madri denunciati e gia' sottoposti ad analisi da parte del costitutore negli anni precedenti al controllo. 6. Gli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34. |
| Art. 25 Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard
1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, autorizzato in conformita' all'articolo 21. Delle operazioni di controllo e' redatto un verbale che ne attesta l'esito. 2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri delle categorie Certificato e Standard e ai vivai di vite, in conformita' agli allegati II e III e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. 3. Gli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34. |
| Art. 26
Autorizzazione alla produzione in conto lavoro
1. E' ammessa la produzione in conto lavoro di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprieta' di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione secondo le modalita' e le prescrizioni stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il materiale di cui al comma 1 deve essere restituito al viticoltore committente. Tale materiale non necessita della denuncia di cui all'articolo 23 ne' dell'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31, fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale. 3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio non autorizzano la produzione in conto lavorazione nel caso di mancata idoneita' fitosanitaria dell'appezzamento o qualora non vengano fornite idonee garanzie di tracciabilita' del materiale in questione. |
| Art. 27
Campi sostitutivi
1. Nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da organismi nocivi di quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' autorizzare sotto controllo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo. In tale caso, la seconda annualita' di controllo delle piante madri si effettua durante l'annata in cui le barbatelle prodotte con detto materiale sono ancora nella fase di barbatellaio. Se i controlli di secondo anno evidenziano che il materiale non e' idoneo, tutto il materiale interessato presente nel barbatellaio viene sottoposto a idoneo trattamento conformemente alla normativa fitosanitaria vigente. 2. Gli impianti sostitutivi vanno comunicati con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 con l'annotazione «Impianto sostitutivo». 3. I materiali di moltiplicazione interessati, di cui al comma 1, sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione e di coltivazione. 4. Nel caso di utilizzo delle marze in regione diversa da quella di prelievo, lo spostamento di tale materiale deve essere autorizzato anche dal Servizio fitosanitario regionale competente per la sede in cui il materiale e' lavorato e coltivato in barbatellaio. Tale Servizio fitosanitario regionale puo' negare l'autorizzazione nel caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di rintracciabilita' del materiale sotto controllo fitosanitario nel ciclo produttivo. Il suddetto spostamento interregionale del materiale sotto vincolo fitosanitario avviene sulla scorta dell'autorizzazione prodotta dai Servizi fitosanitari regionali interessati. |
| Art. 28
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite
1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati in presenza delle seguenti condizioni: a) se sono ufficialmente certificati nelle categorie «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto; b) se soddisfano le condizioni dell'allegato III. 2. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard. 3. Per commercializzazione, ai fini del presente decreto, si intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varieta', e comunque: a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi di sperimentazione o di controllo; b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purche' il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito; c) lo spostamento di materiali di moltiplicazione tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia a fini di condizionamento o lavorazione. 4. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento puo' definire criteri e modalita' per la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione della vite destinati a: a) prove per scopi scientifici; b) lavori di selezione; c) misure volte alla conservazione della diversita' genetica; d) consumatore finale non professionista. |
| Art. 29
Autorizzazione alla commercializzazione
1. Il Servizio fitosanitario centrale, o l'organismo delegato di cui all'articolo 5, comma 2, rilascia all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Iniziale e Base ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Iniziale e Base. 2. I Servizi fitosanitari regionali rilasciano all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Certificato e Standard ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Certificato e Standard. 3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non escludono la responsabilita' dell'operatore professionale circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate. 4. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonche' durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varieta' e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione Iniziali, i materiali di moltiplicazione Base ed i materiali di moltiplicazione Certificati, secondo il clone. 5. Per i nesti, i portinnesti e le barbatelle al momento del loro trasferimento, ai fini della lavorazione, alla sede del vivaista, deve essere garantita dall'operatore professionale la tracciabilita' e rintracciabilita' del materiale. |
| Art. 30
Condizioni per l'immissione in commercio
1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto in lotti omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e di un contrassegno conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura ovvero l'imballaggio ovvero senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. 3. Puo' essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il sistema di chiusura sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta e' fissata mediante tale sistema di chiusura che non e' sostituibile con una nuova chiusura. 4. Gli operatori professionali autorizzati, di cui all'articolo 21, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, previa rietichettatura. Si puo' procedere a una o piu' nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. La necessita' di rietichettatura deve essere comunicata dalla ditta vivaistica al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio con congruo anticipo. 5. Le varieta' ammesse alla commercializzazione vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora venga meno una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, la varieta' non puo' essere commercializzata. I materiali di moltiplicazione delle varieta' ed eventualmente dei cloni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo ufficiale dei materiali di moltiplicazione Standard non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varieta' e, se del caso, il clone. 6. I materiali di moltiplicazione commercializzati possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla normativa dell'Unione vigente per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ufficiale e il sistema di chiusura. 7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure e le modalita' per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente decreto. 8. Il Ministero, ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento e in applicazione di quanto disposto dalla direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, puo' ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto. In tal caso l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31 indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 31
Etichetta ufficiale
1. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme alle prescrizioni contenute nell'allegato V, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta e' bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti. 2. L'etichetta e' fissata al sistema di chiusura dei mazzi o degli imballaggi. Detto sistema di chiusura e' costituito in conformita' all'allegato V parte C. 3. Le forniture di materiali di moltiplicazione della vite prodotti nel territorio nazionale possono essere munite anche di un documento di accompagnamento diverso dall'etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all'allegato V parte A, lettera b). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di utilizzo del documento di accompagnamento. 4. Le etichette ufficiali sono conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno dall'acquisizione dei materiali e sono tenute a disposizione del personale autorizzato ai controlli. |
| Art. 32
Tracciabilita'
1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unita' di vendita, gli obblighi di tracciabilita' di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette. 2. La ditta vivaistica si puo' approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilita'.
Note all'art. 32: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 33
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa di settore nazionale e dell'Unione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. A chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 3. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varieta' e cloni di vite non ufficialmente registrati al Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite di cui all'articolo 9 o che non soddisfano piu' le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 4. Al costitutore o al soggetto incaricato della conservazione in purezza che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, inerenti al mantenimento in purezza di una varieta' o di un clone, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 5. Al responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni di cui all'articolo 19, comma 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. 6. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero in applicazione dell'articolo 19, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 7. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati come appartenente alle categorie di cui all'articolo 22 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 8. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli articoli 24 e 25 per la categoria nella quale essi risultano classificati, di cui all'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 9. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 20, 24 e 25 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. 10. All'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 11. A chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 26 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 12. A chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 13. A chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 14. All'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. 15. A chiunque movimenta tra regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti in applicazione dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 16. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 17. A chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampa etichette ufficiali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 18. A chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto non mantiene separati ed identificati i lotti, secondo le varieta', di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. 19. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 20. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 21. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, di cui all'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previste ai sensi dell'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000 e il sequestro del materiale. 23. Alla ditta che, ai sensi dell'articolo 32, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilita' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. 24. Il Ministero costituisce l'autorita' competente a irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di competenza del Servizio fitosanitario centrale. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di propria competenza. 25. Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.
Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: «Art. 30. (Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea). - 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca: a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei; b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformita' dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35; d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6. 3. La legge europea reca: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge. 4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche. 5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 34
Tariffe
1. Le tariffe a carico dell'interessato, per le attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varieta' e dei cloni nel Registro di cui agli articoli 15 e 17, per le attivita' di controllo e certificazione di cui agli articoli 20, 24, e 25, e per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all'articolo 31, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio reso. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e, per le tariffe di competenza dello Stato, le modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varieta'. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 34: - Per il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 33. |
| Art. 35
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sui materiali di moltiplicazione della vite prima dell'entrata in vigore del presente decreto purche' non in contrasto con lo stesso.
Note all'art. 35: - Per l'art. 117 della Costituzione, si veda nelle note alla premesse. - Il testo dell'articolo 40 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: «Art. 40. (Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee. 2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f). 3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge. 4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalita' di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.». |
| Art. 36
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 37
Adeguamenti tecnici
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 7 sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.
Note all'art. 37: - Il testo dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». |
| Art. 38
Disposizioni transitorie
1. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 8, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 se non in contrasto con il presente decreto. 2. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 9, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005. 3. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 23, comma 3 e 24, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005. 4. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 17, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 e al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008. 5. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 34, comma 3, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 e al decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999. 6. Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite gia' autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto e' iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 21.
Note all'art. 38: - Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68. - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2005, n. 82. - Il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 (Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998. - Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008 (Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008. - Il decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 (Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74. - Il decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999 (Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999, n. 227. |
| Art. 39
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti atti: a) decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164; b) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543; c) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518; d) legge 19 dicembre 1984, n. 865; e) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989; f) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991; g) decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 30 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996; h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432; i) decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997; l) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998; m) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1998; n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2001; o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005; p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005; q) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2006; r) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008; s) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Amendola, Ministro per gli affari europei
Speranza, Ministro della salute
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 39: - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1982, n. 217. - La legge 19 dicembre 1984, n. 865 (Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1984, n. 352. - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, si veda nelle note alle premesse. |
|
|
|