Gazzetta n. 61 del 12 marzo 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2
Testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021), coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento
della diffusione del COVID-19

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
(( 3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione )).
(( 4. (Soppresso) )).
(( 4-bis. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
4-ter. Qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia ))
.
5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:
«16-quinquies. Le misure di cui al comma 16-quater previste per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.
16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita' sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.».
16-septies. (( Sono denominate:
a) «Zona bianca», le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) «Zona arancione», le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonche' le regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un'analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;
c) «Zona rossa», le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;
d) «Zona gialla», le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c) ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
«Art. 3 (Disposizioni finali). - 1. Le misure di cui al
presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 30
aprile 2021, fatti salvi i diversi termini previsti
dall'articolo 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 16-bis e
16-quater del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in
coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi' sui
dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nel
cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio
epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le
specifiche misure individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero
territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo
periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici
giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti
necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di
reiterazione. L'accertamento della permanenza per
quattordici giorni in un livello di rischio o in uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa
con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione
dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del territorio regionale,
l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al
secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico
e della cabina di regia di cui al presente articolo sono
pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei
dati nel sito internet istituzionale del Ministero della
salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei
quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
(Omissis).
16-quater. Il Ministro della salute, con propria
ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e
16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma
16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con
un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno
scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio
almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti
un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle
applicabili nell'intero territorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f);
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con
la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in
condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli
inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale
e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale,
salva la possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o
privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la
chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri
sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi,
anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in
luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura
al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia
delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'.
(Omissis).».
 
Art. 2

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, (( nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i),
m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda
da lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con
l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000".
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
«Art. 2 (Sanzioni e controlli). - (Omissis).
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.
(Omissis).».
 
(( Art. 2 bis
Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi,
culturali e sociali del Terzo settore

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attivita' dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attivita' economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalita' tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalita' proprie dei predetti enti ))
.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179.
 
Art. 3
Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2.

1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attivita' di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Nell'eventualita' in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, (( su richiesta )) della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresi', in sussidiarieta', le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonche' le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.
2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operativita' della piattaforma, in conformita' all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di societa' a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano (( strategico )) di cui al comma 1 e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccorda altresi' con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonche' con l'Agenzia Italiana del farmaco e con l'Istituto superiore di sanita', i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni aggregate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, (( trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano )).
4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico di cui al comma 1. Le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e dalle province autonome, che le eseguono, in qualita' di titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi informativi vaccinali. Nell'eventualita' di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarita' del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte le funzionalita' necessarie all'effettuazione delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione, in regime di sussidiarieta'. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarieta'.
5. Fermo restando l'obbligo informativo posto in capo alle regioni e alle province autonome ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018, istitutivo dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione del piano (( strategico )) di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, nell'eventualita' di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, in conformita' al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate (( nel sito internet istituzionale )) dello stesso Ministero. Tale trasmissione e' effettuata in modalita' incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarieta', trasmettono altresi' i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, in forma aggregata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilita', per le finalita' di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.
6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di sussidiarieta', alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.
7. Per consentire lo svolgimento di attivita' di sorveglianza immunologica (( e farmaco-epidemiologica )), il Ministero della salute trasmette, in interoperabilita' con la piattaforma (( di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020 )), all'Istituto superiore di sanita' i dati individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la vaccinazione anti SARSCoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini.
8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e' autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 457 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322:
«Art. 1. - (Omissis).
457. Per garantire il piu' efficace contrasto alla
diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute
adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare
il piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul
territorio nazionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n.
70:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. L
119.
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili», e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.
32 dell'8 febbraio 2020.
- Il decreto del Ministero della salute 17 settembre
2018, recante «Istituzione dell'Anagrafe nazionale
vaccini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre
2018, n. 257.
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, recante
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 2020, n. 50.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
(( Art. 3 bis

Incarichi retribuiti al personale sanitario
collocato in quiescenza

1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per le mensilita' per cui l'incarico e' retribuito ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - (Omissis).
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante
«Misure emergenziali per il servizio sanitario della
Regione Calabria e altre misure urgenti in materia
sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2
maggio 2019, n. 101:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio,
qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori
fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all'anno precedente, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
trattamento accessorio del personale, il cui limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31
dicembre 2018. Dall'anno 2022, i predetti incrementi di
spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per
la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e
con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni
e delle province autonome che provvedono al finanziamento
del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
nel loro territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
4-bis.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: "il blocco automatico del turn over
del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica," sono
soppresse;
2) le parole: "per il medesimo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica";
b) al sesto periodo, le parole: "del blocco
automatico del turn over e" sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: "dei predetti
vincoli" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto
vincolo".
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106".
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: "sicurezza degli alimenti" sono aggiunte le
seguenti: "e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti".
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.».
 
Art. 4

Disposizioni urgenti per lo svolgimento
di elezioni per l'anno 2021

1. In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale:
a) al comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021» e le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»;
b) al comma 4-terdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»;
(( b-bis) al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: «dell'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e dell'anno 2021»;
b-ter) al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: «del 2020» sono inserite le seguenti: «e del 2021» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31-quater, comma 1,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, edizione straordinaria:
«Art. 31-quater (Disposizioni d'urgenza per lo
svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei
deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020).
- 1. In considerazione della grave recrudescenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di
contenere il carattere particolarmente diffusivo del
contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86,
commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche'
dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni
suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28
febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma
4-terdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la
continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche'
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione
esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
2020, n. 248:
«Art. 1 (Misure urgenti strettamente connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da
COVID-19). - (Omissis).
4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono
stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' indette
per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si
svolgono entro il 20 maggio 2021 mediante l'integrale
rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste
e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino
al rinnovo degli organi di cui al primo periodo e'
prorogata la durata della gestione della commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, commi 5 e 6,
del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, recante
«Disposizioni urgenti in materia di consultazioni
elettorali per l'anno 2020», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 aprile 2020, n. 103, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-bis (Modalita' di svolgimento delle operazioni
di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2020). - (Omissis).
5. In considerazione della situazione epidemiologica
derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto
dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento
sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del
procedimento elettorale, nonche' di garantire il pieno
esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento
delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno
2020 e dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni
richiesto per la presentazione delle liste e delle
candidature e' ridotto a un terzo.
6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita'
di prevedere, per le elezioni regionali del 2020 e del
2021, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai
fini della prevenzione e della riduzione del rischio di
contagio da COVID-19.».
 
Art. 5

Proroga di termini in materia
di permessi e titoli di soggiorno

1. All'articolo 3-bis, comma 3. del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
b) le parole da: «alla cessazione» fino al termine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima data».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 3, del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125:
«Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti
amministrativi in scadenza). - (Omissis).
3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui
all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi
quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano
la loro validita' fino alla medesima data.».
 
(( Art. 5 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ))
.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.