Gazzetta n. 66 del 17 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 22 dicembre 2020, n. 192
Modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177, concernente i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attivita' culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalita' la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015;
Visto l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e' assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta»;
Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, che aggiunge, tra i prodotti acquistabili con la Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, recante «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 183, comma 11-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale «Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020, e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera»;
Visto l'articolo 1, comma 358, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta»;
Tenuto conto dell'incremento, pari a 30 milioni di euro, del capitolo 1430, iscritto nella missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, destinato all'assegnazione della Carta elettronica ai beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2020, disposto dalla legge 8 ottobre 2020, n. 128, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020»;
Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure di riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni gia' realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e, in particolare, della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalita' di registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, della fatturazione;
Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la carta elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle precedenti analoghe misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, con la sola integrazione dei prodotti dell'editoria audiovisiva e degli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i beni acquistabili;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la migliore continuita' delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'Amministrazione ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata, di continuare ad utilizzare tale strumento;
Sentito il garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 17 dicembre 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177

1. Al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»;
b) all'articolo 2, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»;
c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nell'anno 2020.»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2019 e fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2020.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2020 possono utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto indicato al comma 2, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.»;
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «da parte dei beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2019 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2020,»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 4, dopo le parole «legge 30 dicembre 2018, n. 145,», sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»;
2) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono disciplinate la tipologia dei dati trattati con il «registro vendite», la finalita' di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.»;
g) all'articolo 10, comma 1, le parole «prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente regolamento»;
h) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede:
a) per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 980 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 604 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l'anno 2019;
b) per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 190 milioni di euro, e delle risorse, pari a 30 milioni di euro, iscritte nella missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2021 e quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2020 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2022.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
e per il turismo
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 310

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», e'
stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
- Si riporta il testo degli articoli da 19 a 22 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale). - 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia
digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.»
«Art. 21 (Organi e statuto). - 1. Sono organi
dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il direttore generale e' il legale rappresentante
dell'agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro quarantacinque giorni dalla nomina del
direttore generale, in conformita' ai principi e criteri
direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili
con il presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato
di indirizzo sia composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti
delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di
previsione per ciascun ministero in materia di informatica
e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla
legge annuale di stabilita', non sia inferiore al trenta
per cento della previsione annuale complessiva per le
Amministrazioni centrali, affinche' siano rappresentate
sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della
spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del
Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni,
emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di
spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di
funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di
nomina del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione
dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
e strumentali). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli
organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto continuano a svolgere
le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore
generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli
enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi,
che sono corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e
trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il direttore generale esercita in via transitoria le
funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di
cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di commissario
straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia digitale il
personale di ruolo delle amministrazioni di cui
all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e
strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Le risorse
finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate
con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono destinate alle
finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa
Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati.
Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo
1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica
«Societa' dell'informazione» che permangono nella
disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che puo' avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura
di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni. E' fatto salvo il diritto di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato
presso il Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di
lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto
fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20,
comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze
dell'agenzia. Il personale comandato non transitato
all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di
appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di
contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale
dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse
umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la
dotazione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo
conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni
dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse
e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le
collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita
la tabella di equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti
trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
7.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul
patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui
all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono
programmi informatici o parti di essi a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso
sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti
soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a
soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto».».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 979 e 980,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita' i
quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
980. Per le finalita' di cui al comma 979 e'
autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno
2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 giugno 2019, n. 59, recante «Misure urgenti in materia
di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di
sostegno del settore del cinema e audiovisivo e
finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, di credito d'imposta per investimenti
pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e
radiofonico, di normativa antincendio negli edifici
scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA
Euro 2020, nonche' misure a favore degli istituti superiori
musicali e delle accademie di belle arti non statali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019,
n. 81:
«Art. 3 (Misure urgenti di semplificazione e sostegno
per il settore cinema e audiovisivo). - 1. Al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo
periodo e' innalzata: a) al cinquantatre' per cento, per il
periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al
cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per
cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse;
2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio
2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di
almeno la meta'» sono soppresse; alla lettera b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota e'
ridotta a un quinto per l'anno 2020»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella
fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione,
escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni
sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di
teletext e televendite, a opere cinematografiche e
audiovisive di finzione, di animazione, documentari
originali di espressione originale italiana, ovunque
prodotte; almeno un quarto di tale quota e' riservata a
opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le
percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere
rispettate su base annua»;
b) all'articolo 44-ter:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a
opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;
b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da
produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo
44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla
meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata» sono inserite le
seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le
lettere a), b) e c) sono soppresse; e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le
seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»;
le lettere a) e b) sono soppresse;
5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo
44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla
meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti: «a) al 4 per cento nel 2020; b)
al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;
7) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo
44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote
di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al
preacquisto di opere cinematografiche di espressione
originale italiana, ovunque prodotte da produttori
indipendenti.»;
8) al comma 5, le parole da: «di animazione
appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori
indipendenti e specificamente destinate ai minori una
ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della
quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di
cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere
d'animazione»;
c) all'articolo 44-quater:
1) al comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine il
seguente periodo: «. Per i fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un
corrispettivo specifico per la fruizione di singoli
programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del
catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di
opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque
anni;»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b)
gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee
prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5
per cento dei propri introiti netti annui in Italia,
secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di
investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in
misura pari al 15 per cento.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il
Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al
comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non
superiore al 20 per cento, in relazione a modalita'
d'investimento che non risultino coerenti con una crescita
equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale,
nonche' sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa
in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore
a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita',
comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera
b), fino al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai
produttori indipendenti di una quota di diritti secondari
proporzionale all'apporto finanziario del produttore
all'opera in relazione alla quale e' effettuato
l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali
da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori
indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
1, lettera b), fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma
1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo
economico, entro due anni dalla data della sua entrata in
vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo
sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies,
comma 4.»;
3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo
specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le
modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi
anche il riconoscimento al titolare del diritto della
remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i
costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera
medesima sulla piattaforma digitale.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Una
quota non inferiore al 50 per cento della percentuale
prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1,
lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle opere
di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli
ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il
regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies
prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto
della sotto quota di investimento di cui al presente comma,
sia riservato a opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte da produttori
indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere
prodotte negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
d) all'articolo 44-quinquies:
1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno
2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal
2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento
previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle
seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le
eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del
15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno,
devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta
agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il
fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la
quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere
conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta
nell'anno successivo.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica
annualmente a ciascun fornitore di servizi di media
audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero
l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno
successivo ovvero l'eventuale superamento della quota
stessa da conteggiare nell'anno successivo.
3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo
51, in caso di mancato recupero della quota in difetto
nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al
15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;
e) all'articolo 44-sexies:
1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti
Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera b),
le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»;
2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter»
sono inserite le seguenti: «e all'articolo 44-quater»; alla
lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi
e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere
cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
documentari originali, di espressione originale italiana
ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e
l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo
meramente esecutivo;»;
3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle
seguenti: «per i beni e le attivita' culturali».
2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, e' adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre
2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) all'alinea, primo periodo, le parole «un
Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole:
«quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui
uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le
parole: «Il Presidente e» sono soppresse;
2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti»
sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;
3) alla lettera b), la parola: «sette» e'
sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole
«dei minori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra
sociologi con particolare competenza nella comunicazione
sociale e nei comportamenti dell'infanzia e
dell'adolescenza»;
4) la lettera d) e' abrogata;
b) al comma 6, le parole: «di tutte le
professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed
e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono
sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di
cui al comma 3, lettera g)».
4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate
le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «di cui
agli articoli 26 e 27 non puo' essere inferiore al 15 per
cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26 e 27,
comma 1, non puo' essere inferiore al 10 per cento e
superiore al 15 per cento del Fondo medesimo»;
a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la
parola: «cinque» e' sostituita dalla parola «quindici»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente: «2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono
attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2,
in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e
all'impatto economico del progetto.»;
4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «musica registrata,»
sono inserite le seguenti: «prodotti dell'editoria
audiovisiva,».
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «L'installazione di sistemi di videosorveglianza
all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere
autorizzata dal Garante per la protezione dei dati
personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia
di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale
ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni
caso, tale autorizzazione puo' essere concessa
esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente
registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in
parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le
modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione
adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della
citata autorizzazione sono criptati e conservati per un
periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data
della registrazione, con modalita' atte a garantirne la
sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il
termine di cui al periodo precedente i dati devono essere
distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui
al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su
iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico
ministero».».
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni», e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,
10 e 11 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina
i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo
della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista
dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.».
«Art. 2 (Carta elettronica). - 1. Il valore nominale di
ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro.
2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione
informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia
di trattamento dei dati personali, con riferimento, in
particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione dei
dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei
beneficiari della Carta secondo le modalita' previste
dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi
commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area
riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di
spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad
un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti
dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.».
«Art. 3 (Beneficiari della Carta). - 1. La Carta e'
concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso,
ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di
validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno
2019 e nell'anno 2020.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati
attraverso il Sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito
«SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. A tal
fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della
identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Attraverso il
medesimo sistema SPID, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei
beneficiari, che l'Amministrazione responsabile tratta
secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la
realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e
all'utilizzo della Carta elettronica.».
«Art. 5 (Attivazione della Carta). - 1. I soggetti
beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma
informatica dedicata, attiva all'indirizzo
https://www.18app.italia.it/. La registrazione e'
consentita fino al 31 agosto 2020 per i beneficiari che
compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2019 e fino al 31
agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di
eta' nell'anno 2020.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a
ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una
Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi
naturali;
d) musica registrata;
e) corsi di musica;
f) corsi di teatro;
g) corsi di lingua straniera;
h) prodotti dell'editoria audiovisiva.
2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta'
nell'anno 2020 possono utilizzare la Carta, oltre che per
l'acquisto di quanto indicato al comma 2, per l'acquisto di
abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.».
«Art. 6 (Uso della Carta). - 1. La Carta e'
utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021 per i
beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno
2019 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i
beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno
2020, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di
cui all'articolo 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e'
individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente
dal beneficiario registrato.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che
inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e
impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere
stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la
riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo,
del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non
determinano variazione dell'importo disponibile da parte
del beneficiario.».
«Art. 7 (Registrazione di strutture, imprese e esercizi
commerciali ed accettazione dei buoni). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e gli esercizi
commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e
teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi
naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi
culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e'
possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del
MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla
piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo
https://www.18app.italia.it/
2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e'
previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
3. Per agevolare la registrazione di specifiche
categorie di esercenti o di determinate istituzioni
pubbliche, il MIBACT puo' stipulare apposite convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con
associazioni di categoria.
4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma
1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e
degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre
il 31 agosto 2020, sulla piattaforma informatica dedicata.
La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle
credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede
l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO
dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione
e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia
di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa
saranno accettati esclusivamente per gli acquisti
consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 357,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche'
l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche
relative alla fatturazione.
5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte
dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di
spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto,
nonche' l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da
compilare in conformita' a quanto previsto nelle condizioni
di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali, accettate in
sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle
transazioni realizzate con la Carta. Con decreto del
Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono disciplinate la tipologia
dei dati trattati con il «registro vendite», la finalita'
di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali.».
«Art. 10 (Trattamento dei dati personali). - 1. Il
MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi
della normativa vigente, limitandolo alla sola
realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e
all'utilizzo della Carta elettronica di cui al presente
regolamento. SOGEI e CONSAP sono Responsabili del
trattamento dei dati personali cui il MIBACT, in qualita'
di Titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIBACT
provvede alla stipula del contratto o atto giuridico
previsto dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 2016/679
e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, le modalita' e i tempi della gestione e
conservazione dei dati personali, nonche' gli obblighi e le
responsabilita' reciproche fra il Titolare e i Responsabili
del trattamento.».
«Art. 11 (Norme finanziarie). - 1. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si
provvede:
a) per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 980
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come
rideterminata dal comma 604 dell'articolo 1 della legge n.
145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per
l'anno 2019;
b) per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 357
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari
a 190 milioni di euro, e delle risorse, pari a 30 milioni
di euro, iscritte nella missione «Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», programma
1.9 «Tutela del patrimonio culturale», capitolo 1430 dello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo.
1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono
impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese
entro il 31 dicembre 2021 e quelle di cui alla lettera b)
del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2020
e possono essere spese entro il 31 dicembre 2022.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al
Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro
il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita
alla mensilita' precedente delle Carta attivate ai sensi
dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a
ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5,
comma 2, e da' tempestiva comunicazione alle
Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le
necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del
beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle
attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».