IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati; Visti, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Citta' di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRA e USRC); Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE o Comitato) puo' destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 437 della predetta legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attivita' della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione (di seguito USR), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, commi 432-437, che ha previsto la proroga o il rinnovo, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, dei contratti del personale dei comuni del cratere assunto in base alla normativa emergenziale, nonche' la proroga per un ulteriore triennio del termine di cui all'art. 67-ter, comma 3, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Comuni di L'Aquila e di Fossa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla citata legge n. 190 del 2014, Tabella E, nell'ambito della quota assegnata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 46-quinquies, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del trattamento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter, commi 3 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali per la Citta' di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonche' la copertura finanziaria per l'assunzione di due unita' dirigenziali di livello non generale, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata; Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; Visto, in particolare, l'art. 2-bis del suddetto decreto-legge n. 148 del 2017, che, ai commi 35-38, autorizza, per gli anni 2019 e 2020, la proroga o il rinnovo dei contratti stipulati dai comuni del cratere in base alla normativa emergenziale, nonche' la proroga al 31 dicembre del 2020 dei contratti del personale in servizio presso gli USRA e USRC, confermando i medesimi tetti di spesa previsti per l'anno 2018 e l'analoga copertura finanziaria; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 57, commi 9 e 10, con il quale e' stata prevista la proroga, per l'anno 2021, sia dei contratti stipulati dai comuni del cratere, sulla base delle ordinanze emesse dal Presidente del Consiglio dei ministri nel periodo emergenziale, sia dei contratti stipulati con il personale in servizio a tempo determinato presso gli USRA e USRC, individuando per i relativi oneri una diversa copertura finanziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorita' di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura di missione; Visto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, che ha confermato, con modificazioni, la struttura di missione ridenominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) sino alla scadenza del mandato del Governo in carica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2020, che conferisce ad interim all'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento «Casa Italia», l'incarico di coordinatore della citata Struttura di missione; Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2012, n. 135, come rimodulata dalle delibere 17 dicembre 2013, n. 92, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015, n. 113, 10 agosto 2016, n. 48, n. 49 e n. 50, 7 agosto 2017, n. 69, 22 dicembre 2017 n. 112, 25 ottobre 2018, n. 55, 24 luglio 2019, n. 53 e n. 54, che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata; Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera n. 22 del 2015, la Struttura di missione, in occasione dell'assegnazione disposta con la citata delibera n. 50 del 2016, ha presentato l'Analisi organizzativa dei processi di ricostruzione post sisma in Abruzzo, nella quale e' stata evidenziata l'opportunita' di confermare l'assetto di governance del processo di ricostruzione definito con il citato decreto-legge n. 83 del 2012 e il numero delle unita' di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni; Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri n. SMAPT 0000916-P del 24 novembre 2020, come integrata dalla nota della Struttura di missione SMAPT 0000920-P del 24 novembre 2020, con la quale e' stata sottoposta all'attenzione del Comitato, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, la proposta di assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, con riferimento alla spesa per l'anno 2021, a favore delle amministrazioni centrali e locali preposte alle attivita' della ricostruzione del cratere post sisma Abruzzo 2009; Considerato che a seguito delle novita' legislative di cui ai citati commi 9 e 10 dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha disposto la proroga per l'anno 2021, sia dei contratti stipulati dai comuni del cratere sulla base delle ordinanze emesse dal Presidente del Consiglio dei ministri nel periodo emergenziale, sia dei contratti stipulati con il personale in servizio a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, che per tali oneri ha individuato una diversa copertura finanziaria, per complessivi euro 5.172.209,00; Considerato che il fabbisogno complessivo di risorse umane e finanziarie, per l'anno 2021, come rilevato dalla Struttura di missione, e' in linea con gli anni precedenti, con una leggera decurtazione della spesa per i servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata e, alla luce della diversa copertura finanziaria prevista dal citato art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, la proposta richiede l'assegnazione di risorse per un importo complessivo pari ad euro 9.836.754,34. Tale importo e' cosi' ripartito: 1. euro 7.290.350,49 - per il finanziamento, nell'anno 2021, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarita' degli Uffici speciali e della Regione Abruzzo. L'importo complessivo e' da ripartire tra le amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio, a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Struttura di missione; 2. euro 2.000.000,00 - a copertura, per l'anno 2021, degli oneri di cui all'art. 46-quinquies del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, quale tetto massimo di spesa; 3. euro 546.403,85 - per il finanziamento, nell'anno 2021, delle spese connesse alla gestione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'Ufficio speciale per la Citta' di L'Aquila ed euro 256.779,34 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere. Considerato che tale importo complessivo, pari a euro 9.836.754,34, trova idonea copertura a valere sulle disponibilita' di risorse dell'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla richiamata legge n. 190 del 2014, Tabella E, annualita' 2017; Considerato che le amministrazioni beneficiarie delle risorse hanno documentato gli utilizzi dei fondi precedentemente assegnati per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, attestandone l'impiego e gli eventuali residui ancora disponibili per nuovi impegni, come da relazione illustrativa allegata alla nota informativa predisposta dalla Struttura di missione e trasmessa con la proposta; Tenuto conto dell'esame della proposta, svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»; Vista la nota prot. n. 6516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera: 1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata 1.1 Alla luce degli esiti della ricognizione indicata in premessa, svolta dalla Struttura di missione ai sensi del punto 5 della delibera di questo Comitato 20 febbraio 2015, n. 22 e della delibera 10 agosto 2016, n. 50, al fine di assicurare continuita' alle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, viene disposto, per l'anno 2021, il finanziamento di euro 9.836.754,34, relativo ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle disponibilita' di risorse dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, annualita' 2017. 1.2 La complessiva assegnazione di euro 9.836.754,34 e' ripartita come segue: a) euro 7.290.350,49 - quale fabbisogno finanziario effettivo rilevato dalla Struttura di missione, per l'anno 2021, per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarita' dell'Ufficio speciale per la Citta' dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo, destinato ad assicurare continuita' alle attivita' di ricostruzione post sisma. La Struttura di missione provvede al successivo riparto tra le amministrazioni istituzionalmente preposte alle attivita' della ricostruzione, come previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017; b) euro 2.000.000,00 - a copertura degli oneri per il 2021, di cui all'art. 46-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e, in particolare, a copertura del trattamento economico accessorio del personale assunto ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 67-ter, commi 3 e 6, e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali, ivi compresi gli oneri per l'eventuale potenziamento dell'organico con due unita' di personale dirigenziale di livello non generale. Tale importo costituisce un tetto massimo definito ex lege, in attesa che l'esatto ammontare delle risorse da trasferire a ciascun Ufficio sia definito sulla base degli effettivi fabbisogni dichiarati dagli Uffici speciali, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Gli eventuali residui, a valere sulle assegnazioni precedenti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte di questo Comitato per le annualita' future; c) euro 546.403,85 - per il finanziamento, nell'anno 2021, delle spese connesse alla gestione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'Ufficio speciale per la Citta' di L'Aquila ed euro 256.779,34 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere. 2. Norme finali 2.1 La Struttura di missione presentera' al CIPE, entro il 30 aprile 2021, una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l'indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2021. La rendicontazione evidenziera', altresi', attraverso idoneo indicatore, l'efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora, all'esito di detta ricognizione, sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente gia' assegnata dovra' essere finalizzata con apposita delibera al processo di ricostruzione. 2.1 Il trasferimento delle risorse relative al 2021 resta, comunque, subordinato al completo utilizzo delle risorse gia' trasferite nelle precedenti annualita'. 2.2 Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
Roma, 26 novembre 2020
Il Ministro dello sviluppo economico con funzioni di Presidente Patuanelli Il segretario Fraccaro
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 136 |