Gazzetta n. 64 del 15 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 gennaio 2021, n. 33
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonche' le modalita' con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; ed in particolare l'articolo 6, comma 3, che ha aggiunto l'articolo 10-ter alla legge 15 dicembre 1990, n. 386»;
Visto l'articolo 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che reca la disciplina del preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e l'annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458;
Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmessa in data 27 novembre 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della giustizia
7 novembre 2001, n. 458

1. Al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, le parole «di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e avvenuto pagamento, effettuato successivamente all'iscrizione nell'archivio, di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente»;
c) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Sono trasmessi all'archivio anche i dati relativi al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente effettuato successivamente all'iscrizione.»;
d) all'articolo 11, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato sono esercitati, anche presso le sezioni remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo l'art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205):
«Art. 36 (Archivio informatico). - 1. (omissis).
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita
la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati
personali, disciplina le modalita' con cui i soggetti ivi
individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto
dal comma 1 del presente articolo e, se necessario,
rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento
sono individuate le modalita' con cui la Banca d'Italia,
attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento
e ne consente la consultazione.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE».
- Si riporta il testo l'art. 10-ter della legge 15
dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari):
«Art. 10-ter (Preavviso di revoca dell'autorizzazione
all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione
dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito). - 1.
Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di
carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento
comunicano al titolare della carta che:
a) a partire dalla data indicata nella comunicazione
sara' revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta,
con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio
di cui al precedente art. 10-bis;
b) l'iscrizione di cui alla lettera a) puo' essere
evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento
di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente;
c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito
nei confronti dell'emittente venga effettuato
successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio,
tale circostanza sara' annotata dall'emittente
nell'archivio stesso.
2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera
c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal
momento in cui e' operativo l'adeguamento della struttura
tecnica dell'archivio, cosi' come comunicato dalla Banca
d'Italia.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata
all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo
quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa
la data di spedizione e quella di ricevimento, e puo'
essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre
comunicazioni.».
- Il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre
2001, n. 458, reca: «Regolamento sul funzionamento
dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 7 e 11 del
citato decreto del Ministro della giustizia 7 novembre
2001, n. 458, cosi' come modificati dal presente
regolamento:
«Art. 1 (Struttura dell'archivio informatizzato degli
assegni bancari e postali e delle carte di pagamento). - 1.
L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e
delle carte di pagamento, istituito presso la Banca
d'Italia dall'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n.
386, introdotto dall'art. 36 del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507, costituisce un servizio di interesse
economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. L'archivio e' costituito dalla sezione centrale
presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le
banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari
vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture.
3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le
misure necessarie ad assicurare l'efficiente interazione
delle sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio.
4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente
esterno per la gestione dell'archivio, questi e' tenuto a
presentare, annualmente, una relazione sull'attivita'
svolta alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento.
Si osservano le disposizioni di cui al capo IV del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-quaterdecies del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
«Art. 2 (Dati contenuti nell'archivio). - 1.
Nell'archivio sono iscritti i seguenti dati:
a) estremi identificativi del soggetto che trasmette
i dati e data della trasmissione;
b) per le persone fisiche traenti degli assegni
emessi senza autorizzazione o senza provvista e per i
titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del
mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi
relativi alle transazioni effettuate: cognome, nome, luogo
e data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto
all'atto della conclusione della convenzione di assegno;
c) per gli enti, anche se privi di personalita'
giuridica, traenti degli assegni emessi senza
autorizzazione o senza provvista e titolari di carte di
pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione
all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della
mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni
effettuate: denominazione o ragione sociale, sede legale,
codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianale;
d) per gli assegni emessi senza autorizzazione o
senza provvista: coordinate, divisa, importo;
e) coordinate dei moduli di assegno dei quali sia
stato denunciato il furto o lo smarrimento;
f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti;
g) per le carte di pagamento per le quali sia stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo: emittente, numero,
scadenza e avvenuto pagamento, effettuato successivamente
all'iscrizione nell'archivio, di tutte le ragioni di debito
nei confronti dell'emittente;
h) per le carte di pagamento delle quali sia stato
denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero,
scadenza.
2. Sono altresi' iscritti in archivio i dati relativi
all'indicazione dell'autorita' procedente, del tipo e della
durata delle sanzioni e dei divieti di cui all'art. 10-bis,
comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386,
delle norme di legge violate, nonche' del cognome, del
nome, del luogo, della data di nascita, del sesso, della
residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale del
soggetto nei cui confronti sono state applicate le suddette
sanzioni.».
«Art. 7 (Trasmissione dei dati relativi alle carte di
pagamento). - 1. I dati relativi alle carte di pagamento e
alle generalita' del responsabile dell'utilizzo secondo la
disciplina contrattuale sono trasmessi quando e' revocata
l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in
conseguenza del mancato pagamento o della mancata
costituzione dei fondi relativi alle transazioni
effettuate. Sono trasmessi all'archivio anche i dati
relativi al pagamento di tutte le ragioni di debito nei
confronti dell'emittente effettuato successivamente
all'iscrizione.».
«Art. 11 (Diritti dell'interessato). - 1. Il diritto di
accesso ai dati personali e gli altri diritti
dell'interessato sono esercitati, anche presso le sezioni
remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al
capo III del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art.
2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le
cancellazioni da effettuare in conseguenza dell'esercizio
di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto
che ha trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 gennaio 2021

Il Ministro: Bonafede
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 395