Gazzetta n. 55 del 5 marzo 2021 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERA 25 febbraio 2021 |
Modificazioni alla delibera del 22 dicembre 2020, recante «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza». |
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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018); Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), n. 3), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite elaborando, a tal fine, appositi schemi; Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP; Vista la propria deliberazione del 22 dicembre 2020, con la quale sono state adottate le «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza»; Vista la comunicazione del 15 febbraio 2021 con la quale le associazioni rappresentative degli operatori del settore hanno richiesto la proroga di alcuni termini previsti in sede di prima applicazione della deliberazione di cui sopra, anche avuto riguardo all'attuale periodo emergenziale; Rilevata l'opportunita' di modificare i termini di prima applicazione di alcune disposizioni della deliberazione del 22 dicembre 2020 sopra citata, cosi' da agevolarne l'adeguamento uniforme da parte delle forme pensionistiche complementari e dei soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; Ritenuto di non dover sottoporre la presente deliberazione a pubblica consultazione in quanto volta meramente a prorogare i termini entro i quali le forme pensionistiche complementari e i soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari sono tenuti a adeguarsi ad alcune delle disposizioni adottate dalla COVIP con la deliberazione del 22 dicembre 2020 sopra citata;
Delibera di apportare le seguenti modificazioni alla propria deliberazione del 22 dicembre 2020: a) alla lettera b) della deliberazione le parole: «fatta eccezione per quanto riportato nelle seguenti lettere c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per quanto riportato nelle seguenti lettere c), d), d-bis), d-ter), d-quater), e) e f)»; b) alla lettera c) della deliberazione e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° maggio 2021 e fino ai termini indicati dai periodi precedenti possono continuare ad essere utilizzati, per la raccolta delle adesioni, i documenti informativi gia' in uso alla data del 30 aprile 2021, redatti sulla base delle deliberazioni e delle circolari COVIP di cui alla lettera g), numeri 3), 4), 5), 6), 10), 11) e 18) e le previsioni e disposizioni, in materia di nota informativa, contenute nelle deliberazioni e circolari COVIP, di cui alla lettera h) della presente deliberazione»; c) la lettera d) della deliberazione e' sostituita dalla seguente: «d) per l'anno 2021, l'informativa periodica agli aderenti e' trasmessa entro il 31 luglio 2021, in conformita' alle disposizioni relative al "Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo", contenute nella sezione IV delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza"»; d) dopo la lettera d) della deliberazione sono inserite le seguenti lettere: «d-bis) le disposizioni relative al "Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita", contenute nella sezione IV delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza", si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con riferimento alle liquidazioni effettuate a partire da tale data. Alle liquidazioni di prestazioni effettuate anteriormente alla predetta data continuano a trovare applicazione le previsioni di cui alla deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186, recante "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti", e successive modificazioni; d-ter) le previsioni relative al "Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita", contenute nella sezione IV delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza", si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con riferimento alle conversioni in rendita effettuate a partire da tale data; d-quater) le previsioni relative al "Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di erogazione", contenute nella sezione IV delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza", si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021»; e) alla lettera e) della deliberazione e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I documenti, le informazioni e gli strumenti individuati dalla citata sezione VI, al paragrafo 3.1, devono essere oggetto di pubblicazione sul sito web - area pubblica entro il 31 luglio 2021, ad eccezione delle informazioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione, di cui al regolamento COVIP del 2 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, n. 310, la cui pubblicazione resta fissata al 28 febbraio 2021»; f) alla lettera g) della deliberazione, prima delle parole: «dalla data del 1° maggio 2021» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla lettera c), quarto periodo, e dalla lettera d-bis), secondo periodo,»; g) alla lettera h) della deliberazione, prima delle parole: «dalla data del 1° maggio 2021» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla lettera c), quarto periodo,». Roma, 25 febbraio 2021
Il Presidente: Padula Il segretario: Tais |
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