Gazzetta n. 55 del 5 marzo 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e, in particolare, l'articolo 146;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 12, comma 3, lettere h) e i);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175, (UE) n. 2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare l'articolo 7-septies;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2014;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle riunioni del 3 e del 17 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Sono istituiti i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f), del regolamento (UE) n. 2017/625, per verificarne la conformita' alla normativa dell'Unione europea.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontalieri del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanita' marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontalieri acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontalieri e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) n. 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione e' affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d'ispezione frontalieri e agli uffici di sanita' marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.
4. Al fine di accertare la conformita' alla normativa di cui al comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:
a) animali;
b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);
c) merci provenienti da alcuni Paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di esecuzione, che e' necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformita' alla normativa di cui al comma 1;
d) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 2016/429 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell'Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;
e) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128 del regolamento (UE) n. 2017/625, o in base alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali o delle merci nell'Unione, la conformita' alla normativa emanata dall'Unione nei settori di cui al comma 1;
f) alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformita' all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.
5. Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 non sottoposte ai controlli di cui al comma 4, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.
6. Per i fini di cui al comma 5, il Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta l'articolo 12 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245:
«Art. 12. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari,
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento
europeo, del 15 marzo 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui
al comma 1. Il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare e
raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e
mediante coordinamento e riordino di quelle residue; b)
fermo restando che il Ministero della salute e' designata
quale autorita' unica di coordinamento e di contatto, ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (UE) n. 2017/625, individuare il Ministero
della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di
rispettiva competenza, quali autorita' competenti ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2017/625, deputate
a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli
alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con
riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere
d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un
coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate
autorita' competenti; c) individuare il Ministero della
salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi
dell'articolo 109 del regolamento (UE) n. 2017/625 e quale
organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra
le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli
articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel
rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui
alla lettera b) del presente comma; d) ferma restando la
competenza del Ministero della salute quale autorita' unica
di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/625,
nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere
a), c), d), e),f) e h), del predetto regolamento,
individuare il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, quale autorita'
competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 2017/625, deputata a organizzare o
effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla
sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono
incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni
commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2
dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonche' nei
settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera
a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a
norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative
alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da
73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; e)
individuare il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo quale organo di
collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le
autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli
articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) n. 2017/625, nei
settori di competenza come individuati alla lettera d) del
presente comma; f) adeguare alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2017/625 la normativa nazionale in
materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci
provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e
le connesse competenze degli uffici veterinari del
Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi
comunitari in conformita' alle norme sull'assistenza
amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del
medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e
procedure; g) rivedere le disposizioni del decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le
modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali
ivi previste all'articolo 7 e in conformita' alle norme
contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) n.
2017/625, al fine di attribuire alle autorita' competenti
di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i
controlli ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali,
al fine di migliorare il sistema dei controlli e di
garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione
europea in materia; h) adeguare e riorganizzare i posti di
controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le
competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli
uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del
Ministero della salute, anche sotto il profilo delle
dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione
al regolamento (UE) n. 2017/625; i) ridefinire il sistema
sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2017/625 attraverso la previsione di
sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime.».
- Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.
1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.
1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui
controlli ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in
materia di sanita' animale»), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82 e
relativa rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8
giugno 2000, abrogato dall'articolo 6 del presente decreto,
recava «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in
materia di organizzazione dei controlli veterinari sui
prodotti provenienti da Paesi terzi».
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 34,
abrogato dall'articolo 6 del presente decreto, recava
«Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE
relative all'organizzazione dei controlli veterinari su
prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e
introdotti nella Comunita' europea».
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793 della
Commissione del 22 ottobre 2019 relativo all'incremento
temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di
emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di
determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che
attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti
(CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175, (UE)
2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29
ottobre 2019, n. L 277.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
137.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82.
- Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015,
recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale», e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 11 giugno 2015, n. 133.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 178/2002,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Organizzazione dei controlli

1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.
2. I controlli ufficiali dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 72 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.
3. Se i controlli documentali, i controlli di identita', i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 2 rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 si applicano a spese dell'operatore.
4. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli nonche' la tracciabilita' di tutte le partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 che non rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE.
5. Sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti di controllo frontalieri effettuano i controlli ufficiali in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) n. 2017/625 e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione e sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, e rilasciano il relativo DSCE.
6. Sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, il posto di controllo frontaliero effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore e provvede a completare la seconda parte. In tali casi il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilita' della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.
7. Se i controlli documentali, i controlli di identita', i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita.
8. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2017/625.
9. Per consentire la tracciabilita' dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.
10. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilita' delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e vengono individuate le attivita' di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende sanitarie locali.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625,
si veda nelle note alle premesse
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 4. (Accordi tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 3

Animali e merci esenti da controlli ufficiali
ai posti di controllo frontalieri

1. Sono esentati dalle modalita' di controllo previste dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 2017/625, in conformita' a quanto previsto dagli atti delegati pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.
2. Le merci di cui all'articolo 48, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/625 costituite da prodotti di origine animale sono esentate dalle modalita' di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali e' stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.
3. Il posto di controllo frontaliero verifica che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.
4. Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attivita' di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e
manutenzione delle strutture

1. La designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38, 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 sono attuate in conformita' agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.
2. E' fatto obbligo agli enti gestori e alle societa' concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanita' pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Nel quadro delle attivita' volte alla razionalizzazione, all'efficientamento e alla riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanita' pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e localita' di confine, sono posti a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Sanzioni

1. Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontalieri e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.
2. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2017/625, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita.
3. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.
4. Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.
6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625,
si veda nelle note alle premesse.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 30 novembre 1981, S.O.
 
Art. 6

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 93, abrogato dal presente decreto, si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 80, abrogato dal presente decreto, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro della salute possono essere adottate le modalita' tecniche per l'organizzazione delle attivita' di controllo dei posti di controllo frontalieri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri e, ad interim, Ministro
delle politiche agricole alimentari
e forestali

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede