Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 17
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 9 e 10;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla Parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera m-octies.1) e' inserita la seguente:
«m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131;»;
b) alla lettera q-bis), le parole «e il gestore di ELTIF» sono sostituite dalle seguenti: «, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM».
2. Dopo l'articolo 4-quinquies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 4-quinquies.2 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM)). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo.
2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad autorizzare un FCM ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1131.
3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a:
a) autorizzare la deroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131;
b) ricevere il riesame delle metodologie di valutazione della qualita' creditizia ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1131;
c) ricevere le valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2017/1131, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo 29;
d) ricevere i dettagli delle decisioni relative alle procedure di gestione della liquidita' ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131;
e) ricevere la relazione dettagliata contenente i risultati delle prove di stress e il piano d'azione e svolgere il riesame ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1131;
f) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE) 2017/1131 nell'articolo 41, paragrafo 2, con riferimento alle violazioni previste al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) del medesimo articolo, con riferimento alla violazione degli articoli 21, 23, 26, 27 e 28, e g), del citato regolamento. Nei casi previsti dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), con riferimento alla violazione dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/1131, la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 e' adottata su proposta della Consob.
4. La Consob e' l'autorita' competente a:
a) adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dagli articoli 4, paragrafo 6, 28, paragrafo 6, e 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131;
b) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE) 2017/1131 nell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), nei casi previsti dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), per la violazione dell'articolo 36 del medesimo regolamento. In presenza di tali violazioni, la Consob puo' altresi' proporre alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2.
5. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto nonche' dei poteri previsti dall'articolo 39 del citato regolamento (UE) 2017/1131.».
3. All'articolo 4-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «nonche' del» sono inserite le seguenti: «regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), e del»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
4. All'articolo 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1-bis, dopo le parole «da chiunque effettuate» sono inserite le seguenti: «di violazioni del regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le procedure di cui al presente articolo si applica l'articolo 4-undecies, comma 3.».


N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 4 ottobre
2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Art. 9 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la
direttiva 2003/71/CE). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
europeo, del 14 giugno 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di
realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare
l'integrita' dei mercati finanziari e un appropriato grado
di tutela degli investitori;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare
espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale
riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo
regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni
nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di
sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi
dai titoli;
c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito
dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso
alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le
finalita' specificamente previste dal regolamento (UE)
2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea
attuativa del medesimo regolamento;
d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le
disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico
stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di
prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni
previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129,
l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per
le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo
totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici
mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di
1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo
riguardo alla necessita' di garantire un appropriato
livello di tutela degli investitori nonche' la
proporzionalita' degli oneri amministrativi per le imprese
interessate;
e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare
la facolta' prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo
comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia e'
Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento,
secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri
amministrativi a carico degli emittenti;
f) prevedere l'attribuzione della responsabilita'
delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo
eventuale supplemento, nonche', quando applicabile, in un
documento di registrazione o in un documento di
registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di
amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al
soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con
riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi,
prevedere la responsabilita' dei soggetti interessati nei
limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la
responsabilita' dell'autorita' competente nei soli casi di
approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto
dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato
regolamento;
g) designare la CONSOB quale autorita' competente
ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129,
assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti
dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione
con le autorita' competenti degli Stati membri nonche' con
le autorita' di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM),
ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo
regolamento;
h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le
sanzioni amministrative e le altre misure amministrative
per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento
(UE) 2017/1129, tenendo conto delle circostanze elencate
nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonche' nel
rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle
disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio
del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;
i) apportare le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni
adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129
siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di
impugnazione in conformita' all'articolo 40 del medesimo
regolamento;
l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies
e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in conformita' a quanto previsto
in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo
41 del regolamento (UE) 2017/1129.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131, sui fondi comuni monetari). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, anche attraverso
l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla
revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli
aspetti di rilevanza, assicurando un appropriato grado di
protezione dell'investitore e di tutela dell'integrita' dei
mercati finanziari;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo
richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina
contenuta nel medesimo regolamento;
c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni
alle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto
previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131,
affinche' le autorita' di vigilanza e di settore, secondo
le rispettive competenze, dispongano dei poteri di
vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle
loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;
d) prevedere che le autorita' di cui alla lettera
c) possano imporre le sanzioni e le altre misure
amministrative stabilite dal titolo II della parte V del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo
i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi
previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1131.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto
da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che
abroga la direttiva 2003/71/CE, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168.
- Il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni
monetari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L
169.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h);
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS):
il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce
direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le
seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25
milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento
diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su
mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di
costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in
deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento,
le Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)':
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il
gestore di FCM;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati; (9)
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:
un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto
di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari
centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo
1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 4-undecies del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-undecies (Sistemi interni di segnalazione
delle violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti II e
III adottano procedure specifiche per la segnalazione al
proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti
che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti
l'attivita' svolta, nonche' del regolamento prospetto come
definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), e del
regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a
garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del
segnalante e del presunto responsabile della violazione,
ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i
procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in
relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identita'
del segnalante e' sottratta all'applicazione dell'articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e non puo' essere rivelata per tutte le fasi della
procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia
indispensabile per la difesa del segnalato;
b) la tutela adeguata del soggetto segnalante
contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque
sleali conseguenti la segnalazione;
c) un canale specifico, indipendente e autonomo per
la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la
presentazione di una segnalazione nell'ambito della
procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione
degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi
2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le
rispettive competenze, le disposizioni attuative del
presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di
coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli
oneri gravanti sui soggetti destinatari.».
- Il testo dell'articolo 4-duodecies del decreto citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-duodecies (Procedura di segnalazione alle
Autorita' di Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia e la
Consob:
a) ricevono, ciascuna per le materie di propria
competenza, da parte del personale dei soggetti indicati
dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a
violazioni delle norme del presente decreto, nonche' di
atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle
stesse materie;
b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo
4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire
condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle
segnalazioni;
c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle
segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza;
d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le
opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle
attivita' di rispettiva competenza, ivi compresa
l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da
coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e
ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.
1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla
Consob, da chiunque effettuate di violazioni del
regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis,
comma 1, lettera a), o, di violazioni del regolamento (UE)
n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob
conformemente a quanto previsto dalla direttiva di
esecuzione (UE) 2015/2392.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con
le procedure di cui al presente articolo si applica
l'articolo 4-undecies, comma 3.».
 
Art. 2
Modifiche alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «fondo comune», sono aggiunte le seguenti: «di diritto italiano»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformita' ai principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' rilasciato da un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nel Registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalita' di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle
societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf
si applica l'articolo 159, comma 1.
2. Per le societa' di gestione del risparmio, il
revisore legale o la societa' di revisione legale
incaricati della revisione provvedono con apposita
relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul
rendiconto del fondo comune di diritto italiano.
2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti
da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio
sul rendiconto del fondo, in conformita' ai principi di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, e' rilasciato da un revisore legale o da una societa'
di revisione legale iscritti nel Registro di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto.
Ferme restando le disposizioni concernenti le modalita' di
conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti
negli ordinamenti nazionali in cui le societa' di gestione
UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a regime
intermedio.».
 
Art. 3
Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. All'articolo 93-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo III si intendono per:
a) "regolamento prospetto": regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;
b) "disposizioni attuative": gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
c) "titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi;
d) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
e) "Stato membro d'origine":
1) in relazione all'offerta di titoli, lo Stato membro d'origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto;
2) in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e' stato costituito;
f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.».
2. Nella rubrica della Sezione I, Capo I, Titolo II, Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «strumenti finanziari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «titoli».
3. Gli articoli 94, 94-bis e 95 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 94 (Offerta al pubblico di titoli). - 1. L'offerta pubblica di titoli e' disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonche' dalle disposizioni della presente sezione.
2. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.
3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza.
4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.
5. L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonche' l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicita' e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.
6. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; e' inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.
7. La responsabilita' per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.
8. Nessuno puo' essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunita' di investire nei titoli.
9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsita' delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.
Art. 94-bis (Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti). - 1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non puo' essere pubblicato finche' non e' approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinche' possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonche' dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresi', una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.
2. Se il prospetto dell'offerta non e' disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma 1.
3. La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilita' delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo le modalita' e le procedure da essa stabiliti con il regolamento previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera b). La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.
4. Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.
5. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo.
6. Ove il prospetto non indichi il prezzo d'offerta definitivo o la quantita' di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, ne' siano presenti il prezzo massimo o la quantita' massima di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo di offerta definitivo deve essere determinato, nonche' una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari puo' essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantita' dei prodotti finanziari offerti al pubblico.
7. Gli investitori che hanno gia' accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine puo' essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell'accettazione e' esercitabile e' indicata nel supplemento.
8. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilita' previsto dal comma 8 dell'articolo 94.
Art. 95 (Disposizioni di attuazione). - 1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione rivolta alla Consob prevista dall'articolo 94, comma 3;
b) con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione alla Consob, prevista dall'articolo 94-bis, comma 1, la Consob puo', stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;
c) le modalita' da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari;
e) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.
2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.
3. Con proprio regolamento la Consob puo' stabilire, secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto.».
4. L'articolo 95-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
5. All'articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, l'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente nonche' il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una societa' di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta non puo' essere effettuata se il revisore legale o la societa' di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.».
6. Gli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 97 (Poteri di indagine e di vigilanza). - 1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Capo, del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative, si applicano l'articolo 114, commi 5 e 6, agli emittenti e agli offerenti, e l'articolo 115 agli emittenti, agli offerenti, ai soggetti che li controllano o che sono da essi controllati, ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai revisori legali degli emittenti e degli offerenti, nonche' agli intermediari incaricati dell'offerta pubblica.
2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero 6.
3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei titoli e dei prodotti finanziari diversi dai titoli di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 94 e 94-bis.
Art. 98 (Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi). - 1. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine, o di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro ospitante, il prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la procedura prevista, rispettivamente, dall'articolo 43 e dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».
7. L'articolo 98-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
8. All'articolo 98-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «commi 8, 9 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 6, 7 e 9».
9. Gli articoli 99, 100 e 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 99 (Poteri della Consob). - 1. La Consob puo':
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto titoli, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
c) vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione dei provvedimenti di cui alle lettere a) o b);
e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;
f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre al gestore di una sede di negoziazione la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, vietare o imporre al gestore di una sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, oppure del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
h) sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari nel caso in cui l'autorita' competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;
i) esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti;
l) esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari, se e' necessario per la tutela degli investitori;
m) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF, di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente e' tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori.
Art. 100 (Casi di esenzione). - 1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.
2. Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla lettera c) del comma 3.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.
4. La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.
Art. 100-bis (Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli). - 1. L'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati gia' oggetto, in Italia o all'estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano stati sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza del prospetto di offerta, a meno che tale rivendita non ricada in una delle ipotesi di esenzione previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento prospetto o all'articolo 100, comma 1, del presente decreto. I soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei titoli rispondono del danno arrecato. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
2. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento prospetto, nonche' le disposizioni di cui al comma 1.».
10. L'articolo 101 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Attivita' pubblicitaria). - 1. La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalita' e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicita' effettuata in Italia concernente un'offerta.
2. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli.
3. La pubblicita' relativa a un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita' alle disposizioni europee e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto.
4. La Consob puo':
a) con riferimento all'offerta avente ad oggetto titoli, sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, la pubblicita', in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione, nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
b) con riferimento all'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione;
c) vietare la pubblicita', in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).
5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva.».
11. L'articolo 113 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 113 (Ammissione alle negoziazioni di titoli). - 1. L'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato e' disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonche' del presente articolo. Si applicano, anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, gli articoli 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9, 95, comma 1, lettera a), e 95, comma 2.
2. La Consob puo':
a) esigere che gli emittenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari, se e' necessario per la tutela degli investitori;
b) sospendere il procedimento di approvazione dei prospetti o sospendere o limitare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nel caso in cui l'autorita' competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;
c) esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti;
d) vietare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione o di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative disposizioni di attuazione, oppure delle disposizioni europee di cui al comma 1;
e) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente e' tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;
f) esercitare i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, e i poteri previsti nell'articolo 115 nei confronti delle persone che li controllano o che sono da essi controllati, dei revisori legali e dei dirigenti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, nonche' degli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;
g) sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1;
h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre al gestore della sede di negoziazione la sospensione, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1;
i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, vietare o chiedere al gestore della sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF, o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1;
l) rendere pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi;
m) richiedere, anche in via generale, agli intermediari incaricati della domanda di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, di dichiarare alla Consob di non essere a conoscenza di informazioni diverse da quelle contenute nel prospetto di ammissione alla negoziazione dei titoli.
3. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101, comma 4.».
12. All'articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «, comma 2» sono soppresse.
13. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
14. All'articolo 154-ter, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «comma 5» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' del documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 93-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo e
nel Capo I del Titolo III si intendono per:
a) "regolamento prospetto": regolamento (UE)
2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2017;
b) "disposizioni attuative": gli atti delegati
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del
regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010;
c) "titoli": i valori mobiliari individuati
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi;
d) "responsabile del collocamento": il soggetto che
organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
e) "Stato membro d'origine":
1) in relazione all'offerta di titoli, lo Stato
membro d'origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera m), del regolamento prospetto;
2) in relazione all'offerta di quote o azioni di
Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e'
stato costituito;
f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della
UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta
l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato,
qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.».
- La rubrica della Sezione I, Capo I, Titolo II, Parte
IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«PARTE IV DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI
TITOLO II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
CAPO I Offerta al pubblico di sottoscrizione e di
vendita
Sezione I Offerta al pubblico di titoli e di prodotti
finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti.».
- Il testo dell'articolo 95-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 95-bis (Revoca dell'acquisto o della
sottoscrizione) In vigore dal 13 novembre 2012. - 1. Ove il
prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai
quali il prezzo di offerta definitivo e la quantita' dei
prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel
caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione
dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari
puo' essere revocata entro il termine indicato nel
prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due
giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui
vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la
quantita' dei prodotti finanziari offerti al pubblico.
2. Gli investitori che hanno gia' accettato di
acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima
della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto,
esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale
pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che
i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo
94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura
definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei
prodotti finanziari. Tale termine puo' essere prorogato
dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la
quale il diritto di revoca e' esercitabile e' indicata nel
supplemento.».
- Il testo dell'articolo 96 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. Nelle offerte
aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli,
l'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente
redatto dall'emittente nonche' il bilancio e il bilancio
consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo
dell'offerta sono corredati delle relazioni di revisione
nelle quali un revisore legale o una societa' di revisione
legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero
dell'economia e delle finanze esprimono il proprio
giudizio. L'offerta non puo' essere effettuata se il
revisore legale o la societa' di revisione legale hanno
espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati
impossibilitati ad esprimere un giudizio.».
- Il testo dell'articolo 98-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 98-bis (Emittenti di Paesi extracomunitari). -
1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un
Paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato
membro d'origine, la Consob puo' approvare il prospetto
redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario,
ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il prospetto sia stato redatto conformemente a
standard internazionali definiti dagli organismi
internazionali delle Commissioni di vigilanza dei mercati,
compresi i Disclosure Standards della IOSCO e
b) le informazioni richieste, incluse le
informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle
prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.
2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato
membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3.».
- Il testo dell'articolo 98-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 98-ter (Documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori e prospetto). - 1. L'offerta al
pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE
e non UE e' preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel
caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono
allegati il documento contenente le informazioni chiave per
gli investitori e il prospetto destinati alla
pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti,
FIA UE e non UE, alla comunicazione e' allegata la
documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi
dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).
2. Il documento contenente le informazioni chiave per
gli investitori e' redatto in conformita' ai regolamenti
comunitari che disciplinano la materia e alle relative
disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.
3. Il documento contenente le informazioni chiave per
gli investitori e il prospetto devono consentire agli
investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura
e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza,
effettuare una scelta consapevole in merito
all'investimento. Il documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura
precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori
sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le
corrispondenti parti del prospetto.
4. Si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9.
Nessuno puo' essere chiamato a rispondere esclusivamente
sulla base del documento contenente le informazioni chiave
per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a
meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non
coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM
comunitari, il documento contenente le informazioni chiave
per gli investitori e il prospetto possono essere
pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di
notifica prevista dall'articolo 42.
5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o
azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la
documentazione d'offerta e' pubblicata quando si e'
conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o
dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di
attuazione.».
- Il testo dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 113-bis (Ammissione alle negoziazioni di quote
o azioni di OICR aperti). - 1. Prima della data stabilita
per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di
OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente
pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate
nell'articolo 98-ter.
2. La Consob:
a) determina con regolamento i contenuti del
prospetto e le relative modalita' di pubblicazione ferma
restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di
informazione su giornali quotidiani nazionali, e di
aggiornamento del prospetto dettando specifiche
disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione
in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad
un'offerta al pubblico;
b) puo' indicare all'emittente informazioni
integrative da inserire nel prospetto e specifiche
modalita' di pubblicazione;
c) detta disposizioni per coordinare le funzioni
della societa' di gestione del mercato con quelle proprie
e, su richiesta di questa, puo' affidarle compiti inerenti
al controllo del prospetto tenuto anche conto delle
caratteristiche dei singoli mercati.
3. Il prospetto approvato dall'autorita' competente
di un altro Stato membro dell'Unione europea e'
riconosciuto dalla Consob, con le modalita' e alle
condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2,
quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato. La Consob puo' richiedere, con il
regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un
documento per la quotazione.
4. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di
quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un
mercato regolamentato si applica l'articolo 101.».
- Il testo dell'articolo 117-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 117-bis (Fusioni fra societa' con azioni
quotate e societa' con azioni non quotate). - 1. Sono
assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le
operazioni di fusione nelle quali una societa' con azioni
non quotate viene incorporata in una societa' con azioni
quotate, quando l'entita' degli attivi di quest'ultima,
diversi dalle disponibilita' liquide e dalle attivita'
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia
significativamente inferiore alle attivita' della societa'
incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113
, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce
disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.».
- Il testo dell'articolo 154-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). - 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti
quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito Internet e con le altre modalita' previste dalla
Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale,
comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le
societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione
e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonche'
il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla
gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis,
comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo
2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo
del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi del
presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La
relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla
societa' di revisione legale nonche' la relazione indicata
nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione
del pubblico entro il medesimo termine.
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la
data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del
codice civile il progetto di bilancio di esercizio e'
comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al
revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la
relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima
della pubblicazione di cui al comma 1.
2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e
comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre
dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale
comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la
relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione
prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul
bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della
societa' di revisione legale, ove redatta, e' pubblicata
integralmente entro il medesimo termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma
2, e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita'
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale
bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente
quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e'
obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene
almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro
incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i
sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni
quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la
relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi',
informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.
5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob
puo' disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia
come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari,
l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive consistenti al piu' in: a) una descrizione
generale della situazione patrimoniale e dell'andamento
economico dell'emittente e delle sue imprese controllate
nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli
eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo
nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla
situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese
controllate.
5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli
obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica
l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14,
comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di
riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la
sussistenza delle seguenti condizioni:
a) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in
particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte
dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione
eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine
degli emittenti e non incidono negativamente sulle
possibilita' di accesso dei piccoli e medi emittenti ai
mercati regolamentati.
6. La Consob, in conformita' alla disciplina europea,
stabilisce con regolamento:
a) i termini e le modalita' di pubblicazione dei
documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali
informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonche' del
documento di registrazione universale ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;
b) i casi di esenzione dall'obbligo di
pubblicazione delle relazioni finanziarie;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente
articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo
157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato
che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di
cui al presente articolo non sono conformi alle norme che
ne disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente
di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
ripristinare una corretta informazione del mercato.».
 
Art. 4

Modifiche alla Parte V del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 188, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «"ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";» sono inserite le seguenti: «"FCM" o "fondo comune monetario";» e le parole «e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine,» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari,».
2. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo la lettera b-quater), e' aggiunta la seguente:
«b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.»;
b) al comma 2-bis.1, le parole «b-bis) e b-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «b-bis), b-ter) e b-quinquies)».
3. L'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli). - 1. Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.
5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro.
6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresi' nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della societa' responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
7. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
4. Dopo l'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«Art. 191-bis (Sanzioni accessorie). - 1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 191 nei confronti delle persone fisiche nei casi ivi previsti, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' disporre:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Quando l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha gia' commesso, due o piu' volte negli ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate all'art. 191, la Consob puo' negare l'approvazione di un prospetto redatto dal medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni.
Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti). - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine.
2. Chiunque viola l'articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM.
3. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro.
8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
5. L'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
6. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera c-sexies) e' aggiunta la seguente:
«c-septies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5.».
7. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative;».
8. All'articolo 194-septies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«e-sexies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5.».
9. All'articolo 195-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 188 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di
investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del
risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale
variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale
fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital";
"EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale";
"ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";
"FCM" o "fondo comune monetario; "APA" o "dispositivo di
pubblicazione autorizzato"; "CTP" o "fornitore di un
sistema consolidato di pubblicazione"; "ARM" o "meccanismo
di segnalazione autorizzato"; "mercato regolamentato";
"mercato di crescita per le piccole medie imprese"; ovvero
di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o
del servizio di gestione collettiva del risparmio o dei
servizi di comunicazione dati o dell'attivita' di gestione
di mercati regolamentati e' vietato a soggetti diversi,
rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle
societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle
Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE)
n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture
capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei
per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo
ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n.
2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai fornitori
autorizzati allo svolgimento dei servizi di comunicazione
dati, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati
come un mercato di crescita per le piccole medie imprese,
ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente articolo e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino
a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni,
ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato
e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
- Il testo dell'articolo 190 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni operative
essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza
degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22;
23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25;
25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4;
29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31,
commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma
4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e
4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis,
comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis;
41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4,
7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4;
47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies;
ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in
base ai medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di
portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto
dall'articolo 50-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle
emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative.
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3
e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della
Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista
dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate
a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo
20-ter.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.».
- Il testo dell'articolo 192-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 192-ter (Ammissione alle negoziazioni). - 1.
Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede
l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni
contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d)
f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4,
ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla
Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
settecentocinquantamila.
2.
2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nei
confronti degli esponenti aziendali e del personale della
societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).
3.
3-bis. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies,
comma 1-quater.».
- Il testo dell'articolo 194-quater del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle
societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata,
in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
contestate, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle
relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle
relative disposizioni attuative;
c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative;
c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
c-quater) delle norme del regolamento (UE) n.
648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate
dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
c-quinquies) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
c-sexies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative.
c-septies) delle disposizioni richiamate
dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo.».
- Il testo dell'articolo 194-quinquies del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). -
1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine
di trenta giorni dalla notificazione della lettera di
contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze
previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli
articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative
disposizioni attuative;
a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli
articoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1,
83-novies.1, comma 1, 83-duodecies, e delle relative
disposizioni attuative;
a-bis.1);
a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli
articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1, e delle
relative disposizioni attuative;
a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione
dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;
dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo
1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15,
paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4,
seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma;
dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase;
dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26,
paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo
comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del
regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni
attuative;
b) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione
degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative
disposizioni attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2,
per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3, e
relative disposizioni attuative;
c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la
violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b),
114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e
2.3, per la violazione dell'articolo 120;
d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione
dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle
relative disposizioni attuative.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere
effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia
gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti
alla violazione contestata.».
- Il testo dell'articolo 194-septies del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1.
Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle
relative disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per
la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi
dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative.
e-sexies) delle disposizioni richiamate
dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5.».
- Il testo dell'articolo 195-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il
provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto
nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in
conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso
in cui avverso il provvedimento di applicazione della
sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca
d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione
giudiziaria e l'esito della stessa a margine della
pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione,
la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione
in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando
quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia
sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere
rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute
meno.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono
escludere la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio,
se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in
cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute
insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia
messa a rischio;
b) la proporzionalita' della pubblicazione delle
decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 194-quater.».
 
Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) le parole «fondi comuni gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti»;
b) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE;».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 19-bis del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
2010, n. 68, S.O., come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). -
1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari, che,
ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono
diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
b) le societa' di gestione dei mercati
regolamentati;
c) le societa' che gestiscono i sistemi di
compensazione e di garanzia;
d) le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) le societa' di gestione del risparmio ed i
relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime
gestiti;
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto
italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non
UE;
g) le societa' di investimento a capitale variabile
e le societa' di investimento a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva
2009/64/CE;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del TUB.
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il
bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime
intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del
presente decreto. Negli enti sottoposti a regime
intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a
regime intermedio, nelle societa' che controllano enti
sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte
con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale
non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.».
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. La Consob adegua i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede