Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2021 (vai al sommario)
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
DELIBERA 22 dicembre 2020
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2021. (Delibera n. 225/2020).



L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI

Nella sua riunione del 22 dicembre 2020;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), e, in particolare, il comma 6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n. 109/2018), che dispone che «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge si provvede (...) b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato»;
Visto il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e attivita' attribuite all'Autorita', composto, in particolare, oltre che dalla norma istituiva di cui al citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011, come da ultimo modificato dall'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 109/2018, dalle seguenti fonti normative, sia nazionali che europee: il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico come aggiornata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, «che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria»; il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria; il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; l'art. 24, comma 5-bis del «Codice della strada» di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'art. 38, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l'art. 8, comma 3, lettera n) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il «Riordino della legislazione in materia portuale», come introdotto dall'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124» e modificato dall'art. 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorita' portuali»; l'art. 28, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 17, comma 4, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» incluso l'art. 73, come da ultimo sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»; il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilita' connesse alla sicurezza stradale; l'art. 13, comma 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di Stato ad aeroporti e compagnie aeree; il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario»; l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; l'art. 1, comma 11-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» in materia di diritti aeroportuali; il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus»; il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico» come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria»; il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne»; gli articoli 167, comma 5 e 178, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»; l'art. 14, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; l'art. 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari; il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'art. 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'», approvato con delibera dell'Autorita' n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la pianta organica dell'Autorita', come da ultimo rideterminata con delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2021, approvato dal consiglio dell'Autorita' il 22 dicembre 2020, previo parere favorevole del collegio dei revisori, e preso atto, pertanto, del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorita';
Considerato che l'Autorita' ha improntato la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. spending review);
Considerato che il contributo di cui al citato art. 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 201/2011, costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorita' per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
Considerato che le modifiche introdotte al citato art. 37, comma 6, in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorita' hanno precisato la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo, hanno previsto espressamente soglie di esenzione in ragione del fatturato e hanno specificato che il computo del fatturato debba evitare duplicazioni di contribuzione;
Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale maturato per effetto di pronunce del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte intervenute con riferimento ai settori dei: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, in base al quale l'Autorita' non avrebbe dato concreto avvio, nel periodo di riferimento, all'esercizio delle competenze o al compimento delle attivita' previste dalla legge; nonche' tenuto conto dell'ancora non intervenuto pronunciamento da parte del Consiglio di Stato sui ricorsi delle imprese operanti nei suddetti settori;
Visto il «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorita' ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge», redatto dagli uffici per individuare le attivita' compiute dall'Autorita' nei settori del trasporto per i quali la stessa ha concretamente avviato, alla data della presente delibera, nei mercati in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, il quale riveste carattere meramente ricognitivo e puo' agevolare l'individuazione del perimetro contributivo, anche da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione;
Vista la delibera n. 180/2020 del 5 novembre 2020, con la quale e' stato dato avvio alla consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2021;
Viste le osservazioni pervenute nel corso della consultazione, chiusasi il 30 novembre 2020, di cui alla sopra citata delibera n. 180/2020, pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorita';
Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate a chiedere un generico esonero o una sospensione generalizzata di determinati settori del trasporto dalla corresponsione del contributo anche a causa della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19, o di sollevare intere categorie di operatori economici dai propri obblighi dichiarativi e contributivi, in quanto manca attualmente nell'ordinamento italiano una norma che consenta all'Autorita' di far fronte alle spese per il proprio funzionamento attraverso ulteriori meccanismi di finanziamento;
Ritenute non accoglibili le osservazioni tese a circoscrivere il mandato dell'Autorita' ai soli servizi di pubblica utilita', in quanto per effetto delle numerose attribuzioni di competenze e attivita' conferite ex lege negli anni e qui menzionate, la sfera di azione dell'Autorita' riguarda tutti i settori del trasporto, peraltro in linea con quanto evidenziato dal citato decreto-legge n. 109/2018;
Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dagli operatori del settore portuale in merito alla asserita carenza totale di motivazione circa l'inserimento della categoria degli erogatori di operazioni e servizi portuali in quanto la nuova voce e' volta ad enucleare prestazioni gia' ricomprese nell'alveo della gestione delle infrastrutture portuali e gia' oggetto di concreta regolazione da parte dell'Autorita', come riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte;
Ritenute non accoglibili, altresi', le osservazioni formulate dagli operatori del settore portuale volte a qualificare le Autorita' di sistema portuale quali gestori delle infrastrutture portuali in luogo dei terminalisti e delle imprese portuali, in quanto detti organismi, qualificati dalla legge n. 84 del 1994 come enti pubblici non economici e pertanto non soggetti a contribuzione, non svolgono attivita' economiche bensi' rilasciano concessioni portuali e autorizzazioni alle operazioni portuali ai sensi degli articoli 18 e 16 della medesima legge a soggetti economici per l'espletamento delle attivita' portuali;
Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dagli operatori del settore ferroviario merci secondo cui gli stessi sarebbero meri beneficiari dell'attivita' regolatoria dell'Autorita' non effettivi destinatari della medesima, in quanto tale argomentazione confligge attivita' concretamente esercitate in materia dall'Autorita' sulla base delle attribuzioni di legge;
Ritenute non accoglibili, altresi', le osservazioni formulate dagli operatori del settore di trasporto merci multimodale in materia di esclusione dei ricavi generati a fronte di servizi di trasporto offerti all'utenza ma svolti da altri operatori economici soggetti al contributo in quanto, al fine di evitare la duplicazione di contribuzione, nel caso di specie, lo scomputo andra' operato da quest'ultimi operatori;
Ritenute non accoglibili, altresi' le osservazioni formulate dai medesimi operatori del settore ferroviario in materia di traporto merci volte a conseguire una sospensione degli obblighi dichiarativi nonche' contributivi riferiti all'annualita' 2021, al pari dei settori: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, in quanto il settore e' stato interessato da recenti interventi di regolazione dell'Autorita' ancora non scrutinati, a fini contributivi, dal giudice amministrativo;
Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate con riferimento all'esclusione dagli obblighi contributivi fissati per il 2021 degli operatori economici appartenenti al settore dei servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, in quanto l'art. 37, comma 6 del decreto-legge n. 201/2011, nella novellata formulazione, ha chiarito che sono tenuti alla contribuzione gli operatori economici del settore del trasporto - sia gestori delle infrastrutture che erogatori dei servizi - per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato nel mercato di riferimento l'esercizio delle proprie attivita' e competenze, per esse dovendosi intendere tutte le «competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3», e le «altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge», e non solo quelle prettamente regolatorie;
Ritenute non accoglibili, altresi', le osservazioni degli operatori economici appartenenti al settore dei servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti pervenute in sede di consultazione sul tema dell'individuazione del numero di veicoli nel limite di 26.000 (ventiseimila) chilogrammi di capacita' di carico, in quanto trattasi di criterio presuntivo gia' adottato dall'Autorita'; inoltre, non viene formulata una proposta alternativa recante l'indicazione di un diverso valore o un criterio ragionevolmente applicabile;
Ritenute non accoglibili le doglianze circa la mancata differenziazione dell'aliquota in base ai diversi settori del trasporto e alle differenti tipologie di attivita' svolte dall'Autorita', in quanto una simile previsione, oltre a risultare notevolmente gravosa in termini di gestione amministrativa, contrasta con la natura di prestazione patrimoniale imposta del contributo, che non puo' trasformarsi in una sorta di corrispettivo a fronte di determinate attivita' svolte dall'Autorita';
Ritenute non condivisibili le osservazioni in merito alla mancata applicazione dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti al fine di ridurre l'aliquota contributiva, in quanto quest'ultimo e' in ampia parte, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, vincolato prudenzialmente quale fondo rischi ed oneri connesso al protrarsi del contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorita';
Ritenute non accoglibili le proposte di riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno 2021 a fronte di azioni di contenimento delle spese dell'Autorita', in quanto detta azione di contenimento e' gia' stata intrapresa dall'Autorita';
Ritenute non accoglibili, altresi', le osservazioni pervenute volte ad escludere la voce A5 del conto economico dal fatturato rilevante in quanto tale voce comprende anche contributi in conto esercizio ovvero proventi o plusvalenze da assimilare ai ricavi dell'attivita' principale e, comunque, rimane confermata la possibilita' in capo al soggetto tenuto al versamento del contributo di scomputare i ricavi o proventi conseguiti a fronte di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita';
Ritenuto in particolare, che i contributi in conto esercizio, iscrivibili alla voce A5 del conto economico, abbiano natura di integrazione dei ricavi della attivita' caratteristica o delle attivita' accessorie, diverse da quella finanziaria, nonche' di ricavi derivanti da attivita' nei confronti di enti pubblici in forza di un contratto di servizio e/o in convenzione e, quindi, comunque derivanti dallo svolgimento di attivita' economica rilevante ai fini dell'assoggettamento al contributo;
Ritenute non accoglibili le osservazioni volte ad escludere l'imputazione del contributo in capo al consorzio, in luogo delle consorziate, in quanto lo stesso e' individuato quale titolare del contratto di trasporto e comunque, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, permane la possibilita' per l'impresa consorziata di escludere i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi titolari di contratti di trasporto, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo;
Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate in sede di consultazione volte a innalzare la soglia di esenzione relativa al 2021 in quanto, tenuto conto delle piu' aggiornate stime di fabbisogno per assicurare il funzionamento dell'Autorita' nell'anno 2021, risulta necessario mantenere la soglia di esenzione ad euro 1.800,00 (euro milleottocento/00), mantenendo altresi' l'obbligo di dichiarazione dei dati anagrafici ed economici in capo alle imprese operanti nel settore dei trasporti con fatturato superiore ad euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), in quanto entrambi i valori suindicati consentono di salvaguardare le microimprese di cui all'art. 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180;
Ritenute accoglibili le osservazioni circa la mancata presenza di misure orientate a tenere in adeguata considerazione gli impatti della pandemia da COVID-19 sulla platea dei soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi e di versamento del contributo, attraverso una diversa rateizzazione del versamento del contributo, non potendosi invece operare riduzioni del fatturato rilevante o riduzioni dell'aliquota contribuiva a causa della pandemia da COVID-19, in assenza di specifici interventi normativi che consentano una diversa modalita' per l'Autorita' di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento;
Ritenuta accoglibile l'osservazione formulata dai gestori dei centri di movimentazione merci (interporti) volta a introdurre ulteriori voci di scomputo del fatturato rilevante limitatamente alle sopravvenienze attive da fondo rischi, in quanto tale voce puo' ritenersi non afferente all'attivita' caratteristica degli stessi e di estendere tale scomputo anche agli altri settori;
Ritenuto altresi' di confermare, alla luce dell'attivita' concretamente posta in essere dall'Autorita', l'assoggettabilita' a contributo, anche per il 2021, dei soggetti operanti nel settore dei servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci nonche' del trasporto di merci su strada connesso con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti e del trasporto di merci via mare e per vie navigabili;
Ritenuto tuttavia opportuno, per i suddetti settori, disporre, in via cautelativa, la sospensione degli obblighi dichiarativi e di versamento fino alla definizione dei giudizi tuttora pendenti dinanzi al giudice amministrativo, con riserva di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorita';
Rilevata la necessita' di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicita', trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalita' di contribuzione, ferma comunque la necessita' di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;
Ritenuto alla luce di quanto sopra, che gli operatori dei settori del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge siano quelli che esercitano le seguenti attivita':
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
Ritenuto altresi' che gli operatori che esercitano le seguenti attivita' siano parimenti da assoggettare a contribuzione, prevedendo tuttavia per essi la sospensione dell'obbligo di versamento del contributo fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo:
a) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
Ritenuto ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione che esercitano servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, di confermare il criterio che include, in via presuntiva, i soggetti che, al 31 dicembre 2020, abbiano nella propria disponibilita' veicoli, dotati di capacita' di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, nonche' trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, utilizzando la classificazione di cui alla delibera n. 5/2020 del 21 ottobre 2020 del Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Rilevato che dalla natura presuntiva del criterio sopra descritto discende che non sia comunque soggetto al versamento del contributo l'operatore economico che, pur avendo nella propria disponibilita' mezzi di capacita' di carico di massa complessiva superiore a 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonche' trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, non svolga il servizio di trasporto in connessione con le suddette infrastrutture;
Ritenuto anche alla luce delle valutazioni fin qui esposte e attesa la necessita' di assicurare la massima obiettivita' e trasparenza nell'applicazione del contributo:
di intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
di escludere dal totale dei ricavi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita' come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attivita' svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (vi) i ricavi derivanti dalle attivita' svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) sopravvenienze attive da fondo rischi;
Ritenuto in via generale, in conformita' con il principio di non discriminazione, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, di intendere il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;
Ritenuto di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e merci (i vettori aerei) ed al fine di evitare una diversita' di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non soggette, in quanto tali, alle norme contabili italiane - il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tabella A, parte terza, 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972) - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; per il trasporto di merci: (i) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22% - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. In tal modo le societa' operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilita' di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;
Ritenuto di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne, ad esclusione delle imprese di cabotaggio - il fatturato come sopra indicato riparametrato in relazione al numero di passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano rispetto al numero totale di passeggeri imbarcati e/o sbarcati risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera;
Ritenuto per i soli soggetti operanti nella gestione dei centri di movimentazione merci (interporti) - escludere dal totale dei ricavi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorita'; (ii) i ricavi derivanti da attivita' meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;
Ritenuto al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, conformemente all'art. 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 201/2011, come da ultimo modificata dal comma 1, lettera a-ter) dell'art. 16 del decreto-legge n. 109/2018, escludere dal totale dei ricavi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dall'attivita' di locazione e di noleggio di mezzi di trasporto;
Ritenuto di dovere determinare, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato per l'anno 2021, l'aliquota nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge;
Ritenuto di confermare per l'anno 2021 che il versamento non sia dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto dalla presente delibera - pari od inferiori alla soglia di euro 1.800,00 (milleottocento/00), ritenuta congrua in ragione del principio di economicita' e sostenibilita' dell'azione amministrativa inerente all'applicazione del prelievo;
Ritenuto di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in capo al rappresentante fiscale o direttamente al soggetto estero mediante identificazione diretta, delle imprese assoggettate a contribuzione con un fatturato superiore ad euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, in relazione all'anno 2021, fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorita' in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonche' qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;
Ritenuto di prevedere espressamente che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonche' l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorita' i soggetti che esercitano una o piu' delle attivita' di seguito elencate:
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada.
2. Sono tenuti altresi' all'obbligo di contribuzione per il funzionamento dell'Autorita' gli operatori che esercitano le seguenti attivita':
a) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci. Agli stessi operatori si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 4, comma 3.
3. Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui al precedente comma 2, lettera a), e, in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2020, nella propria disponibilita' veicoli, dotati di capacita' di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonche' trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.
4. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposti ad attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto e' tenuto a versare un autonomo contributo la cui entita' deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attivita' svolta dalla singola societa'.
5. In caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo e' versato dal consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all'assolvimento dell'obbligo dichiarativo e, in relazioni alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
6. Non sono tenuti alla contribuzione le societa' poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalita' liquidative alla data del 31 dicembre 2020. Per le societa' poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalita' liquidative a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo e' dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalita' liquidativa.
 
Art. 2

Misura del contributo

1. Per l'anno 2021, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorita', dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, e' fissato nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.
2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
3. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita' come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attivita' svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (vi) i ricavi derivanti dalle attivita' svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) sopravvenienze attive da fondo rischi.
4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato e' considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
5. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attivita' di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.
6. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorita'; (ii) i ricavi derivanti da attivita' meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
7. Il versamento non e' dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad euro 1.800,00 (euro milleottocento/00), cifra individuata quale soglia di esenzione.
8. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato e' considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tabella A, parte terza, 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. In tal modo le societa' operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilita' di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
9. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo e' cosi' determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorita' di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantita' delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantita' totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unita' di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorita' di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attivita' svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante e' calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come gia' sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attivita' svolte all'estero.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Per l'anno 2021 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto ad un terzo dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2021 e quanto ai residui due terzi entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Le ulteriori istruzioni relative alle modalita' per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it
2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorita' in merito all'attivita' di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.
3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma 2, il versamento del contributo per l'anno 2021 e' sospeso, in via cautelativa, fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo, con riserva di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorita'.
 
Art. 4

Dichiarazione

1. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente art. 1 con un fatturato superiore ad euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi, entro il 30 aprile 2021, dichiara all'Autorita' i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando notizia a quest'ultima dell'avvenuto versamento.
2. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonche' l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma 2, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo e' sospesa fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente delibera e' sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, unitamente al «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorita' ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge» predisposto dagli uffici, sul sito internet dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it
2. Il Segretario generale dell'Autorita' effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.
Avverso il presente provvedimento puo' essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Torino, 22 dicembre 2020

Il Presidente: Zaccheo