Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2020
Istituzione del registro nazionale dei materiali di base.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla «Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002, recante «Modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione»;
Visto il regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione del 6 settembre 2002, recante «Modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri»;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e in particolare l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), che definisce le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte» e «selezionati» e l'art. 3 che definisce i requisiti dei materiali di base;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, art. 10, comma 3, che prevede la redazione di un registro nazionale e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale n. 17132 del 13 marzo 2015 di istituzione dell'Osservatorio nazionale del pioppo;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare l'art. 13, comma 5 che attribuisce alla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base e coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalita' definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nonche' di individuare criteri omogenei di applicazione in tutto il territorio nazionale;
Tenuto conto delle «Rules and regulations» dell'OECD Forest seed and plant scheme (2019);
Considerata la comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020 COM(2020) 380, relativa alla strategia dell'UE sulla biodiversita' per il 2030;
Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione tecnica istituita con decreto interministeriale n. 12077 del 12 dicembre 2018 e nominata con decreto dipartimentale n. 2305 del 13 giugno 2019, riguardo all'istituzione del registro nazionale e alla definizione di criteri minimi comuni per l'individuazione e la gestione dei materiali di base, nel corso della riunione del 22 maggio 2020;
Considerata l'approvazione unanime della Commissione tecnica citata, nel corso della riunione del 30 settembre 2020;
Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 15 ottobre 2020;
Preso atto di quanto rappresentato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto e' volto alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali, attraverso la definizione degli aspetti relativi alla ammissione dei materiali forestali di base nei registri regionali e l'istituzione del registro nazionale dei materiali di base, di seguito nominato registro, con le relative modalita' di tenuta e aggiornamento, in armonia con quanto previsto dalla strategia europea per la biodiversita' 2030 COM(2020) 380.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, dovranno essere impiegati ai fini forestali esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione, intesi come semi e parte di piante, che si otterranno dai materiali di base ammessi nei registri regionali. Per fini forestali si intendono, in sede di applicazione del presente decreto, le attivita' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche' le attivita' di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.
 
Art. 2

1. I materiali di base, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono classificati in base all'origine, alla provenienza, alla regione di provenienza ed alla categoria. Le indicazioni relative devono essere riportate sia nel certificato principale di identita' (allegato 1), sia negli elenchi nazionali e regionali di cui all'allegato 2, redatti ai sensi del regolamento (CE) n. 1597/2002.
2. I materiali di base, in relazione all'origine, si definiscono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni, di origine sconosciuta, sulla base delle seguenti caratteristiche:
a) i materiali di base sono definiti «autoctoni» se provengono da un soprassuolo o fonte di semi autoctoni, intesi come una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in loro prossimita';
b) i materiali di base sono definiti «indigeni» se provengono da un soprassuolo o una fonte di semi indigeni intesi come un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine e' situata nella stessa regione di provenienza;
c) i materiali di base sono definiti «non autoctoni/non indigeni» se provengono da un soprassuolo o fonte di semi non autoctoni/non indigeni, intesi come un soprassuolo o una fonte di semi la cui origine e' diversa da quelle contemplate dalle lettere a) e b).
3. Qualora l'origine del materiale di base non sia nota, dovra' essere indicata la dicitura «di origine sconosciuta» sia sui registri sia sulla certificazione dei materiali di moltiplicazione prodotti dai materiali di base in parola.
4. Per provenienza si intende il luogo geografico in cui si trova il materiale di base (fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme o genitore).
5. I materiali di base sono classificati in base alla regione di provenienza, intesa come territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico. In sede di prima applicazione del presente decreto, si confermano le regioni di provenienza indicate nell'allegato 3. Con successivo decreto, si provvedera' ad una loro revisione.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in relazione alla categoria i materiali di base si classificano in: identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati.
7. Sono ammessi nella categoria «identificati alla fonte» i materiali di base costituiti da una fonte di semi o da un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza, di cui all'allegato II del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, integrato con quanto riportato in allegato 4.
8. Sono ammessi nella categoria «selezionati» i materiali di base costituiti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, integrati con quanto riportato in allegato 4.
9. Sono ammessi nella categoria «qualificati» i materiali di base costituiti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni cui i componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
10. Sono ammessi nella categoria «controllati» i materiali di base costituiti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni. La superiorita' di tali materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
11. Gli organismi ufficiali sono competenti per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di base ammessi nei registri regionali. I materiali di base sono individuati, previa ispezione formale, dagli organismi ufficiali, o loro delegati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
12. Gli organismi ufficiali sono altresi' competenti per l'iscrizione o l'eliminazione dei materiali di base nei registri regionali in base alla valutazione positiva di istanze dei portatori di interesse pubblici o privati o di perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale, conformemente a quanto previsto in merito dai requisiti minimi di cui all'allegato 4;
 
Art. 3

1. L'elenco dei materiali di base ammessi dalle regioni e dalle province autonome, redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1597/2002, come indicato nell'allegato 2, deve essere trasmesso entro quindici giorni dalla data della sua istituzione/aggiornamento alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, per l'inserimento nel registro nazionale di cui al successivo art. 4.
2. Per l'iscrizione al registro di cloni di pioppo e cloni di altre specie di interesse forestale e' competente l'Osservatorio nazionale del pioppo che comunichera' alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste ogni nuova iscrizione e ogni modifica relativa ai materiali iscritti.
3. Ogni modifica ai registri regionali dovra' essere trasmessa a cura degli organismi ufficiali alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro quindici giorni dalla avvenuta variazione, attraverso la compilazione della scheda di cui all'allegato 2 con l'inserimento dei dati aggiornati.
 
Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro nazionale dei materiali di base, alimentato dai registri regionali dei materiali di base delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, presenti nel proprio territorio. Tale registro riporta i dati specifici relativi a ciascun materiale di base unitamente al riferimento unico del registro o codice di identita' (allegato 2);
2. Qualora non gia' valutato da parte delle regioni e province autonome alla data di entrata in vigore del presente decreto, i popolamenti gia' iscritti al libro nazionale dei boschi da seme saranno iscritti dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste nel registro di cui al comma 1 e sara' loro attribuita la categoria 2 «selezionati», previa verifica dei requisiti e salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.
3. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste provvede alla tenuta, all'aggiornamento semestrale ed alla pubblicazione sui siti web nazionali e comunitari del registro nazionale.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, i popolamenti descritti dal decreto ministeriale 13 luglio 1977, ove non inseriti nei registri regionali, sono iscritti d'ufficio nel registro nazionale dei materiali di base alla categoria «selezionati».
 
Art. 5

1. Nei soprassuoli iscritti al registro di cui all'art. 4, le regioni prevedono specifici piani per la gestione dei materiali di base finalizzati alla migliore conservazione di suolo e soprassuolo ai fini della produzione dei semi, anche in deroga ai regolamenti forestali vigenti o alle prescrizioni di massima e polizia forestale.
 
Art. 6

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in qualita' di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorita' territoriali delegate. A tale scopo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicheranno tempestivamente alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste qualsiasi variazione degli uffici competenti e dei relativi recapiti.
2. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1598/2002 se i materiali forestali di moltiplicazione vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore comunica informazioni all'organismo ufficiale dello Stato membro di destinazione.
3. Tali informazioni sono notificate per mezzo di un documento informativo redatto secondo il modello standard previsto dal regolamento (CE) n. 1598/2002 e riportato nell'allegato 5. Le informazioni sono trasmesse entro i tre mesi che seguono la data della spedizione dei materiali forestali di moltiplicazione da parte del fornitore.
4. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste fornira' agli organismi ufficiali, o loro delegati, l'elenco aggiornato degli organismi ufficiali dell'Unione europea.
5. Gli organismi ufficiali o loro delegati potranno avvalersi del competente ufficio della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste per l'invio dei documenti informativi agli organismi ufficiali di altri Stati membri.
 
Art. 7

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Roma, 30 dicembre 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 86

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Avvertenza:
Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi, insieme al testo del decreto, sono visionabili sula sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali http://www.politicheagricole.it all'interno della sezione «politiche nazionali>foreste>risorse genetiche forestali».