Gazzetta n. 62 del 13 marzo 2021 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32 |
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera g); Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti; Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontaliera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE; Visto il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri; Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi; Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»); Visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97; Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprieta' aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2; Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti; Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, recante regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi; Visto il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256, che prevede un sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori, inclusi i trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei loro movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021, ogni altra modalita' di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi; Visto l'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 che prevede una Banca Dati per la registrazione delle informazioni per la registrazione e identificazione degli animali; Visto che il Ministero della salute gestiste la BDN, gia' istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per la tenuta del registro nazionale previsto all'articolo 101 del regolamento (UE) 2016/429; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991; Visto il regolamento (UE) 2017/625, Titolo II, Capo VI, relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali e, in particolare, l'articolo 80 che prevede che, per coprire i relativi costi, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelle obbligatorie armonizzate di cui all'articolo 79 del regolamento stesso; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 3 dicembre 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, di seguito «regolamento». Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il presente decreto determina altresi' la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta. 2. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto. 3. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorita' competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea. 4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 del presente decreto. 5. In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorita' competenti per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, il presente decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi dell'articolo 80 del regolamento. 6. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano: a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per: a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13; b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13; c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9; d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste.
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.: «Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. (12) 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3, lett. g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245: «Art. 12. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - (Omissis). 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1. Il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: (Omissis). g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformita' alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorita' competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia. (Omissis).». - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31. - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2004, n. L 139. - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004/CE, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2004, n. L 139. - Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE, regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 aprile 2017, n. L 95. - Il regolamento (CE) 9 marzo 2016 n. 2016/429, regolamento del Parlamento europeo relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2016, n. L 84. - Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. - Il regolamento (CE) 12 novembre 2019, n. 2019/2128/UE, regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. - La decisione 17 aprile 2007 n. 2007/275/CE della Commissione relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri, a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 maggio 2007, n. L 116. - Il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 dicembre 2019, n. L 312. - Il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 settembre 2019, n. L 250. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre 2019, n. L 277. - Il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. - Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 31 maggio 2001, n. L 147. - Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 novembre 2004, n. L 338. - Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 8 febbraio 2005, n. L 35. - Il regolamento (CE) n 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 novembre 2009, n. L 300. - Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 febbraio 2011, n. L 54. - Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 novembre 2011, n. L 304. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 ottobre 2019, n. L 261. - Il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 dicembre 2008, n. L 354. - Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 dicembre 2008, n. L 354. - Il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprieta' aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 dicembre 2008, n. L 354. - La legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39. - Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1999, n. 105: «Art. 4. (Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari). - (Omissis). 3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui all'articolo 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.». - Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261: «Art. 2. (Autorita' competenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283.». - Il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103. - Il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65. - Il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64. - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. - Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, recante regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1958, n. 178. - Il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256, che prevede un sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori, inclusi i trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei loro movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021, ogni altra modalita' di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84. - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999, S.O.: «Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero perle politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza. 2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati: a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni; b) la data di nascita; c) il sesso; d) la razza o il mantello; e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000; f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita; g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda; h) la data del decesso o della macellazione; i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale. 3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati: a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto; b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri; b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile. 4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000. 5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a); b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera b). 5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite: a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001; b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002. 6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina. 6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo.». - Il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. - L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, cosi' recita: «Art. 2. (Autorita' competenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, vedi nelle note alle premesse. |
| ALLEGATO 1 Tariffe per i controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali effettuati dal Ministero della salute.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO 2 Tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti ai sensi dell'allegato IV capo II del regolamento.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO 3
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO 4 MODULI PER COMUNICAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO 5 MODULI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO 6 MODULI PER RENDICONTAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti: a) «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, articolo 2, paragrafo 1, lettera b); b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato, nonche' le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura; c) «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1: 1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che cio' non alteri sostanzialmente la loro natura; 2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004; 3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento; d) e' considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 178/2002, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliero e per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124.
1. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali e sulle merci ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, applica le tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabella A, Tabella D e Tabella E del presente decreto, in conformita' all'articolo 79, paragrafo 1, e all'articolo 80 del regolamento. 2. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sugli animali e sulle merci, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento, applica le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella B del presente decreto, in conformita' all'articolo 79, paragrafo 2, lettera a) del regolamento. 3. Per il finanziamento dei controlli periodici di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella C, del presente decreto, si applica, in conformita' all'articolo 80 del regolamento, a tutte le partite di merci diverse da quelle soggette ai controlli di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento, notificate dall'operatore attraverso il sistema informativo TRACES. 4. Le tariffe relative alle prestazioni rese per i controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento effettuati dal PCF presso i depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 2, in conformita' all'articolo 80 del regolamento. 5. Sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita le analisi di laboratorio derivanti dai: a) controlli intensificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019; b) controlli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione del 22 ottobre 2019; c) controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 4 e agli articoli 66, 67, 137 e 138 del regolamento. 6. L'importo dei costi delle analisi deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al PCF. 7. Per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali eseguiti presso i PCF, i punti di controllo e i depositi doganali, l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 e fornisce anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento. 8. Le spese per il trattamento di trasferta del personale dei PCF impiegato su richiesta dell'operatore nelle attivita' di controllo di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, presso i depositi doganali di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 e presso i punti di controllo, sono a totale carico dell'operatore interessato. 9. Le tariffe relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 3, in conformita' all'articolo 80 del regolamento. 10. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo e' effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2124, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 7 novembre 2019, n. 2019/1873/UE, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 22 ottobre 2019 n. 2019/1793/UE, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca.
1. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, Tabelle A e B del presente decreto. Le tariffe sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. 2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto, sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. 3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, applica la tariffa individuata nell'allegato 1, sezione 4, tabella B, del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. 4. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, applica le tariffe forfettarie annuali individuate in base a tre fasce di rischio, di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C, del presente decreto. Le tariffe forfettarie, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento medesimo e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di rischio riferito ad ogni stabilimento/nave. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale. 5. Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei controlli ufficiali successivi al riconoscimento di cui ai commi 2 e 4; in funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento puo' essere previsto un sopralluogo con periodicita' variabile da uno all'anno fino ad uno ogni cinque anni. 6. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e 2 comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per l'esportazione
1. I controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali finalizzati all'attivita' di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi, costituiscono un compito istituzionale delle autorita' competenti e sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore. 2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati all'abilitazione all'esportazione, incluso l'eventuale sopralluogo, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera a), del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. 3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica della risoluzione di una non conformita' rilevata nel corso del controllo ufficiale per l'esportazione, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera b) del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. 4. Il Ministero della salute, ai fini della ricertificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste per l'esportazione applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera c) del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. E' responsabilita' dell'operatore provvedere a trasmettere al Ministero della salute l'evidenza dell'avvenuto pagamento. 5. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, nell'interesse e su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attivita' di esportazione, applica la tariffa su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al presente comma deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe. 6. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di cui al comma 5 quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. 7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale. Tale costo e' aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 6 Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali dell'Azienda sanitaria locale
1. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, applica su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore tra quelle previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. Per il calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferimento alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6,00 alle ore 18,00 per la visita ante mortem e l'ispezione post mortem, relativamente all'attivita' di macellazione o di lavorazione della selvaggina, e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del presente decreto l'operatore responsabile dello stabilimento come individuato dall'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concordare con l'Azienda sanitaria locale la programmazione delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali. 2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, applica su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, e' riferita al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. 3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, applica la tariffa piu' favorevole all'operatore tra: a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe delle sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento. 4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo l'Azienda sanitaria locale calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. 5. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse attivita' di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, l'Azienda sanitaria locale applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione. 6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantita' superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o piu' attivita' di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella. 7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al comma 6, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa categorizzazione regionale deve essere ricondotto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano alle fasce di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A. 8. Le tariffe, determinate in conformita' all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale. 9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o piu' attivita' registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attivita' della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento. 10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico. Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attivita' di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A. 11. E' assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo stabilimento che ha iniziato una o piu' attivita' di cui al medesimo comma in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6. 12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia attivita' di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, sia attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica rispettivamente quanto previsto al comma 5, e la pertinente tariffa prevista all'allegato 2, sezione 6, tabella A, fatte salve le indicazioni nella medesima tabella A. Per gli stabilimenti riconosciuti per l'attivita' sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP», la tariffa dell'allegato 2, sezione 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, comma 1, viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziche' sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione di cui al comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa piu' favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria. 13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, inclusive degli eventuali sopralluoghi, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del presente decreto, per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori: a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004; b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del regolamento; c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009; d) della sanita' animale, limitatamente al riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429. 14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto, qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria, in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacita' gestionale dello stabilimento. Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi: a) sospensione o revoca del riconoscimento; b) sospensione o cessazione dell'attivita' di un operatore o stabilimento registrato; c) variazione della toponomastica; d) variazione di rappresentate legale di societa' di capitali. 15. La tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti di cui al comma 13, previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, e' determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2. 16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione post mortem degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. Qualora l'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca della Trichinella all'interno del proprio stabilimento, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico e nessuna riduzione e' prevista sulle tariffe per i controlli ufficiali calcolate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 del presente decreto.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 12 gennaio 2005 n. 183/2005/CE, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1069/2009/CE, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento. (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 7 Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta
1. Per l'ispezione effettuata, su richiesta dell'interessato, secondo la disciplina regionale, dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a), comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b). Nel caso dell'ispezione di cui al presente comma, gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. 2. Nel caso in cui il privato, per la macellazione di cui al comma 1, non richieda l'intervento dell'Azienda sanitaria locale, l'importo dell'esame per la ricerca delle Trichinelle, ove prevista, e' a carico dello stesso privato che lo corrisponde al laboratorio. 3. Per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di animali selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, l'Azienda sanitaria locale applica, per ogni intervento richiesto, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a), comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nello stesso intervento, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b). 4. Ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto di attivita' venatoria o abbattuti nei piani di controllo, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle e' effettuata gratuitamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale. |
| Art. 8
Maggiorazioni
1. Ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati: a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; b) nei giorni festivi; c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attivita' ufficiale. 2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' calcolata separatamente dalle altre tariffe, con le modalita' di cui all'allegato 5, modulo 12. 3. Quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3, sono effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono integrate dalla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 3, maggiorata del 30 per cento. 4. La tariffa applicata all'operatore e' maggiorata dello 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La maggiorazione di cui al presente comma e' calcolata con le modalita' di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto per le tariffe di competenza dell'Azienda sanitaria locale e con le modalita' di cui allegato 5, modulo 14 del presente decreto per le tariffe di competenza dei PCF e non rientra nella ripartizione di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto. Sono escluse dalla maggiorazione dello 0,5 per cento: a) le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto; b) le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'allegato 2, sezione 9 del presente decreto; c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto; d) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione 3 del presente decreto; e) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel, di cui all'allegato 1, sezione 4 del presente decreto; f) le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali ai fini export, di cui all'allegato 1, sezione 5 del presente decreto. 5. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le tariffe di cui allegato 1, sezione 1 del presente decreto sono integrate dalla tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 recante riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.: «Art. 1. (Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e' fissato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi. (Omissis). 4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano. (Omissis).». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2124, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 9 Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale
1. Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del regolamento e per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali. 2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformita', o sospetta non conformita' successivamente confermata, da parte dell'Autorita' competente ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformita', di cui al comma 1, sia contestuale ad un controllo ufficiale gia' programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati. 3. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli: a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali; b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7; c) per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza. 4. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista nel caso in cui l'ispezione ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza. 5. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma e' applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello. 6. La tariffa di cui ai commi 1 e 5 si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente. 7. Le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente articolo sono aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 8. I controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformita' sono tariffati a carico dell'operatore solo a seguito di conferma della non conformita' ai sensi rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento. 9. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 10
Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali su base oraria
1. La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali e' definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorita' competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento. L'importo della tariffa oraria e' riportato nell'allegato 3, sezione 1. 2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali su base oraria, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, e' determinata con le modalita' indicate nell'allegato 5, modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare e' il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 11 del presente decreto. 3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali, di competenza del Ministero della salute, e' determinata con le modalita' indicate nell'allegato 5, modulo 14, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per le ore e frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare e' di quindici minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 14.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 11
Tariffe per la controversia
1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanita' l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto. 2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve essere versata anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita' che esegue l'esame documentale e le eventuali altre analisi, prove o diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13 del presente decreto.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193: «Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.». |
| Art. 12
Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute
1. Gli importi complessivi delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono versati dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale, gestione online. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dall'operatore al momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES. 3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma 1, i PCF possono consentire all'operatore che si avvale in modo ricorrente dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del «conto a scalare»; in tal caso l'operatore interessato versa in anticipo un importo calcolato dal PCF. 4. Quando e' adottato il criterio del «conto a scalare» e l'operatore interessato cessa l'attivita', il PCF restituisce, su richiesta dell'operatore stesso, gli importi residui sul conto. 5. Gli importi del «conto a scalare», che risultassero a fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore interessato o accreditati per l'anno successivo. 6. Le spese di cui all'articolo 3, comma 8, sono versate dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo. 7. La tariffa di cui all'allegato 1, sezione 3, e' versata dall'operatore interessato su conto corrente intestato al Ministero della salute, al capo XX - capitolo n. 2583 - dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato alla Tesoreria dello Stato, riportando nella causale del versamento il riferimento al riconoscimento del deposito doganale. 8. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento e' spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute. 9. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabelle A e B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. La visita e' effettuata entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero. 10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo e' effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero. 11. Ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 2, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 6, l'operatore corrisponde la tariffa relativa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A. Ai fini dell'esecuzione del controllo ufficiale, l'operatore deve dare riscontro al Ministero della salute della corresponsione della tariffa. 12. Ai fini dell'applicazione della tariffa forfettaria di cui all'articolo 4, comma 4, entro il 15 gennaio di ogni anno, gli operatori responsabili delle navi-stabilimento corrispondono al Ministero della salute la tariffa relativa al livello di rischio di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C. 13. Le tariffe di cui alla sezione 5 dell'allegato 1, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento e' spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute. |
| Art. 13
Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale
1. L'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e 3 dell'allegato 4, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5, con periodicita' almeno trimestrale. 2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4. L'Azienda sanitaria locale, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9 comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5, con periodicita' almeno trimestrale. 3. Gli operatori che effettuano le attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sara' necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2. L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attivita' di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10. 4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6. 5. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui all'articolo 9, comma 5, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7. 6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, emette richiesta di pagamento della relativa tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine dei procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente alle ore aggiuntive, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima sezione 8 ed emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui all'articolo 6, comma 15, emette richiesta di pagamento della tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7. 7. L'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 9. 8. L'Istituto Superiore di Sanita', per le attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13. 9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla tariffa di cui al comma 1. 10. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, sono corrisposti dall'operatore all'Azienda sanitaria locale. 11. Gli operatori provvedono al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento. 12. Qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore a 20 euro, e' possibile emettere tale richiesta al raggiungimento dell'importo di 20 euro entro l'anno di riferimento. Qualora l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione non viene effettuata in quanto antieconomica ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 4 del regolamento. 13. Le tariffe dell'allegato 2, sezione 6, non sono restituite all'operatore in caso di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, non sono applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare. 14. Le somme relative alle richieste di pagamento emesse dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti di contabilita' generale dedicati. Le somme riscosse sono contabilizzate con periodicita' trimestrale.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 14
Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute
1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, sono destinati e vincolati: a) la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/articolo 14 del capo XX per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma «Sanita' pubblica veterinaria» nell'ambito della missione «Tutela della salute»- categoria «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilita' Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai PCF e dai punti di controllo, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato 3, sezione 2, nonche' per ogni altro onere correlato; b) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per l'attivita' di supporto sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al medesimo il costo; c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX. 2. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 8, comma 4 sono versati alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ articolo 17 del capo XX. 3. I PCF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile e anche il relativo versamento deve avere cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscosse. 4. Le tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 3, 4 e 5, non rientrano nella ripartizione di cui al presente articolo. |
| Art. 15
Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale
1. Le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale sulla base del presente decreto, sono ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali come indicato nel comma 2. 2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo la seguente ripartizione: a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all'attivita' svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi; b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali; c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali; d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attivita' correlate ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali; e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attivita' di controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero. 3. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2, gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo. 4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2, da parte dell'Azienda sanitaria locale, la regione o la provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima. 5. La maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 4, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute. 6. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 16, dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 9, commi 8 e 9, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale al quale e' stato inviato il campione. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono, a livello regionale o di province autonome, l'eventuale ripartizione tra regione e province autonome e Azienda sanitaria locale delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'allegato 2, sezione 8.
Note all'art. 15: - L'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, cosi' recita: «Art. 7-quater. (Organizzazione del dipartimento di prevenzione). - (Omissis). 4. Le strutture organizzative dell'area di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilita', dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonche' della gestione delle risorse economiche attribuite. (Omissis).». |
| Art. 16
Modalita' di rendicontazione delle tariffe
1. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15, con periodicita' semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6. 2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente. 3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma 2, al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto. 4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3. 5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla rendicontazione di cui al comma 1. 7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 621, 622 e 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e comunicano semestralmente al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all'articolo 14 del presente decreto, delle tariffe riscosse, utilizzando il modulo 5 dell'allegato 6 del presente.
Note all'art. 16: - L'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, cosi' recita: «Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza. I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce. Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.». - Si riporta il testo degli articoli 621, 622, 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130: «Art. 621. - Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono. Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola distinto in due parti. La prima parte dimostra: a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione; b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato; c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione. La parte seconda dimostra: d) il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione; e) il debito per somme incassate; f) le somme versate; g) i discarichi amministrativi; h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio o al termine della gestione. Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio. Agli effetti della responsabilita' di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite. Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza.» «Art. 622. - I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni provincia o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai quali furono presentati, vengono da questi trasmessi alle competenti ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di servizio, corredati con i relativi documenti.» «Art. 623. - Le ragionerie centrali (332), riveduti i conti ad esse pervenuti, in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti.». |
| Art. 17
Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento
1. In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 2, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. 2. In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, come da modulo 6 dell'allegato 4, da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non e' stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A. 3. Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. 4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva. 5. Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per gli stabilimenti riconosciuti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospensione dell'attivita' di macellazione e di lavorazione della selvaggina. 6. Contestualmente all'avvio della procedura prevista al comma 4, per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta. |
| Art. 18
Modalita' di aggiornamento e modifica degli allegati
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al titolo II, capo VI del regolamento (UE) 2017/625, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere a: a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2, gli importi della tariffa oraria di cui all'allegato 3 nonche' gli allegati 4, 5 e 6 del presente decreto relativi alle modalita' di comunicazione, calcolo e rendicontazione delle tariffe; b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429. 2. Con decreto del Ministro della salute previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere ad aggiornare l'elenco delle attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 19
Adempimenti dell'Unione
1. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il link alla pagina web con le informazioni pubbliche relative alle tariffe secondo quanto disposto dall'articolo 85 del regolamento.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 21
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' abrogato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessano di avere efficacia il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del Ministro della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore «certificazioni e nulla osta», punto 17 del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991. 2. Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Amendola, Ministro per gli affari europei
Speranza, Ministro della salute
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 21: - Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004", e' abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 21 del presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 2008. - Il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011, recante «Modalita' tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194», abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011. - Il decreto del Ministro della salute 3 giugno 2015, recante «Tariffe e modalita' tecniche relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero presenti in acque internazionali e per l'attivita' ispettiva di monitoraggio delle stesse», abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015. - Il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, recante: «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, S.O. |
|
|
|