Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 25 febbraio 2021 |
Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto l'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli animali a cui si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che il Ministro della salute con speciali ordinanze puo' riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunita' economica europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e in particolare l'art. 2; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana; Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante «Attuazione della direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291, con la quale, tra l'altro, e' stata disposta la sospensione delle attivita' degli allevamenti di visoni sul territorio nazionale fino al 28 febbraio 2021 incluso; Vista la nota prot. n. 27663 del 21 dicembre 2020 con la quale la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari ha stabilito le misure di verifica e sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni; Vista la nota prot. n. 2312 del 12 febbraio 2021, con la quale la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, sulla base degli esiti della sorveglianza sanitaria effettuata negli allevamenti di visoni e tenuto conto dei casi di SARS-CoV-2 confermati negli allevamenti europei, ha chiesto al Consiglio superiore di sanita' di esprimersi, tra l'altro, sulla necessita' o meno di protrarre la sospensione delle predette attivita', disposta fino al 28 febbraio 2021 con la citata ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020 ovvero di prevedere il divieto definitivo di tale tipologia di allevamento; Visto il parere espresso nella seduta straordinaria del 22 febbraio 2021, nel quale il Consiglio superiore di sanita', Sezione IV, ha ritenuto «consigliabile la sospensione delle attivita' degli allevamenti, nel giusto bilanciamento tra le necessita' di ridurre i rischi e la salvaguardia del tessuto economico del territorio» e che la stessa «debba essere protratta almeno per tutto il 2021»; Visto che, nel medesimo parere, il Consiglio superiore di sanita', in virtu' del principio di massima precauzione, ha suggerito di «considerare un allevamento in cui si riscontra siero-positivita' per SARS-CoV-2 come infetto e di procedere quindi all'abbattimento»; Ritenuto pertanto, in applicazione del principio di precauzione e massima cautela, necessario protrarre la sospensione delle attivita' di allevamento fino al 31 dicembre 2021 e autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, l'abbattimento e la distruzione di tutti i visoni negli allevamenti dove tale sieroconversione da SARS-CoV-2 e' stata confermata;
Ordina:
Art. 1
Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale
1. Nel rispetto del principio di precauzione, le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, citata in premessa, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 incluso. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza e' sostituito dal seguente: «Per la conferma della malattia da Covid-19, gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, verificata l'adeguatezza allo scopo della metodica in uso per la matrice e la specie da sottoporre ad esame, utilizzano i mezzi di diagnosi diretta (real time RT-PCR) per la ricerca del genoma virale o indiretta per la ricerca di anticorpi SARS-CoV-2 (test di sieroneutralizzazione), per la ricerca di anticorpi specifici rispondenti ai requisiti fissati nel decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 recante "Attuazione della direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro" e indicati idonei dall'Istituto superiore di sanita'». |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 363 |
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