Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e);
Visto il regolamento (CEE) n. 315/1993 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
Visto il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014;
Visto il regolamento delegato 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformita' alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli integratori alimentari;
Vista la direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
Visto il decreto-legge 18 luglio 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260, S.O., del 7 novembre 1995.;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente all'articolo 10 sulla importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n. 214, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e, in particolare l'articolo 142-quinquies;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante attuazione della direttiva 89/437/CE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 e, in particolare, l'articolo 48;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute;
Visto il decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, dello sviluppo economico e della difesa;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto legislativo e' finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, di seguito Regolamento.


NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta l'art. 12 della legge 4 ottobre 2019, n.
117, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - legge di delegazione europea 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245.
«Art. 12. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le procedure di cui all'art. 31 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1. Il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici: a)adeguare e raccordare le
disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle
norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e
riordino di quelle residue; b) fermo restando che il
Ministero della salute e' designata quale autorita' unica
di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625,
individuare il Ministero della salute, le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende
sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza,
quali autorita' competenti ai sensi dell'art. 4 del
regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o
effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali nei settori di cui all'art. 1, paragrafo 2,
lettera a), anche con riferimento agli alimenti
geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento
ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e
h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento
efficiente ed efficace delle menzionate autorita'
competenti; c) individuare il Ministero della salute quale
organismo unico di coordinamento ai sensi dell'art. 109 del
regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento
per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti
degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107
del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di
competenza istituzionale di cui alla lettera b) del
presente comma; d) ferma restando la competenza del
Ministero della salute quale autorita' unica di
coordinamento e di contatto ai sensi dell'art. 4, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori
indicati all'art. 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e),f)
e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, quale autorita' competente ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a
organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali nei settori di cui all'art. 1,
paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di
impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che
possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle
transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo
2 dell'art. 1 dello stesso regolamento, nonche' nei settori
di cui al medesimo art. 1, paragrafo 4, lettera a), per gli
aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'art.
89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche
fraudolente o ingannevoli relative alle norme di
commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) individuare il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di
comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati
membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del
regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come
individuati alla lettera d) del presente comma; f) adeguare
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la
normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli
animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri
dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici
veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti
degli obblighi comunitari in conformita' alle norme
sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da
102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi
obblighi e procedure; g) rivedere le disposizioni del
decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza
con le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari
ufficiali ivi previste all'art. 7 e in conformita' alle
norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento
(UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorita'
competenti di cui alla lettera b) le risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed
effettuare i controlli ufficiali, nonche' le altre
attivita' ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei
controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni
dell'Unione europea in materia; h) adeguare e riorganizzare
i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite
le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli
uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del
Ministero della salute, anche sotto il profilo delle
dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione
al regolamento (UE) 2017/625; i) ridefinire il sistema
sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di
sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime.».
- Il regolamento (CEE) n. 315/1993 del Consiglio,
dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie
relative ai contaminanti nei prodotti alimentari e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
febbraio 1993, n. L 037.
- Il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18
ottobre 2003, n. L 268.
- Il regolamento (CE) 1831/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi
destinati all'alimentazione animale, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 ottobre 2003, n.
L 268.
- Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene
dei prodotti alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che
stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 8
febbraio 2005, n. L 35.
- Il regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione,
del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e
di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di
micotossine nei prodotti alimentari, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 marzo 2006, n. L
70.
- Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione,
del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre
2006, n. L 364.
- Il regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione,
del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di
campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del
tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2006, n. L 364.
- Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui
prodotti alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 30 dicembre 2006, n. L 404.
- Il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di
vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli
alimenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 30 dicembre 2006, n. L 404.
- Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione,
del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di
analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo,
cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e
benzo(a)pirene nei prodotti alimentari e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, 23 marzo 2007, n. L
88.
- Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che
modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le
direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della
Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del
Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio
e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della
Commissione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° settembre 2009, n. L 229.
- Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui
sottoprodotti di origine animale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 novembre 2009, n.
L 300.
- Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
24 novembre 2009, n. L 309.
- Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima
infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai
sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il
controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del
Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e
2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n.
41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 giugno
2013, n. L 181.
- Il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del
30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e
i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il
controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli
alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della
Commissione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° maggio 2015, n. L 113;
- Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della
Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il
regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di
composizione e di informazione per le formule per lattanti
e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le
prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione
del lattante e del bambino nella prima infanzia, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2
maggio 2016, n. L 25.
- Il regolamento delegato (UE) 2016/128 della
Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il
regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in
materia di composizione e di informazione per gli alimenti
destinati a fini medici speciali e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2 febbraio 2016, n.
L 25.
- Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,
(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Il regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5
aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di
analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB
diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni
prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n.
589/2014, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 6 aprile 2017, n. L 92.
- Il regolamento delegato 2019/2090 della Commissione,
del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i casi di sospetta o accertata non conformita'
alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di
sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei
medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle
norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di
sostanze farmacologicamente attive vietate o non
autorizzate la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli
integratori alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 9 dicembre 2019, n. L 317.
- La direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5
dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 6.12.2006, n. L
339.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, abrogata dall'art.
18 del presente decreto, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139, recava "Modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle
leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, abrogato
dall'art. 18 del presente decreto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1929, n. 146, recava
«Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del
latte destinato al consumo diretto».
- Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, abrogato
dall'art. 18 del presente decreto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1929, n. 36, recava
«Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria
delle carni».
- Il decreto-legge 18 luglio 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,
recante misure urgenti in materia di prevenzione e
repressione delle sofisticazioni alimentari, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 1986.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio
1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e province autonome sui criteri uniformi per
l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli
alimenti e bevande, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 260, S.O., del 7 novembre 1995.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110,
recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana,
limitatamente all'art. 10 sulla importazione alimenti
surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
39, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, abrogato
dall'art. 18 del presente decreto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, recava
«Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al
controllo ufficiale dei prodotti alimentari».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54,
S.O., abrogato dall'art. 18 del presente decreto, recava
«Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e
95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1998, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 luglio 1998, n. 157, abrogato dall'art. 18 del presente
decreto, recava «Regolamento recante norme di attuazione
della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed
alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e
di loro preparati nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
abrogato dall'art. 18 del presente decreto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136, S.O.,
recava «Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente
misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari».
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
1999, abrogato dall'art. 18 del presente decreto, recava
«Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, S.O.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169,
recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli
integratori alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
- Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice
comunitario dei medicinali veterinari, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2006, n. 121, S.O.
- Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante
attuazione della direttiva 2003/74/CE, che modifica la
direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996,
concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze
ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva
96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui
negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal
regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, e, in particolare
l'art. 142-quinquies, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142, S.O.
- L'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa
ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini
dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le
materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui
all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
salute, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai
contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni
internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero
della difesa, che si avvale delle strutture
tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza
militare, al cui personale, nello svolgimento della
specifica attivita', sono conferite le relative
attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della legge
30 aprile 1962, n. 283.».
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65,
recante attuazione della direttiva 89/437/CE concernente i
problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed
immissione sul mercato degli ovoprodotti, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O.
.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194,
recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
dicembre 2008, n. 289.
- L'art. 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2010, n. 146, S.O., come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 48 (Riconoscimento delle navi officina e navi
frigorifero nonche' modifica all' art. 1 del decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194). - 1. Il Ministero
della salute riconosce, ai sensi dell'art. 4 del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina, le navi
frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i
controlli ufficiali previsti dal Regolamento (UE) 2017/625.
Laddove le navi operano in acque non territoriali i
controlli ufficiali, su richiesta dell'operatore ed a sue
spese, possono essere fatti in acque internazionali.
2. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al
comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati
sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7,
del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
3. Sono altresi' a carico degli operatori tutti gli
oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far
effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in
acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate
al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attivita'
di verifica ispettiva di monitoraggio.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinate, sulla base del costo
effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' di cui
al comma 3 e le relative modalita' di versamento. (19)
5. Al fine di dare corretta applicazione alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
prevenire disparita' di trattamento sul territorio
nazionale, all' art. 1 del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio
delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.».
- Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela
della salute, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
settembre 2012, n. 214.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82, S.O.:
«Art. 14 (Semplificazione dei controlli sulle
imprese). - 1. La disciplina dei controlli sulle imprese,
comprese le aziende agricole, e' ispirata, fermo quanto
previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai principi
della semplicita', della proporzionalita' dei controlli
stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla
effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento
dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali
e locali.
2.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema
produttivo e la competitivita' delle imprese e di
assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il
Governo e' autorizzato ad adottare, anche sulla base delle
attivita' di misurazione degli oneri di cui all'art. 25,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o
piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare,
semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e
dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi
adempimenti amministrativi al rischio inerente
all'attivita' controllata, nonche' alle esigenze di tutela
degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non
necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela
dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e
sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, definendo la
frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione con i soggetti controllati al
fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle
procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o
eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del
possesso di certificazione del sistema di gestione per la
qualita' ISO o altra appropriata certificazione emessa, a
fronte di norme armonizzate, da un organismo di
certificazione accreditato da un ente di accreditamento
designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi
del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi
internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite
Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza
unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni previste
dalle vigenti leggi in materia.
6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati
dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva
con le modalita' di cui all'art. 43 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio
1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e province autonome sui criteri uniformi per
l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli
alimenti e bevande, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 novembre 1995, n. 260, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1999, n. 128, concernente il regolamento recante norme per
l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli
alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a
lattanti e bambini, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 maggio 1999, n. 109.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2001, n. 433, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
dicembre 2001, n. 291, S.O., abrogato dall'art. 18 del
presente decreto, recava «Regolamento di attuazione delle
direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di
additivi nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
luglio 2012, n. 170.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270,
recante riordinamento degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Autorita' competenti e altro personale
afferente alle autorita' competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorita' competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonche' la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.
2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In particolare, il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da favorirne l'interscambio.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento nei seguenti settori:
a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;
e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialita' tradizionali garantite.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel comma 2.
5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
6. Il Ministero della salute, e' l'organo di collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorita' competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
7. Con riferimento al settore di cui al comma 1, lettere c) ed e), il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' Autorita' competente per i controlli ufficiali e le altre attivita' di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo' procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo, la quale sara' destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano ferme le competenze e le attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella disponibilita' del medesimo corpo.
9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il coordinamento, l'uniformita', l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali tra tutte le Autorita' competenti sul territorio nazionale attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati secondo i principi del presente decreto e del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, in qualita' di Autorita' competente, puo' avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attivita' di accertamento con le attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita' territorialmente competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformita' nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorita' competente dei provvedimenti adottati.
11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali, e' attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attivita' istituzionale, sospettino la presenza di non conformita' nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorita' competenti.
13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorita' competenti al fine di contenere il rischio.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n.
L 347.
- Per il testo dell'art. 12 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica
e abroga taluni atti in materia di sanita' animale, si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O., cosi'
recita:
«Art. 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali
medici della Guardia di finanza). - 1. In relazione alle
esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in
servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle
competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali
medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle
commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e
194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'
vengano prese in esame pratiche relative al personale della
Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti
delle commissioni medico ospedaliere della Sanita'
Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali
inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti
dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre
1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla
legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre
2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della
criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste
estorsive e dell'usura;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero
di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto,
alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 189
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'
sono prese in esame pratiche relative al personale del
Corpo della Guardia di finanza;
c) svolgono attivita' di medico nel settore del
lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia
di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni
tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita' di
sorveglianza e vigilanza nonche' a quella di medico
competente previste dalle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente
normativa;
d) a richiesta degli interessati, forniscono
assistenza al personale del Corpo, ai sensi del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avanti alle commissioni
medico ospedaliere deputate all'accertamento della
dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte.
1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono
uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza
spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e
limitatamente alle attribuzioni di cui all'art. 1880 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti
previsti per le infermerie presidiarie di cui all'art. 199
del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie
esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo':
a) stipulare particolari convenzioni con strutture
sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli
professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
bilancio;
b) fruire, a livello locale come centralmente, a
condizione di reciprocita', delle strutture sanitarie e
veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia.
2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia
di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19
gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre
1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della
salute del personale in servizio con le risorse umane,
finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente
nonche', anche a favore del personale in congedo e dei
rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di
assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili
secondo le norme previste dal relativo statuto. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le
conseguenti disposizioni tecniche attuative
dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo
e dei rapporti con il predetto Fondo.».
 
Art. 3

Piano di controllo nazionale pluriennale

1. Il Ministero della salute, designato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, quale organismo unico di coordinamento, coordina, individuando modalita' e strumenti condivisi le autorita' competenti responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo regolamento, nella predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP), da approvare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalita' di cui all'articolo 109 del Regolamento.
2. Al fine di assicurare l'omogeneita' e l'uniformita' di comportamento nell'effettuazione dei controlli ufficiali, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento, qualora siano coinvolte diverse Autorita' competenti, il Ministero della salute coordina l'attivita' delle stesse individuando modalita' e strumenti condivisi.
3. Le Autorita' competenti che effettuano controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del Regolamento provvedono a trasmetterne annualmente, non oltre il 30 aprile, gli esiti al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' di trasmissione.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di garantire la
partecipazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la
Conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art.
3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, promuove
il coordinamento della programmazione statale e regionale
ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa
attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i
responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o
prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per
l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici
statali e regionali (3).
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo,
l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e'
raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da
assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola
seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri
dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e'
consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei
suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di
legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di
decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia'
adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni
puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini
dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi
conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli
atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai
quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza
Stato-regioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le
misure da adottare in caso di mancato rispetto dei
protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di
sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art.
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a
composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi
dell'art. 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla
proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della
sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse
 
Art. 4

Controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali

1. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attivita' dei settori di cui al medesimo comma 1, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento.
2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso sia necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale.
3. I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure documentate, aggiornate secondo necessita', che contengano istruzioni per il personale addetto alla esecuzione dei controlli stessi, al fine di garantirne l'omogeneita' e l'efficacia.
4. Le Autorita' competenti mettono in atto procedure per verificare la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali e adottano le azioni correttive in caso di inadeguatezze.
5. Le Autorita' competenti elaborano una documentazione scritta del controllo effettuato, tramite scheda di controllo ufficiale o verbale o altro documento altrimenti nominato, che puo' avere anche formato elettronico. Tale documentazione deve comunque essere resa disponibile all'operatore.
6. Le Autorita' competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico le informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del Regolamento anche mediante la pubblicazione su internet.
7. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, in qualita' di autorita' competente a garantire la sicurezza e la conformita' alla normativa degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a disporre la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalita' o di una parte delle attivita' dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza cosi' come previsto dall'articolo 138, paragrafo 2, lettere i) e j) del Regolamento.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Non conformita'

1. Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, valutano le non conformita' rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali. Si definiscono come:
a) non conformita' minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
b) non conformita' maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.
2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:
a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Obblighi degli operatori

1. Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento dell'attivita' di controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali, compresa l'attivita' di certificazione ufficiale, gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano alle autorita' competenti o, qualora individuati, agli organismi delegati o designati, l'accesso:
a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
d) ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti.
2. Ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della normativa di settore, gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, prima dell'avvio delle attivita' procedono ad effettuare la notifica all'Autorita' competente comunicando almeno:
a) nome, denominazione sociale e forma giuridica;
b) descrizione delle specifiche attivita' svolte, comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza;
c) l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attivita', ove effettuata in sede fissa.
3. L'Autorita' competente stabilisce inoltre i casi in cui per l'avvio delle attivita' e' necessaria la presentazione di ulteriore documentazione e i casi di esclusione dall'obbligo della notifica allorquando l'operatore e' gia' registrato in altri elenchi.
4. Gli operatori che conducono stabilimenti registrati o riconosciuti comunicano alle Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, secondo le modalita' da questa previste, ogni variazione dei dati di cui ai commi 2 e 3.
5. Durante i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle autorita' competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nell'adempimento dei rispettivi compiti.
6. Gli operatori sono tenuti ad assicurare che le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, possano prelevare gratuitamente, nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, una quantita' sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni per l'analisi secondo quanto disposto dall'articolo 34 del Regolamento.
7.Gli operatori assicurano che il personale operante presso gli stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto una formazione adeguata alle mansioni svolte nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore di cui all'articolo 2, comma 1. Sono fatte salve le norme che prevedono il possesso di una attestazione specifica per l'esecuzione di determinate attivita'.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Controperizia

1. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1 assicurano che, nel prelevare il campione, ne sia prelevata una quantita' sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene effettuato secondo quanto riportato nell'allegato 1. Per ciascun campione prelevato e' compilato a cura dell'autorita' competente un verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1.
2. Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la riproducibilita' dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilita' dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, l'Autorita' competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunita', la pertinenza o la fattibilita' tecnica della ripetizione dell'analisi o della prova. Ai campioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.
3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente all'Autorita' competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi.
4. L'Autorita' competente effettua la valutazione del risultato e comunica il piu' tempestivamente possibile alle parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.
5. Gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1 i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell'esame documentale delle registrazioni inerenti le attivita' condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. L'esame documentale viene richiesto all'Autorita' competente che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole. Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, non pregiudicano l'obbligo delle Autorita' competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di origine animale, anche i rischi per l'ambiente.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 223 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5
agosto 1989, S.O, cosi' recita:
«Art. 223 (Analisi di campioni e garanzie per
l'interessato). - 1. Qualora nel corso di attivita'
ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si
debbano eseguire analisi di campioni per le quali non e'
prevista la revisione, a cura dell'organo procedente e'
dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno,
dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate.
L'interessato o persona di sua fiducia appositamente
designata possono presenziare alle analisi, eventualmente
con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone
spettano i poteri previsti dall'art. 230 del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle
analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura
dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni
prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del
luogo ove la medesima verra' effettuata all'interessato e
al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di
revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di
assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un
consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri
previsti dall'art. 230 del codice.
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di
revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il
dibattimento, sempre che siano state osservate le
disposizioni dei commi 1 e 2.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Controversia

1. L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5 non condivida le valutazioni dell'autorita' competente in merito alla non conformita' puo' attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorita' competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanita' (ISS). All'istanza l'operatore dovra' allegare la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell'ISS per le prestazioni richieste. L'ISS si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, trasmettendo l'esito della valutazione documentale alle parti interessate, all'Autorita' competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi.
2. Con apposita istanza e a proprie spese l'operatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'esito della valutazione della documentazione da parte dell'ISS, puo' chiedere allo stesso ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, un'altra analisi, prova o diagnosi. All'atto della richiesta dovra' essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell'ISS secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi.
4. L'Istituto superiore di sanita', entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore gli esiti della ripetizione dell'analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia con le modalita' stabilite agli articoli 137 e seguenti del c.p.c.. Gli esiti vengono comunicati anche all'Autorita' competente che ha disposto il campionamento per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.
5. Nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, le procedure di controversia contenute nel presente articolo sostituiscono:
a) quelle stabilite dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi;
b) quelle stabilite dall'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 15 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, cosi' recita:
«Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni).
- Se per l'accertamento della violazione sono compiute
analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve
comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi
con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La
richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che
ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono
comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma
equivalgono alla contestazione di cui al primo comma
dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta
la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione
all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati
nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere
indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.».
 
Art. 9

Laboratori ufficiali

1. Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento sono individuati, nei settori di competenza del Ministero della salute di cui all'articolo 2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali:
a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS);
c) i Laboratori di sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali;
d) i Laboratori delle agenzie per la protezione dell'ambiente (ARPA);
e) i Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).
2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete.
3. Il Ministero della salute, puo' designare come laboratori ufficiali, anche altri laboratori all'uopo individuati, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento e che opereranno in rete.
4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attivita' ufficiali. Partecipano alle prove comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali di riferimento e dai laboratori di riferimento dell'Unione europea.
5. Le Autorita' competenti inviano i campioni ai laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria competenza. I laboratori ufficiali operano in rete per garantire in ogni caso l'effettuazione delle analisi, prove o diagnosi. I costi delle analisi, prove o diagnosi effettuate avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale della rete dei laboratori ufficiali, sono a carico del laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del Sistema sanitario regionale.
6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialita' e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti in qualita' di laboratorio ufficiale. Tali misure devono essere rese note anche attraverso la pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.
7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che le risorse umane, strutturali e finanziarie destinate alle attivita' effettuate nell'ambito del controllo ufficiale siano processualmente distinte da quelle utilizzate nell'ambito dell'attivita' di autocontrollo, con centri di responsabilita' differenti.
8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto della valutazione dell'organismo nazionale di accreditamento, puo' pianificare con le Autorita' regionali competenti gli audit dei laboratori ufficiali in conformita' all'articolo 39 del Regolamento. Le Regioni e le Province autonome possono procedere ad organizzare ed eseguire autonomamente audit o altre attivita' di controllo sui laboratori ufficiali insistenti sul territorio regionale o della provincia autonoma di cui alle lettere c) e d) del comma 1.
9. Il Ministero della salute puo' procedere ad audit presso le strutture dei laboratori nazionali di riferimento per verificare i requisiti richiesti dagli articoli 100 e 101 del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, nell'ambito degli audit effettuati ai sensi dei commi 8 e 9, verifica, tra l'altro, le misure e le procedure adottate per le finalita' di cui al comma 6.
11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei laboratori di cui al comma 1, puo' essere effettuata anche nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione selvaggina designati dall'Autorita' competente per l'esecuzione di tale ricerca. Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle trichinelle anche per altri stabilimenti di macellazione e per i centri di lavorazione selvaggina.
12. Ove ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, l'Autorita' competente puo' designare laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione selvaggina che non siano in possesso dell'accreditamento.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Laboratori nazionali di riferimento

1. Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministero della salute, quale Autorita' competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanita' animale e formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali LNR per ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della sicurezza alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto della presenza di eventuali Centri di referenza nazionale.
2. I laboratori nazionali di riferimento designati dal Ministero della salute continuano a svolgere la loro attivita' in conformita' alla normativa vigente. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento e' aggiornato ogni cinque anni e ogni anno gli stessi laboratori forniscono al Ministero della salute una relazione sulle attivita' svolte.
3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento o al Centro di referenza nazionale i ceppi di microrganismi patogeni isolati nell'ambito del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali o le sequenze dell'intero genoma. Le stesse sequenze sono essere trasmesse anche al Centro di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni.
4. Il Ministero della salute, in accordo con i Laboratori Nazionali di riferimento o i Centri di referenza nazionale, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali e' necessario effettuare il sequenziamento genomico.
5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi di cui al precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento genomico completo i microrganismi isolati e provvedono a inviare le relative sequenze e i relativi metadati al laboratorio nazionale di riferimento e al Centro di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni.
 
Art. 11

Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico

1. I laboratori non annessi agli stabilimenti del settore mangimi che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo ed i laboratori annessi agli stabilimenti del settore mangimi che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altri operatori del settore mangimi devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi i laboratori di cui al comma 1 presenti sul proprio territorio e ne curano almeno annualmente la pubblicazione e la trasmissione aggiornata al Ministero della salute per la pubblicazione nell'elenco nazionale.
 
Art. 12
Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative
ai controlli ufficiali

1. Le Autorita' competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ai sensi delle normative vigenti relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della salute o in altri sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.
2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' tecniche e operative per la realizzazione o l'adeguamento, da parte delle Autorita' competenti, degli applicativi ovvero degli strumenti per la condivisione delle informazioni tra i Sistemi Informativi di cui al comma 1, anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformita' dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.
3. Le Autorita' competenti assicurano che i dati e le informazioni riguardanti le attivita' di controllo ufficiale e le altre attivita' ufficiali, relative ai settori di cui all'articolo 2 comma 1, siano inseriti nel Sistema Informativo del Ministero della salute o in altri sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.
 
Art. 13

Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero

1. All'articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina, le navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) n. 2017/625. Laddove le navi operano in acque non territoriali i controlli ufficiali, su richiesta dell'operatore ed a sue spese, possono essere fatti in acque internazionali».

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 48 della citata legge 4 giugno
2010, n. 96, come modificato da presente decreto, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 14
Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti di cui al
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158

1. Al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilita' dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi disciplinato dagli articoli 89 e 118 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall'articolo 8 del decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90, a far data dal 28 gennaio 2022, data di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/6, le registrazioni dei trattamenti di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e di cui agli articoli 4 e 15 del decreto legislativo n.158 del 2006 avvengono esclusivamente in formato elettronico.
2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalita' operative delle registrazioni in formato elettronico.

Note all'art. 14:
- Gli articoli 89 e 118 del citato decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, cosi' recitano:
«Art. 89 (Codice a barre). - 1. Ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui
agli articoli 68, comma 1, lettera b), e 71, comma 1,
lettera b), il fabbricante del medicinale veterinario
immesso in commercio provvede ad applicare sulle singole
confezioni un codice a barre dal quale sia rilevabile,
attraverso lettore ottico, anche il numero di lotto, in
conformita' con l'art. 6-octies del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Fatte salve le informazioni previste dal presente
decreto, il Ministero della salute disciplina le modalita'
di registrazione che prevedano l'impiego del codice a barre
di cui al comma 1, nonche' le modifiche al modello di
ricetta medico veterinaria .
2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le
farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni
alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali
veterinari nonche' i Medici veterinari attraverso la
prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella
banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni
dei medicinali all'interno del sistema distributivo,
istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attivita' di vendita, ogni sua
variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione,
nonche' l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la
commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis e'
alimentata esclusivamente con i dati delle ricette
elettroniche. E' fatto obbligo al medico veterinario di
inserire i dati identificativi del titolare
dell'allevamento.
2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento
della banca dati di cui al comma 2-bis e' svolta senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.»
«Art. 118 (Modello di ricetta medico veterinaria). -
1. Il modello di ricetta medico veterinaria ed i casi in
cui tale modello e' obbligatorio, sono stabiliti
nell'allegato III. Tale allegato puo' essere modificato con
successivi decreti del Ministro della salute da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per
assicurarne la compatibilita' con successive norme di
diritto comunitario a norma dell'art. 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in
formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la
prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria,
puo' essere redatta secondo il modello di ricetta
elettronica disponibile nella banca dati di cui all'art.
89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la
prescrizione dei medicinali veterinari e' redatta
esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta
elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 1 dell'art. 108.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo del 3
marzo 1993, n. 90, recante «Attuazione della direttiva
90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di
preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei
mangimi medicati nella Comunita'», cosi' recita:
«Art. 8. - 1. La consegna di mangimi medicati agli
allevatori o detentori di animali ha luogo solo su
prescrizione di un veterinario abilitato alla professione
alle seguenti condizioni:
a) la ricetta deve essere compilata su un modulo
conforme al modello di cui all'allegato A; l'originale e'
destinato al fabbricante o eventualmente al distributore
autorizzato dello Stato membro di destinazione;
b) la ricetta deve essere compilata nel numero di
copie stabilite dal Ministro della sanita' con proprio
decreto in cui vengono stabilite anche la loro
destinazione, le modalita' di conservazione dell'originale
e delle copie, nonche' il periodo massimo di durata che non
puo' comunque essere superiore a tre mesi;
c) una ricetta veterinaria puo' consentire un solo
trattamento con i mangimi medicati prescritti;
d) la prescrizione puo' riguardare solo gli animali
che il veterinario ha in cura; il veterinario deve in
precedenza assicurarsi che l'impiego sia giustificato per
la specie interessata secondo le regole dell'arte
veterinaria e che la somministrazione del mangime medicato
prescritto non sia incompatibile con un trattamento od una
utilizzazione precedente ne' esistano controindicazioni o
interazioni nel caso di impiego di piu' premiscele;
e) il veterinario deve prescrivere i mangimi
medicati soltanto nella quantita' necessaria per
raggiungere l'obiettivo del trattamento, rispettando gli
eventuali limiti massimi stabiliti nell'autorizzazione alla
commercializzazione delle premiscele medicate utilizzate e
assicurarsi che il mangime medicato e gli altri mangimi
utilizzati per alimentare gli animali trattati non
contengano antibiotici o coccidiostatici presenti come
sostanze attive nella premiscela impiegata per produrre il
mangime medicato.
1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in
formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,
lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove
obbligatoria, puo' essere redatta secondo il modello di
ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'art. 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la
prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica.
2. Quando il mangime medicato e' somministrato ad
animali le cui carni, le cui frattaglie o i cui prodotti
sono destinati all'alimentazione umana, l'allevatore o il
detentore degli animali in questione deve far si' che
l'animale trattato non sia macellato per essere immesso al
consumo prima che scada il periodo di attesa fissato e che
i prodotti di un animale trattato non siano ceduti ai fini
del consumo umano prima della scadenza di questo periodo di
attesa.».
- Il testo dell'art. 79 del citato decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, cosi' recita:
«Art. 79 (Registro dei trattamenti di animali
destinati alla produzione di alimenti). - 1. Fatti salvi
gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di
cui all'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.
158, i proprietari e i responsabili di animali destinati
alla produzione di alimenti devono tenere un registro in
cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione
e alla somministrazione di medicinali veterinari, le
seguenti indicazioni:
a) data;
b) identificazione del medicinale veterinario;
c) quantita';
d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
e) identificazione degli animali sottoposti a
trattamento;
f) data di inizio e di fine del trattamento.
2. Il registro di cui al comma 1, a pagine
prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie
delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'art. 76,
comma 1, ed alla documentazione di acquisto, e' conservato
per 5 anni dall'ultima registrazione anche in caso di
abbattimento degli animali prima della scadenza di tale
periodo ed e' esibito a richiesta della ASL per i
controlli.
3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una
ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del
registro di cui al comma 1 e la sua regolarita'.».
- Il testo degli articoli 4 e 15 del citato decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 158, cosi' recita:
«Art. 4 (Somministrazione agli animali d'azienda di
medicinali veterinari). - 1. In deroga ai divieti di cui
all'art. 3, e' consentito somministrare ad animali
d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari
contenenti:
a) testosterone, progesterone o derivati che si
trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi,
dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la
somministrazione deve essere effettuata solo da un
veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una
disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non
mediante impianti, su animali di azienda chiaramente
identificati;
b) trembolone allilico da somministrare per via
orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, sempreche'
siano utilizzati conformemente alle indicazioni del
fabbricante;
c) sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento
del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione
della tocolisi;
d).
2. La somministrazione dei medicinali veterinari di
cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da
un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari
contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto
la sua diretta responsabilita' (10).
3. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere
registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un
registro vidimato dal servizio veterinario della azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio; in esso
sono annotate le seguenti informazioni:
a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
b) natura del trattamento;
c) denominazione del medicinale veterinario;
d) data di inizio e fine trattamento;
e) identificazione degli animali trattati;
f) data prima della quale gli animali trattati non
possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere
conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a
copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno
cinque anni e messo a disposizione dell'autorita'
competente.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al
comma 1 non possono essere macellati prima che sia
trascorso il tempo di sospensione previsto per il
medicinale veterinario utilizzato.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera
c), il trattamento terapeutico e' vietato negli animali da
produzione, nonche' in quelli da riproduzione a fine
carriera.»
«Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei
veterinari). - 1. Il veterinario che cura gli animali
annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da
quello di cui all'art. 4, comma 3, la data, la natura dei
trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di
sospensione corrispondenti.
2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1
la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24
ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.
3. Il registro di cui al comma 1, che puo' essere
quello previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
193, e successive modificazioni, e' detenuto in azienda e
conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le
relative ricette almeno per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda unita' sanitaria
locale competente, nel corso della vigilanza veterinaria
permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni
degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente
decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui
all'art. 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura
gli animali sono tenuti a fornire all'autorita' competente
e, in particolare, al veterinario ufficiale dello
stabilimento di macellazione, su sua richiesta, ogni
informazione relativa al rispetto delle norme di cui al
presente decreto.
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di
macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione
debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare
dell'allevamento di origine, che deve essere conservata
nello stabilimento di macellazione per un periodo non
inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o
alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali,
nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione,
con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonche' con
alimenti medicamentosi e specialita' medicinali;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di
sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla
lettera d).».
 
Art. 15

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. 852/2004, dal regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento (UE) 2017/625, dal regolamento (UE) 2019/6, dal regolamento (UE) 2019/2090. Nel presente decreto, qualsiasi riferimento al termine «azienda», deve intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui al regolamento (UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve intendersi riferito al termine: «tempo di attesa» di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.»;
b) all'articolo 1, comma 3, le lettere a), c), d), g), h), i), l), m), n), o), q) sono abrogate;
c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, o annotati su un registro cartaceo tenuto nell'azienda vidimato dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. In esso sono annotate le seguenti informazioni:
a) numero e PIN della ricetta di riferimento;
b) data di inizio e fine trattamento.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorita' competente.»;
d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fino al 28 gennaio 2022, in caso di allevamenti che non abbiano optato per il registro informatizzato, i trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di attesa, della data e del tipo di intervento eseguito.»;
e) all'articolo 11, al comma 1, le parole «e degli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'articolo 12 e degli allegati al presente decreto.»;
f) all'articolo 12, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) trasmette annualmente alla Commissione europea e ad EFSA, secondo le procedure condivise in ambito europeo e indicate dalla Commissione europea, il Piano per l'anno in corso e i risultati del Piano dell'anno precedente.»;
g) gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 sono abrogati;
h) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Obblighi per gli operatori). - 1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 2, se non gia' registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.
2. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti puo' commercializzare soltanto:
a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di attesa prescritto. Nell'ipotesi di mancato rispetto del periodo di attesa prescritto e' consentito l'esclusivo invio degli animali verso altri allevamenti;
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).»;
i) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e degli allevatori). - 1. La data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati, comprensiva della categoria, definita dai sistemi informativi ministeriali e i tempi di attesa corrispondenti devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 o, fino al 28 gennaio 2022, annotati, al momento dell'emissione della prescrizione o dell'autorizzazione all'utilizzo, su un registro cartaceo, diverso da quello dall'articolo 4, comma 3, tenuto nell'azienda, vidimato dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in cui riportare numero e PIN della ricetta di riferimento e, in aggiunta, la natura dei trattamenti e l'identificazione degli animali sottoposti a trattamento, comprensiva della categoria, qualora le stesse informazioni non siano desumibili dalla prescrizione.
2. L'allevatore registra elettronicamente nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 o, fino al 28 gennaio 2022, annota su registro cartaceo di cui al comma 1, la data di inizio e di fine trattamento entro le 48 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento e l'identificazione degli animali, comprensiva della categoria, effettivamente sottoposti a trattamento.
3. Il registro di cui ai commi 1 e 2 puo' coincidere con il registro previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. In caso di annotazione cartacea il registro deve essere vidimato dall'autorita' competente e detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare della stessa, almeno per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda sanitaria locale competente, nel corso del controllo ufficiale sugli allevamenti, controlla la corretta effettuazione dei trattamenti previsti dal presente decreto inserendo nei registri la data e ora del controllo delle verifiche effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorita' competente, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.
6. Per gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione, devono essere assicurati gli obblighi inerenti l'identificazione e la registrazione, con la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2016, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonche' con alimenti medicamentosi e specialita' medicinali;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di attesa per i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d)»;
l) all'articolo 20:
1. il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Tutti i campioni sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento (UE) 2017/625, alle decisioni 1998/179/CE, 97/747/CE, 2002/657/CE della Commissione e agli allegati del presente decreto. I campioni devono essere analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o, in casi particolari, da altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero.»;
2. i commi 2, 3, 4 sono abrogati;
m) all'articolo 29 sono abrogati: le lettere b) e c) del comma 1 e il comma 2;
n) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5, commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 2 e 14, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente; «4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a 12.394 euro.»;
4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro.».

Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Campo d'applicazione e definizioni). - 1. Il
presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui
negli animali vivi e nei loro prodotti.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le
definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, dal
regolamento (CE) n. 852/2004, dal regolamento (CE) n.
853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento (UE)
2017/625, dal regolamento (UE) 2019/6, dal regolamento (UE)
2019/2090. Nel presente decreto, qualsiasi riferimento al
termine "azienda", deve intendersi riferito al termine:
"stabilimento" di cui al regolamento (UE) 2016/429 e "tempo
di sospensione" deve intendersi riferito al termine: "tempo
di attesa" di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
193.
3. Si intende, inoltre per:
a) (Abrogata);
b) animali da azienda: gli animali domestici delle
specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonche' i
volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali
selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati
in un'azienda;
c) - d) (Abrogate);
e) trattamento terapeutico: la somministrazione in
conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 4, ad un
singolo animale da azienda di una delle sostanze
autorizzate allo scopo di trattare, previo esame
dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione
della fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza
indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze
beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle
vacche al momento del parto nonche' del trattamento di
disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di
laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;
f) trattamento zootecnico: la somministrazione di
una delle sostanze autorizzate in conformita' alle
prescrizioni di cui all'art. 5:
1) ad un singolo animale da azienda, ai fini
della sincronizzazione del ciclo estrale e della
preparazione delle donatrici e delle ricettrici per
l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in
oggetto da parte di un medico veterinario;
2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla
riproduzione a scopo di inversione sessuale, su
prescrizione di un veterinario e sotto la sua
responsabilita';
g) - o) (Abrogate);
p) laboratorio nazionale di riferimento per i
residui: l'Istituto superiore di sanita' o altro
laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute
per categorie o gruppi di sostanze o residui;
q) (Abrogata).».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Somministrazione agli animali d'azienda di
medicinali veterinari). - 1. In deroga ai divieti di cui
all'art. 3, e' consentito somministrare ad animali
d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari
contenenti:
a) testosterone, progesterone o derivati che si
trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi,
dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la
somministrazione deve essere effettuata solo da un
veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una
disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non
mediante impianti, su animali di azienda chiaramente
identificati;
b) trembolone allilico da somministrare per via
orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, sempreche'
siano utilizzati conformemente alle indicazioni del
fabbricante;
c) sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento
del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione
della tocolisi;
d).
2. La somministrazione dei medicinali veterinari di
cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da
un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari
contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto
la sua diretta responsabilita'.
3. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere
registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario
che ha in cura gli animali nella banca dati centrale,
finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali
all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi
del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio
2005, o annotati su un registro cartaceo tenuto
nell'azienda vidimato dal servizio veterinario della
azienda unita' sanitaria locale competente per territorio.
In esso sono annotate le seguenti informazioni:
a) numero e PIN della ricetta di riferimento;
b) data di inizio e fine trattamento.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere
conservato nell'azienda a cura del titolare, per almeno
cinque anni e messo a disposizione dell'autorita'
competente.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al
comma 1 non possono essere macellati prima che sia
trascorso il tempo di sospensione previsto per il
medicinale veterinario utilizzato.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera
c), il trattamento terapeutico e' vietato negli animali da
produzione, nonche' in quelli da riproduzione a fine
carriera.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Deroghe al divieto di somministrazione). -
1. In deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a), e fatto salvo il divieto dell'art. 2, sono consentiti:
a) la somministrazione per fini di trattamento
zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze
ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-17 beta e dai
suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena;
la somministrazione deve essere effettuata da un
veterinario ad animali chiaramente identificati;
b) il trattamento di avannotti d'acquacoltura a
scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di
vita con medicinali veterinari contenenti sostanze ad
azione androgena;
c).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario
compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in
cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la
quantita' di prodotto necessario, procedendo alla
registrazione dei medicinali prescritti in conformita' a
quanto previsto all'art. 4, comma 3.
3. Il trattamento zootecnico e' comunque vietato per
gli animali da produzione, nonche' per gli animali da
riproduzione a fine carriera durante il periodo di
ingrasso.
4. Fino al 28 gennaio 2022, in caso di allevamenti
che non abbiano optato per il registro informatizzato, i
trattamenti di cui al comma 1 e all'art. 4, comma 1, devono
essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li
effettua direttamente al servizio veterinario dell'azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio, con
l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore
degli animali, del numero identificativo degli animali
sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario
impiegato e del relativo tempo di attesa, della data e del
tipo di intervento eseguito.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al
comma 1 non possono essere macellati prima che sia
trascorso il tempo di sospensione previsto per il
medicinale veterinario utilizzato.
6. In caso di macellazione d'urgenza e qualora non
sia trascorso il prescritto tempo di sospensione,
l'autorita' competente ordina che gli animali sottoposti ai
trattamenti di cui al comma 1 e all'art. 4, comma 1,
vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al
regolamento (CE) n. 1774 del 2002.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Piani di sorveglianza per la ricerca dei
residui o delle sostanze). - 1. La sorveglianza del
processo di allevamento degli animali e di quello di prima
trasformazione dei prodotti di origine animale, per la
ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I
negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi
biologici, nonche' nei tessuti, nei prodotti di origine
animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di
abbeveraggio e' effettuata secondo le disposizioni del
presente articolo, dell'art. 12 e degli allegati al
presente decreto.
2. Ai fini della ricerca di cui al comma l, le
regioni e le province autonome possono istituire, senza
oneri aggiuntivi a carico dei relativi bilanci, nuclei
operativi regionali di vigilanza veterinaria (N. O.R.V.).».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Coordinamento del Ministero della salute).
- 1. Il Ministero della salute, fatte salve le norme piu'
specifiche applicabili nel campo del controllo della
nutrizione degli animali, coordina l'esecuzione della
ricerca di cui all'art. 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della
salute:
a) aggiorna annualmente il piano di cui all'art.
13:
b) coordina le attivita' dei servizi centrali e
regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui e
tutti i servizi che effettuano comunque il controllo
sull'uso delle sostanze o dei prodotti negli allevamenti;
c) raccoglie le informazioni necessarie per la
valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti;
d) trasmette annualmente alla Commissione europea e
ad EFSA, secondo le procedure condivise in ambito europeo e
indicate dalla Commissione europea, il Piano per l'anno in
corso e i risultati del Piano dell'anno precedente.».
- Gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 del citato decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 158, abrogati dal presente
decreto, recavano:
«Art. 13 (Aggiornamento del piano per la ricerca dei
residui o delle sostanze). - Art. 16 (Controlli ufficiali).
- Art. 17 (Esecuzione dei controlli). - Art. 18 (Modalita'
dei controlli). - Art. 19 (Laboratorio nazionale di
riferimento). - Art. 21 (Misure adottate dall'autorita'
competente). - Art. 22 (Sequestro degli allevamenti). -
Art. 23 (Misure da adottare in caso di superamento dei
limiti massimi di residui). - Art. 24 (Misure da adottare
in caso di scambi e importazioni). - Art. 25 (Misure da
adottare in caso di infrazione). - Art. 26 (Misure adottate
dal veterinario ufficiale in caso di sospetto). - Art. 27
(Cooperazione per l'attuazione dei controlli). - Art. 28
(Informazioni alla Commissione europea e rafforzamento dei
controlli). - Art. 29 (Decretazione del Ministro della
salute). - Art. 30 (Spese). - Art. 31 (Controlli effettuati
in un altro Stato membro). - Art. 32 (Sanzioni). - Art. 33
(Sospensione degli aiuti comunitari e delle autorizzazioni
o riconoscimenti). - Art. 34 (Clausola di cedevolezza). -
Art. 35 (Abrogazioni).».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Prelievi ufficiali). - 1. Tutti i campioni
sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento
(UE) 2017/625, alle decisioni 1998/179/CE, 97/747/CE,
2002/657/CE della Commissione e agli allegati del presente
decreto. I campioni devono essere analizzati dagli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali, o, in casi particolari, da
altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero.
2. Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria
A, i risultati positivi constatati mediante un metodo di
routine devono essere confermati con i metodi di
riferimento di cui al comma 1, eventualmente da un altro
laboratorio autorizzato.
3. In caso di contestazione dei risultati delle
analisi deve essere effettuata un'ulteriore analisi dal
laboratorio nazionale di riferimento per la sostanza o il
residuo di causa, con spese a carico dell'interessato.
4. In attesa che in sede comunitaria vengono
stabiliti i metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai
metodi diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.».
 
Art. 16

Disposizioni in materia di macellazione
per il consumo domestico privato

1. Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, e' consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
d) possibilita', da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
2. Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono esclusivamente le seguenti:
a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;
b) ovini e caprini;
c) suidi;
d) bovidi.
3. I privati che intendono macellare o far macellare ai sensi del presente articolo devono comunicare all'autorita' competente locale il luogo e la data della macellazione. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi ne' maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di spese che sono a carico degli operatori privati.
 
Art. 17
Disposizioni in materia di alimenti addizionati di vitamine e
minerali e altre sostanze ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006.

1. Gli operatori del settore alimentare notificano al momento dell'immissione in commercio al Ministero della salute gli alimenti addizionati di vitamine e minerali, come definiti dal regolamento (CE) 1925/2006, secondo le procedure di notifica previste dal Ministero della salute.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) 1925/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006
sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre
sostanze agli alimenti, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 18

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22;
c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7;
d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
e) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;
f) decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande;
g) decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio 1996, n. 119, recante regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno;
h) articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
l) articolo 8, comma 16-quater del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute;
m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
o) decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali;
p) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all'allegato II;
q) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n. 214, recante regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali;
r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, recante norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche;
s) decreto del Ministro della sanita' del 19 giugno 2000, n. 303, recante regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale;
t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
u) decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 3 febbraio 1977, recante regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3;
v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti normativi del regio decreto 20
dicembre 1928, n. 3298, abrogato dal presente decreto, si
rimanda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 30 aprile
1962, n. 283, abrogata dal presente decreto, si rimanda
nelle note alle premesse.
- La legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante «Modifiche
ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla
disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»,
abrogata dal presente decreto con l'esclusione dell'art. 7,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 dell'11 aprile
1963",.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, abrogato dal presente decreto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980, recava
"Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni, in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110,
recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana,
abrogato dal presente decreto limitatamente all'art. 10,
recante «Importazione alimenti surgelati provenienti da
Paesi non appartenenti alla CEE, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2001.
- Il decreto Presidente della Repubblica 14 luglio
1995, abrogato dal presente decreto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995, S.O., recava
«Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province
autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei
programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande».
- Il decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio
1996, n. 119, abrogato dal presente decreto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1996, recava
«Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle
paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari
speciali con o senza ripieno».
- L'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 20 giugno 1986, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante
«Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 123, abrogato dal presente decreto, si
rimanda nelle note alle premesse.
- L'art. 8, comma 16-quater, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 263 del 10 novembre 2012, S.O.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 156, abrogato dal presente decreto, si
rimanda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 123, abrogato dal presente decreto, si
rimanda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433,
abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 45, abrogato dal presente decreto, si
rimanda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n. 214,
abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928,
abrogato dal presente decreto, recava «Norme obbligatorie
per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858,
contenente disposizioni per la lotta contro le mosche».
- Il decreto del Ministro della sanita' 19 giugno 2000,
n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27
ottobre 2000, abrogato dal presente decreto, recava
«Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE
relativa alla certificazione di animali e di prodotti di
origine animale».
- Gli articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, del decreto
legislativo 17 giugno 2003, n. 223, recante «Attuazione
delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003, S.O., sono abrogati
dal presente decreto.
- Il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 1977,
abrogato dal presente decreto, recava «Regolamento di
esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di
commercializzazione delle carni congelate», emanato ai
sensi dell'art. 2 del decreto- legge 17 gennaio 1977, n. 3.
- Per i riferimenti normativi del regio decreto 9
maggio 1929, n. 994, abrogato dal presente decreto, si
rimanda nelle note alle premesse.
 
Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese.
 
Art. 20

Aggiornamenti tecnici relativi alle attivita'
di campionamento

1. Le modalita' di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio per gli aspetti relativi alle matrici afferenti agli ambiti di cui all'art. 2, comma 1, sono stabilite nell'allegato 1 al presente decreto, fermo comunque restando quanto previsto da norme europee.
2. Le modalita' di campionamento dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini del controllo della loro conformita' ai limiti massimi di residui (LMR), sono stabilite nell'allegato 2 al presente decreto, fermo comunque restando quanto previsto da norme europee.
3. Le modalita' di campionamento dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la verifica delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei settori di cui all'articolo 2, comma 3, sono stabilite nell'allegato 3 al presente decreto, fermo comunque restando quanto previsto da norme europee e da norme nazionali di settore.
4. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le modalita' tecniche relative alle attivita' di campionamento in riferimento alle normative europee specifiche, previste dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono aggiornate, nei settori di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, le modalita' tecniche relative alle attivita' di campionamento previste dall'allegato 3 al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri e, ad interim, Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Speranza, Ministro della salute

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Guerini, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali», cosi' recita:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».