Gazzetta n. 62 del 13 marzo 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2020
Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, per l'annualita' 2020.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta

DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa';
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4, che ne definisce le modalita' di accertamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, che, all'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, con le medesime modalita', il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112 che, all'art. 4, stabilisce le finalita' del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione e che le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;
Visto l'art. 89, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo il quale, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 89, comma 2-bis stabilisce, fra l'altro, che i servizi previsti all'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 104, comma 2, prevede che, al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, concernente il riparto delle risorse per l'anno 2019 del Fondo per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'art. 3 della legge n. 112 del 2016;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, che stabilisce che «nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno» e che «agli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, in particolare la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», una disponibilita' per l'anno 2020, pari a 58.100.000,00 di euro;
Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare per l'annualita' 2020 mantenendo ferme le altre previsioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 novembre 2020;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare per l'annualita' 2020

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'anno 2020, pari a complessivamente euro 78.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna 3 della tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i piu' recenti dati Istat sulla popolazione residente.
2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilita' grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a, b e c, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, 15 milioni di euro dei 20 milioni di euro di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione, a favore di tali persone, delle progettualita' previste dal Fondo di cui al comma 1, ovvero di analoghe progettualita', anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% dei richiedenti il beneficio con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'art. 2 del decreto 23 novembre 2016, in vista della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire alle persone con disabilita' grave prive di sostegno familiare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 112 del 2016, e dell'art. 5, comma 5, del decreto 23 novembre 2016.
3. La colonna 4 della tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, aggiuntive a quelle gia' correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
4. Qualora a livello regionale gli obiettivi di servizio di cui al comma 2 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle risorse di cui al comma 2, le somme eccedenti sono allocate, secondo la priorita' generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1.
5. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.
 
Tabella 1
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare
Risorse destinate alle regioni - anno 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
da inviare per ogni annualita'

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITA'
Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

RENDICONTAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE ANNUALITA'

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI al 31 dicembre

Parte di provvedimento in formato grafico

SOLUZIONI ALLOGGIATIVE al 31 dicembre

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Programmazione degli interventi

1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, per l'annualita' 2020, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella piu' generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonche' nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione, secondo le modalita' di cui all'allegato B, contengono:
a) il quadro di contesto e le modalita' di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;
b) le modalita' di individuazione dei beneficiari;
c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
d) la programmazione delle risorse finanziarie;
e) le modalita' di monitoraggio degli interventi.
3. La programmazione di cui al comma 1 e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'anno 2020, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.
 
Art. 3

Erogazione e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' del Fondo di cui all'art. 1 e' condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalita' di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le rendicontazioni relative alle annualita' 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalita' di cui all'allegato A.
3. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 2 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unita' di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.
4. L'erogazione delle risorse e' condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
5. Le regioni si impegnano a rilevare, a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato D che forma parte integrante del presente decreto, rendendole disponibili entro il 31 maggio dell'anno successivo, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019.
6. In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualita' di riferimento e la documentazione prevista e' integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 456