Gazzetta n. 66 del 17 marzo 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2020 |
Approvazione dell'atto integrativo alla convenzione del 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e RAI Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia, prorogata fino al 29 aprile 2021. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare l'art. 19 lett. c), che prevede che la societa' concessionaria e' tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche, fra le altre, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'art. 20, ultimo comma, che prevede che i servizi radiotelevisivi aggiuntivi sono regolati mediante apposite convenzioni fra la competente amministrazione dello Stato e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 2, che dispone che la Repubblica tutela, fra le altre, la lingua e la cultura della popolazione parlante il friulano e l'art. 12, che prevede che nella convenzione tra il. Ministero dello sviluppo economico e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana. S.p.a., nonche' delega al. Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Visto il «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la convenzione del 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e RAI Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia, prorogata fino alla data del 29 aprile 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell'art. 49, comma 1-quinquies del TUSMAR, introdotto dall'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Visto il contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018 - 2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 25, lettera k), in base al quale «la RAI - in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della convenzione - e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in lingua (...) friulana (...) per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; Visto l'atto integrativo alla convenzione del 28 aprile 2017 sopra richiamata, stipulato il 5 agosto 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e RAI Com S.p.a., nelle more della stipula di una nuova convenzione, al fine di assolvere agli obblighi aggiuntivi relativi alla lingua friulana introdotti dal succitato contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022, assicurando di conseguenza la trasmissione di programmi televisivi in lingua friulana e incrementando altresi' la programmazione radiofonica trasmessa in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Viste le note inviate via PEC dalla RAI il 27 luglio 2020 (prot. IST/D/00538) e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 31 luglio 2020 (prot. 0000039), con le quali e' stato preventivamente concordato fra la RAI e la regione stessa il progetto operativo oggetto dell'atto integrativo sopra richiamato, ai sensi del sopra citato art. 25, comma 1 lettera k) del Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022; Visto il documento unico di regolarita' contributiva, con scadenza validita' il 15 ottobre 2020, attestante la regolarita' contributiva di RAI Com S.p.a.; Vista la comunicazione del 30 luglio 2020 di RAI Com S.p.a. sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni; Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103., sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019 con il quale il dott. Andrea Martella e' stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, n. 1876, con cui al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Andrea Martella, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato l'annesso atto integrativo del 5 agosto 2020 - CIG 8392011A8C alla convenzione del 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e RAI Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia - CIG 8275762ED5, prorogata fino alla data del 29 aprile 2021. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2020
p. il Presidente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di informazione ed editoria Martella
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 304 |
| Allegato
Atto integrativo
alla Convenzione del 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e RAI Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia - CIG: 8275762ED5, prorogata fino alla data del 29 aprile 2021 (di seguito «Convenzione»)
tra
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Ferruccio Sepe, nella sua qualita' di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
e
RAI Com S.p.a., societa' con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita I.V.A. ed iscrizione al registro delle imprese n. 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 interamente versato, soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento esercitata dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito anche «Rai», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06382641006) di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua qualita' amministratore delegato e legale rappresentante; di seguito denominate anche "Parti". CIG: 8392011A8C. Vista la Convenzione del 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e RAI Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia, prorogata fino alla data del 29 aprile 2021; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico stipulato il 21 febbraio 2018 fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radio televisione italiana per il periodo 2018-2022, che prevede all'art. 25 lettera k che la RAI e' tenuta a garantire, fra l'altro, la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Ritenuto che, nelle more della stipula di una nuova Convenzione, ai fini della tutela della lingua friulana sia opportuno assicurare la trasmissione di programmi televisivi e incrementare la programmazione radiofonica in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, cosi' come disposto dal succitato Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022; Ravvisata pertanto l'esigenza di stipulare a tal fine un atto integrativo alla Convenzione sopra richiamata; Viste le note inviate via PEC dalla RAI il 27 luglio 2020 (prot. IST/D/00538) e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 31 luglio 2020 (prot. 0000039), con le quali e' stato concordato fra la RAI e la Regione stessa il progetto operativo oggetto del presente atto integrativo, ai sensi del sopra citato art. 25, comma 1 lettera k) del Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022, ai fini della stipula del presente atto integrativo; Tenuto conto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo;
Tutto cio' premesso le parti stabiliscono quanto segue:
1. Il presente atto integra i servizi a tutela della lingua friulana previsti dall'art. 2, comma 1 della Convenzione in oggetto richiamata nelle premesse. 2. RAI Com, per conto di RAI, si impegna alla produzione e alla diffusione di trasmissioni televisive in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nella misura di: n. 16,5 ore di trasmissioni televisive di produzione, corrispondenti su base annua a n. 28 ore di trasmissione, realizzate direttamente e/o indirettamente da RAI o acquisite da soggetti terzi; n. 17,5 ore di trasmissioni radiofoniche, corrispondenti su base annua a n. 30 ore di trasmissioni. 3. Le suddette trasmissioni andranno in onda, salvo insindacabili esigenze di palinsesto, cause di forza maggiore e/o di caso fortuito, a partire dal 1° ottobre 2020. 4. A fronte dell'integrazione di programmazione di cui al presente Atto integrativo, la Presidenza del Consiglio corrisponde a RAI Com un corrispettivo pari ad euro 321.000,00 (trecentoventunomila/00) comprensivo di I.V.A., corrispondente ad un corrispettivo integrativo su base annua pari a euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) comprensivo di I.V.A., per un totale complessivo di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) comprensivo di I.V.A. dedicato annualmente alla tutela della lingua friulana. 5. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto integrativo, con decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, sara' istituito un apposito Comitato di indirizzo e monitoraggio che, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della RAI, avra' il compito di: a) monitorare l'attivita' di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi, nonche' monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attivita' oggetto del presente atto integrativo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. Il Comitato potra' altresi' formulare suggerimenti in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana, proponendo anche variazioni purche' motivate; b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui al presente atto integrativo relativamente alla durata dello stesso; a tale scopo RAI Com fornira' al Comitato un'ampia informativa scritta, recante, tra l'altro, le ore trasmesse, nonche' le relazioni relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ed e' composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e tre rappresentanti del gruppo RAI. Le spese inerenti al funzionamento del Comitato sono a carico degli enti rappresentati nel comitato stesso, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti. Delle decisioni assunte dal Comitato a seguito di ciascuna riunione, dovra' essere data evidenza documentale attraverso la redazione di apposito verbale. 6. Il presente atto integrativo alla Convenzione e' immediatamente esecutivo per RAI Com, mentre, ai sensi del punto 131 dell'Allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo. 7. Il presente atto integrativo ha durata di sette mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino al 29 aprile 2021, data di scadenza della Convenzione in oggetto. Nelle more della stipula della nuova Convenzione citata nelle premesse, le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo del presente atto integrativo, alle medesime condizioni e modalita', mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC. 8. Per tutto quanto non modificato e/o integrato dal presente atto si rinvia al testo della Convenzione in oggetto, la cui validita' ed efficacia viene espressamente richiamata in ogni sua parte. Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 5 agosto 2020 p. la Presidenza del Consiglio dei ministri: Sepe p. RAI Com S.p.a.: Teodoli |
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