Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 gennaio 2021, n. 28
Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonche' di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' degli impianti a fune.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, concernente la proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico e le connesse procedure;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 recante: «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 31 gennaio 1985;
Visto il decreto direttoriale 17 aprile 2012 recante: «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, recante il regolamento in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone;
Visto il decreto direttoriale 7 gennaio 2016, n. 1, recante la disciplina delle procedure in applicazione del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015, della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2016, con comunicato del 18 gennaio 2016;
Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 2016 n. 144, recante: «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi», della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2016, con comunicato del 31 maggio 2016;
Visto il decreto direttoriale 11 maggio 2017 recante: «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017;
Vista la circolare n. 5049 del 15 giugno 2018 della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale riguardante la richiesta semestrale alle aziende esercenti di un report sulle attivita' manutentive effettuate sugli impianti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 43826 del 9 novembre 2020, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione dell'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, nonche' definisce, al fine di uniformare i suddetti adempimenti, i modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell'esercizio.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) USTIF: Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi;
b) MUM: Manuale di Uso e Manutenzione;
c) CIC-Pnd: Comitato Italiano di Coordinamento Prove non distruttive.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter del
decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 14-ter (Proroga dei termini degli adempimenti
tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in
servizio pubblico). - 1. Al fine di garantire la
continuita' del servizio di pubblico trasporto mediante
impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni
generali e speciali quinquennali nonche' quelle relative
agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al
rifacimento dei loro attacchi di estremita' sono prorogate
di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette
scadenze all'Autorita' di sorveglianza, da parte del
direttore o del responsabile dell'esercizio, una
dettagliata e completa relazione in merito ai controlli
effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle
verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione
della sussistenza delle condizioni di sicurezza per
l'esercizio pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non e'
obbligatoria la partecipazione dell'Autorita' di
sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da
effettuare da parte del direttore o del responsabile
dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di
conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune
per le quali e' gia' stata rilasciata l'approvazione dei
progetti sono prorogate di dodici mesi.
4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto
dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento
adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'art. 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente pubblica 11 luglio 1980, n. 753
(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto):
«Art. 3. - L'esecuzione delle opere per la
realizzazione di una ferrovia in concessione non puo'
essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata
dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle
regioni o degli enti locali territoriali, secondo le
rispettive attribuzioni.
Detta autorizzazione e' in ogni caso subordinata alla
preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di
cui al primo comma da parte dei competenti uffici della
M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli
organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza
da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi
rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti
locali territoriali.
Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione
di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto
l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito con la
ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto
fino a due mesi.
Per le ferrovie in concessione gia' in esercizio e'
vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma,
apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche
dei progetti definitivi approvati a norma del secondo
comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di
cui al precedente comma.
Le disposizioni del presente articolo non trovano
applicazione nei confronti dei servizi di pubblico
trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus,
intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme,
anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di
persone, come definiti dal vigente codice della strada.».
«Art. 4. - Nessuna ferrovia in concessione puo'
essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva
autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della
M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali,
secondo le rispettive attribuzioni.
E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al
primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio
di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle
varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3,
nonche' dopo l'immissione in servizio di materiale mobile
nuovo, rinnovato o modificato.
Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle
attribuzioni delle regioni e degli enti locali
territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al
secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai
fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio
della M.C.T.C.
Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in
concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma e'
punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure
con l'arresto fino a due mesi.
Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico
trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari
il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al
primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, e' punito
con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
600.000, salvo i casi di forza maggiore.».
«Art. 5. - L'autorizzazione di cui al precedente art.
4 e' subordinata al favorevole esito di verifiche e prove
funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le
necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi
con sicurezza e regolarita'.
All'espletamento delle verifiche e delle prove
funzionali di cui al precedente comma provvedono i
competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione
degli organi regionali agli effetti della regolarita'
dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di
competenza delle regioni stesse.
Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte
dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su
richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovra'
unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione
e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la
ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista
preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata
del certificato relativo al collaudo statico delle
eventuali opere civili ai sensi della legge 5 novembre
1971, n. 1086, nonche', per le attrezzature, per le
apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della
documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero
dal capocommessa qualora si tratti di complessi non
prodotti da unico fornitore.
Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti,
con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le
modalita' di esecuzione per le verifiche e prove funzionali
di cui al primo comma, nonche' la forma ed i contenuti
della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti
probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto
riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i
controlli sulla qualita' e sull'assenza di difetti dei
materiali e dei componenti impiegati.
Nei confronti delle ferrovie in concessione o,
comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi
nonche' del materiale mobile realizzati con contributi
finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito
dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447 , e dal capo VI del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e
successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e
definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potra'
intervenire se non trascorso un anno dall'apertura
all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere
realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli
enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli
organi statali quelli regionali o degli enti locali
medesimi.
Le procedure di cui ai precedenti commi trovano
applicazione, oltreche' in sede di prima realizzazione di
una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti
rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti
definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo
comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente
primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione
dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla
immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato
o modificato.
Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto
svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli
accertamenti di cui al primo comma sono limitati al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita'
del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue
eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate
in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da
impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente
codice della strada e delle relative disposizioni di
esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla
circolazione dei veicoli.».
- Il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985,
recante: «Norme regolamentari in materia di varianti
costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni
periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati
con impianti funicolari aerei e terrestri», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26
del 31 gennaio 1985.
- Il decreto direttoriale 17 aprile 2012, recante:
«Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto
ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti
a fune», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, reca: «Regolamento in
materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e
di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto
effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie
destinate al trasporto di persone».
- Il decreto direttoriale 7 gennaio 2016, n. 1,
recante: «Disciplina delle procedure in applicazione del
richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 203 del 2015», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio
2016.
- Il decreto dirigenziale 18 maggio 2016, n. 144,
recante: «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche
riguardanti le funi», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio
2016.
- Il decreto direttoriale 11 maggio 2017 recante:
«Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche
riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a
fune adibiti al trasporto pubblico di persone», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 118 del 23 maggio 2017.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14-ter del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse.
 
Allegato 1
(articolo 2, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
(articolo 3, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Revisione generale e speciale quinquennale

1. Ai fini dell'efficacia della proroga della scadenza della revisione generale o della revisione speciale quinquennale disposta dall'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il direttore, ovvero il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, prima della scadenza, trasmette all'autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente competente una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilita' penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. L'Autorita' di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneita' della documentazione alla base della predetta attestazione.
2. Le condizioni di sicurezza sono accertate in base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e alle risultanze delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito specificati:
a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal MUM;
b) effettuazione dei controlli non distruttivi eseguiti sulla base di un piano redatto, a tal fine, dal direttore o dal responsabile di esercizio stesso con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto dell'eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici oggetto di sostituzione in assenza di proroga;
c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5 dell'Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali idonei a garantire che le condizioni di sicurezza dell'impianto sono equivalenti a quelle assicurate dall'effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale.
3. Nel caso di scadenza della revisione generale, il livello dei controlli non distruttivi di cui alla lettera b) del comma 2 non puo' essere inferiore a quello previsto per la revisione speciale quinquennale.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 14-ter del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
- Si riporta il testo del punto 6.3.5 dell'allegato del
decreto direttoriale 11 maggio 2017, recante: «Impianti
aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti
l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti
al trasporto pubblico di persone»:
«Allegato (Impianti aerei e terrestri - disposizioni
tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli
impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone).
- (Omissis).
6.3.5. Ispezioni annuali
Per accertare lo stato di conservazione e di
funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto, il
Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
Tecnico se previsto) deve eseguire almeno una volta nel
corso di ogni anno un'ispezione secondo quanto riportato
nel M.U.M. e secondo le seguenti indicazioni.
In occasione di tale ispezione si devono effettuare
inoltre:
a) il controllo del funzionamento degli azionamenti
e dei sistemi frenanti, nelle condizioni della linea
caricata nel modo piu' sfavorevole (ad eccezione delle
sciovie) e comunque corrispondente alle piu' gravose
modalita' di esercizio; per gli impianti non automotori, il
carico, se ammesso dall'Autorita' di sorveglianza, puo'
essere opportunamente simulato;
b) il controllo delle funzioni e dei dispositivi
elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza,
rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie
previste, nonche' degli impianti di telecomunicazione;
c) il controllo dei freni automatici, nel caso di
impianti dotati di freni di vettura, sia per verificarne la
forza frenante, sia per verificarne l'intervento, a seguito
della riduzione della tensione delle funi di manovra (prova
cosiddetta di "finto taglio");
d) il controllo dello stato delle vie di corsa,
delle piste di risalita, della linea, degli imbarchi e
degli sbarchi e delle vie di allontanamento, in caso di
distacco in linea sulle sciovie o di evacuazione verticale
per gli impianti aerei;
e) il controllo dell'interazione tra l'impianto e
l'ambiente esterno;
f) una prova di evacuazione utilizzando
l'attrezzatura, i mezzi ed il personale previsti dal piano
di evacuazione; questa prova puo' anche essere effettuata
su un impianto della stessa tipologia che utilizza mezzi di
evacuazione similari. In ogni caso, per ogni singolo
impianto, deve essere verificata l'integrita', la
completezza e la disponibilita' dell'attrezzatura e dei
mezzi di soccorso e la percorribilita' delle vie di
raggiungimento dei luoghi sicuri;
g) verifica, mediante esame del Registro di
controllo e manutenzione, dell'esecuzione di tutte le
operazioni ivi previste nel periodo intercorso dalla
precedente ispezione.
(Omissis).».
 
Art. 3

Scorrimenti, sostituzioni delle funi
e rifacimento degli attacchi di estremita'

1. Ai fini dell'efficacia della proroga delle scadenze relative agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento dei loro attacchi di estremita', il direttore, o il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, trasmette all'Autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente competente, prima della scadenza, una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilita' penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico delle funi. L'Autorita' di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneita' della documentazione alla base della predetta attestazione.
2. Il mantenimento in uso per l'esercizio pubblico e' accertato in base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito specificati:
a) effettuazione dei controlli previsti dal MUM;
b) effettuazione dei controlli straordinari, eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 12927;
c) effettuazione dei controlli magneto-induttivi oppure, in caso di esito dubbio ovvero nelle zone in cui questi non possono essere svolti con efficacia, effettuazione di controlli radiografici;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali atti a garantire che le condizioni di sicurezza della fune sono equivalenti a quelle rilevate in caso di rispetto delle scadenze prefissate.

Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, vedi
le note all'art. 2.
 
Art. 4

Termini di inizio e di conclusione
di opere di realizzazione

1. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dalla data di rilascio dell'approvazione dei relativi progetti da parte degli uffici competenti.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 14-ter del decreto-legge 8
aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Esclusioni

1. Non sono ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
1) gli impianti le cui scadenze della revisione generale o speciale quinquennale sono state gia' prorogate ai sensi del decreto direttoriale 17 aprile 2012 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
2) gli impianti per i quali la revisione generale e' necessaria ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, ai sensi del punto 2.5.3 dell'Allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
3) le funi tenditrici in scadenza, la cui eta' massima e' prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio;
4) gli attacchi di estremita' delle funi a teste fuse metalliche, la cui eta' massima e' prefissata in cinque anni di esercizio.

Note all'art. 5:
- Per il decreto direttoriale 17 aprile 2012 e il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 203, vedi nelle note nelle premesse.
- Si riporta il testo del punto 2.5.3 dell'Allegato
tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203:
«Allegato tecnico A - (articolo 1) (Norme tecniche
regolamentari in materia di revisioni periodiche, di
adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per I servizi
di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari,
sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone). -
(Omissis).
2.5.3 Ogni impianto, alla scadenza della propria vita
tecnica, deve essere sottoposto alla revisione generale di
cui al paragrafo 2.3.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) fornisce all'Autorita' di
sorveglianza, allegato al programma di revisione generale,
quanto segue:
a) una versione aggiornata del M.U.M., comprensiva
del piano dei controlli non distruttivi, redatta dalla
ditta costruttrice originaria o da altra ditta
specializzata nel settore, che tenga conto della
prosecuzione dell'esercizio oltre la scadenza complessiva
massima della vita tecnica dell'impianto;
b) una versione aggiornata del piano dei controlli
non distruttivi per il successivo periodo di esercizio pari
a dieci anni, redatto con la collaborazione di un esperto
di 3° livello secondo la norma UNI EN ISO 9712 e successive
eventuali modificazioni;
c) una nuova verifica progettuale a fatica secondo
le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, per tutti i
componenti ad essa soggetti, che indichi la ulteriore vita
residua possibile di ciascuno di essi;
d) una copia del Registro di controllo e
manutenzione dell'impianto, redatto in funzione dei
contenuti del M.U.M.;
e) una relazione che evidenzi le eventuali
sostituzioni delle parti dell'impianto avvenute nel periodo
trascorso, indicandone le relative scadenze di revisione
tenendo conto della data della loro immissione in servizio
agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica;
f) ove si sono verificate criticita' nel corso del
pregresso esercizio rispetto alle condizioni originarie,
l'effettuazione di un nuovo rilievo del profilo della linea
dell'impianto da confrontare con quello esistente e in caso
di discordanza l'effettuazione di un nuovo calcolo di
linea;
g) una relazione sul decorso periodo di esercizio
dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto;
h) la "Valutazione del rischio d'incendio",
effettuata a cura di un professionista esperto e, qualora
ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio, con
particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una
relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti.
In merito alle opere civili in cemento armato ed in
carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle
eventuali opere accessorie, occorre effettuare i controlli
e le verifiche atte ad accertare il buono stato di
efficienza. Tali controlli e verifiche sono svolti
accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado
tali da pregiudicare la stabilita' o la conservazione delle
strutture stesse. Il loro mantenimento in esercizio e'
subordinato alla dichiarazione del Direttore o del
Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente tecnico se
previsto), avvalendosi eventualmente di un professionista
abilitato, che esse siano in grado di continuare ad
assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel
progetto originario.
Qualora siano da eseguire interventi si applicano le
Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008 (S.O.).
(Omissis).».
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 gennaio 2021

Il Ministro: De Micheli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 588