Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2020
Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/465 della Commissione, del 30 marzo 2020, recante misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli nelle Regioni italiane Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, in considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, (UE) n. 2018/274, (UE) n. 2017/39, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della Commissione, del 4 maggio 2020, recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) n. 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) n. 2016/1149 per la vitivinicoltura;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di Fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 settembre 2018, n. 9286, con il quale e' stata modificata la nuova strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di Fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022, adottata con il summenzionato decreto 29 agosto 2017, n. 4969;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di Fondi di esercizio e programmi;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 settembre 2020, n. 9118370, con il quale il termine del 15 settembre stabilito all'art. 17, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867, per la presentazione delle modifiche in corso d'anno dei programmi operativi, e' stato posticipato al 30 settembre 2020, limitatamente ai programmi operativi in corso al medesimo anno;
Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dall'art. 26 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita' delle organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva e che, pertanto, e' giustificato differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno;
Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il termine a disposizione delle regioni e delle province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 33 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
Considerato che la pandemia COVID-19 causa evidenti difficolta' all'operativita' delle organizzazioni di produttori e che, pertanto, appare opportuno differire fino al 20 ottobre 2020 il termine per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi e fino al 30 novembre il termine per la presentazione delle modifiche relative all'annualita' 2020;
Ritenuto necessario aggiornare alcuni aspetti delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di Fondi di esercizio e programmi operativi in conformita' al regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abrogare il succitato decreto 13 agosto 2019, n. 8867;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 settembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;
d) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
e) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
f) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 34, paragrafo 4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
g) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
h) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017;
i) «Regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017;
j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017;
k) «intervento»: tipologia di spesa definita e distinta nell'ambito di una azione;
l) «socio produttore»: un socio persona fisica o giuridica come definito all'art. 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 2017/891, che aderisce direttamente ad una OP o AOP;
m) «socio non produttore»: una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non partecipa alle attivita' svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.
 
Art. 2

Riconoscimento di organizzazioni
di produttori

1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'art. 8 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.
3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26 del presente decreto.
4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.
5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro Consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro Consorzi;
c) societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
6. Nel caso in cui il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «Sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la suddetta sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «Sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita e' composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento e' richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.
7. Le regioni eseguono l'iter istruttorio verificando, in particolare, che tutti i criteri previsti dal titolo II, capo I, sezione II del regolamento delegato siano rispettati e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.
 
Art. 3

Dimensione minima delle organizzazioni
di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci richiesto all'art. 5 del regolamento delegato e' fissato in quindici produttori. Se all'organizzazione richiedente il riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi stessi persone giuridiche, al raggiungimento del numero minimo di soci contribuiscono i produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica contera' come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica, e' conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad un aderente a piu' soci persone giuridiche.
I vincoli assunti nei confronti dell'OP dal socio produttore persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti.
In deroga al comma 1, il numero minimo di soci e' fissato in cinque produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 0802 31 e NC 0802 32) e per i prodotti di cui ai codici NC 09 e NC 12.
2. Le regioni possono stabilire un fatturato minimo che ogni socio produttore deve rappresentare per essere considerato ai fini del numero minimo di soci.
3. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 26. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero minimo.
4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 8 del regolamento delegato, e' il seguente:
a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per due o piu' prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;
c) euro 200.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu' prodotti il cui codice NC inizia con 09;
d) euro 500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu' prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12.
In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile e' di:
a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;
b1) in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile e' di euro 1.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per due o piu' prodotti di cui alla lettera a1).
Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto.
Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.
Sono fatti salvi i parametri piu' alti definiti dalle regioni.
Il valore minimo della produzione commercializzabile e' lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del regolamento di base.
5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4, si applicano le deroghe seguenti:
a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.
6. Le regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello piu' elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.
7. Per un dato prodotto, il riconoscimento puo' essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, puo', per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.
8. Un produttore puo' aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto e' utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.
9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.
10. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.
11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 2, lettera i) del regolamento delegato.
 
Art. 4

Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni
di organizzazioni di produttori transnazionali

1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori transazionale e ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 14 del regolamento delegato.
2. Le AOP che associano una o piu' OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla regione il riconoscimento dello status di associazione di organizzazioni di produttori transazionale e ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delegato.
3. La regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti elencati all' art. 14, paragrafo 3 e all'art. 21, paragrafo 3 del regolamento delegato.
 
Art. 5

Deroghe alla commercializzazione
diretta da parte dell'OP

1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento delegato, l'OP puo' autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.
2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento delegato, l'OP puo' autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantita' di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attivita' commerciali della loro organizzazione.
3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.
Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.
4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non puo' complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.
 
Art. 6

Esternalizzazione

1. Le OP in conformita' con l'art. 13 del regolamento delegato e l'art. 155 del regolamento di base, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato, una parte delle loro attivita'.
2. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.
3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP.
 
Art. 7

Delega della fatturazione

1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro di far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato.
2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sara' escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Le OP che intendono avvalersi della possibilita' di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualita' successiva.
4. La regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.
 
Art. 8

Riconoscimento delle associazioni
di organizzazioni di produttori

1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La domanda deve specificare i prodotti e le attivita' oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneita' a svolgere le attivita' dichiarate.
2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4 e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
3. La richiesta di riconoscimento e' presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.
4. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.
5. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP puo' essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 20, paragrafo 2, del regolamento delegato. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del Fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto e possedere piu' del 10% delle quote o del capitale della AOP.
6. Le OP possono essere socie di piu' AOP fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 19 del regolamento delegato.
 
Art. 9

Soci non produttori

1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al Fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'OP.
2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attivita' ad esso legate.
 
Art. 10

Controllo democratico delle organizzazioni
di produttori e delle loro associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformita' con l'art. 17 del regolamento delegato.
2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non puo' detenere piu' del 35% dei diritti di voto e piu' del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le societa' alle quali aderisce, non puo' superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le societa' alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.
3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potra' superare il 50%.
4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno e' persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore non alla persona giuridica.
5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di societa' cooperative agricole e ai loro Consorzi.
6. Quando una OP e' costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.
7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4, le OP non possono essere societa' controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 3 del codice civile.
8. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.
 
Art. 11

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non puo' essere inferiore ad un anno.
2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro cui l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.
L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.
4. La richiesta di recesso puo' essere limitata anche a uno o piu' prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP.
6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potra' aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione. Le OP provvedono a comunicare i provvedimenti di espulsione alla regione e all'organismo pagatore.
 
Art. 12

Fusioni e riorganizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato, per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entita', nella forma ritenuta piu' idonea dai due o piu' soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:
a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;
b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante, alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo.
2. La nuova entita' subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.
3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.
4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP puo' fondersi per incorporazione in una societa' ad essa aderente che in quanto soggetto incorporante, dovra' preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.
 
Art. 13

Filiali controllate per almeno il 90%

1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale.
Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo statuto della societa' deve prevedere attivita' riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del presente articolo. Altresi' costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.
Se tra le attivita' svolte e' prevista la commercializzazione, la filiale deve commercializzare in prevalenza il prodotto proveniente dalla base associativa delle OP che partecipano al suo controllo.
2. L'OP deve adottare un regolamento interno per disciplinare i rapporti con la filiale e le modalita' di conferimento del prodotto da parte dell'OP ed eventualmente anche direttamente da parte dei soci dell'OP stessa. Qualora anche soci produttori dell'OP contribuiscono al controllo del 90% della filiale, il regolamento deve esplicitare in che modo la partecipazione di detti soci al capitale sociale contribuisca in concreto al perseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo dei soci deve essere documentato dalla filiale e costituisce requisito necessario per l'applicazione delle specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione.
3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente articolo le societa' costituite solamente da OP e soci produttori singoli, qualora la commercializzazione della filiale e' riferita in via esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori che detengono quote o capitale della filiale.
4. Le quote o il capitale della filiale, costituita in forma di cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e societa' da loro controllate o soggetti di diritto privato per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle decisioni relative alle attivita' proprie della filiale, non e' preso in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.
5. Negli organi gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP.
6. L'OP o la AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, o dell'art. 8, comma 3, del presente decreto, ovvero, in caso di parita' di quote o di capitale, alla regione da esse individuata in relazione alle condizioni operative della filiale.
La permanenza dei requisisti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2.
7. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalita' indicate dal Ministero stesso, l'elenco delle filiali che nell'anno precedente rispondono ai requisiti del presente articolo.
 
Art. 14

Elenchi nazionali

1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP riconosciute e lo pubblica sul sito internet istituzionale.
2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato e lo pubblica sul sito internet istituzionale.
 
Art. 15

Periodo di riferimento, Fondo di esercizio
e valore della produzione commercializzata

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.
2. Il Fondo di esercizio previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e' calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al 1º gennaio dell'anno successivo.
3. Il Fondo di esercizio e' gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:
a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;
b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.
Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.
5. In caso di applicazione del paragrafo 8 dell'art. 22 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.
6. Le regioni hanno facolta' di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione puo' essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al piu' tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.
7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento se non verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, e' verificato dall'organismo pagatore al piu' tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto presentata ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione.
8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.
9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il Fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.
 
Art. 16

Programmi operativi e loro modifiche

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale e' presentata alla regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.
2. Il programma operativo puo' essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione e' condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
3. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, e' presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.
4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:
a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o piu' nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del Fondo di esercizio;
d) la modifica della durata del programma pluriennale, che puo' essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.
5. Le regioni, svolte le opportune verifiche e controlli elencati all'art. 25 del regolamento di esecuzione, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al piu' tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entita' del Fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.
6. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo.
7. Le OP possono delegare le AOP a presentare alla regione, in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali loro modifiche, nonche', all'organismo pagatore, le richieste di anticipazione, di acconto parziale e di saldo di cui all'art. 19. In tal caso le AOP svolgono il ruolo di unico interlocutore della regione e dell'organismo pagatore.
 
Art. 17

Modifiche in corso d'anno

1. In attuazione dell'art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, le OP possono presentare una sola domanda di modifica al piu' tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, ovvero, su autorizzazione della regione, due modifiche di cui la prima entro il 30 giugno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui all'art. 26, entro il 1° ottobre.
2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:
a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale puo' comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualita' in corso;
b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:
- inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi;
- variazione dell'importo di spesa di una azione che eccede il 25% dell'importo approvato per l'azione;
c) aumento dell'importo del Fondo di esercizio, anche a seguito di modifica del VPC conseguente il riscontro di errori palesi, fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, puo' essere elevata secondo necessita' in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del Fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea;
d) inserimento delle azioni e degli interventi e relative spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale.
3. In deroga al comma 1, le OP possono presentare:
a) una distinta modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo qualora ne ricorrono le condizioni;
b) specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi in qualsiasi momento nel corso dell'anno.
4. Nelle more della decisione della regione, le OP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilita', dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonche' all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.
5. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, svolgono le opportune verifiche e controlli previsti all'art. 25 del regolamento di esecuzione e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attivita' e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda.
6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi gia' segnalati e controllati dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese.
7. Le modifiche degli interventi nell'ambito di una azione gia' approvata, che non comportano cambio di tipologia di spesa e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, 3, lettera b) secondo trattino e fatta salva per esse la congruita' della spesa, vanno comunicate entro il 15 dicembre o, su disposizione della regione, al piu' tardi entro il 31 dicembre; se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la regione non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate.
8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate in fase di rendicontazione:
a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita' e l'importo della spesa approvata;
b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita' e l'importo della spesa approvata;
c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione, di azioni o interventi approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata per l'annualita' in corso;
d) una rimodulazione finanziaria relativamente a:
spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte;
assestamenti di spesa per gli interventi gia' approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo trattino.
9. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.
10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle attivita' realizzate dopo il 31 dicembre ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione.
 
Art. 18

Programmi operativi delle AOP

1. Le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla regione in cui sono riconosciute:
a) un programma operativo totale, composto dall'insieme delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti ma da esse non realizzate, o
b) un programma operativo parziale, composto da una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate.
2. In presenza di un programma operativo parziale di una AOP, le OP aderenti presentano alla regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la cui realizzazione e' stata delegata alla AOP.
3. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi individuati da ciascuna OP. Gli obiettivi e i limiti previsti dal regolamento di base, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, devono essere soddisfatti per ciascuna OP.
4. Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale possono costituire un Fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea e' concesso a condizione che il programma operativo totale o parziale presentato, sia dalle stesse gestito e attuato.
 
Art. 19

Domande di aiuto

1. Le richieste di aiuto o di saldo di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalita' informatica indicata dall'organismo pagatore.
La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti elencati al paragrafo 2 del predetto art. 9 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore.
Le domande presentate oltre il predetto termine possono essere accolte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 dello stesso art. 9 del regolamento di esecuzione, se l'organismo pagatore giudica valide le giustificazioni dell'OP.
2. Le richieste di anticipo di cui all'art. 11 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.
3. Le richieste di pagamento parziale di cui all'art. 12 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.
4. Le AOP delegate dalle OP aderenti a presentare le domande di aiuto in applicazione del comma 6 dell'art. 16, riversano l'aiuto ricevuto alle OP entro quindici giorni lavorativi.
 
Art. 20

Aiuto finanziario nazionale

1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e' inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al Fondo di esercizio delle OP.
2. L'aiuto e' concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1.
3. Potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui e' presentata la domanda di aiuto, si e' incrementato di almeno il 2% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto.
4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate.
5. In deroga al comma 3, il predetto incremento non e' richiesto alle OP il cui ambito territoriale e' stato oggetto di eccezionale avversita' atmosferica, declarata dal Ministero per danni a produzioni ortofrutticole ricomprese nel riconoscimento dell'OP, per eventi verificatisi:
nell'esercizio sociale precedente la presentazione della domanda di aiuto, ovvero
almeno in parte, nell'ultimo quadrimestre del penultimo esercizio sociale precedente la domanda di aiuto.
6. Il comma 5 si applica a condizione che almeno il 30% della superficie sociale della OP ricada nel territorio dei comuni oggetto di declaratoria.
 
Art. 21

Misure applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi una o piu' delle seguenti azioni:
a) investimenti che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;
c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorita' regionale competente;
d) ritiro dal mercato;
e) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali, avversita' atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;
f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di Fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i Fondi di mutualizzazione;
g) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.
2. In presenza di condizioni di particolare gravita', le regioni, previa comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.
 
Art. 22

Destinazione dei prodotti
ritirati dal mercato

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) realizzazione di biomasse a fini energetici;
c) alimentazione animale;
d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool;
e) biodegradazione o compostaggio.
2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni.
 
Art. 23

Ritiri destinati alla beneficienza

2. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera a), punto i) dell'art. 34 del regolamento di base solo se conferiti ad enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.
3. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 46, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.
 
Art. 24

Controlli

1. Le regioni, effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio regionale, per:
a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;
b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;
c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo e,
d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario;
e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'art. 13.
Altresi', le regioni effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede in altre regioni, su richiesta di queste ultime.
2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:
a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;
b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.
Altresi', gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.
Con riferimento all'art. 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione, i controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualita' considerata, concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non puo' comunque eccedere i 5.000 euro, nonche' gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.
Sono altresi' di competenza degli organismi pagatori, i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficienza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare che comunque non puo' essere inferiore al 10%.
3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:
a) la tipologia e le modalita' di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 26, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;
b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.
4. Le regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonche' su altri elementi ritenuti necessari.
5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita' e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati all'art. 28 del regolamento di esecuzione e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.
6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 34, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione relativamente alla verificabilita' dei criteri di ammissibilita', alla disponibilita' di personale adeguatamente qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti.
 
Art. 25

Autorita' incaricata delle comunicazioni

1. L'AGEA e' designata quale unica autorita' responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, in attuazione dell'art. 77 del regolamento delegato, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell'art. 54 del regolamento delegato;
b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 55 del regolamento delegato;
c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da Paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'art. 74 del regolamento delegato.
2. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalita' e i termini definiti dalla medesima in conformita' alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.
Le modalita' e i termini definiti da AGEA concernono anche l'acquisizione dei dati sul valore della produzione commercializzata da ciascun gruppo dei produttori o organizzazioni di produttori non riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che ricevono un aiuto sotto l'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ciascuno dei cinque anni per i quali l'aiuto e' concesso.
3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero.
 
Art. 26

Informatizzazione delle informazioni

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalita', alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP, le AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia nazionale.
2. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.
3. Le OP e le AOP, inseriscono per via telematica nel sistema informativo:
a) le compagini sociali;
b) le domande di riconoscimento inviate alle regioni;
c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;
d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.
5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonche' l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
In caso di fusioni dovra' essere assicurata la tracciabilita' delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.
6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo e' effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento e' completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale di cui all'art. 54, lettera b), del regolamento delegato, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
 
Art. 27

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative stabilite al capo V - sezione 3 del regolamento delegato, nonche' le altre eventuali stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.
2. Ove sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali ai sensi dell'art. 76 del regolamento delegato, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarita' accertata e dissuasive.
3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.
4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento delegato, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si e' verificata, il riconoscimento viene revocato.
5. Se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni di cui all'art. 21 del regolamento di esecuzione, si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del regolamento delegato, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59.
6. Il comma 5 si applica mutatis mutandis se un'organizzazione di produttori non fornisce o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero.
7. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi previsti all'art. 16, commi 1 e 2 e all'art. 17, comma 1 e delle basi sociali, previste all'art. 15, comma 4, comporta l'applicazione mutatis mutandis dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 59 del regolamento delegato.
8. Qualora, a conclusione del programma operativo, non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformita'.
9. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio definiti nella Strategia nazionale, sono ammesse a contributo in misura massima di una tolleranza del 10% del limite percentuale stabilito a livello di misura o azione. In caso in cui la misura sia suddivisa in sezioni la predetta tolleranza si applichera' a livello di sezione.
10. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.
11. In caso di interruzione di un programma operativo, indipendentemente dall'anno di attuazione, si applicano le disposizioni dell'art. 36 del regolamento delegato. Le condizioni per il non recupero dell'aiuto ricevuto prima dell'interruzione del programma si ritengono assolte con l'adesione dell'OP o dei suoi soci ad altra OP riconosciuta che integra nel proprio programma operativo e porta a termine le attivita' necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi e dispone degli investimenti finanziati.
12. Gli organismi pagatori possono accettare domande di aiuto oltre il termine previsto all'art. 9 del regolamento di esecuzione e comunque entro e non oltre i cento giorni successivi. La determinazione finale deve dare atto del caso eccezionale. In ogni caso viene applicata la penalizzazione dell'1% prevista al paragrafo 4 dell'art. 9.
13. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorita' competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato V al regolamento delegato.
14. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.
 
Art. 28

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.
2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, puo' non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.
 
Art. 29

Norme finali e transitorie

1. I programmi operativi in corso proseguono fino al 31 dicembre 2020 alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867.
2. Le OP gia' riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2017, n. 5927, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2022. Il mancato adeguamento non da' diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2022 e il valore della produzione commercializzata ad essi riferibile.
3. In deroga al comma 6 dell'art. 16, le OP che hanno in corso un programma operativo presentato tramite la AOP, approvato a norma del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 agosto 2017, n. 4969, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 settembre 2018, n. 9286 presentano tramite la AOP le modifiche di cui all'art. 34 del regolamento delegato alla regione che ha approvato il programma operativo poliennale e le domande d'aiuto di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione al relativo organismo pagatore.
4. Per i nuovi programmi poliennali presentati nel 2020 e per le modifiche presentate nel 2020 relative alle annualita' successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del presente decreto, sono cosi' modificati: il 30 settembre e' posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre e' posticipato al 20 novembre.
5. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.
6. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.
 
Art. 30

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 31

Applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e nel suo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021, tuttavia il comma 8 dell'art. 17 si applica a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 32

Abrogazioni

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867 e' abrogato a partire dal 1° gennaio 2021.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti 14 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 889

_______
Avvertenza:
L'allegato al decreto puo' essere consultato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L /IT/IDPagina/16038