Gazzetta n. 56 del 6 marzo 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021
Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 158 concernente il rendiconto dei contributi straordinari;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1, commi 128 e 129;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che «Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034»;
Visto il successivo comma 43 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione ai predetti commi 42 e 43 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019, che prevede: «Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.».
Ritenuto necessario, in coerenza con quanto previsto dal citato comma 43 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevedere l'assegnazione dei contributi su base triennale;
Ritenuto necessario individuare criteri per assegnare le risorse prioritariamente ai Comuni che abbiano nel proprio territorio una densita' maggiore di popolazione caratterizzata da condizioni di vulnerabilita' sociale e materiale, con conseguenti fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
Ritenuto necessario limitare i contributi a favore dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia ed ai comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana, in considerazione della prioritaria necessita' di interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
Visto l'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con il seguente algoritmo: media aritmetica corretta dei valori normalizzati dei seguenti sette indicatori:
1) incidenza percentuale della popolazione di 25- 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio;
2) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico;
3) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale;
4) incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave;
5) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e piu' componenti;
6) incidenza percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte;
7) incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non studenti;
Valutata l'opportunita' di dare priorita' agli interventi presentati dai comuni che presentano un valore piu' elevato dell'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) sopra richiamato;
Vista la legge del 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge Urbanistica» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967»;
Visto l'art. 117 della Costituzione che, al terzo comma, tra l'altro, prevede che la materia di governo del territorio e' di legislazione concorrente per cui la potesta' legislativa spetta alle Regioni mentre i principi fondamentali sono disposti con normativa nazionale;
Considerato che le legislazioni regionali prevedono per il governo del territorio che i Comuni siano provvisti di strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato con le procedure in esse riportate unitamente agli atti di programmazione degli interventi da realizzare in conformita' allo strumento urbanistico;
Valutata l'opportunita' di tener conto nelle valutazioni ex post degli interventi oggetto di finanziamento del miglioramento degli indicatori materiali ed immateriali, necessari a caratterizzare e a valutare la sostenibilita' degli interventi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante il codice dei contratti pubblici;
Considerata l'esigenza di chiarire che in caso di risorse non assegnate, non utilizzate o revocate si procede allo scorrimento delle graduatorie valide pro tempore e che tale principio e' applicabile a tutte le procedure previste nelle varie annualita' dal comma 42 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente «lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonche' il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2016, recante «Modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni»;
Considerato che, ai sensi del comma 43 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori ai sensi del predetto comma 43, e' effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Rigenerazione urbana - LB 2020 - comma 42»;
Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 26 novembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate.
2. Per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati piu' recenti disponibili per quanto attiene l'indicatore di cui all'art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019.
 
Art. 2

Comuni richiedenti il contributo

1. Hanno facolta' di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda secondo le modalita' ed i termini di cui al successivo art. 4.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per uno o piu' interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana.
 
Art. 3

Ammissibilita' degli interventi

1. I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita' di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
c) mobilita' sostenibile.
2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 puo' essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera.
3. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo:
a) le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
c) alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
4. Non sono ammesse domande formulate con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.
 
Art. 4

Modello di presentazione della domanda

1. Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalita' operative di invio del modello da parte degli enti.
2. La domanda deve essere compilata esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell'apposito modello informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area certificati».
3. La domanda deve indicare gli elementi informativi relativi all'ente e relativi all'opera o all'insieme coordinato di opere per cui si chiede il contributo e deve essere completa delle informazioni di cui all'art. 3.
4. Il Ministero dell'interno si riserva la facolta' di comunicare, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, modalita' informatiche semplificate di invio delle istanze contestualmente alla pubblicazione del modello di presentazione della domanda.
5. I comuni sono tenuti a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 5

Individuazione dei progetti finanziabili

1. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore piu' elevato dell'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM).
3. L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria di cui al comma 2, nel limite delle risorse disponibili in bilancio per ciascun anno del triennio di riferimento e' fatta assicurando, nel medesimo periodo, il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
 
Art. 6

Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi

1. Considerato che per affidamento dei lavori si intende la data di stipulazione del relativo contratto di cui all'art. 32 del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'ente beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti per l'anno 2021 dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1, e per gli anni 2022 e 2023 dal 1° ottobre precedente ciascun anno di riferimento del contributo:
a) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
b) per le opere il cui costo e' superiore a 2.500.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine di emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1, per il primo anno di assegnazione dei contributi, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di emanazione del medesimo.
3. Ai fini del comma 1, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima, cosi' come risultante dal sistema di monitoraggio di cui al comma 6.
4. Qualora l'ente beneficiario del contributo:
a) abbia richiesto il contributo anche per le spese di progettazione esecutiva, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare, come specificato all'art. 3, comma 2, i termini di cui al comma 1 sono aumentati di dodici mesi;
b) per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al comma 1 sono aumentati di tre mesi. Tale informazione deve essere desunta dal sistema di cui al comma 6, inserendo la CUC o delle SUA tra i soggetti correlati all'opera.
5. In caso di scorrimento della graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, i termini di affidamento dei lavori individuati al comma 1, lettere a) e b) decorrono dalla data di adozione del decreto di assegnazione di cui all'art. 5, comma 1.
6. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Rigenerazione urbana - LB 2020 - comma 42».
 
Art. 7

Erogazione del contributo

1. Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:
a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 6;
b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, cosi' come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 6 comma 6;
c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Le erogazioni a favore dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive regioni e province autonome.
 
Art. 8

Rendicontazione

1. I comuni destinatari dei contributi ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il tramite del sistema di cui all'art. 6, comma 6, e adempiono all'obbligo di presentazione del rendiconto, delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, entro sessanta giorni dal termine di ciascun esercizio finanziario, apposita relazione come prescritto dal citato art. 158 nonche' una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, il comune, previa formale richiesta al Ministero dell'interno, puo' essere autorizzato ad utilizzarli per il finanziamento di eventuali varianti in corso d'opera. In assenza di varianti, detti risparmi sono vincolati fino al collaudo, e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal richiamato comma 42 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 6, sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 
Art. 9

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di:
a) mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 6;
b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito dell'attivita' di controllo di cui al comma 5;
c) qualora l'intervento finanziato risulti assegnatario in tutto o in parte di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalita'. La revoca e' disposta per la parte finanziata da altri soggetti.
2. Nel caso di contenzioso i termini di cui all'art. 6, sono sospesi per il periodo decorrente dalla presentazione del ricorso fino alla definizione del medesimo contenzioso.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 7 sono versate da parte dei comuni ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo «Rigenerazione urbana».
4. Qualora non si proceda all'erogazione in favore del comune assegnatario dell'intero contributo o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente, oppure in esito alla revoca di cui al comma 1, le risorse rimaste disponibili, ivi incluse le risorse riassegnate ai sensi del comma 3, sono destinate allo scorrimento delle graduatorie valide al momento della revoca, rinuncia e/o riassegnazione che avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno. A tal fine, i termini previsti dal presente decreto per l'affidamento dei lavori decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata da parte del Ministero dell'interno.
5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere oggetto di contributo, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate.
Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 gennaio 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Fraccaro

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, foglio n. 404