Gazzetta n. 61 del 12 marzo 2021 (vai al sommario)
LEGGE 12 marzo 2021, n. 29
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021.
3. Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Lamorgese, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Cartabia


Avvertenza:

Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 10 del 14 gennaio 2021.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 143.
 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
All'articolo 1:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione»;
il comma 4 e' soppresso;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
4-ter. Qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia»;
al comma 5:
la numerazione del capoverso: «16-quinques» e' sostituita dalla seguente: «16-quinquies»;
dopo il capoverso 16-sexies e' aggiunto il seguente: « 16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca", le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) "Zona arancione", le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonche' le regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un'analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;
c) "Zona rossa", le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;
d) "Zona gialla", le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)». All'articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attivita' dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attivita' economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalita' tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalita' proprie dei predetti enti». All'articolo 3:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «principi stabiliti dal piano» e' inserita la seguente: «strategico»;
al secondo periodo, le parole da: «informa periodicamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'attuazione del piano» e' inserita la seguente: «strategico» e le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;
al comma 7, le parole: «e farmaco-epidemiologia» sono sostituite dalle seguenti: «e farmaco-epidemiologica» e le parole da: «di cui all'ordinanza» fino a: «n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza) - 1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per le mensilita' per cui l'incarico e' retribuito». All'articolo 4:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: "dell'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2021";
b-ter) al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: "del 2020" sono inserite le seguenti: "e del 2021"».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».