Gazzetta n. 61 del 12 marzo 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto".», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Art. 1

Proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1-bis. All'articolo 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalita' telematica e ai componenti il medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni»;
2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»»;
c) al comma 3, le parole: «, nel triennio 2018-2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021,».
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
9. Gli enti locali gia' autorizzati dalla Commissione per la Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
10. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attivita' di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma «Matera 2019» nonche' per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021»;
b) al secondo periodo, la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021»;
c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2021 il Comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020.».
11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021».
12. All'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'eventuale atto di rinnovo».
14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo» e, al terzo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021«.
17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validita', ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n.
302:
«Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni
1. (Omissis).
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32-sexies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n.
269, Edizione straordinaria, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 32-sexies. Disposizioni in favore dei lavoratori
appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo
1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione
dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro
atipico appartenente al bacino PIP - Emergenza Palermo di
cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere
o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 marzo 2022.
2. (Omissis).».
- La legge della Regione Sicilia 26 novembre 2000, n.
24 (Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti
utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in
materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia 28 novembre 2000, n. 54.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n.
304:
«Art. 1 Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni
1. - 4. (Omissis).
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2021.
6. - 14. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 227 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, Supplemento ordinario
n. 70:
«Art. 1.
227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1
e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica
non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
tecnologi restano ferme le percentuali di turn over
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la
continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare
ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di
idoneita', di contratti a tempo determinato a valere sulle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle
risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni centrali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n.
302:
«Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
1. (Omissis).
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
e 2019, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni
ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
31 dicembre 2021.
3. (Omissis.)
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre
2021.
5. - 12-quater. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1148,
lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302,
Supplemento ordinario n. 62:
«Art. 1.
1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le
pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti
proroghe di termini:
a). - d). (Omissis).
e) il termine per procedere alle assunzioni
autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
prorogato al 31 dicembre 2021;
f). - h). (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 250, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento
ordinario n. 21:
«Art. 250 Scuola Nazionale dell'amministrazione e
conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici
di ricerca
1. - 3. (Omissis).
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di
cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il
limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50
per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di
cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i
posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di
graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica, al quale le
amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022,
attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle
posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione
dei vincitori dei concorsi gia' autorizzati a qualsiasi
titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi
concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti
al predetto elenco.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 15, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012,
n. 156, Supplemento ordinario n. 141:
«Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1. - 14. (Omissis).
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. - 20-quinquies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018,
(Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad
assumere unita' di personale, in favore di varie
amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
giugno 2018, n. 134:
«Art. 5. Ministero dell'interno
1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire
procedure concorsuali, nel triennio 2018-2020, per
personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non
dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
n. 101 del 2013.
2. Sono, altresi' autorizzate le risorse da cessazione
2017 - budget 2018 relative al personale della carriera
prefettizia e al personale dirigenziale, come da Tabella 5
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
3. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere
a tempo indeterminato unita' di personale non dirigenziale,
sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018 di personale
non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni
1. Le amministrazioni, al fine di superare il
precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31
dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31
dicembre 2021, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o
degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6
del presente articolo non si applicano agli enti pubblici
di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2
si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in
possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo
non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e'
stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva
l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 243, commi
1 e 7, 243-bis, comma 8, lettere d) e g), e 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, Supplemento
ordinario n.162:
«Art. 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente
deficitari, enti locali dissestati ed altri enti.
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. - 6. (Omissis.)
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a).»
«Art. 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a). - c). (Omissis);
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e). - f). (Omissis);
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.»
«Art. 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilita' finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti
di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce
il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.
4.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6.
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 346, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1.
346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di
"Capitale europea della cultura" riconosciuto per il 2019,
al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre
2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto
di beni e di servizi nonche', fino al 31 dicembre 2021,
quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme
contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente
necessario allo svolgimento dell'evento. Fino al 31
dicembre 2021, il comune di Matera puo' autorizzare la
corresponsione al personale non dirigenziale direttamente
impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel
limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo
14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1º
aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81
alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E'
altresi' consentita l'instaurazione di un rapporto di
lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga
alle percentuali ivi previste. Le spese di cui al presente
comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della
riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo
1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui
al presente comma, in favore del comune di Matera e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di
1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
Per l'anno 2021 il comune di Matera puo' provvedere, nel
limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle
risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno
2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione
straordinaria:
«Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi
informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi
in rete per l'accesso di cittadini e imprese
1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile
di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i
servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi
da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di
contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni
aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad
ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di
approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni,
forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56 sono autorizzate, sino al 31
dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici,
preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as
a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di
sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di
conservazione, processamento e gestione dei dati
necessariamente localizzati sul territorio nazionale,
nonche' servizi di connettivita', mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando
l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di
cui almeno una "start-up innovativa" o un "piccola e media
impresa innovativa", iscritta nell'apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25,
comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 76 Gruppo di supporto digitale alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di
contrasto all'emergenza COVID-19
1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure
adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi
del virus COVID-19, con particolare riferimento alla
introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di
digitalizzazione della pubblica amministrazione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
delegato, fino al 31 dicembre 2021 si avvale di un
contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata
competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di
processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono individuati il contingente di tali esperti, la sua
composizione ed i relativi compensi.
2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli incarichi conferiti ad esperti
con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre
2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto
di conferimento".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si
provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui
all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 1, comma 399,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1-quater,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2018, n.
290:
«Art. 8. Piattaforme digitali
1. - 1-ter. (Omissis).
1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un
contingente di personale formato da esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione
di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
correlate iniziative di comunicazione e disseminazione,
nonche' di significativa esperienza in progetti di
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle
strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove
disposto, e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle
amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Il contingente di esperti e' altresi' composto da
personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato
su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
sono definiti la consistenza numerica e le modalita' di
formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e il regime
giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del
contingente, le specifiche professionalita' richieste e il
compenso spettante per ciascuna professionalita'. Gli
incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
scadenza prevista nell'atto di conferimento ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo.
1-quinquies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n.173:
«Art. 4. Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa
1. - 2. (Omissis).
2-bis. Fino al 31 gennaio 2022, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.».
2-ter - 2-quinquies (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41:
«Art. 8. Disposizioni in materia di garanzie funzionali
e di tutela, anche processuale, del personale e delle
strutture dei servizi di informazione per la sicurezza
1. (Omissis).
2. Fino al 31 gennaio 2022:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
condotte previste dalla legge come reato per le quali non
e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e
414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo'
essere attribuita anche al personale delle Forze armate,
che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del
2007, al concorso alla tutela delle strutture e del
personale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la
sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere
utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui
all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007,
dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione
della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497,
comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita'
giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o
dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale
identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o
per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre
in ogni stato o grado di procedimento con identita' di
copertura.
2-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305:
«Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
1. - 6. (Omissis).
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al terzo periodo, nelle more dell'adozione dei
provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte
costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui
all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli
incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si
applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del
medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando
quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i
titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato
articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001, continua a trovare piena applicazione la
disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi
entro il 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma
1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto
legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali,
comunque denominati, nonche' ai dirigenti sanitari di cui
all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,
ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei
dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al
livello di potere gestionale e decisionale esercitato
correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto
anche conto della complessita' della struttura cui e'
preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per
tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di
comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui
all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione
all'amministrazione di appartenenza;
c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di
pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione
dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate
e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono
pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del
pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e
all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai
compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche
e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed
esterna.
7.bis- 10-septiesdecies (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 1, del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 25. Misure urgenti relative allo svolgimento del
processo amministrativo
1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del
comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2020, n. 70, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e
alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si
svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021 e, fino a
tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo
stesso articolo 13.».
- La legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 1970, n. 147.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235:
«Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis

Disposizioni in materia di assunzione
di personale nelle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2020-2023».
2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e' conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unita' di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non piu' di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'Area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.
3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2019-2022».
4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa e' incrementata di 39 unita' dell'Area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorche' unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «nonche' per il triennio 2021-2023».
6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica e' incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonche', nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unita'. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessita' di potenziare in particolare la sede di Roma del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica e' incrementata di 20 unita' fra referendari, primi referendari e consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, da assegnare in misura non inferiore alla meta' alla predetta sede. Per le finalita' di cui al presente comma, la giustizia amministrativa e' autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di Tribunale amministrativo regionale, nonche' dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce: «Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato», le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;
b) alla voce: «Consiglieri di Stato», le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»;
c) alla voce: «Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari», le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423».
7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 854 e' sostituito dal seguente:
«854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente»;
b) al comma 884 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse»;
c) il comma 886 e' sostituito dal seguente:
«886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalita' pari a 30 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854»;
d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'unita' di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero"».
8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: «il personale interessato» fino a: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle unita' di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «erogate mensilmente» sono inserite le seguenti: «al personale individuato».
9. Il comma 135 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente:
«135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022».
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 171, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, Supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 7 febbraio 2006, come modificata dall'articolo 1, comma
318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata
di venticinque unita' di personale non dirigenziale.
L'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, e'
autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante
apposita procedura concorsuale, un contingente di personale
di due unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva
F3, di otto unita' appartenenti all'Area III, fascia
retributiva F1, e di quindici unita' appartenenti all'Area
II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle
assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro
per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno
2021, si provvede ai sensi del comma 174.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2004, n. 280:
«Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario n.
112:
«Art. 7 Gestione delle risorse
1. - 5-bis. (Omissis).
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
6-bis - 6-quinquies. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 321, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, Supplemento
ordinario n. 62, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
321. Al fine di agevolare la definizione dei processi
amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente
l'arretrato, per il quadriennio 2019-2022, in deroga ai
vigenti limiti assunzionali, e' autorizzato il
reclutamento, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, sino a 26 unita' di personale non
dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, con conseguente incremento della
dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019
e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al
personale assunto e i relativi oneri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 320-bis,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma
320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186,
sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma,
la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "sette"; al
terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale
e' composta da due presidenti" sono sostituite dalle
seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da
tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" e' sostituta
dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui
all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982,
n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di
cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima
legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e
all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica
superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento
in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da
presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del
provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla
stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il
periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21.
Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di
magistratura del tribunale amministrativo regionale di
Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i
consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del
1984, nonche' dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n.
373, per il personale di magistratura del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la
dotazione organica del personale di magistratura della
giurisdizione amministrativa e' incrementata di tre
presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due
presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici
consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi
referendari e consiglieri di tribunali amministrativi
regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno
2020 nonche' per il triennio 2021-2023, secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente, la copertura di
quindici posti di organico di consiglieri di Stato,
l'assunzione di venti referendari dei tribunali
amministrativi regionali, nonche', per le esigenze delle
segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre
dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in
deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale
incremento della relativa dotazione organica.».
- Si riporta la tabella A allegata alla legge 27 aprile
1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
1982, n. 117, Supplemento ordinario, come modificata dalla
presente legge:
Tabella A
Ruolo del personale di magistratura della giustizia
amministrativa:
Presidente del Consiglio di Stato n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato n. 23 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale n. 24
Consiglieri di Stato n. 111 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale,
Primi Referendari e Referendari n. 423 (***)
(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal
decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati
ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale
regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la
sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui
all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.
426.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 854, 884,
886 e 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322,
Supplemento ordinario n. 46, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1
854. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 35.987.135 euro per l'anno
2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740
euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024,
di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di 311.885.567 euro
per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di
313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per
l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di
315.062.443 euro per l'anno 2031, di 315.303.506 euro per
l'anno 2032 e di 315.442.410 euro annui a decorrere
dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni
di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita' e
i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato
nel territorio nazionale nei confronti degli uffici
periferici delle amministrazioni statali, delle altre
amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini,
nonche' di incrementare il livello di efficienza degli
uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
provvedimenti adottati dagli uffici territoriali
dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
connesse funzioni di supporto e coordinamento delle
attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per l'anno 2021, a bandire
procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente
complessivo di personale non dirigenziale pari a 550
unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II,
posizione economica F2, da destinare alle ragionerie
territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III,
posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle
commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di
personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando
la possibilita' di avvalersi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera
c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione e la
rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali
presso le articolazioni periferiche, apportando una
riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero
non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse.
886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050,
al fine di avviare tempestivamente le procedure di
monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti
della vigente dotazione organica, un contingente di
personale non dirigenziale di alta professionalita' pari a
30 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale
e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di
procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale,
per l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di
studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche
il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti
ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca
in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e
internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o in
materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia,
in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche;
b) master universitario di secondo livello in materie
giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e
internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al
bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della
sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in
materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia,
in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e' istituita,
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
un'apposita unita' di missione con compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di
durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso indisponibile
nell'ambito della dotazione organica del Ministero
dell'economia e delle finanze un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. L'unita' di missione, oltre a
personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle
finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non
piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle
amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola:
«Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero».».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 685, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
685. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali
relative alla verifica della conformita'
economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle
relative relazioni tecniche e della connessa funzione di
supporto all'attivita' parlamentare e governativa, in
ragione degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' a
orari disagevoli, al personale interessato che presta
servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello
con qualifica dirigenziale non generale, e' corrisposta una
maggiorazione dell'indennita' di amministrazione o della
retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono
individuati, tenendo conto delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, le misure e i
criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni
nonche', su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle
unita' di personale interessato, nel limite di spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Le maggiorazioni sono
erogate mensilmente al personale individuato, sulla base
dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di cui al primo
periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo
monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio
interessato.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 135, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1
135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al
miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle
politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria
destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7
dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e'
incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000
euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022.».
 
Allegato 1-bis
(Articolo 22-quinquies, comma 2)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)


+-------------------------------------------------------------------+ | RISULTATI DIFFERENZIALI | +-------------------------------------------------------------------+ | - COMPETENZA - | +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Descrizione risultato | | | | |differenziale | 2021| 2022| 2023| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge | -196.064| -157.000| -138.500| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | 483.299| 431.297| 493.550| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ | - CASSA - | +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Descrizione risultato | | | | |differenziale | 2021| 2022| 2023| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge | -279.207| -208.500| -198.000| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | 566.572| 482.797| 553.050| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare | | prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti | | con ammortamento a carico dello Stato. | +----------------------+----------------+-------------+-------------+


».
 
Art. 2

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'interno

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «fino al 31 dicembre 2020.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.»;
b) le parole «alla data del 31 ottobre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2021,».
3. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «sono differiti al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 31 dicembre 2021».
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro il 20 maggio 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni».
4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle citta' metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 861 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalita' fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile»;
b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» e' sostituita dalla seguente: «accantonata»;
c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»;
d) al comma 869:
1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;
2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza».
4-quinquies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per non piu' di due volte».
4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012,
n. 33, Supplemento ordinario n. 27:
«Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati
1. - 4 (Omissis).
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione
dello straniero" sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte
salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di
specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2021.
4-quinquies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 594, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1
594. I termini di presentazione della domanda previsti
dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n.
167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai
soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa
legge, nonche' i termini di presentazione della domanda
previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio
2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da
corrispondere in conseguenza di lesione personale
gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del
codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona
mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo
583-quinquies del codice penale, sono riaperti e prorogati,
a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia,
per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31
ottobre 2021, non risultano ancora sussistenti tutti i
requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13,
comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la
presentazione della domanda di accesso all'indennizzo e'
quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Art. 18-bis. Modifiche in materia di funzioni
fondamentali dei comuni
1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della
Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della
conclusione del processo di definizione di un nuovo modello
di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali
dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati
al 31 dicembre 2021.».
- Si riporta il testo degli articoli 77 e 79, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1960, n. 152,
Supplemento ordinario n. 1520:
«Art. 77 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 69
Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata
annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali
sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli
eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi nel
giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col
Presidente della Corte d'appello.»
«Art. 79 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 71
Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata
annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali
sezioni non influisce sui risultati complessivi delle
elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi,
nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto
col Presidente della Corte d'appello.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma
4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.
125, (Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali
per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema
di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in
materia di riscossione esattoriale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Misure urgenti strettamente connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da
COVID-19
1- 4-quaterdecies. (Omissis).
4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali
concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei
consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020,
n. 59, sono rinviate, anche ove gia' indette, e si svolgono
entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione
degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al
turno annuale ordinario delle elezioni amministrative
relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella
provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta
giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni,
mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento
elettorale.
4. sexiesdecies - 4-undevicies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 861, 862,
868 e 869 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono
elaborati mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati
tenendo conto anche delle fatture scadute che le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni
pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora
riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili,
pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla
piattaforma elettronica di cui al primo periodo del
presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai
predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati
contabili, con le modalita' fissate dal presente comma,
includendo anche i pagamenti non comunicati, previa
relativa verifica da parte del competente organo di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile».
«862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono
state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite
all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato che adottano la contabilita'
finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di
amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio
bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia
debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre
impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella
quota accantonata del risultato di amministrazione, per un
importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del
debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a
sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta
giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni,
registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni,
registrati nell'esercizio precedente.»
«868. A decorrere dal 2021 fermo restando quanto
stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862,
lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865,
lettera a), si applicano anche alle amministrazioni
pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno
pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica
le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni
relative all'avvenuto pagamento delle fatture.»
«869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri
sono pubblicati e aggiornati:
a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli
importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio
dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi
ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal
sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al
comma 861;
b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le
fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate
entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla
scadenza, come desunti dal sistema informativo della
piattaforma elettronica di cui al comma 861.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 3, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
Supplemento ordinario n. 6, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 Presidente
1. - 2. (Omissis).
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in
coincidenza con la durata del consiglio e puo' essere
rieletto per non piu' di due volte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 628, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono
definite le modalita' attuative di utilizzo del Fondo di
cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata
a modelli che garantiscano il concreto esercizio del
diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori
che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si
trovino in un comune di una regione diversa da quella del
comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, (Proroga e
definizione di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca.
1. (Omissis).
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio
per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola,
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non si sia ancora provveduto al predetto
adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2022.
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo
nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non si sia
ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato
dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito,
in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata
lettera a), al 31 dicembre 2022. Restano fermi i termini
indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c)
dello stesso articolo 6, comma 1.
3. - 5-septies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1122,
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1
1122. Nelle materie di interesse del Ministero
dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di
termini:
a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione
amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea, le parole: " 31 dicembre 2017 " sono
sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2018 ";
b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il
Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di
500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e
di 1.500.000 euro per il 2020;
c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in
materia di contrasto alla pirateria, le parole: " 31
dicembre 2017 " sono sostituite dalle seguenti: " 31
dicembre 2018 ";
d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di
previsione degli enti locali, le parole: " per l'anno 2005
" sono sostituite dalle seguenti: " per l'anno 2018 ";
e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle
risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle
province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani, le parole: " 31 dicembre 2016 " sono
sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2018 ";
f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno
2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca
dati nazionale del DNA, le parole: " un anno dalla data
della sua entrata in funzione " sono sostituite dalle
seguenti: " il 31 dicembre 2018 ";
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le
graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui
all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "
, e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di
vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero
dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008,
che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 ";
i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei
requisiti per l'ammissione al piano straordinario di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31
dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale
dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle
seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche
regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni;
corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici
antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione
dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione
dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; locali adibiti a depositi. Per le strutture
ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono
verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati
dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal
Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei
territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici
nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e
2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio
dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il
completamento dell'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della
presente lettera, e' prorogato al 31 dicembre 2022, previa
presentazione della SCIA parziale al comando provinciale
dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente
ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma
2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
prorogato al 31 dicembre 2021.».
 
Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro l'anno 2021».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021».
3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2021»;
b) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» e il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021».
6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «Agenzia delle entrate,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi entro il 1° febbraio 2021,», e dopo le parole «ogni altra disposizione necessaria» sono inserite le seguenti: «per l'avvio e'».
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui».
11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da «puo' avvalersi» fino a «sei unita'» sono sostituite dalle seguenti: «puo' conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576-bis e' sostituito dal seguente:
«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
b) il comma 577-bis e' sostituito dal seguente:
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli».
11-quater. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.
11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
11-sexies. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 12 del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti
per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6:
«Art. 4. Disposizioni finali e transitorie
1 - 11. (Omissis).
12. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri
istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase
di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli
uffici competenti in base alla normativa previgente. Entro
l'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo
sugli atti adottati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, e' istituito nell'ambito del predetto Dipartimento
un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello
dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono,
altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di
livello non generale ed e' autorizzato il Ministero
dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti
vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unita' di
personale da inquadrare nell'area terza, posizione
economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di
controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione
continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio
centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la spesa di
966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.».
-Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli
anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e
2021, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici
ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. - 19-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100:
«Art. 13. Vendita di beni tramite piattaforme digitali
1. - 3. (Omissis).
4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da
11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° luglio
2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso
di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale,
una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a
distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel
periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto invia i dati
relativi a dette operazioni secondo termini e modalita'
determinati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate
di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino
al 30 giugno 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 789, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1
789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio
2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono adeguati, entro il 30 giugno 2021, alle
disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-quater,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190:
«Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi
1 - 6-ter. (Omissis).
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti di
cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma
1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria,
attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
6.quinquies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 106, commi 1 e 7,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364,
secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse
disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata
per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro
centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. - 6. (Omissis).
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
8. - 8.bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14-bis,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020,
n. 94, Edizione straordinaria, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese
1 - 14. (Omissis).
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita'
alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al
30 giugno 2021, concede garanzie, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel
presente articolo, in favore di banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri
titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia
attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una
classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a
quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. - 14-sexies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 2 e 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 2010, n. 68, Supplemento ordinario n. 58:
«Art. 5 (Formazione continua)
1. (Omissis).
2. La formazione continua consiste nella partecipazione
a programmi di aggiornamento professionale definiti
annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e
finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle
conoscenze teoriche e delle capacita' professionali. Almeno
meta' del programma di aggiornamento riguarda le materie
caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione
del rischio e il controllo interno, i principi di revisione
nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento
della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE,
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina
della revisione legale, la deontologia professionale,
l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.
3 - 4. (Omissis).
5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20
crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti
formativi nel triennio.
6. - 13. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 117, comma 4, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 117 Disposizioni in materia di anticipo del
finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti
degli enti sanitari
1 - 3. (Omissis).
4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonche' per
assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidita'
necessaria allo svolgimento delle attivita' legate alla
citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei
debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere
intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e
le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie
trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata
in vigore del presente provvedimento non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio
sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono
disporre, per le finalita' dei predetti enti legate alla
gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei
debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il
suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si
applicano fino al 31 dicembre 2021.
5 - 11. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 544 e 540
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297,
Supplemento ordinario n. 57:
«Art. 1
544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle
entrate, da adottarsi entro il 1° febbraio 2021 sono
disciplinate le modalita' tecniche relative alle operazioni
di estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a
disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria
per l'avvio e per l'attuazione della lotteria. Il divieto
di pubblicita' per giochi e scommesse, previsto
dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma
540.»
«540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti,
persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti
che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o
servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte
o professione, presso esercenti che trasmettono
telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
possono partecipare all'estrazione a sorte di premi
attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione e' necessario che i
contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il
proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del
comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta
all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o
prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui
l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire
il codice lotteria, il consumatore puo' segnalare tale
circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del
sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle
entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito
delle attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi
attribuiti non concorrono a formare il reddito del
percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo
d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo
erariale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 141, comma 1-ter
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 141 Lotteria dei corrispettivi
1 - 1-bis. (Omissis).
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al
comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento
delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione
generale, del personale e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle
predette risorse e nel limite massimo complessivo di
240.000 euro, puo' conferire fino a sei incarichi di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una durata
massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno
2022, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun
incarico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 555 e 547
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1
555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a
cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al
2022.»
«547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non
appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma
555 e' determinato con riferimento alla media delle entrate
accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai
primi tre titoli di entrata del bilancio.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi
576-bis e 577-bis della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi
573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di
1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000
euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva
nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli.»
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021,
alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al
comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga
alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai
costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro
per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni
impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura
e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53
(Regolamento recante norme in materia di intermediari
finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112,
comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della
legge 30 aprile 1999, n. 130), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2015, n. 105:
«Art. 4. Determinazione dei criteri per richiedere
l'autorizzazione alla Banca d'Italia
1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo
112, t.u.b., che abbiano un volume di attivita' finanziaria
pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono
tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per
l'iscrizione nell'albo.
2. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre
2010, e che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari
o superiore a settantacinque milioni di euro, possono
presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione
nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma
4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma
1.
3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei
requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo
quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 107, t.u.b., comma 3, del t.u.b., comporta
l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112,
t.u.b. del t.u.b. Quanto previsto dal presente comma si
applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2,
qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1
nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24 Termini agevolazioni prima casa
1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1
della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento
del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa,
sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e
il 31 dicembre 2021.».
- Il regolamento delegato n. 2019/815/UE della
Commissione, del 17 dicembre 2018 che integra la direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
relative alla specificazione del formato elettronico unico
di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019, n. L 143/1.
 
Art. 3 bis

Disposizioni in materia di societa' partecipate

1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non da' luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 114 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 114 Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente
locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di
non tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'articolo 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.».
 
Art. 3 ter
Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Al comma 452 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformita' alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Art. 1
452. In deroga all'articolo 124, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19
che presentano i requisiti applicabili di cui alla
direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad
altra normativa dell'Unione europea applicabile e le
prestazioni di servizi strettamente connesse a tale
strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore
aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre
2022.».
- Il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva
98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5
maggio 2017, n. L 117/176.
- La direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7
dicembre 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative
all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini
contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di
COVID-19, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 11 dicembre 2020, n. L 419/1.
 
Art. 4

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.191, le parole «e per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2020 e per l'anno 2021».
2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «e 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole «Dall'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2022,».
4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.561, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonche' di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, e' prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021».
7. Al fine di garantire la necessaria continuita' delle attivita' di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e' sostituito dai seguenti: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalita' previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi».
7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 1° aprile 2020, e' integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata al 31 dicembre 2023.
8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente:
«5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attivita' per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital, puo' essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente gia' forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, e' legato all'emergenza in corso ed e' erogato dalle regioni e province autonome nelle quali e' ubicata la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
8-quinquies. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, e' completata entro il 31 maggio 2021.
8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonche' presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge».
8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: "del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183";
b) al comma 4-duodecies e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021".
8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-septies e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 67-bis
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, Supplemento ordinario
n. 243:
«Art. 2. Disposizioni diverse
1 - 67. (Omissis).
67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno
2019, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento.
68 - 100. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
2017, n. 242:
«Art. 18. Finanziamento di specifici obiettivi connessi
all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al
miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza
1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici
obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e
cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi
34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
accantonata per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, la
somma di 32,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di
intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021. La somma di cui al periodo precedente e' cosi'
ripartita:
a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche
private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed
internazionale per le caratteristiche di specificita' e
innovativita' nell'erogazione di prestazioni pediatriche
con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di
tipo allogenico;
b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, centri di riferimento nazionale
per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche
neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni
carbonio;
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, riconosciute di rilievo
nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti
programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa, di
assistenza a elevato grado di personalizzazione delle
prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica
traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e
neurologico.
2- - 2-bis (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1-novies,
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34:
«Art. 38. Debiti enti locali
1 - 1-octies (Omissis).
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole: "accantonata per l'anno 2017 e 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019" e le parole: "Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2017 e per l'anno 2018" sono sostituite dalle
seguenti: "Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017,
2018 e 2019". Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la somma
accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente
comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle lettere
a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli
importi definiti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
1-decies. - 2-quinquies (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria), convertito con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2019, n. 101:
«Art. 11. Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale
1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni,
nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma
restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli
indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio,
qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori
fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all'anno precedente, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
trattamento accessorio del personale, il cui limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31
dicembre 2018. Dall'anno 2022, i predetti incrementi di
spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per
la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e
con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 8 e 8,
comma 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561 (Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle professioni stesse), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241:
«Art. 2. Organi.
1 - 7. (Omissis).
8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il
vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono
essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza
dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto
tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica
consecutivamente una sola volta.»
«Art. 8. Organi delle Federazioni nazionali.
1 - 5. (Omissis).
6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente,
il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che
possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la
maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella
stessa carica consecutivamente una sola volta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della
direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61:
«Art. 42. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,
lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d),
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022; la
disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c),
si applica fino al 31 dicembre 2016.
2. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-duodecies, comma
2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per
garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140,
Supplemento ordinario n. 32:
«Art. 9-duodecies. Organizzazione e funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco
1. (Omissis).
2. Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore
e piu' ampia valorizzazione della professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per
l'assorbimento del personale in esubero dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti
disponibili nella propria dotazione organica, procedure
concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale, con una riserva di posti non
superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo
che, alla data di pubblicazione del bando di concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi,
presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in
modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018
e 2019, di non piu' di 80 unita' per ciascun anno, e
comunque nei limiti della dotazione organica di cui al
comma 1. Le assunzioni di cui al presente comma possono
essere effettuate anche nell'anno 2020. Le procedure
concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma
possono essere effettuate anche nell'anno 2021. L'Agenzia
puo' prorogare, fino al completamento delle procedure
concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre
il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo
determinato in essere alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 425, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i
titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui
al comma 424.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5-bis del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 Gestione delle risorse umane
1. - 5. (Omissis).
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. - 6-quinquies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 424, della
citata legge n. 205 del 2017:
«Art. 1.
424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle
attivita' di ricerca, gli Istituti assumono, per lo
svolgimento delle predette attivita', entro il limite del
20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie
disponibili per le attivita' di ricerca, personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive
trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 8, della
legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia
di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. Ordinamento delle professioni di chimico e di
fisico
1. - 7. (Omissis).
8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli
atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai
commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo
precedente il Ministro della salute adotta altresi' gli
atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini
dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari
per l'indizione delle elezioni secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli
Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge restano in carica fino alla fine del
proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le
modalita' previste dalla presente legge e dai relativi
provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici
in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei
Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel
rispetto delle disposizioni della presente legge e dei
relativi provvedimenti attuativi.
9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento ordinario
n. 99, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
607. Al fine di agevolare la prosecuzione
dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per
i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo
(ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione
maturata dall'ISMETT nelle attivita' di trapianto e cura
delle insufficienze terminali di organi vitali e del
rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato
dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT,
la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di
prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario,
sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2024 ad incrementare la valorizzazione tariffaria
dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo
ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma
13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore
complessita' gestita dall'ISMETT. La regione assicura il
conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al
settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale
autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e
2014.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2016, n.
206:
«Art. 1 Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono
adottati nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato
con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della salute.
2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma
2, con decreto del Ministro della salute e' nominato ogni
due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
uno designato dal Ministro della salute con funzioni di
presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione sanitaria o di gestione
aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute,
uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione
possono essere nominate una sola volta e restano in carica
per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro
centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero della salute di
un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2,
ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri
settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria.
I gia' menzionati corsi sono organizzati e attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi
anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, e in collaborazione con le universita' o altri
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel
campo della formazione manageriale, con periodicita' almeno
biennale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con Accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
definiti i contenuti, la metodologia delle attivita'
didattiche tali da assicurare un piu' elevato livello della
formazione, la durata dei corsi e il termine per
l'attivazione degli stessi, nonche' le modalita' di
conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli
attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni
previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonche' gli attestati in corso di
conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo
articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data
posteriore all'entrata in vigore del presente decreto,
purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla
data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma.
5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande
dovranno essere allegati il curriculum formativo e
professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e'
subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30,
non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per essere destinati alle spese
necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento
delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di
idonei cui al presente articolo.
6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici
predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4,
considerando:
a) relativamente alla comprovata esperienza
dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture
nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse
umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento
e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non
inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di
decadenza, o provvedimenti assimilabili;
b) relativamente ai titoli formativi e professionali
che devono comunque, avere attinenza con le materie del
management e della direzione aziendale, l'attivita' di
docenza svolta in corsi universitari e post-universitari
presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza, delle pubblicazioni e delle produzioni
scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di
diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master,
corsi di perfezionamento universitari di durata almeno
annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di
formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti
presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei
corsi gia' valutati quali requisito d'accesso.
7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
dalla commissione a ciascun candidato e' di cento punti e
possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a
70 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini
dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione.
7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza
dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o
privato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la
Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle
strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche'
negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito
sanitario.
7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla
Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e'
esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente,
dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con
autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta
responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie,
maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera
esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente
comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante
funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo
non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun
incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In
particolare:
a) individua range predefiniti relativi
rispettivamente al numero di risorse umane e al valore
economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun
range attribuisce il relativo punteggio;
b) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle
diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
dirigenziale e' stata svolta;
c) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza
dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali.
7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli
ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del
punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per
ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione
superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun
giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del
punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza
dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli
incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita'
esclusivamente una singola esperienza dirigenziale,
scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior
punteggio.
7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato attribuendo un
punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti,
ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
b).
8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale
coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente
incarico di direttore generale per violazione degli
obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212:
«Art. 16 Misure di agevolazioni per gli investimenti
privati nelle strutture ospedaliere
1. (Omissis).
2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in
relazione agli investimenti stranieri concernenti
l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater
Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna e'
autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare
l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche
ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura
non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo
15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i
benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del
medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta
autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed e'
finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di
mobilita' sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di
mobilita' passiva. Il Ministero della salute e la regione
Sardegna assicurano il monitoraggio delle attivita' della
struttura in relazione all'effettiva qualita' dell'offerta
clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria
pubblica e al conseguente effettivo decremento della
mobilita' passiva. La copertura dei maggiori oneri e'
assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale,
ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-quater,
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 Misure urgenti per l'avvio di specifiche
funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
1- 5-ter. (Omissis).
5-quater. Alle strutture private accreditate che
abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario
nazionale convertendo parte delle attivita' per destinarle
a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attivita'
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per
cento del budget per acuti, considerando i ricoveri
ordinari e i day hospital, puo' essere riconosciuto un
contributo una tantum in proporzione al costo complessivo
sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione
individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte
della struttura interessata, ferma restando la garanzia
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale
e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente gia' forniti alle medesime strutture dalla
regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto
riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, e'
legato all'emergenza in corso ed e' erogato dalle regioni e
province autonome nelle quali e' ubicata la struttura
destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo
contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 338 della
citata legge n. 205 del 2017:
«Art. 1
338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo
per l'assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni
che svolgono attivita' di assistenza psicologica,
psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
bambini affetti da malattia oncologica e delle loro
famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui
al primo periodo, e' disciplinato con regolamento adottato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis,
della legge 19 agosto 2016, n. 167 (Disposizioni in materia
di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche
ereditarie), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2016, n. 203:
«Art. 4. Protocollo operativo per la gestione degli
screening neonatali
1 - 2. (Omissis).
2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della
collaborazione dell'Istituto superiore di sanita',
dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le societa' scientifiche di
settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la
lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening
neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle
evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per
le malattie genetiche ereditarie. In sede di prima
applicazione, la revisione di cui al presente comma e'
completata entro il 30 giugno 2020.
3. - (Omissis).».
- Il decreto del vice Ministro della Salute
(Istituzione del Gruppo di lavoro screening neonatale) del
17 settembre 2020 e' pubblicato sul sito internet del
Ministero della Salute. Il link e' il seguente:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1920_0_file.p
df
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 Deroga alle norme in materia di riconoscimento
delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di
cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della
pubblica amministrazione
1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49
e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e'
consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche
professionali sanitarie e della qualifica di operatore
socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare,
in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale,
anche presso strutture sanitarie private o accreditate,
purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, una
professione sanitaria o la professione di operatore
socio-sanitario in base a una qualifica professionale
conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza,
corredata di un certificato di iscrizione all'albo del
Paese di provenienza, alle regioni e alle province
autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo
di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e
2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1,
l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
nonche' presso strutture sanitarie private autorizzate o
accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19,
per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno
che consenta di svolgere attivita' lavorativa, fermo
restando ogni altro limite di legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, commi 4-novies
e 4-duodecies del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25. Disposizioni di competenza del Ministero
della salute
1- 4-octies. (Omissis).
4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita'
statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati
attraverso la costituzione di aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8
milioni di euro annui in favore delle universita' statali,
a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi
all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di
cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento
e' condizionata alla costituzione dell'azienda
ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche' alla
sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, del relativo
protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo
decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della
regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.
4-decies - 4-undecies. (Omissis).
4-duodecies. Al fine di promuovere le attivita' di
ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di
figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca
attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono
attivita' di ricerca e didattica, ai policlinici
universitari non costituiti in azienda e' attribuito,
nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate non in
regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito
d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite
massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a
condizione che i predetti enti si avvalgano di personale
assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore
all'85 per cento del personale in servizio in ciascun
periodo d'imposta nel quale e' utilizzato il credito
d'imposta. Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta
di cui al primo periodo e' attribuito, alle medesime
condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attivita'
istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo
restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
4-terdecies.- 4-sexiesdecies (Omissis).».
- L'articolo 108, parte terza, della versione
consolidata del Trattato sull'Unione europea e del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 ottobre 2012, C
326/01.
 
Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione

1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «entro l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2021» e le parole «dal 2020/2021 al 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «31 gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «e successive proroghe» e le parole «per l'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, in fine, e' inserito il seguente periodo: «Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.».
5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, (Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2019, n.
255:
«Art. 1-bis. Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2021,
previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura dei posti per
l'insegnamento della religione cattolica che si prevede
siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. Supplemento
ordinario n. 255:
«Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time
1. - 2. (Omissis).
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
4. - 28. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-ter, del
citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:
«Art. 3. Ripartizione delle strutture e degli uffici
1. - 3-bis. (Omissis).
3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere
entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle facolta'
assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni
centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal
fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono
riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al
Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione
alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis,
ferma restando l'attribuzione al solo Ministero
dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al
personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.
4. - 9-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 87, comma 3-ter,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali
1.- 3-bis. (Omissis).
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e
finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza
o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e
successive proroghe, e comunque per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, produce gli stessi effetti delle
attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo
ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per
le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
4.- 8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma
8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013,
n. 144, Supplemento ordinario n. 50:
«Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
1.- 8-quater. (Omissis).
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2021, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati. Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
8-quater. - 14-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 5-sexies,
del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 58 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca
1.- 5-quinquies. (Omissis).
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma.
5-septies. - 7-bis. (Omissis).».
 
Art. 5 bis

Proroga della validita' delle graduatorie comunali
del personale scolastico, educativo e ausiliario

1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validita' delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, e' prorogata al 30 settembre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 6, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203,
Supplemento ordinario n.30, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 32 Misure per l'edilizia scolastica, per i patti
di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita' didattica
per l'anno scolastico 2020-2021
1. - 5. (Omissis).
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo
1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' prorogato al 30 settembre 2022 limitatamente alle
graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e
ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici
gestiti direttamente dai comuni. La validita' delle
graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e
ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici
gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1°
gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, e' prorogata al 30
settembre 2022.
6-bis. - 7-ter. (Omissis).».
 
Art. 6

Proroga di termini in materia di universita' e ricerca

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020-2021 e 2021-2022.".
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023".
3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021". Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole ", fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021";
b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e le parole "il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data di cui al comma 3";
c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";
d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".
5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogato all'anno 2021.
6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2021";
b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2021".
6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo.
7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 e' prorogata al 15 giugno 2021. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.
214:
«Art. 19 Alta formazione artistica, musicale e
coreutica
01. (Omissis).
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle
attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni
accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 fermi restando
il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie
previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono
trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
2.- 5-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater, commi 1 e
2, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12:
«Art. 3-quater. Disposizioni urgenti in materia di
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica
1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure
e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico
del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2022/2023. In sede di prima attuazione
la programmazione del reclutamento del personale di cui
all'articolo 2 del medesimo regolamento e' approvata dal
consiglio di amministrazione su proposta del consiglio
accademico entro il 31 dicembre 2021.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2022/2023.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 100, comma
3, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 100 Misure a sostegno delle universita' delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca
1.- 2. (Omissis).
3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati
concessi dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca a
valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui
all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.
297 a favore di imprese con sede o unita' locali ubicate
nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta,
della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con
scadenza prevista nel nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021
e luglio 2021 e di un corrispondente allungamento della
durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte
capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse
legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri
previsti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 126.».
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 Ripartizione delle strutture e degli uffici
1.- 2. (Omissis).
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali, e' trasferito, in via transitoria, al
Ministero dell'istruzione. Fino alla data di conferimento
degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione
generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca
e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021 il Ministero
dell'universita' e della ricerca continua ad avvalersi del
medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e
non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le
direzioni generali del predetto Dipartimento continuano
altresi' a svolgere, anche per il Ministero
dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le
spese gia' ad esse affidate per gli anni 2020 e 2021, quali
strutture di servizio, secondo quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
3-bis. - 3-ter. (Omissis).
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare entro la data di cui al comma 3,
su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, si procede alla
ricognizione e al trasferimento delle strutture, del
personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e
finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del
comma 5, anche il personale gia' posto in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale
di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita
procedura di interpello, disciplinata con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei seguenti
criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti;
individuazione delle aree organizzative interessate e
attribuzione del personale alle medesime a cura di
un'apposita commissione paritetica, sulla base delle
esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna
area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti
disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio
di preferenza la maggiore anzianita' di servizio e, a
parita' di anzianita', la minore eta' anagrafica;
trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le
istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la
ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti
della commissione paritetica di cui al secondo periodo non
spettano, per lo svolgimento della relativa funzione,
compensi, indennita', emolumenti, gettoni di presenza o
altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso
al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo
periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.
5. - 9-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, commi 4
e 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12:
«Art. 4 Disposizioni finali e transitorie
1.- 3-bis. (Omissis).
4. Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3, il
personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del
personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello
non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Successivamente alla data
di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei
Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi,
alle procedure di interpello per l'attribuzione degli
incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia,
possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al
primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
5. (Omissis).
6. La Direzione generale per le risorse umane,
finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla
data di cui all'articolo 3, comma 3, come struttura di
servizio per il Ministero dell'universita' e della ricerca,
per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il
centro di responsabilita' amministrativa numero 1 -
Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del
Ministro, del medesimo Ministero.
7. - 12. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 238, comma
6, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 238 Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca
1.- 5. (Omissis).
6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si
applicano alle universita', alle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
7. - 9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
aprile 2020, n. 93, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis Disposizioni urgenti in materia di
abilitazione scientifica nazionale
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nell'ambito della tornata dell'abilitazione
scientifica nazionale 2018-2020 e' istituito un sesto
quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175 del 9
agosto 2018. A tal fine la domanda di partecipazione alla
procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto
direttoriale, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro il 12
novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si
concludono entro il 31 maggio 2021. Le Commissioni
nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n.
1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto
direttoriale n. 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6,
terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, restano in carica fino al 15 settembre 2021. In
deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101,
comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove
Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e'
avviato entro il 31 gennaio 2021.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,
concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica
nazionale per l'accesso al ruolo dei professori
universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1145,
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per
interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, nonche' a valere sulle risorse di cui all'articolo
54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono
essere erogate anche successivamente alla scadenza
dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della
realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto
del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato
dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo
di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su
domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 2, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22:
«Art. 6 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e
dei tirocini professionalizzanti e curriculari
1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi
dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia
di riconoscimento delle qualifiche professionali,
l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda
sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore
commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove
integrative per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere
altresi' individuate modalita' di svolgimento diverse da
quelle ordinarie, ivi comprese modalita' a distanza, per le
attivita' pratiche o di tirocinio previste per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al
comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero
successive al conseguimento del titolo di studio, anche
laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione
professionale.
2-bis. - 4. (Omissis).».
 
Art. 7

Proroga di termini in materia
di beni e attivita' culturali e di turismo

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
2) al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".
3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecitta', l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", e' prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, le societa' direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante aumenti di capitale; lo statuto della societa' e' adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa' si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo' assumere la forma giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".
4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli organismi medesimi.
5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
(Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
2011, n. 110:
«Art. 3 Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero",
Distretti turistici, nautica da diporto
4. (Omissis).
5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2021,
dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e con i Comuni
interessati, previa conferenza di servizi, che e'
obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori. Il
relativo procedimento si intende concluso favorevolmente
per gli interessati se l'amministrazione competente non
comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni
dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.
5-bis. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 2,
primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
90 (Completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125:
«Art. 11-bis Apertura, in via transitoria per le
amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica
contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione
del fondo scorta
1. (Omissis).
2. Considerata la necessita' di completare gli
interventi per la sicurezza del patrimonio culturale
realizzati dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, le contabilita' speciali
intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31
dicembre 2021 limitatamente alla gestione delle risorse
finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a
disposizione dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse
dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali
al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita'
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi
previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato
ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero
da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle
contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione,
nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate
ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori
interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le
stesse possono essere riassegnate per le medesime
finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche
secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire
che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo
utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza
speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, commi 3 e 5,
e 4, della legge 29 dicembre 2017, n. 226 (Istituzione
dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei
duemila anni dalla morte di Ovidio), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2018, n. 21:
«Art. 2. Interventi
1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i
progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della
conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla
figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021, attraverso i seguenti interventi:
a) sostegno, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, alle attivita' didattico-formative e
culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle
iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in Italia e
all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
b) recupero, restauro e riordino del materiale
storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella
citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare il "Museo
Ovidio", per la collocazione e fruizione del suddetto
materiale;
c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi
legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella
citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso
interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli
interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei
luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria,
soltanto ove essi risultino strettamente necessari
all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative e'
destinata una quota non inferiore al 20 per cento del
contributo straordinario di cui all'articolo 4;
d) costituzione di un Parco letterario ovidiano,
quale itinerario turistico-culturale;
e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra
la citta' di Sulmona e la citta' di Roma, luogo in cui
soggiorno' a lungo, e prosecuzione del gemellaggio
esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza,
in Romania, luogo del suo esilio;
f) promozione della ricerca in materia di studi
ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali
inediti e la previsione di borse di studio rivolte a
studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo
grado;
g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per
il conseguimento delle finalita' della presente legge.»
«Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane
1. - 2. (Omissis).
3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla
data del 31 dicembre 2021. Entro la predetta data,
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle
iniziative realizzate unitamente al rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
4. (Omissis).
5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi
del Comitato scientifico, redige un programma delle
attivita', ne monitora l'attuazione e individua i soggetti
attuatori di ogni specifica attivita'. A garanzia e tutela
di trasparenza e pubblicita', il Comitato promotore
provvede altresi', entro il 31 dicembre 2021, a pubblicare
nel proprio sito internet istituzionale la relazione
conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
6. - 7. (Omissis).»
«Art. 4. Contributo straordinario
1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla
morte di Ovidio, di cui alla presente legge, e' attribuito
al Comitato promotore un contributo straordinario di
350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e
2021. A valere sul predetto contributo straordinario il
Comitato promotore provvede altresi' alla realizzazione di
un proprio sito internet istituzionale.».
- Si riporta il testo degli articoli 176, comma 1 e
183, comma 7 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 176 Tax credit vacanze
1. Per i periodi di imposta 2020 e 2021 e'
riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei
nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario
o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.
159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento di
servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico
ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed & breakfast
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale
e regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico
ricettiva.
2. - 7. (Omissis).»
«Art. 183 Misure per il settore della cultura
1. - 6. (Omissis).
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista
dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. - 12. (Omissis).».
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo 8 luglio 2020 (Misure
straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di
imposta per le imprese di produzione cinematografica ed
audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre
2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da
COVID-19), e' pubblicato nel sito internet del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 14
novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
novembre 2016, n. 277:
«Art. 15. Credito d'imposta per le imprese di
produzione
1. Alle imprese di produzione cinematografica e
audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura
non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per
cento del costo complessivo di produzione di opere
cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell'aliquota del credito
d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede
comunque che:
a) per le opere cinematografiche e' prevista
l'aliquota del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per
cento puo' essere prevista in via prioritaria per le opere
realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente
televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione
internazionale ovvero per le opere audiovisive di
produzione internazionale; per le opere non realizzate in
coproduzione internazionale ovvero che non siano opere
audiovisive di produzione internazionale; per le opere in
cui il produttore indipendente mantiene la titolarita' dei
diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le
modalita' previste nel medesimo decreto di cui all'articolo
21 .
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive,
l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse
disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'articolo 12.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 2,
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100:
«Art. 30-quater. Interventi a favore di imprese private
nel settore radiofonico
1. (Omissis).
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la
conservazione degli archivi multimediali delle imprese di
cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni
di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente
comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi
diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione
appositamente stipulata successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n.
255:
«Art. 1. Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei
principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in
materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo
dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione
dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e
di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili
nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici
anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato "Fondo".
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione
e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 394, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), gia' modificato dal
comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, Supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
394. In previsione di una revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che
tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione
dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini
di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono differiti di quarantotto mesi. Sono
conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla
contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104:
«Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni,
associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori
delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza,
teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche'
per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed
iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere
in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il
Fondo unico per lo spettacolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 354, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1
354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al
settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.».
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 8

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".
5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 2013, n. 300:
«Art. 3 Modifiche all'ordinamento penitenziario
1. (Omissis).
1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi
pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti
nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione
penale esterna, fino al 31 dicembre 2021, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere
svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di
istituto penitenziario.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 311, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1
311. Per far fronte alle eccezionali esigenze
gestionali degli istituti penali per minorenni, la
dotazione organica della carriera penitenziaria del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia e' incrementata di sette
posizioni di livello dirigenziale non generale. Le tabelle
C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.
84, sono sostituite dalle tabelle I e II allegate alla
presente legge e le successive modifiche alle predette
tabelle sono disposte secondo le modalita' di cui
all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti
penali per minorenni classificati quali uffici di livello
dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia e'
autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti
vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad
assumere a tempo indeterminato fino a sette unita' di
personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more
dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla
copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari
inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
possono svolgere fino al 31 dicembre 2021, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
direttore degli istituti penali per minorenni. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di
euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno
2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per
l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro
717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026,
di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno
2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 2015, n. 147:
«Art. 21-quinquies. Disposizioni in materia di uffici
giudiziari
1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2021, per le
attivita' di custodia, telefonia, riparazione e
manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i
medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla
base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione
e nei limiti di una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono
fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i
parametri per la quantificazione del corrispettivo dei
servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui
al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15
per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno
2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento
per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, della
dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione
previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione,
per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la
giustizia amministrativa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203:
«Art. 4. Disposizioni per l'efficienza degli uffici di
sorveglianza e divieto di assegnazione del personale
dell'amministrazione della giustizia ad altre
amministrazioni
1. (Omissis).
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2021, salvo
nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, del
citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:
«Art. 7. Misure urgenti in materia di edilizia
penitenziaria
1 - 2. (Omissis).
3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione
del presente articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli
stessi, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene
conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti
dal Comitato paritetico in materia di edilizia
penitenziaria costituito presso il Ministero della
giustizia. Fino alla scadenza del termine di cui al comma
1, le competenze del personale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate
limitatamente alle opere individuate con le modalita' di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le
cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30
settembre 2021.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori
1 - 3. (Omissis).
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
nove anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. (Omissis).».
 
Art. 9

Proroga di termini in materia di competenza
del Ministero della difesa

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021".
2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro e' fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica
italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il
Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il
Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare
il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la
migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in
materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla
liberta' personale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
luglio 2009, n. 160, Supplemento ordinario n. 108:
«Art. 17 Norme transitorie
1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel
corso di procedimenti penali anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta
dell'autorita' giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di
polizia alla banca dati nazionale del DNA entro il 31
dicembre 2021.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, Supplemento ordinario n.
84:
«Art. 44 Registro nazionale delle imprese
1. Presso il Segretariato generale della Difesa, e'
istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di
imprese operanti nel settore della progettazione,
produzione, importazione, esportazione, trasferimento
intracomunitario, intermediazione, manutenzione e
lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento,
precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali
l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro
nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i
fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli
affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze
e dello sviluppo economico.
2. - 13. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, della
legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105:
«Art. 30 Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze
armate e dei Corpi dello Stato
1 Le autorizzazioni previste dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente
legge, nonche' gli adempimenti di cui agli articoli 28,
terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti
di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze
armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale
delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato
nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di
istituto.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, Supplemento
ordinario n. 146:
«Art. 16 articolo 15 T.U. 1926
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno
facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati
all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di
polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle
prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o
dall'autorita'.».
 
Art. 10

Proroga di termini in materia di agricoltura

1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e' sostituito dal seguente:
"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.".
2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021".
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono inserite le seguenti: "e nel 2021".

Riferimenti normativi

- La legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2016, n. 302.
- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 5, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178,
Supplemento ordinario n.24:
«Art. 63. Programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali
irrigui e bacini di raccolta delle acque
1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni
indispensabili alle attivita' di manutenzione delle
infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro
a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto e la cui scadenza e'
prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021, possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2021.
6. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1-bis,
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la
funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione
e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231:
«Art. 24. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159
1. (Omissis).
1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis,
e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che
usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a
25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-quinquies del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del
settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale ,e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75:
«Art. 10-quinquies. Interventi di sostegno alle imprese
del settore saccarifero
1. Al fine di sostenere le imprese del settore
saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di
recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006
del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e al regolamento (CE)
n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006,
derivanti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della
Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di
recupero restano sospesi fino all'accertamento definitivo
dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31
marzo 2021 e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie
prestate per evitare le azioni di recupero mediante
compensazione gia' avviate sono prive di effetti.».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-bis del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 16. Esonero contributivo a favore delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e
occupazionale delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del
perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende
appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende
produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per
la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilita'
relativa a novembre 2020. L'esonero e' riconosciuto nei
limiti della contribuzione dovuta al netto di altre
agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento
della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa
vigente e spettanti nel periodo di riferimento
dell'esonero.
2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli
imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori
diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla
contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i
datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio
devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo
retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti
iscritti alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"
l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in
scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un
dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione
dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre
2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, e' determinata
sulla base della dichiarazione di manodopera agricola
occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese
di dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto sui versamenti
in scadenza al 16 giugno 2021.
6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le verifiche in
ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle
attivita' identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle
filiere di cui al comma 1.
7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273
milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»
«Art. 16-bis. Esonero contributivo a favore delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 3
1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di
cui all'articolo 16, che svolgono le attivita' identificate
dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, e' riconosciuto
il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del
mese di dicembre 2020.
2. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 78, comma 4-octies,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 Misure in favore del settore agricolo e della
pesca
1.- 4-septies. (Omissis).
4-octies. In relazione alla necessita' di garantire
l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della
filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di
abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche'
degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel
2021 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e
comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
4-novies. (Omissis).».
 
Art. 11

Proroga di termini in materia di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020.
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021".
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 1 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, Supplemento
ordinario n. 43:
«Art. 43. Trasformazione
1. Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla
data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il
31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del Terzo
settore o in associazioni di promozione sociale,
mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge
15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione
della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L.
8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione
figurativa e di copertura assicurativa per periodi non
coperti da contribuzione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, Supplemento ordinario n.
184:
«Art. 3. Articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300
1. - 2. (Omissis).
3. La domanda di accredito figurativo presso la
gestione previdenziale interessata deve essere presentata
per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30
settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale
abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena
di decadenza.
4. - 10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, della
citata legge 23 dicembre 1999, n. 488:
«Art. 38. Contributi pensionistici di lavoratori
dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni
pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi
1 - 2. (Omissis).
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora
intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei
contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda
entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel
corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di
decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni
anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso
contrario.
4. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 445,
lettera h), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto
previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:
a) - g). (Omissis).
h) al fine di consentire una piena operativita'
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al
31 dicembre 2021, limitatamente alle disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 475 e 474,
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1.
475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' istituita una Commissione tecnica di studio sulla
classificazione e comparazione, a livello europeo e
internazionale, della spesa pubblica nazionale per
finalita' previdenziali e assistenziali. La Commissione e'
presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali o da un suo delegato ed e' composta da
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL,
nonche' da esperti in materie economiche, statistiche e
attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e
dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal decreto
di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo
decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di
richiesta di contributi e proposte a esperti e ad
accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e
internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.
La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021
ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle
Camere una relazione sugli esiti dei lavori della
Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di
spese o altro emolumento comunque denominato.»
«474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita una
Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosita'
delle occupazioni, anche in relazione all'eta' anagrafica e
alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle
lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o
diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di
acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a
supporto della valutazione delle politiche statali in
materia previdenziale e assistenziale. La Commissione e'
presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali o da un suo delegato ed e' composta da
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della salute, del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore
degli attuari, nonche' da esperti in materie economiche,
statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste
dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo
decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di
richiesta di contributi e proposte a esperti e ad
accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e
internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.
La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021
ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle
Camere una relazione sugli esiti dei lavori della
Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di
spese o altro emolumento comunque denominato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1991, n. 305:
«Art. 13 (Norme di interpretazione autentica)
1. (Omissis).
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti
per la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2016, n. 304:
«Art. 4. Agenzia per la somministrazione del lavoro in
porto e per la riqualificazione professionale
(transhipment)
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare
i processi di riconversione industriale delle
infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei
quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci
containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque
anni in modalita' transhipment e persistano da almeno
cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle
attivita' terminalistiche, in via eccezionale e temporanea,
per un periodo massimo non superiore a cinquantaquattro
mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e' istituita dalla
Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del
Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove
eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la
somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi
compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n.
84 del 1994.
2. - 6. (Omissis).
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di
mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per
l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021.
8. - 10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 93, comma 4, del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 93. Disposizioni in materia di porti
1. - 3. (Omissis).
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e in ogni caso per le mensilita' comprese fino alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
5. - 5-bis (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 215, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014)), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, Supplemento ordinario
n. 87:
«Art. 1.
215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo
dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche
attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a
potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche
la sperimentazione regionale del contratto di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi
specifici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
Supplemento ordinario n. 101:
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale
e previdenziale)
1. - 8. (Omissis).
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i
casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. - 28. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446,
lettera h), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
446 Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni
pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei
lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
nei limiti della dotazione organica e del piano di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a). - g). (Omissis).
h) per consentire il completamento delle procedure di
assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
il 31 marzo 2021, e' autorizzata la proroga dei contratti a
tempo determinato fino al 31 marzo 2021 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di
30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello
Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Art. 1.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 12

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021,".
1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2021";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili".
2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato".
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020".
5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo1º giugno 2011, n. 100".
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 e' inserito il seguente: "22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta' degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del gestore.".
8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
b) il quarto periodo e' soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresi' i relativi congrui tempi di adeguamento".
8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021".
9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";
b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";
c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2021".
9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2020 e 2021".
9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021";
b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4-sexies,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n.
34:
«Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese
1. - 4-quinquies. (Omissis).
4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di
rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei
livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da
crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professionali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies - 4-octies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 38-ter del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38-ter Promozione del sistema delle societa'
benefit
1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero
territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit,
di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto
forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento
dei costi di costituzione o trasformazione in societa'
benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto al
30 giugno 2021. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino
all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro,
che costituisce limite di spesa.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile,
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno
2021.
3. Per la promozione delle societa' benefit nel
territorio nazionale, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo
con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti le
modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo,
anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
comma 5, del presente decreto.
4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del
credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite
nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate
- fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni
contabili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 85, commi 5 e 6 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 85. Misure compensative per il trasporto di
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
passeggeri
1. - 4. (Omissis).
5. In considerazione del protrarsi dello stato di
emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di
assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del
trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un
pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto
dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello
sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7
del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo
di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250
milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al
comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto
ovvero ne facciano richiesta. Tale anticipazione
comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita,
entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e
comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato. In caso di perfezionamento della
procedura con esito positivo, non si da' luogo alla
restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli
interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai
beneficiari.
6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5,
nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198
del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere
sul fondo di cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato
ad erogare, a titolo di anticipazione un importo
complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese
aventi i requisiti di cui al citato articolo e che ne
facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di
interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
1.000 punti base, e' restituita, entro sei mesi dalla data
di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
In caso di perfezionamento della procedura con esito
positivo, non si da' luogo alla restituzione
dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e
l'importo resta acquisito definitivamente dai
beneficiari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 (Misure urgenti per
assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.
in amministrazione straordinaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n.
282:
«Art. 1. Misure urgenti per assicurare la continuita'
del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana
S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione
straordinaria.
1. (Omissis).
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'
restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con
priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura
entro il 30 giugno 2021. Detto finanziamento puo' essere
erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da
estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme
corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398.
2-bis - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 198, comma 1-bis,
del citato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 198 Istituzione di un fondo per la compensazione
dei danni subiti dal settore aereo
1. (Omissis).
1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel
limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi
previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 11, del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 34. Disposizioni finanziarie
1. - 10. (Omissis).
11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto
disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e
10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1,
88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 274
milioni di euro per l'anno 2020 e' consentita la
conservazione in conto residui per il relativo utilizzo
nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale
importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9,
primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' da intendersi riferita all'anno 2021.
12. - 15. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 4, del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione
della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in
attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201, Supplemento ordinario n.
29, come modificato dalla presente legge:
«Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157)
1.- 3. (Omissis).
4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al
comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad
applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º giugno
2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all'adozione del
decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni
dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le modalita'
di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni
della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti
semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della
sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle
disposizioni del decreto legislativo di cui al primo
periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
5. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 22 bis,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n.
245, Supplemento ordinario n. 194:
«Art. 34 Misure urgenti per le attivita' produttive, le
infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei
beni culturali ed i comuni
1.- 22. (Omissis).
22-bis. Per consentire agli enti competenti di
procedere all'acquisizione della proprieta' degli impianti
di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare
per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza
di cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021
limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di
illuminazione pubblica di proprieta' del gestore.
23.- 57. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies, comma
5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 marzo 2012, n. 52, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quinquies. Misure urgenti per l'uso efficiente
e la valorizzazione economica dello spettro radio e in
materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze
televisive
1. - 3. (Omissis).
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a
partire dal 1° gennaio 2021 per gli apparecchi atti a
ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende
produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche
al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la
presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di
assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione
dell'alta definizione, a partire dal 1º luglio 2016 gli
apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti
dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio
nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la
ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le
codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a
partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere
servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel
territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale
per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte
le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Con
regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni sono indicate le codifiche che devono
considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle
quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente
comma; la stessa Autorita', sentiti gli operatori di
mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate
dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie
per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresi'
i relativi congrui tempi di adeguamento.
6. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 39 comma 5-bis, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 39 Misure di rafforzamento dell'azione di
recupero di aziende in crisi e potenziamento delle
strutture di supporto per le crisi di impresa e per la
politica industriale
1. - 5. (Omissis).
5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e' assegnata la somma di 15 milioni di euro per
l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti
agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme
di societa' o societa' cooperativa, da parte di lavoratori
di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi,
nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa'
cooperative che gestiscono aziende confiscate alla
criminalita' organizzata e di cooperative sociali per la
salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente
periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo,
gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono
continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a
condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul mercato,
fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per
importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun
finanziamento, fino al 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
comma 5, del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 52 Interventi urgenti per la salvaguardia della
liquidita' delle imprese dell'aerospazio
1. (Omissis).
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della
legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio
2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono
erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il
31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano
inadempienze rispetto ai versamenti di quote di
restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data
del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali
adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre
2021, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio
le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento
degli adempimenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 59 e 60
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1.
59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
a decorrere dal 1° gennaio 2023, il terzo periodo del comma
2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso.
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui
all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di
cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva
(UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta
disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al
precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i
clienti finali senza fornitore di energia elettrica,
nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati
aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di
fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce,
altresi', per le microimprese di cui al citato articolo 2,
numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti
domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata
quale criterio identificativo in aggiunta a quelli gia'
individuati dalla medesima direttiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40-ter del citato
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40-ter. Proroga degli incentivi di cui
all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145
1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
limitatamente agli anni 2020 e 2021, secondo le procedure e
le modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a
956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un
ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis e
dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo 20
giugno 2005, n.122(Disposizioni per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a
norma della L. 2 agosto 2004, n. 210), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2005, n. 155, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3. Rilascio, contenuto e modalita' di escussione
della fideiussione
1. - 7. (Omissis).
7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro novanta giorni dal 1° settembre 2021, e'
determinato il modello standard della fideiussione.»
«Art. 4. Assicurazione dell'immobile.
1. (Omissis).
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro novanta giorni dal 1° settembre 2021, sono
determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza
di assicurazione e il relativo modello standard.
1-ter - 1-quater (Omissis).».
 
Art. 12 bis
Tempi e modalita' per la realizzazione della consultazione dei
territori interessati dalla Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole:"sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:"centottanta giorni";
b) al comma 4, le parole:"centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti:"duecentoquaranta giorni".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina
dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2010, n. 55,
Supplemento ordinario n. 45, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio del Parco Tecnologico)
1. - 2. (Omissis).
3. La proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneita' delle
aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche
e socio-ambientali, il progetto preliminare e la
documentazione di cui ai commi precedenti sono
tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin
SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione
almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale,
affinche', nei centottanta giorni successivi alla
pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i
soggetti portatori di interessi qualificati, possano
formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta
e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta
elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le
comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano
le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza, le modalita', i termini, la forma e gli
indirizzi per la formulazione delle osservazioni o
proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241.
4. Entro i duecentoquaranta giorni successivi alla
pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove
un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri,
oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le
Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree
interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI,
l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province
interessate, le Associazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul territorio, le Universita' e gli Enti
di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso
del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici
relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento
alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai
requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi
alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici
economici e di sviluppo territoriale connessi alla
realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui
all'articolo 30.
5. - 17-bis. (Omissis).».
 
Art. 12 ter

Proroga del termine per l'adozione del Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:"Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"Entro il 30 settembre 2021";
b) al comma 8, le parole:"entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"entro il 30 settembre 2021".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11-ter, commi 1 e
8, del citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-ter. Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee
1. Entro il 30 settembre 2021, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
approvato il Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di
individuare un quadro definito di riferimento delle aree
ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul
territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita'
ambientale, sociale ed economica delle stesse.
2. - 7. (Omissis).
8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui
le attivita' di prospezione e di ricerca e di coltivazione
risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i
titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono
efficacia. Nelle aree non compatibili con le previsioni del
Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo
Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i
procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai
procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i
procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree
parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in
essere. Nelle aree non compatibili e' comunque ammessa
l'installazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili. In caso di revoca, il titolare del
permesso di prospezione o di ricerca e' comunque obbligato
al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non
compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta
anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle
concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui
provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato
entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata
adozione del PiTESAI entro il 30 settembre 2021 i
procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono
nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca
sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla
data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le
attivita' di coltivazione risultino incompatibili con le
previsioni del Piano stesso, le concessioni di
coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla
scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
9. - 13. (Omissis).».
 
Art. 13

Proroga di termini in materia
di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 15 giugno 2021" e le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti della disponibilita' finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
b-bis) al comma 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";
c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2021".
5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio 2021".
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le seguenti: "e per l'esercizio 2021".
7-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica e' in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma e' sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.
7-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:"Al fine di garantire la continuita' del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune" sono inserite le seguenti:"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) al comma 2, dopo le parole:"per l'anno 2020" sono inserite le seguenti:"e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
c) al comma 3, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:"ventiquattro mesi".
8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi".
8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: "emergenza da COVID-19," sono inserite le seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e, al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021".
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento e' autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento e' condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.
10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le seguenti: ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.".
11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021".
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:"31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014".
15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.".
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) e' autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro.
17. Per i fini di cui al comma 16, la societa' R.F.I. S.p.A. e' autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non e' stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonche' ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al comma 16. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo e' notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
17-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi quelli finalizzati a garantire piu' elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilita' o discriminazioni nella circolazione ferroviaria".
18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.
19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai comuni la possibilita' di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', nonche' gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 aprile 2021;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 agosto 2021;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 settembre 2021;
d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 gennaio 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 207, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidita' delle
imprese appaltatrici
1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in
ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo
decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del
31 dicembre 2021, l'importo dell'anticipazione prevista
dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al 30 per
cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali
stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, lettera
a), del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici
1.- 3. (Omissis).
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle
lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche
in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato
di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2021. Il
certificato di pagamento viene emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici
giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo
periodo nei limiti della disponibilita' finanziaria della
stazione appaltante e compatibilmente con le risorse
annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato
di avanzamento dei lavori si riferisce;
b) - c) (Omissis).
5.- 11. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4, 6, 10 e
18, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare
1.- 3- (Omissis).
4. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori
di opere per le quali deve essere realizzata la
progettazione possono avviare le relative procedure di
affidamento anche in caso di disponibilita' di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di
progettazione. Le opere la cui progettazione e' stata
realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per la loro realizzazione.
5. (Omissis).
6. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria
che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali delle opere o di impianti, possono essere
affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del
contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno
da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari
delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo,
dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo.
7. - 9. (Omissis)
10. Fino al 31 dicembre 2021, possono essere oggetto di
riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente
estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario
di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
11. - 17. (Omissis)
18. Nelle more di una complessiva revisione del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in deroga
all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo
quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il
subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando
di gara e non puo' superare la quota del 40 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture. Fino al 31 dicembre 2021, sono altresi' sospese
l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche
in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo
codice, riferite al subappaltatore.
19. - 30. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81:
«Art. 1 Finalita' e campo di applicazione articolo 1,
direttiva 2008/96/CE
1. - 2. (Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina
contenuta nel presente decreto si applica anche alle strade
appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e
successive modificazioni, non comprese nella rete stradale
transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di
pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia'
aperte al traffico. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti il termine di decorrenza di
cui al presente comma puo' essere prorogato a data
successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2021, le regioni e
le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti
dal presente decreto, dettano la disciplina riguardante la
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di
competenza delle regioni e degli enti locali, con
particolare riferimento alle strade finanziate a totale o
parziale carico dell'Unione europea.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 103-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 103-bis Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci
1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei
motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche'
delle unita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle
Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in
scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla
data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre
2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga
all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i
contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del
personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati
dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo
procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice
della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere
alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo
357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 13. Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti
1. - 2. (Omissis.)
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio
quinquennale e' pervenuto a scadenza, il termine per
l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno
2020 e all'anno 2021 e' differito sino alla definizione del
procedimento di aggiornamento dei piani economici
finanziari predisposti in conformita' alle delibere
adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro
il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente
le proposte di aggiornamento dei piani economico
finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa,
che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di
aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici
finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e'
perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2021.
4. - 5-octies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 121, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 121 Esame di idoneita'
1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della
patente di guida si consegue superando una prova di
verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova
di controllo delle cognizioni.
2. - 12. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 116, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la
guida di veicoli a motore
1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli,
tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni
professionali. Tali documenti sono rilasciati dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti
che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo
118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio
sistema informatico, delle patenti di guida e delle
abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle
autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h,
la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che
non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il
doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1,
lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata
non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente;
ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio avente una massa massima autorizzata non
superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria
puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima
autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg.
Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e'
richiesto il superamento di una prova di capacita' e
comportamento su veicolo specifico. In caso di esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un
apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per
il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le
suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono
indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito
degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente
utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i
codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova
pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di
cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende
un veicolo nel quale non e' presente il pedale della
frizione o la leva manuale per la frizione, per le
categorie A, A2 o A1.
6. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a
categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2,
lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con
autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i
conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di
tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti
servizi e' richiesta la patente di guida di categoria A1,
A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo
adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di
guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui
al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel
regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai
fini del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente
abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in
possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a
quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i
certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione
medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base
delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
ai sensi dell'articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie,
come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti
titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche
speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1,
D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e'
sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni
trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o
altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 397 ad euro 1.592.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da
2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di
categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria
A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la
patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e'
richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.021 ad euro 4.084 . Si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche
disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della
patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai
commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
408 ad euro 1.634.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i
servizi della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei
trasporti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre
1986, n. 291, Supplemento ordinario n. 117:
«Art. 19. 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4),
5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge,
possono essere effettuate - a richiesta degli interessati -
presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a
loro carico. In tal caso il personale sara' compensato con
una indennita' oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10
chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sara'
riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita'
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto
previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti
richiedessero prestazioni oltre il normale orario
d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche il
compenso per lavoro straordinario nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei
richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi
precedenti il personale e' autorizzato a servirsi del
proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese,
stabilito dalle vigenti norme, sara' anch'esso a carico
degli interessati richiedenti.
5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10),
11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i
versamenti a carico dei richiedenti e l'indennita' di
missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50
per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano
navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di
tale ente.
6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3
- ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le
corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel
caso che le operazioni stesse vengano richieste con
carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni
decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove
occorra, oltre il normale orario di ufficio.
7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere
versati dagli interessati in conto corrente postale ed
affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad
apposito capitolo del Ministero dei trasporti per
l'ammodernamento e miglioramento dei servizi
dell'amministrazione.
8. In sede di accordo di comparto, gli importi
derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con
esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno
utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore
a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso
incentivante, collegato alla professionalita', al personale
in servizio presso la Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in
relazione all'accertato aumento della produttivita' dei
servizi.
9. Tali maggiorazioni competono anche al personale
dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di
ispettore generale e di direttore di divisione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748.
10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' con proprio decreto disporre la
corresponsione al personale della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un
acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti
commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli stipendiali in
atto goduti dal personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 121, commi 3 e
5-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285:
«Art. 121 Esame di idoneita'
1. - 2. (Omissis).
3. Gli esami per la patente di guida, per le
abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del
certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo
118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, a seguito della frequenza di corso di
qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai
commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere
nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.
4. - 5. (Omissis).
5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono
finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie
per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e
le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici provvede ad un controllo di qualita' sul
predetto personale e ad una formazione periodica dello
stesso.
6. - 12. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 200, comma
5, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico
locale
1. - 4. (Omissis).
5. La ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuata senza l'applicazione di
penalita', fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis,
dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, applicando le modalita' stabilite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.
148, e successive modificazioni.».
- Si riporta il paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A
del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti
del 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme
regolamentari in materia di revisioni periodiche, di
adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi
di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari,
sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2015, n.
296:
«Allegato tecnico A - (articolo 1)
Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni
periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per I servizi di pubblico trasporto effettuati
con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al
trasporto di persone
2.5 Proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della
vita tecnica.
2.5.1 Ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 11
novembre 2014, n. 164, alla scadenza complessiva massima
della vita tecnica di un impianto, l'autorizzazione o il
nulla osta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 753/80 per il proseguimento dell'apertura
al pubblico esercizio, e' rilasciato a seguito del
favorevole esito delle verifiche e prove previste
dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 753/80. L'autorizzazione o il nulla osta di cui
sopra non potra' eccedere un intervallo di tempo superiore
alla scadenza della revisione generale di cui al successivo
paragrafo 2.5.2.
2.5.2 Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la
regolarita' dell'esercizio, dopo la scadenza della vita
tecnica di cui al punto 2.1.1, ogni impianto deve essere
sottoposto alle seguenti revisioni periodiche:
Revisione generale di cui al precedente punto 2.3: ogni
dieci anni a decorrere dalla data di scadenza della vita
tecnica;
Revisione quinquennale di cui al precedente punto 2.2:
ogni cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima
revisione generale.
2.5.3 Ogni impianto, alla scadenza della propria vita
tecnica, deve essere sottoposto alla revisione generale di
cui al paragrafo 2.3.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) fornisce all'Autorita' di
sorveglianza, allegato al programma di revisione generale,
quanto segue:
a) una versione aggiornata del M.U.M., comprensiva
del piano dei controlli non distruttivi, redatta dalla
ditta costruttrice originaria o da altra ditta
specializzata nel settore, che tenga conto della
prosecuzione dell'esercizio oltre la scadenza complessiva
massima della vita tecnica dell'impianto;
b) una versione aggiornata del piano dei controlli
non distruttivi per il successivo periodo di esercizio pari
a dieci anni, redatto con la collaborazione di un esperto
di 3° livello secondo la norma UNI EN ISO 9712 e successive
eventuali modificazioni;
c) una nuova verifica progettuale a fatica secondo le
norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, per tutti i
componenti ad essa soggetti, che indichi la ulteriore vita
residua possibile di ciascuno di essi;
d) una copia del Registro di controllo e manutenzione
dell'impianto, redatto in funzione dei contenuti del
M.U.M.;
e) una relazione che evidenzi le eventuali
sostituzioni delle parti dell'impianto avvenute nel periodo
trascorso, indicandone le relative scadenze di revisione
tenendo conto della data della loro immissione in servizio
agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica;
f) ove si sono verificate criticita' nel corso del
pregresso esercizio rispetto alle condizioni originarie,
l'effettuazione di un nuovo rilievo del profilo della linea
dell'impianto da confrontare con quello esistente e in caso
di discordanza l'effettuazione di un nuovo calcolo di
linea;
g) una relazione sul decorso periodo di esercizio
dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto;
h) la "Valutazione del rischio d'incendio",
effettuata a cura di un professionista esperto e, qualora
ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio, con
particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una
relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti.
In merito alle opere civili in cemento armato ed in
carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle
eventuali opere accessorie, occorre effettuare i controlli
e le verifiche atte ad accertare il buono stato di
efficienza. Tali controlli e verifiche sono svolti
accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado
tali da pregiudicare la stabilita' o la conservazione delle
strutture stesse. Il loro mantenimento in esercizio e'
subordinato alla dichiarazione del Direttore o del
Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente tecnico se
previsto), avvalendosi eventualmente di un professionista
abilitato, che esse siano in grado di continuare ad
assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel
progetto originario.
Qualora siano da eseguire interventi si applicano le
Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008 (Supplemento ordinario).
2.5.4 Nelle funivie, l'azionamento di recupero deve
essere dotato di trasmissione indipendente da quella
principale ed agente direttamente sulla puleggia motrice
quando l'evacuazione della linea risulta particolarmente
difficoltosa in termini di tempi, di fattori climatici e di
raggiungimento di luoghi sicuri.
2.5.5 Nelle funivie devono essere adeguate le pulegge a
quanto richiesto dagli articoli 3.12.4 e 3.12.6 delle
Prescrizioni Tecniche Speciali di cui al decreto
ministeriale 8 marzo 1999 (Prescrizioni tecniche speciali
di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (Supplemento ordinario)), in
merito all'installazione di dispositivi per impedire lo
scarrucolamento della fune portante-traente o per la
raccolta della medesima eventualmente scarrucolata.
2.5.6 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) esamina ed adegua
l'impianto per gli aspetti legati alla distribuzione
elettrica ai sensi del capitolo 16 del decreto direttoriale
n. 337/2012 e alla segnaletica, ai sensi del capitolo 13
del medesimo decreto.
2.5.7 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate
le condizioni originariamente considerate al momento delle
dichiarazioni di immunita' dal rischio frane e valanghe,
anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso
del periodo antecedente la revisione o sulla base della
cartografia aggiornata relativa ai rischi di dissesto
idrogeologico e nivologico, e nel caso di esito positivo,
acquisisce idonea certificazione in merito all'immunita'
dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6,
del decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come
modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5
dicembre 2003, n. 392 e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14-ter Proroga dei termini degli adempimenti
tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in
servizio pubblico
1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di
pubblico trasporto mediante impianti a fune fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, le scadenze relative alle revisioni generali e
speciali quinquennali nonche' quelle relative agli
scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento
dei loro attacchi di estremita' sono prorogate di dodici
mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze
all'Autorita' di sorveglianza, da parte del direttore o del
responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa
relazione in merito ai controlli effettuati, ai
provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle
prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza
delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 e
comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 non e' obbligatoria la
partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle
verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte
del direttore o del responsabile dell'esercizio o
dell'assistente tecnico.
3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di
conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune
per le quali e' gia' stata rilasciata l'approvazione dei
progetti sono prorogate di ventiquattro mesi.
4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai
commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 368, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
368. Relativamente agli investimenti locali individuati
ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura di missione
InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della
Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani. Al fine di fornire supporto tecnico
agli enti locali nell'individuazione, nella
regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a
norma delle strutture di proprieta' dei medesimi enti da
utilizzare per l'emergenza da COVID-19 per gli anni 2020 e
2021, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi
della Fondazione di cui al presente comma. Per tali
finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione
300.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190, vedi i riferimenti
normativi all'articolo 11.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 21, del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95,
Supplemento ordinario:
«Art. 61 Eventi sportivi di sci alpino
21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa
dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel
piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una
volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il
termine del 31 gennaio 2021, ad esclusione di quelle che,
pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di
cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal
Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, come non indispensabili al
regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna
delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo
periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire
entro e non oltre il 31 dicembre 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 200-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 200-bis Buono viaggio
1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del
trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il
servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio
con conducente e consentire, in considerazione delle misure
di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli
utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 35
milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono
destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle
risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o
comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate,
anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei
familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato
di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta'
metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono
viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun
viaggio, da utilizzare entro il 30 giugno 2021 per gli
spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero
di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono
cedibili, non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 92, comma 4-bis,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 92 Disposizioni in materia di trasporto marittimo
di merci e di persone, nonche' di circolazione di veicoli
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi
di trasporto pubblico locale e regionale, non possono
essere applicate dai committenti dei predetti servizi,
anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di
corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle
minori corse effettuate o delle minori percorrenze
realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e,
comunque, non oltre il 30 aprile 2021. Le disposizioni del
presente comma non si applicano al trasporto ferroviario
passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari
interregionali indivisi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103, comma 6, del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti
6. Le banche popolari, e le banche di credito
cooperativo, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma
2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
all'articolo 135-duodecies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del
codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono
limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso
soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
rappresentante designato. Non si applica l'articolo
135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di
cui all'articolo 135-undecies, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo
giorno precedente la data di prima convocazione
dell'assemblea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 586 del codice di
procedura civile:
«Art. 586. Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice
dell'esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene
che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello
giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita
e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime
non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi
dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice
con il decreto ordina anche la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore
o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della
vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il
rilascio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54-ter, comma 1,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 54-ter Sospensione delle procedure esecutive
sulla prima casa
1. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il
territorio nazionale e' sospesa, fino al fino al 30 giugno
2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento
immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di
procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione
principale del debitore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1138,
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2021 e comunque,
se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e
all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste
dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge
n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 164 del 2014.».
- Si riporta il testo dell'articolo 214, commi 1 e 2,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020:
«Art. 214 Contributo straordinario a compensazione dei
minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti
attivita' di trasporto
1. A seguito della riduzione della circolazione
autostradale conseguente alle misure di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e'
autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021
al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare
A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative
all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni
previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed
integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del
presente articolo e' determinata, nei limiti degli
stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi
entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15
marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della
riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in
relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in
relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra
Anas S.p.A. e lo Stato.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 86, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, Supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1.
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14
maggio 2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,
sulla sicurezza delle ferrovie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134:
«Art. 3. Definizioni
1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto
si intende per:
a) "sistema ferroviario": gli elementi della rete
ferroviaria e i veicoli elencati all'Allegato I del decreto
legislativo Interoperabilita' ferroviaria, facenti parte di
tutte le reti ferroviarie sul territorio nazionale o che
operano su di esse;»
«Art. 7. Norme nazionali in materia di sicurezza
4. Prima della prevista introduzione nel sistema
giuridico di una nuova norma, i soggetti di cui al comma 3
presentano il relativo progetto alla Commissione europea e
all'ERA affinche' lo esaminino, motivandone l'introduzione,
tramite il sistema informatico appropriato, in conformita'
all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, entro i
termini di cui all'articolo 25, comma 1, di detto
regolamento. Inoltre provvedono affinche' il progetto di
norma sia sufficientemente sviluppato per consentire
all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell'articolo 25,
comma 2, del regolamento (UE) 2016/796.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 8, 10,
comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 (Sicurezza
nelle gallerie ferroviarie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 2006, n. 83, Supplemento ordinario:
«Art. 3. Requisiti di sicurezza.
(Omissis).
8. In occasione della ristrutturazione del materiale
rotabile in esercizio, tutti i componenti sostituiti e
integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui
all'Allegato II. Comunque entro 15 anni dall'entrata in
vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile
circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui al
precedente articolo 2 deve rispettare i criteri di
sicurezza di cui all'Allegato II.»
«Art. 10. Gallerie il cui progetto definitivo e' gia'
stato approvato.
(Omissis).
2. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente
decreto il Gestore dell'infrastruttura propone al Ministero
un programma di realizzazione delle misure di sicurezza
modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i
successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo di
sicurezza di cui all'Allegato III. Il Ministero, sentito il
parere della Commissione sicurezza, comunica il programma
di realizzazione degli interventi di adeguamento ai
soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti
in attuazione delle norme vigenti.»
«Art. 11. Gallerie in esercizio.
(Omissis).
4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli
interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono
essere realizzati entro quindici anni dall'entrata in
vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14-bis,
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 30. Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', nonche'
per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere
dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma
pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a
ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di
cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di
mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei
lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del
contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o
in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto
del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca
dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con
il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno
iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai
comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno
recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun
anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.».
 
Art. 14
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale

1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.
2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 31dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 2,
lettera b), del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 72 Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'
1. (Omissis).
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) (Omissis).
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) (Omissis).
3. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178,
Supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24. Identita' digitale, domicilio digitale e
accesso ai servizi digitali
1. - 3. (Omissis).
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma
3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e),
numero 6), dal 31 dicembre 2022, e' fatto divieto ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o
rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei
cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o
CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle gia' rilasciate
fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il
31 marzo 2023.
 
Art. 15

Proroga di termini in materia di ambiente e tutela
del territorio e del mare

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";
b) al quinto periodo, la parola "2025" e' sostituita dalla seguente: "2026";
c) al sesto periodo, la parola "2026" e' sostituita dalla seguente: "2027".
2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole "dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "dal 2021 al 2025".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 317, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche
ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace
gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela
dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire
l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e
di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio
2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in
relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed
esami, un contingente di personale di 350 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50
unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami, di un contingente di
personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
non generale, di complessive 20 unita', con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300
unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla
progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le
attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico
e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10
per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno
2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per
cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026,
avendo come riferimento il totale delle convenzioni
vigenti, per le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli
anni dal 2019 al 2026, le risorse derivanti dalla riduzione
delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente
accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite
all'erario. Nell'esercizio finanziario 2027, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e quantificate le risorse che
derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i
relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad
euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.956.400 per
l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi
del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento
delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno
2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del
Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-ter, comma 3,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Art. 15-ter. Proroga della durata della contabilita'
speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29
gennaio 2013
1. - 2. (Omissis).
3. L'utilizzo delle risorse della contabilita' speciale
di cui al comma 2, gia' trasferite dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
non disciplinate in precedenti accordi di programma, e'
subordinato alla sottoscrizione di uno o piu' accordi di
programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana,
da stipulare entro il 31 dicembre 2021.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del
settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75:
«Art. 12. Misure urgenti per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto
1. - 4. (Omissis).
5. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione
del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai
fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate
al Commissario delegato per il superamento dello stato di
emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla
realizzazione degli interventi individuati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere
eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione
commissariale ai sensi della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006 ed alle altre attivita' previste dal presente
articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita'
della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria
statale. Al fine di garantire il proseguimento delle
attivita' di messa in sicurezza in atto, per il limitato
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e l'emanazione del provvedimento per
l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al
primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le
disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per
le finalita' di cui al presente comma gli atti adottati
sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere
efficacia fino al 31 dicembre 2021.
5-bis. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, comma 5,
del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (Disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di
crisi aziendali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 novembre 2019, n. 128, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 settembre 2019, n. 207:
«Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto
1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al
comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' istituito un gruppo di lavoro
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. A tale scopo il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
autorizzato a individuare cinque unita' di personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze
giuridiche e le restanti con competenze di natura
tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio
legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita'
possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga
posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando,
distacco, fuori ruolo o analoga posizione e' reso
indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco,
fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza,
equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa,
possono essere stipulati fino a cinque contratti
libero-professionali, mediante procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche
estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle
competenze di cui al secondo periodo. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 200.000
euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
6. - 10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 219, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, Supplemento ordinario n. 96:
«Art. 219 (Criteri informatori dell'attivita' di
gestione dei rifiuti di imballaggio)
1. - 4. (Omissis).
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme
tecniche UNI applicabili e in conformita' alle
determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per
dare una corretta informazione ai consumatori sulle
destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno,
altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della
identificazione e classificazione dell'imballaggio, la
natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base
della decisione 97/129/CE della Commissione.
5-bis. (Omissis).».
 
Art. 16

Proroga di termini in materia di sport

1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma
5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n.
303:
«Art. 2 Proroghe onerose di termini
1. - 5-septies. (Omissis).
5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino
alla completa definizione delle attivita' residue affidate
al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31
dicembre 2021.
5-novies. - 84. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 1 e 2,
del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 14 Finanziamenti erogati dall'Istituto per il
Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e
concessione di contributi in conto interessi sui
finanziamenti
1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia,
fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati
dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto
bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate,
degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e
delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel
registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
A tali fini, e' costituito un apposito comparto del
predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per
l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e'
autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria
centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su
cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate
in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere
contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui
finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita'
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva,
delle associazioni e delle societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita'
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5
milioni di euro per l'anno 2020.
3. (Omissis).».
 
Art. 17

Termine per la conclusione della ricostruzione
privata- terremoto dell'Aquila - Casa Italia

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali e' necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune puo' avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).".
"1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, comma
2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
Supplemento ordinario n. 129, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione
1. - 2. (Omissis).
2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la
domanda per la concessione del contributo entro il termine
inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal
beneficio. Per gli interventi per i quali e' necessario
accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 e per quelli da realizzare
nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere,
diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di
intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni,
gli aventi diritto devono presentare la domanda per la
concessione del contributo entro il termine inderogabile
del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il
comune puo' avvalersi degli strumenti di cui all'articolo
67-quater, comma 2, lettera a).
3. - 9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97:
«Art. 1. Modalita' di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo
1. - 2. (Omissis).
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata.».
- Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244:
"Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).»
«Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30
ottobre 2016 (articolo 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).».
«Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(articolo 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).».
- Si riporta il testo dell'articolo 67-quater, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134:
"Art. 67-quater. Criteri e modalita' della
ricostruzione
1. (Omissis).
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati
mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte
dei privati, aventi ad oggetto uno o piu' aggregati
edilizi, che devono essere iniziati entro il termine
inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale
termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente
e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata,
la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del
privato per quanto concerne i maggiori oneri;
b). - c). (Omissis).
3. - 13.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 4-bis,
del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
1. - 4.1. (Omissis).
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono
erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2022. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
5. - 9. (Omissis).».
- La comunicazione della Commissione europea C (2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e'
pubblicata nella G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020.
 
Art. 17 bis
Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della
regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018

1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Di-partimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, (Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2018, n. 226:
«Art. 2. Disposizioni concernenti il personale degli
enti territoriali
1. Per far fronte alle necessita' conseguenti
all'evento, la Regione Liguria, gli enti del settore
regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio
sanitario nazionale, la Citta' metropolitana di Genova, il
Comune di Genova e le societa' controllate dalle predette
amministrazioni territoriali nonche' la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova,
previa autorizzazione del Commissario delegato per
l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto
2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018,
2019 e 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato,
ulteriori unita' di personale con funzioni di protezione
civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a
300 unita', in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in
particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. - 4-bis. (Omissis).».
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018 (Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un
tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel
Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella
mattinata del 14 agosto 2018), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194.
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»,
si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 17 ter

Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni
dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016

1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserita la seguente:
"a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 997, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone
per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi,
nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019
fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale
od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 816 a
847, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1.
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato " canone", e' istituito dai comuni, dalle
province e dalle citta' metropolitane, di seguito
denominati " enti", e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e'
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.
817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati di comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone e':
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo
pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche
abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su
beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione
dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma
819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le
occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
821. Il canone e' disciplinato dagli enti, con
regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere
indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti
pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito
comunale, nonche' il numero massimo degli impianti
autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa
superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano
generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per
i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo
al piano medesimo, se gia' adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune
al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione per
particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a
quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni e la
diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile e presumendo come
temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente
la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di
cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al
doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli
articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
822. Gli enti procedono alla rimozione delle
occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta
concessione o autorizzazione o effettuati in difformita'
dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il
pagamento del relativo canone, nonche' all'immediata
copertura della pubblicita' in tal modo effettuata, previa
redazione di processo verbale di constatazione redatto da
competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla
rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le
occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei
quali la pubblicita' e' stata effettuata.
823. Il canone e' dovuto dal titolare
dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in
mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la
diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in
solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera
a), il canone e' determinato, in base alla durata, alla
superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e
alle finalita', alla zona occupata del territorio comunale
o provinciale o della citta' metropolitana in cui e'
effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato
di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione
in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del
sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a
carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La
superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando
la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio
o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita'
di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai
passi carrabili puo' essere definitivamente assolto
mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma
pari a venti annualita'.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui
al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in base
alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario,
calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e
dal numero dei messaggi. Per la pubblicita' effettuata
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che
ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il
proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni
caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che
utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono
soggette al canone le superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati.
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi
del comma 817, in base alla quale si applica il canone
relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in
cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari
si protragga per l'intero anno solare e' la seguente:


===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
| Comuni con oltre 500.000 | |
| abitanti | euro 70,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
| 500.000 abitanti | euro 60,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
| 100.000 abitanti | euro 50,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
| 30.000 abitanti | euro 40,00 |
+-------------------------------+-----------------+
| Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 30,00 |
+-------------------------------+-----------------+


827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai
sensi del comma 817, in base alla quale si applica il
canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel
caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi
pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno
solare e' la seguente:


===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
| Comuni con oltre 500.000 | |
| abitanti | euro 2 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
| 500.000 abitanti | euro 1,30 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
| 100.000 abitanti | euro 1,20 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
| 30.000 abitanti | euro 0,70 |
+-------------------------------+-----------------+
| Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |
+-------------------------------+-----------------+


828. I comuni capoluogo di provincia e di citta'
metropolitane non possono collocarsi al di sotto della
classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con
popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per
le province e per le citta' metropolitane le tariffe
standard annua e giornaliera sono pari a quelle della
classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa
standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le
occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard
di cui al primo periodo va applicata fino a una capacita'
dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi
di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al primo
periodo e' aumentata di un quarto per ogni mille litri o
frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per
cento sulla misura della capacita'.
830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi
acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni
compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente
urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai
sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e
dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista
dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento.
831. Per le occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e'
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione
dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione sulla base del numero
delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente
tariffa forfetaria:


=================================================
| Classificazione dei comuni | Tariffa |
+===============================+===============+
| Comuni fino a 20.000 abitanti | euro 1,50 |
+-------------------------------+---------------+
| Comuni oltre 20.000 abitanti | euro 1 |
+-------------------------------+---------------+


In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun
ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e'
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del
servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e'
quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
comunicato al comune competente per territorio con
autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica
certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli
importi sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente. Il versamento del canone e'
effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle
citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura
del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione
della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il
numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale.
832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le
occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la
diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per
fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui
alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio
dell'ente, quest'ultimo puo' prevedere la riduzione o
l'esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia.
833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle
regioni, province, citta' metropolitane, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti
ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di
assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e
ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle
stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonche' i mezzi la cui esposizione sia
obbligatoria per norma di legge o regolamento, purche' di
superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia
stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore
a quella che e' stabilita nei regolamenti di polizia
locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi
pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al
comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate
per l'attivita' agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne,
relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se
esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si
effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle
stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere
inerenti all'attivita' esercitata dall'impresa di
trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
l) le insegne di esercizio di attivita' commerciali e
di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la
sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con
dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili,
delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle
macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non
ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri
lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e
fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40
metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della
ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli
utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di
proprieta' dell'impresa o adibiti al trasporto per suo
conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne
dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle
rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo
realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila
posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita'
commerciale o di produzione di beni o servizi ove si
effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi pubblicitari,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle
porte d'ingresso dei locali medesimi purche' attinenti
all'attivita' in essi esercitata che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a
soggetti portatori di handicap.
834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi
regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento
una tantum all'atto del rilascio della concessione di un
importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le
intercapedini.
835. Il versamento del canone e' effettuato,
direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla
diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma
786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale
alla presentazione della dichiarazione da parte del
soggetto passivo.
836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e' soppresso
l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio
delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa
decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di
affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di
manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e'
sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet
istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso
l'affissione da parte degli interessati di manifesti
contenenti comunicazioni aventi finalita' sociali, comunque
prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un
congruo numero di impianti a tal fine destinati.
837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le
citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione
del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i
tratti di strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui
all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga
alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816
e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni
temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
839. Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al comune
o alla citta' metropolitana dal titolare dell'atto di
concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche
abusivo, in proporzione alla superficie risultante
dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie
effettivamente occupata.
840. Il canone di cui al comma 837 e' determinato dal
comune o dalla citta' metropolitana in base alla durata,
alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa
in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene
effettuata. (261)
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che
si protraggono per l'intero anno solare e' la seguente:


===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
| Comuni con oltre 500.000 | |
| abitanti | euro 70,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
| 500.000 abitanti | euro 60,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
| 100.000 abitanti | euro 50,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
| 30.000 abitanti | euro 40,00 |
+-------------------------------+-----------------+
| Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 30,00 |
+-------------------------------+-----------------+


842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni
che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare
e' la seguente:


===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
| Comuni con oltre 500.000 | |
| abitanti | euro 2 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni da oltre 100.000 fino a | |
| 500.000 abitanti | euro 1,30 |
+-------------------------------+-----------------+
| Comuni da oltre 30.000 fino a | |
| 100.000 abitanti | euro 1,20 |
+-------------------------------+-----------------+
| Comuni da oltre 10.000 fino a | |
| 30.000 abitanti | euro 0,70 |
+-------------------------------+-----------------+
| Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |
+-------------------------------+-----------------+


843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le
tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un
massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione
della superficie occupata e possono prevedere riduzioni,
fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837,
esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento
delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che
si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per
cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del
periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono
aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se
non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione
programmato.
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando
unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le
altre modalita' previste dal medesimo codice.
845. Ai fini del calcolo dell'indennita' e delle
sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere
g) e h), in quanto compatibile.
846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta
affidato il servizio di gestione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche
affissioni o del canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le
relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo
tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di
applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e
comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente
affidante.
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra
disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano
ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito
ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda
elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del
1993 rimane come riferimento per la determinazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190, vedi i riferimenti
normativi all'articolo 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 25,
del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172:
«Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1. - 24. (Omissis).
25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
25. - 44. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 28, commi 7 e
13-ter, e 48, comma 7, del citato decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici
1. - 6-bis. (Omissis).
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2021, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2021, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2021 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. - 13-bis. (Omissis).
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella
4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non
superino i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato
5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, fino al 31
dicembre 2021, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso
un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin
dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. - 13-octies. (Omissis).»
«Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
1. - 6. (Omissis).
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2022, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2,
comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei
documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal
presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le
modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa
alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia
1. (Omissis)
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro;
a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori
per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici
operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure
negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti
invitati.
3. - 5-ter. (Omissis).».
 
Art. 17 quater
Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei
territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1-ter e' sostituito dai seguenti: "Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia' prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi";
b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione".
2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui". Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "euro 40 milioni per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per le medesime finalita' di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresi' soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre 2016, n. 229, nonche' i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtu' di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalita' per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1-ter e
1-quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2019, n. 250, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 Proroga di termini
1. - 1-bis. (Omissis).
1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano
fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura
tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a
favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le
agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al
31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a
immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino,
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la
permanenza dello stato di inagibilita' gia' dichiarato. La
rateizzazione delle fatture gia' prevista per un periodo
non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo non inferiore a
centoventi mesi.
1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e
successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle
utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative
di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
2. - 4-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 986, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
986. Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di
spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento
dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio
immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono
esclusi gli immobili e i fabbricati di proprieta' distrutti
o non agibili in seguito a calamita' naturali.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del
citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. Interventi su edifici gia' interessati da
precedenti eventi sismici
1. - 3. (Omissis).
4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al
comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma
3 e' posta a carico della contabilita' speciale del
Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3,
ed e' oggetto di separata contabilizzazione e
rendicontazione. Le modalita' di erogazione sono stabilite
con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio
speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della
presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40
milioni per l'anno 2018 e di euro 60 milioni per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, con le risorse di cui
all'articolo 4, comma 3.
4. - 6-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 4,
lettera b) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, come modificato dalla presente legge:
«Art. 39. Impignorabilita' delle risorse assegnate per
la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
1. - 3. (Omissis).
4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi
cessano:
a) (Omissis);
b) il 31 dicembre 2023, con riferimento agli eventi
sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
5. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1 e 7 del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 4. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. - 7-bis. (Omissis).»
«Art. 7. Interventi di riparazione e ricostruzione
degli immobili danneggiati o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione
degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico
sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e
3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del
beneficio, a:
a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili
di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad
uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i
servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al
culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico.
Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino,
per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di
sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la
tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico
abilitato; la capacita' massima o minima di resistenza alle
azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche,
alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, e'
individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili
"di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad
uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico.
Per tali immobili, l'intervento deve conseguire
l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche
per le costruzioni;
c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti
alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico.
Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico
deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile
con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione
dell'identita' culturale del bene stesso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 13-ter,
del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata
1. - 13-bis. (Omissis).
13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtu'
di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili
adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto
2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1,
ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai
comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18
gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato
2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli
eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di
600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non
superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi
per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli
articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale
fine, il Commissario straordinario definisce, con
provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del presente decreto, i criteri e le modalita' per
richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del
provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario
straordinario provvede con le risorse disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.».
 
Art. 18

Proroga risorse volte a contrastare la poverta' educativa

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di' euro, possono essere spese fino al 30 giugno 2021.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 105, comma 1, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e
contrasto alla poverta' educativa
1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, una quota di risorse e' destinata ai comuni,
per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attivita' dei minori di eta' compresa tra zero e sedici
anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa
e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei
minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari,
stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse
di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le
finalita' di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per
cento delle risorse, per la finalita' di cui alla lettera
b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui
al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro
per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1,
lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15
milioni di euro, possono essere spese fino al 30 giugno
2021.».
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»,
si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 19

Proroga dei termini correlati con lo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
 
Art. 20

Misure di semplificazione per il collegamento
digitale delle scuole e degli ospedali

1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocita' degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, e' eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore puo' utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocita' gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, e' sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67:
«Art. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma,
della Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La
Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto
riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i
cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non
puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal
personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
7.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato
adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
per ordine e grado di istruzione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta
del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in
relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2-bis e
dell'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2016, n. 57:
«Art. 7. Disposizioni per la semplificazione nel
rilascio delle autorizzazioni
2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche
esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale
in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'avvio dei lavori e' subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione
elettronica, alla soprintendenza e all'autorita' locale
competente, di documentazione cartografica prodotta
dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato
e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture
esistenti, nonche' di documentazione fotografica sullo
stato attuale della pavimentazione. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori
alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati
in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti.
L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno
quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi
interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi'
depositato presso la soprintendenza apposito elaborato
tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi.»
«Art. 5. Coordinamento delle opere di genio civile ed
accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione
1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o
autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza
e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle
esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga,
puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al posizionamento
dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione
allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non
alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, Supplemento
ordinario.
 
Art. 21
Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del
14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

1. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.

Riferimenti normativi

- La decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio
del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse
proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione
2014/335/UE, Euratom, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15
dicembre 2020, n. L 424.
 
Art. 22
Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e
finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del
Regno Unito dall'Unione europea

1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorita' competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attivita', possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonche' alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, e' sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorita' competenti, con riferimento alle attivita' non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attivita' svolta in Italia, secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita' al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attivita', anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalita' di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attivita' nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine individuato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'IVASS da' comunicazione al pubblico con adeguata evidenza.
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' a esse applicabile;
b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione ai contratti e alle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente puo' recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore a un anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, lettere
da n) a q), dell'articolo 3, commi 1-5 e 9, dell'articolo 7
e dell'articolo 8, commi 1, 3 ,5 e 7, del decreto-legge 25
marzo 2019, n. 22 (Misure urgenti per assicurare sicurezza,
stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche'
tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei
cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di
recesso di quest'ultimo dall'Unione europea), convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71:
«Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione
1. (Omissis).
2. Nella presente sezione l'espressione:
a) - m) (Omissis);
n) 'autorita' competenti' indica le autorita'
nazionali di settore, tenuto conto delle competenze
attribuite a legislazione vigente;
o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
p) 'Testo unico della finanza'(TUF) indica il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica
il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»
«Art. 3. Prestazione dei servizi e delle attivita' in
Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data
di recesso
1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso,
svolgono sul territorio della Repubblica le attivita'
ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il
periodo transitorio possono continuare a svolgere sul
territorio della Repubblica le medesime attivita', previa
notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal
comma 2.
2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso,
svolgono sul territorio della Repubblica l'attivita' di
raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di
servizi, durante il periodo transitorio possono continuare
a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica
alla Banca d'Italia, tale attivita' limitatamente a quanto
necessario alla gestione dei rapporti instaurati
precedentemente alla data di recesso e senza la
possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di
rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma
2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento
del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi
e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori,
sul territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul
territorio della Repubblica le medesime attivita' solamente
nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti
professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6,
comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera
a), del Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente
per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei
contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di
una controparte centrale (over the counter) in essere alla
data del recesso, anche nei casi in cui cio' implichi la
modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi
contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della
Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio,
previa notifica alle autorita' competenti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di
investimento del Regno Unito che, alla data di recesso
prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza
servizi accessori, sul territorio della Repubblica
nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante
succursali, durante il periodo transitorio possono
continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le
medesime attivita', previa notifica alle autorita'
competenti.
5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito
che, alla data di recesso, operano sul territorio della
Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento
mediante succursali, durante il periodo transitorio possono
continuare ad operare sul territorio della Repubblica con
le stesse modalita', previa notifica alla Banca d'Italia.
6. - 8. (Omissis).
9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni
del presente decreto, le autorita' competenti esercitano
nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese
di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta
elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul
territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i
poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in
materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi,
nei confronti degli intermediari extra-UE.»
«Art. 7. Disposizioni in materia di risoluzione
stragiudiziale delle controversie
1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e
all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui
all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta
elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo
4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione
ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo
unico bancario.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in
Italia in regime di libera prestazione di servizi possono
non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis
del TUB purche' aderiscano o siano sottoposti a un sistema
estero di composizione stragiudiziale delle controversie,
partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione
europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla
Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale
aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.
3. Le banche e le imprese di investimento di cui
all'articolo 3, comma 4, nonche' i soggetti cui si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel
periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi
previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione
ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
con la clientela, di cui all'articolo 32-ter del Testo
unico della finanza.»
«Art. 8. Tutela dei depositanti e degli investitori
1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con
succursale nel territorio della Repubblica si considerano
di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti
italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del
Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi
statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti
gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di
contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico
bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo
di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il
termine del terzo mese successivo alla data di recesso,
tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti
per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti
italiani.
2. (Omissis).
3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare
comunicazione ai propri depositanti delle informative di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. (Omissis).
5. Le banche e le imprese di investimento di cui
all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti
ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati
dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione
decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di
legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla
data di recesso, tali banche e imprese di investimento
provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione
ai sistemi di indennizzo italiani, in conformita'
all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
6. (Omissis).
7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai
commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai
propri investitori delle informative prescritte dalle
Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1,
lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima
occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, Supplemento
ordinario n. 92:
«Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca
d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo
svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica,
ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla
BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati
membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
f);
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' Europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario
in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato
all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o
presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro
dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato
comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato
una cooperazione stretta con la BCE a norma delle
disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti
dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014,
sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in
conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un
istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento,
e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":
gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall'Italia;
h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies);
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante
su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies);
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che
operano sul territorio della Repubblica in regime di
diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli
agenti di cui all'articolo 128-quater .
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della
disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto
si applicano le definizioni del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 1998, n. 71, Supplemento ordinario n. 52:
«Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno
o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare
una o piu' attivita' di investimento a titolo
professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h);
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il
FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce
direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le
seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto
del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati
regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera
f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che
si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e
di avvio dell'attivita', in deroga all'articolo 35-bis,
comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in
deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine' (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il
gestore di FCM;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) "prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) "prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) "ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di
PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di
cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le
ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti
determinato con riferimento a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o
misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono
titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato,
ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato.
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli
strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo'
individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un
mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c);
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che
fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di cui
all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c), quando fanno riferimento a merci o attivita'
sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto
10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i
contratti di opzione, i contratti finanziari a termine
standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
contratti derivati concernenti carbone o petrolio
menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che
sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
3. - 4.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di
un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di
negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta.
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un
sistema che consente l'interazione tra interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende
l'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un
mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori
listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo
sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
effettuate dal soggetto su uno specifico strumento
finanziario in relazione al totale delle negoziazioni
effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto
medesimo o all'interno dell'Unione europea.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona che
si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi
dalla medesima definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative a strumenti finanziari.
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei
clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
clienti, compresa la conclusione di accordi per la
sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari
emessi da un'impresa di investimento o da una banca al
momento della loro emissione.
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la
persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilita' di una sola impresa di
investimento per conto della quale opera, promuove servizi
di investimento e/o servizi accessori presso clienti o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o
strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica
iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto
dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in
qualita' di agente collegato, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un
sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
interno e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
conformemente alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema
multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un
sistema multilaterale di negoziazione che consente
l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti
derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato,
un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione.
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si
intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu'
vantaggioso e per un quantitativo fissato.
5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per
le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si
intende una piattaforma on line che abbia come finalita'
esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di
rischio da parte delle piccole e medie imprese, come
definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo
alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese
sociali e degli organismi di investimento collettivo del
risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
in piccole e medie imprese nonche' della raccolta di
finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari
di debito da parte delle piccole e medie imprese.
5-decies. - 5-undecies.
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa.
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi
servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa
controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22
della direttiva 2013/34/UE.
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione
nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche sono
legate:
a) da una "partecipazione", ossia dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di "controllo", ossia dalla relazione
esistente tra un'impresa controllante e un'impresa
controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione
analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e
un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di
un'impresa controllata e' considerata impresa controllata
dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette
persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di
controllo.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende
la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
informatizzato determina automaticamente i parametri
individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo
l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di negoziazione, per confermare ordini o per
eseguire il regolamento delle operazioni.
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende
un accordo in base al quale un membro o un partecipante o
un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo
l'utilizzo del proprio codice identificativo di
negoziazione per la trasmissione in via elettronica
direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a
uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo
comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura
del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi
sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o
cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al
mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo
(accesso sponsorizzato).
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad
alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di
negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le
latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una
delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'or-dine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. (84)
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si
intende una negoziazione in cui il soggetto che si
interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti
simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale
soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione
previamente comunicati.
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende
l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come
condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o
pacchetto.
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un
deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1,
lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente
rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i
quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i
depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione degli
strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri beni
infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di
cambio.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o
"APA": un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva
2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni concluse
per conto di imprese di investimento ai sensi degli
articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;
b) "fornitore di un sistema consolidato di
pubblicazione" o "CTP": un soggetto autorizzato ai sensi
della direttiva 2014/65/UE a fornire il servizio di
raccolta presso mercati regolamentati, sistemi
multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di
negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per
gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12,
13, 20 e 21 del regolamento (UE) n 600/2014 e di
consolidamento delle suddette informazioni in un flusso
elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di
fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno
strumento finanziario;
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM":
un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE
a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni
concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM per conto
delle imprese di investimento;
d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un
dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o di un
sistema consolidato di pubblicazione (CTP) o di un
meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM);
e) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un
APA, un CTP o un ARM. (84)
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona
fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
sede principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione
generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il
mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la propria direzione
generale;
c) "Stato membro d'origine di un APA, di un sistema
consolidato di pubblicazione o di meccanismo di
segnalazione autorizzato":
1) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato,
il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona fisica, lo
Stato membro in cui tale persona ha la propria direzione
generale;
2) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato,
il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona giuridica, lo
Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetto, il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale.
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di
investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una
succursale o presta servizi di investimento e/o esercita
attivita' di investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato":
lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta
opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla
negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri
o partecipanti stabiliti in tale Stato membro.
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso"
si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale
definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n.
1227/2011.
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si
intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui
all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XXIV/1 del
regolamento (UE) n. 1308/2013.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno
dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro della
federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati
membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da
due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare
risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei
suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da
gravi crisi finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti.
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
titolo di debito emesso da un emittente sovrano.
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende
qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a
lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, Supplemento ordinario n. 163:
«Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private
si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da
un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di
riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine e che rientri
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo
207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici
di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo
finanziario o non finanziario, offerti o forniti in
relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le
esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo
25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel
fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su
richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a
titolo accessorio o impresa di assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista:
funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di
eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del
merito di credito": un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso
tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
governo societario comprende la funzione di gestione del
rischio, la funzione di verifica della conformita', la
revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,
qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo:
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di
altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente,
tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza
dominante sulle decisioni, incluse le decisioni
finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del
gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa
di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle
sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria:
la societa' avente sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una
societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi
dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della
stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di
essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo
accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso
l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale
persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce
soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari
rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono
il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale
copertura non integri il bene o il servizio che
l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita'
professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e'
succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) - hh);
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica
che assegna un importo monetario ad una data distribuzione
di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il
livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo);
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2),
del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le
prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione,
malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del
diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo
precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all'investitore di godere di
determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il
diritto nazionale richiede un contributo finanziario del
datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto
pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia
o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un
semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore
del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per
il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui
e' detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento
che:
1) permetta al contraente di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
accessibili per la futura consultazione durante un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea (4);
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una
persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona
giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la
sede legale, o se assente, la sede principale, da
intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita
l'attivita' principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi; con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o
per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di
vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del
distributore e del contraente, possa essere impiegata per
il collocamento a distanza di contratti assicurativi e
riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».
- L'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla
Comunita' europea dell'energia atomica, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 25 aprile 2019, n. C 144 I.
- Si riporta il testo degli articoli 28, comma 3 e
29-ter, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58 del
1998:
«Art. 28 Imprese di paesi terzi diverse dalle banche
1. - 2. (Omissis).
3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti
professionali su richiesta come individuati ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma
2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente
mediante stabilimento di succursali nel territorio della
Repubblica, in conformita' al comma 1.»
«Art. 29-ter Banche di paesi terzi
1. - 2. (Omissis).
3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta
come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma
2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b),
esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24, 26, 193,
10, comma 8, 22 e 59-quinquies del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005:
«Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in
un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione
all'IVASS, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale
Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, la comunicazione include la dichiarazione che
l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano
e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
1-bis. E' considerato esercizio dell'attivita'
assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma
1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi
secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio
della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice
ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero
da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo
permanente per conto dell'impresa stessa.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria
deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche'
quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri atti relativi alle attivita' esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale
deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio
della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in
Italia e che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'IVASS indica
all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa di cui al comma 1 puo' insediare la sede
secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di
vigilanza dello Stato di origine la comunicazione
dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del
termine di cui al comma 3.
5. L'impresa di cui al comma 1, qualora intenda
modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'IVASS
almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto
comunicato. L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni
ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che
hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se
del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato.»
«Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato
alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorita' di
vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include
l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una
dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. L'impresa di cui al comma 1 puo' iniziare
l'attivita' dal momento in cui l'IVASS attesta di aver
ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello
Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa di cui al comma 1 comunica all'IVASS,
attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro
d'origine, ogni modifica che intende apportare alla
comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica
in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4.».
«Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti in
Italia
1. L'IVASS pubblica, in appendice all'albo delle
imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle
imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e
dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.»
«Art. 193. Imprese di assicurazione di altri Stati
membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale
in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza
prudenziale dell'autorita' dello Stato membro d'origine
anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od
in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel
territorio della Repubblica.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le
attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1
possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria
della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine di tale impresa.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora
accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le
disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di
legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che
vengano adottate le misure necessarie a far cessare le
violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'IVASS puo' adottare nei
confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne
informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine, le misure necessarie, compreso il divieto di
stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui
all'articolo 167. L'IVASS puo' rinviare la questione
all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1094/2010.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso
l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o
possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni
amministrative applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana sono adottate nei riguardi della sede
secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi sono notificate
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS
l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a
spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o
attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel
provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine.
7-bis, L'impresa di assicurazione e' tenuta a
presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini
dell'applicazione dei commi da 1 a 7.».
«Art. 10. Segreto d'ufficio
1. - 7-bis. (Omissis).
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a
condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di
riservatezza, l'IVASS puo' scambiare informazioni con le
autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione
europea.»
«Art. 22. Attivita' in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede
secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva
comunicazione all'IVASS.
2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere
all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che
la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile
ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di
attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede
secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche all'impresa che intende effettuare operazioni in
regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato
terzo.»
«Art. 59-quinquies. Attivita' in uno Stato terzo
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda
istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da'
preventiva comunicazione all'IVASS.
2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere
all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che
la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile
ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di
attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede
secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in
regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato
terzo si applica l'articolo 59-quater.».
- Il Titolo XVIII del citato decreto legislativo n. 209
del 2005, reca «Sanzioni e procedimenti sanzionatori».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 16 e 17,
del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (Attuazione
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come modificata dalla
direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come
modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2017, n. 198:
«Art. 10. Disposizioni transitorie e finali
1. - 15. (Omissis).
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese
di paesi terzi (gia' denominate imprese di investimento
extracomunitarie) e le banche di paesi terzi (gia'
denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2
gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera prestazione
di servizi e attivita' di investimento nel territorio della
Repubblica e che abbiano la propria sede legale in paesi
per i quali, alla medesima data, la Commissione europea non
abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 47,
paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono continuare
ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e
attivita', limitatamente all'attivita' svolta nei confronti
di controparti qualificate o clienti professionali come
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies,
lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino all'adozione di
detta decisione e comunque non oltre il 30 giugno 2021.
17. Le imprese di paesi terzi (gia' denominate imprese
di investimento extracomunitarie) e le banche di paesi
terzi (gia' denominate banche extracomunitarie) che alla
data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla
prestazione di servizi e attivita' di investimento nel
territorio della Repubblica tramite succursale, possono
continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali
servizi e attivita' tramite la succursale fino al 30 giugno
2021, anche se non risultino ancora verificate le
condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere d)
ed e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dal presente decreto legislativo.».
 
Art. 22 bis

Proroga di termini in materia tributaria

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi";
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione".
2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "del presente decreto" fino a: "sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi".
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 157 commi 1, 2-bis,
3 e 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 157 Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di
contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero
dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e
liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati
senza tener conto del periodo di sospensione di cui
all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre
2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono
notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il
28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza,
o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che
richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. (Omissis).
2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui
al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine
del perfezionamento degli adempimenti fiscali che
richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano
ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. I termini di decadenza per la notificazione delle
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di
quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per
le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano
dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e
2018, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2
notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se
previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui
all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la
data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento
alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli
interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, ne' gli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la
data di consegna della comunicazione.
5. - 7-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 1, del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in
scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. - 4-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 152 comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente
della riscossione su stipendi e pensioni
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono
sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai
pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima
data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le
somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che
avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo
non sono sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il
terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato,
anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione
del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli
accantonamenti effettuati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate,
anteriormente alla stessa data, all'agente della
riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, Supplemento ordinario n. 2:
«Art. 30 Interessi di mora
1. Decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53,
Supplemento ordinario n. 45:
«Art. 27. Accessori dei crediti previdenziali.
1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il
termine previsto dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della
notifica e fino alla data del pagamento.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 52, comma
5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, Supplemento
ordinario n. 252:
«Art. 52. Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni
1. - 4. (Omissis).
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) (Omissis).
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di
cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) - d) (Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 152 comma 1, del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 22-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis, comma 1,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto
nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un
pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate
aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
2. - 2-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 153, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 153 Sospensione delle verifiche ex articolo
48-bis DPR n. 602 del 1973
1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68,
commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia' effettuate,
anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del
comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali
l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di
versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo
decreto restano prive di qualunque effetto e le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono al
pagamento a favore del beneficiario.
2. (Omissis).».
 
Art. 22 ter
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in ambito penitenziario

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 28, comma 2, 29,
comma 1 e 30, comma 1, del citato decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 28. Licenze premio straordinarie per i detenuti
in regime di semiliberta'
1. (Omissis).
2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'
estendersi oltre il 30 aprile 2021.»
«Art. 29. Durata straordinaria dei permessi premio
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 30 aprile 2021 ai condannati cui siano
stati gia' concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati
assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione
o alla formazione professionale all'esterno ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata
legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti,
possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali
indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.»
«Art. 30. Disposizioni in materia di detenzione
domiciliare
1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data del 30 aprile 2021, la pena detentiva e' eseguita, su
istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza,
ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente
parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti
indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e
612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati
per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai
delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i
condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa
ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata
accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e
c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena
e' in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato
accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della
medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati
sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva
all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto
rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77,
comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo
anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone
offese dal reato.».
 
Art. 22 quater

Termini per la dichiarazione e il versamento
dell'imposta sui servizi digitali

1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata entro il 30 aprile 2021".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 42, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento
dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare
successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi
soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione
annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro
il 31 marzo dello stesso anno. Per le societa' appartenenti
al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui
servizi digitali e' nominata una singola societa' del
gruppo. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per
le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il
16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata
entro il 30 aprile 2021.».
 
Art. 22 quinquies

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto.
3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12:
«Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo
programmatico strutturale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo
programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di
eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).».
- Per il testo della citata legge 30 dicembre 2020, n.
178, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1-bis.
 
Art. 22 sexies
Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale
per redditi di lavoro dipendente e assimilati

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dal seguente:
"8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: 'spetta' sono inserite le seguenti: ', per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,';
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
'2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro';
c) al comma 3, le parole: 'di cui al comma 1', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 2' e le parole: 'in otto rate di pari ammontare' sono sostituite dalle seguenti: 'in dieci rate di pari ammontare'.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8, della
citata della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: 'spetta' sono inserite
le seguenti: ', per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2020,';
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
'2. In vista di una revisione strutturale del sistema
delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al
comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio
2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000
euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
5.000 euro';
c) al comma 3, le parole: 'di cui al comma 1',
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 'di cui
ai commi 1 e 2' e le parole: 'in otto rate di pari
ammontare' sono sostituite dalle seguenti: 'in dieci rate
di pari ammontare'.».
 
Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.