Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 febbraio 2021
Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,15%, con godimento 15 novembre 2020 e scadenza 15 maggio 2051, tramite consorzio di collocamento.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 febbraio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 50.076 milioni di euro;
Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 novembre 2020 e scadenza 15 maggio 2051, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, ai fini del presente decreto d'ora innanzi indicato come «Indice Eurostat»;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualita' di lead manager, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Offering Circular» del 16 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 4.000 milioni di euro
decorrenza: 15 novembre 2020
scadenza: 15 maggio 2051
tasso cedolare base: 0,15% annuo
tasso di interesse: semestrale, pagabile il 15 maggio ed il
15 novembre di ogni anno di durata del
prestito
dietimi d'interesse: cento giorni
data di regolamento: 23 febbraio 2021
rimborso del capitale e
pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice
Eurostat» secondo le disposizioni di
cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente
decreto
prezzo di emissione: 99,208
commissione di collocamento: 0,275% dell'importo nominale dell'emis-
sione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,15%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralita' e' pagabile il 15 maggio 2021 e l'ultima il 15 maggio 2051.
 
Art. 2

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali e, pertanto, le sottoscrizioni potranno avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.
In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. in forza dell'art. 26 del «testo unico» il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
 
Art. 3

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «coefficiente di indicizzazione» calcolato, come di seguito riportato, sulla base dell'«Indice Eurostat» elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.
Per il calcolo del «coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«inflazione di riferimento».
Il valore dell'«inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», e' determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di uno il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il valore dell'«inflazione di riferimento», cosi' ottenuto, e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
Determinata l'«inflazione di riferimento», il «coefficiente di indicizzazione» e' ottenuto dal rapporto tra l'«inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.
Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sara' utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;
IS e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'«inflazione di riferimento».
L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «indice sostitutivo» e sara' applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.
L'indice definitivo sara' applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti gia' effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
 
Art. 4

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza e' determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.
Qualora il valore del «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale da rimborsare sara' pari al valore nominale dei buoni.
 
Art. 5

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.
Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.
Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unita'.
La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalita' di cui al presente articolo.
Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse cosi' ottenuto per il «coefficiente di indicizzazione», relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso 100.
 
Art. 6

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione il 15 maggio 2051, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e successive modifiche, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo, alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
 
Art. 7

Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei BTP€i in conformita' all'«Offering Circular» del 16 febbraio 2021.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualita' di lead manager, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le imprese S.p.a. e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.
 
Art. 8

Il giorno 23 febbraio 2021 la Banca d'Italia ricevera' dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo risultante dalla moltiplicazione del «coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso diviso 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
Il medesimo giorno 23 febbraio 2021 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.
L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria e fra i «pagamenti da regolare».
La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.
 
Art. 9

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2051 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni