Gazzetta n. 54 del 4 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 febbraio 2021
Pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nelle acque della Regione Sicilia, ricadenti nella GSA 16.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;
Visto, in particolare, l'art. 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso degli attrezzi trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con gli attrezzi che rientrano in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante «Disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177», che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 86», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 2020, n. 2070, ammessa a registrazione dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 (n. 141);
Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, con il quale, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo e' stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - sezione A, della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «Sistemi di pesca», ma «Gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2017 recante «Disciplina del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana»;
Visto il decreto direttoriale 28 agosto 2020, n. 9074670, che proroga la pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nelle acque della Regione Siciliana, fino al 30 settembre 2022;
Considerato che il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, al capo IV, art. 25 «Ricerca scientifica», ha previsto che le misure tecniche introdotte nel medesimo regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte per fini scientifici purche' siano rispettate determinate condizioni.
Considerato, in particolare, che al paragrafo 1, lettera e) dell'art. 25 del citato regolamento (UE) 2019/1241, e' previsto che le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di ricerca scientifica oltre ad essere limitate nel tempo, qualora coinvolgano piu' sei unita', lo Stato membro e' obbligato ad informare la commissione almeno tre mesi prima dell'inizio della ricerca e la stessa, se del caso, chieda un parere dello CSTEP, affinche' il numero maggiore di unita' da utilizzare nella ricerca sia giustificato da ragioni scientifiche;
Considerato che la costa della Regione Sicilia si estende per 1.484 km con una morfologia variabile e le acque dei tre bacini (jonio, tirreno, mediterraneo) ricadono nelle GSA 10, GSA 13, GSA 16 e GSA 19;
Considerata la necessita', alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere, conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile;
Considerata l'opportunita' di acquisire informazioni scientifiche sullo stato della risorsa piu' aderenti alla notevole variabilita' locale, in relazione alla conformazione delle coste, alla realta' socio-economica e alle interazioni con gli altri tipologie di pesca, nonche' al fine di rendere maggiormente compatibili le modalita' e l'intensita' del prelievo del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), attraverso la redazione di specifici piani di gestione, distinti per GSA;
Vista la richiesta della Regione Siciliana del 27 gennaio 2021, prot. n. 1594, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) fino al 31 dicembre 2022;
Ritenuto opportuno prorogare l'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), al fine di effettuare ulteriore rilevazioni di carattere scientifico di tali specie;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di acquisire gli ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari a verificare la possibilita' di attuazione di un piano di gestione mirato alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa per le marinerie siciliane che operano nella GSA 16, si concede l'autorizzazione all'attivita' scientifica di pesca sperimentale con validita' fino al 31 dicembre 2022.
2. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) 1022/2019, l'attivita' di pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, e' svolta mediante l'utilizzo di un massimo di sei imbarcazioni. Tali imbarcazioni potranno essere individuate tra quelle inserite nell'elenco fornito dalla Regione Siciliana con nota n. 5789 del 6 giugno 2017, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) 1224/2009.
3. A ciascuna impresa la cui unita' e' utilizzata nella pesca sperimentale nella GSA 16 e' rilasciata, una speciale «Autorizzazione di pesca» con validita' limitata al 31 dicembre 2022.
4. L'Autorizzazione di pesca di cui al precedente comma e' rilasciata esclusivamente alle unita' munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validita'.
 
Art. 2

1. L'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e' svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 aprile; quella del cicerello (Gymnammodites cicerelus), nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre. L'attivita' di prelievo, cosi' come previsto a punto 8.1, lettera d) del piano di gestione proposto nel 2017, «La pesca potra' essere effettuata per un massimo di quattro giorni settimanali, ovvero, dal lunedi' al giovedi'. Nel caso le condizioni meteomarine avverse rendessero impossibili le operazioni di pesca in uno o piu' di questi quattro giorni, potra' essere autorizzato il recupero nelle giornate di venerdi', sabato e domenica, sempre senza superare i quattro giorni settimanali».
2. L'attivita' di pesca, nonche' il numero delle imbarcazioni utilizzate, e' garantita e sottoposta al controllo dei Capi dei Compartimenti marittimi di competenza, i quali provvedono, altresi', ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.
 
Art. 3

1. L'organismo scientifico incaricato del monitoraggio della pesca sperimentale, dovra', con cadenza semestrale, trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - una relazione contenente gli esiti dell'attivita' di sperimentazione della pesca della risorsa rossetto e cicerello, necessaria per la redazione del piano di gestione nella GSA 10 per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa ai sensi degli articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonche' affisso presso l'albo delle Capitanerie di porto della Regione Siciliana.

Roma, 25 febbraio 2021

Il direttore generale: Rigillo