Gazzetta n. 59 del 10 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 marzo 2021
Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52 e, in particolare, l'art. 57, comma 2, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294, con la quale e' stata avviata la sperimentazione del progetto relativo ai voli «Covid-tested»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, e' stata rinnovata fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;
Visto il verbale n. 151 della seduta del 4 febbraio 2021 nel quale il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, ha espresso un parere tecnico non ostativo al progetto proposto dall'Ente gestore dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, concernente la gestione di voli «Covid-tested», demandando alla Direzione generale della prevenzione sanitaria una piu' approfondita analisi relativa alla «filiera di negativita' certificata» al SARS-CoV-2 dei passeggeri e del possibile controllo epidemiologico e/o analisi della riduzione dei tempi di isolamento fiduciario sul territorio nazionale;
Vista la nota prot. n. 8846 dell'8 marzo 2021, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, ha rappresentato che, in considerazione della diffusione delle nuove varianti SARS-CoV-2 a livello globale, «diventa prioritaria la ricerca e gestione dei contatti - ad alto e basso rischio di esposizione - di casi COVID-19 sospetti/confermati da variante» e, a tal fine, ha proposto «di voler introdurre la compilazione obbligatoria dei moduli di localizzazione dei passeggeri (Passenger Locator Form - PLF) digitali per tutti i passeggeri in arrivo in Italia da un Paese estero»;
Vista la nota prot. n. 8868 dell'8 marzo 2021, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha ritenuto opportuno «in ragione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica con particolare riferimento al carattere particolarmente diffusivo e delle nuove varianti del SARS-CoV-2, (...) prevedere la sperimentazione di suddetti voli esclusivamente da/per New York e Atlanta essendo queste mete ad oggi gia' previste nell'analogo programma di voli Covid-19 tested previsti sull'Aeroporto di Fiumicino»;
Ritenuta l'iniziativa coerente con le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;
Ritenuto, pertanto, di circoscrivere l'operativita' del progetto ai voli provenienti dagli aeroporti di Atlanta e New York con destinazione l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, in ragione della rilevanza dello scalo in questione in termini di traffico aereo e solo ove ricorrano uno o piu' dei motivi di cui all'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 50 del medesimo decreto;
Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1
Sperimentazione voli «Covid-tested» - Aeroporto internazionale di
Milano Malpensa

1. Alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli «Covid-tested» come individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, operativi dagli aeroporti di Atlanta e New York, con destinazione l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, e' consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessita', laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
 
Art. 2
Obblighi voli «Covid-tested» - Aeroporto internazionale «Leonardo da
Vinci» di Fiumicino e Aeroporto internazionale di Milano Malpensa.

1. Le persone in partenza sui voli «Covid-tested», sono tenute a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nonche' la dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell'imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a modalita' digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
3. I passeggeri di cui al comma 1, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che sara' individuato dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria con apposita circolare regolamentare.
4. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di Atlanta e di New York sono, altresi', sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa.
5. I voli «Covid-tested» a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potra', laddove considerato opportuno, autorizzare voli «Covid-tested» di ritorno verso gli aeroporti di cui all'art. 1 della presente ordinanza.
6. Nel caso di mancato imbarco sul volo «Covid-tested», per risultato positivo al COVID-19, e' previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operativita' dei voli «Covid-tested» e l'emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. La disciplina dei voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30 giugno 2021, salvo eventuali proroghe.
2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 462