Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 25 gennaio 2021, n. 28 |
Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonche' di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' degli impianti a fune. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, concernente la proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico e le connesse procedure; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 recante: «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 31 gennaio 1985; Visto il decreto direttoriale 17 aprile 2012 recante: «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, recante il regolamento in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone; Visto il decreto direttoriale 7 gennaio 2016, n. 1, recante la disciplina delle procedure in applicazione del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015, della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2016, con comunicato del 18 gennaio 2016; Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 2016 n. 144, recante: «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi», della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2016, con comunicato del 31 maggio 2016; Visto il decreto direttoriale 11 maggio 2017 recante: «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017; Vista la circolare n. 5049 del 15 giugno 2018 della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale riguardante la richiesta semestrale alle aziende esercenti di un report sulle attivita' manutentive effettuate sugli impianti; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 43826 del 9 novembre 2020, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione dell'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, nonche' definisce, al fine di uniformare i suddetti adempimenti, i modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell'esercizio. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) USTIF: Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi; b) MUM: Manuale di Uso e Manutenzione; c) CIC-Pnd: Comitato Italiano di Coordinamento Prove non distruttive.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali): «Art. 14-ter (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico). - 1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonche' quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorita' di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. 2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non e' obbligatoria la partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico. 3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e' gia' stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi. 4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. L'art. 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.». - Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente pubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto): «Art. 3. - L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non puo' essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. Detta autorizzazione e' in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali. Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. Per le ferrovie in concessione gia' in esercizio e' vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.». «Art. 4. - Nessuna ferrovia in concessione puo' essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonche' dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C. Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000, salvo i casi di forza maggiore.». «Art. 5. - L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e' subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarita'. All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarita' dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse. Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovra' unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche', per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore. Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalita' di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonche' la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i controlli sulla qualita' e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati. Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonche' del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potra' intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi. Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreche' in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.». - Il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, recante: «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 31 gennaio 1985. - Il decreto direttoriale 17 aprile 2012, recante: «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, reca: «Regolamento in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone». - Il decreto direttoriale 7 gennaio 2016, n. 1, recante: «Disciplina delle procedure in applicazione del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2016. - Il decreto dirigenziale 18 maggio 2016, n. 144, recante: «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2016. - Il decreto direttoriale 11 maggio 2017 recante: «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse. |
| Allegato 1 (articolo 2, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 (articolo 3, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Revisione generale e speciale quinquennale
1. Ai fini dell'efficacia della proroga della scadenza della revisione generale o della revisione speciale quinquennale disposta dall'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il direttore, ovvero il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, prima della scadenza, trasmette all'autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente competente una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilita' penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. L'Autorita' di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneita' della documentazione alla base della predetta attestazione. 2. Le condizioni di sicurezza sono accertate in base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e alle risultanze delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito specificati: a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal MUM; b) effettuazione dei controlli non distruttivi eseguiti sulla base di un piano redatto, a tal fine, dal direttore o dal responsabile di esercizio stesso con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto dell'eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici oggetto di sostituzione in assenza di proroga; c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5 dell'Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017; d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali idonei a garantire che le condizioni di sicurezza dell'impianto sono equivalenti a quelle assicurate dall'effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale. 3. Nel caso di scadenza della revisione generale, il livello dei controlli non distruttivi di cui alla lettera b) del comma 2 non puo' essere inferiore a quello previsto per la revisione speciale quinquennale.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)): «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R). 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R). 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.». - Si riporta il testo del punto 6.3.5 dell'allegato del decreto direttoriale 11 maggio 2017, recante: «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone»: «Allegato (Impianti aerei e terrestri - disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone). - (Omissis). 6.3.5. Ispezioni annuali Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve eseguire almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione secondo quanto riportato nel M.U.M. e secondo le seguenti indicazioni. In occasione di tale ispezione si devono effettuare inoltre: a) il controllo del funzionamento degli azionamenti e dei sistemi frenanti, nelle condizioni della linea caricata nel modo piu' sfavorevole (ad eccezione delle sciovie) e comunque corrispondente alle piu' gravose modalita' di esercizio; per gli impianti non automotori, il carico, se ammesso dall'Autorita' di sorveglianza, puo' essere opportunamente simulato; b) il controllo delle funzioni e dei dispositivi elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza, rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie previste, nonche' degli impianti di telecomunicazione; c) il controllo dei freni automatici, nel caso di impianti dotati di freni di vettura, sia per verificarne la forza frenante, sia per verificarne l'intervento, a seguito della riduzione della tensione delle funi di manovra (prova cosiddetta di "finto taglio"); d) il controllo dello stato delle vie di corsa, delle piste di risalita, della linea, degli imbarchi e degli sbarchi e delle vie di allontanamento, in caso di distacco in linea sulle sciovie o di evacuazione verticale per gli impianti aerei; e) il controllo dell'interazione tra l'impianto e l'ambiente esterno; f) una prova di evacuazione utilizzando l'attrezzatura, i mezzi ed il personale previsti dal piano di evacuazione; questa prova puo' anche essere effettuata su un impianto della stessa tipologia che utilizza mezzi di evacuazione similari. In ogni caso, per ogni singolo impianto, deve essere verificata l'integrita', la completezza e la disponibilita' dell'attrezzatura e dei mezzi di soccorso e la percorribilita' delle vie di raggiungimento dei luoghi sicuri; g) verifica, mediante esame del Registro di controllo e manutenzione, dell'esecuzione di tutte le operazioni ivi previste nel periodo intercorso dalla precedente ispezione. (Omissis).». |
| Art. 3
Scorrimenti, sostituzioni delle funi e rifacimento degli attacchi di estremita'
1. Ai fini dell'efficacia della proroga delle scadenze relative agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento dei loro attacchi di estremita', il direttore, o il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, trasmette all'Autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente competente, prima della scadenza, una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilita' penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico delle funi. L'Autorita' di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneita' della documentazione alla base della predetta attestazione. 2. Il mantenimento in uso per l'esercizio pubblico e' accertato in base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito specificati: a) effettuazione dei controlli previsti dal MUM; b) effettuazione dei controlli straordinari, eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 12927; c) effettuazione dei controlli magneto-induttivi oppure, in caso di esito dubbio ovvero nelle zone in cui questi non possono essere svolti con efficacia, effettuazione di controlli radiografici; d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali atti a garantire che le condizioni di sicurezza della fune sono equivalenti a quelle rilevate in caso di rispetto delle scadenze prefissate.
Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, vedi le note all'art. 2. |
| Art. 4
Termini di inizio e di conclusione di opere di realizzazione
1. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dalla data di rilascio dell'approvazione dei relativi progetti da parte degli uffici competenti.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Esclusioni
1. Non sono ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento: 1) gli impianti le cui scadenze della revisione generale o speciale quinquennale sono state gia' prorogate ai sensi del decreto direttoriale 17 aprile 2012 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203; 2) gli impianti per i quali la revisione generale e' necessaria ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, ai sensi del punto 2.5.3 dell'Allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203; 3) le funi tenditrici in scadenza, la cui eta' massima e' prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio; 4) gli attacchi di estremita' delle funi a teste fuse metalliche, la cui eta' massima e' prefissata in cinque anni di esercizio.
Note all'art. 5: - Per il decreto direttoriale 17 aprile 2012 e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, vedi nelle note nelle premesse. - Si riporta il testo del punto 2.5.3 dell'Allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203: «Allegato tecnico A - (articolo 1) (Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per I servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone). - (Omissis). 2.5.3 Ogni impianto, alla scadenza della propria vita tecnica, deve essere sottoposto alla revisione generale di cui al paragrafo 2.3. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) fornisce all'Autorita' di sorveglianza, allegato al programma di revisione generale, quanto segue: a) una versione aggiornata del M.U.M., comprensiva del piano dei controlli non distruttivi, redatta dalla ditta costruttrice originaria o da altra ditta specializzata nel settore, che tenga conto della prosecuzione dell'esercizio oltre la scadenza complessiva massima della vita tecnica dell'impianto; b) una versione aggiornata del piano dei controlli non distruttivi per il successivo periodo di esercizio pari a dieci anni, redatto con la collaborazione di un esperto di 3° livello secondo la norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni; c) una nuova verifica progettuale a fatica secondo le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, per tutti i componenti ad essa soggetti, che indichi la ulteriore vita residua possibile di ciascuno di essi; d) una copia del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto, redatto in funzione dei contenuti del M.U.M.; e) una relazione che evidenzi le eventuali sostituzioni delle parti dell'impianto avvenute nel periodo trascorso, indicandone le relative scadenze di revisione tenendo conto della data della loro immissione in servizio agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica; f) ove si sono verificate criticita' nel corso del pregresso esercizio rispetto alle condizioni originarie, l'effettuazione di un nuovo rilievo del profilo della linea dell'impianto da confrontare con quello esistente e in caso di discordanza l'effettuazione di un nuovo calcolo di linea; g) una relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto; h) la "Valutazione del rischio d'incendio", effettuata a cura di un professionista esperto e, qualora ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio, con particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti. In merito alle opere civili in cemento armato ed in carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche atte ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche sono svolti accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da pregiudicare la stabilita' o la conservazione delle strutture stesse. Il loro mantenimento in esercizio e' subordinato alla dichiarazione del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un professionista abilitato, che esse siano in grado di continuare ad assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto originario. Qualora siano da eseguire interventi si applicano le Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 (S.O.). (Omissis).». |
| Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 gennaio 2021
Il Ministro: De Micheli Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 588 |
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