Gazzetta n. 67 del 18 marzo 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2020
Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

con

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

e con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
Visto il successivo comma 60 della citata legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 e' finalizzato ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorita' per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita' del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo;
Visto altresi', il comma 61 della medesima legge n. 160 del 2019, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le modalita' e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 160 del 2019, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, e' composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalita' di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate, prevedendo, altresi', che al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente;
Ritenuto di dover dare attuazione ai richiamati commi da 59 a 61 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come sostituito dall'art. 1, comma 310, della citata legge 160 del 2019, il quale prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Considerata la necessita' di prevedere criteri di assegnazione differenziati per i progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia, rispetto ai progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per i servizi alle famiglie;
Ritenuto opportuno, pertanto, ripartire le risorse disponibili di cui al richiamato art. 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, tra le suddette due finalita';
Valutata l'opportunita', al fine di assicurare la priorita' dell'assegnazione dei finanziamenti alle strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, identificare i comuni interessati attraverso l'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato dei dati resi disponibili dall'ISTAT (https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori) ed, in particolare, i comuni che presentano un indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) superiore o uguale a 100,0 - di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto - in considerazione della numerosita' degli enti ricadenti nella richiamata soglia;
Valutata, altresi', l'opportunita' di estendere la richiamata priorita' di assegnazione ai comuni capoluogo di provincia, integrando il predetto Allegato 1;
Ritenuto necessario, al fine di assicurare ai comuni una corretta programmazione delle risorse, prevedere l'assegnazione dei contributi su base pluriennale;
Considerata l'esigenza di chiarire che in caso di risorse non assegnate, non utilizzate o revocate si procede allo scorrimento delle graduatorie valide pro tempore e che tale principio e' applicabile a tutte le procedure previste per le varie annualita' dal comma 59 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 con il quale concordano sulla necessita' di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato «(...) al collegamento dei propri sistemi informativi per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonche' il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Considerato che, ai sensi del comma 61 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori, e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61»;
Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2020 sul presupposto che l'attribuzione delle risorse rispetti il 60% a favore dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia ed il 40% agli altri comuni non ricompresi nella predetta categoria;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalita' e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
2. Per il quinquennio 2026-2030 e per il quadriennio 2031-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro e non oltre sei mesi precedenti il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto.
 
Allegato 1

Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei Comuni destinati ad asili
nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Destinazione delle risorse

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, le risorse di cui al comma 59 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al quinquennio 2021-2025, pari a 700 milioni di euro, sono ripartite sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. La somma complessiva di 560 milioni di euro, ripartita in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025, e' destinata al finanziamento di progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di:
a) asili nido, per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 48 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
b) scuole dell'infanzia, per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) centri polifunzionali per servizi alla famiglia, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 18 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.
3. La somma complessiva di 140 milioni di euro, ripartita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e' destinata al finanziamento di progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita' del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
4. Ai fini del presente decreto, i comuni ricadenti nelle aree svantaggiate del Paese, nonche' i comuni capoluogo di provincia che presentano periferie urbane caratterizzate da situazioni di marginalita' economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Tipologie di interventi/richieste ammissibili

1. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), b) e c) e comma 3; nel caso di richiesta di contributo per progetti di strutture in comune tra piu' enti, e' tenuto a presentare richiesta esclusivamente il comune capofila, individuato a seguito di specifica convenzione stipulata tra gli enti interessati.
2. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:
a) asili nido;
b) scuole dell'infanzia;
c) centri polifunzionali per la famiglia.
3. Per gli interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3 dell'art. 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:
centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia: riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi descritti:
a) spazi ludico-creativi per offrire contesti in cui sperimentare, creare, insegnare con la giusta gradualita';
b) creazione di laboratori didattici per la fascia di eta' considerata;
c) presenza di progetti didattici innovativi per far vivere esperienze e dare opportunita' di crescita, di sviluppo, di apprendimento e di gioco, di cui possono beneficiare tutti i bambini in un contesto che valorizzi il progetto didattico e le strutture;
d) presenza di spazi all'aperto per garantire opportunita' di socialita' e di gioco per i bambini e al fine di acquisire una progressiva autonomia.
centri polifunzionali per la famiglia: riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi descritti:
a) uno spazio dedicato all'accoglienza con sportello informativo/colloqui, ove sia possibile per i genitori accedere al centro, anche con i loro figli, e sostare anche nei momenti di attesa. Lo spazio dovra' essere dotato di guardaroba per i bimbi e gli adulti. Tale spazio permettera' l'accesso alle principali informazioni sulle opportunita' offerte dal territorio circa l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli, garantendo una adeguata privacy alle persone che vi accedono;
b) uno spazio ludico-creativo dedicato al divertimento per l'infanzia nel quale e' previsto: un angolo morbido; uno per costruzioni e gioco a terra; uno spazio per il gioco simbolico (per esempio cucina, falegnameria, mercato, travestimento, puzzle); uno spazio artistico dotato di pannelli a parete opportunamente disposti, utili per esporre materiale di documentazione del centro, delle attivita' che vengono svolte e dei disegni dei bambini; uno spazio per lettura e racconto. Le attivita' di questi spazi sono finalizzate affinche' il bambino possa vivere esperienze di socializzazione sia con gli adulti che con i pari, garantendo, da un lato, il sostegno alla relazione educativa e al ruolo genitoriale e, dall'altro, il supporto delle famiglie alle prese con la gravosita' dei tempi di cura;
c) uno spazio per attivita' laboratoriali ed extra scolastiche finalizzate alla promozione e alla maturazione di competenze emotive e sociali nel bambino, alla condivisione e all'integrazione sociale, al sostegno negli apprendimenti scolastici e sociali, allo sviluppo di percorsi di creativita' personali e di comunita'. I laboratori rappresenteranno occasioni di incontro, socializzazione, creativita' e scambio, per e con bambine/i e famiglie organizzati in base alle diverse eta' del gruppo dei bambini. In questo spazio saranno attivati anche laboratori intergenerazionali in rete con le famiglie e i servizi presenti sul territorio;
d) uno spazio per l'allattamento/spazio per il sonno che deve essere attiguo alla stanza delle attivita' e deve essere allestito con lettini bassi singoli in legno oppure, secondo la conformazione degli spazi o rendendo la stanza polifunzionale, con la scelta di pedane apribili, per alloggiare i materassini all'interno e liberare la superficie per altri usi, o futon, in modo da lasciare lo spazio disponibile nella mattinata per attivita' da aggiungere alle altre offerte nella stanza per le attivita' di gioco;
e) uno spazio all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo per le attivita' ludiche e laboratoriali all'aperto; tale spazio deve essere attrezzato e delimitato e disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini; sono considerati idonei anche terrazzi e spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini. Lo spazio all'aperto deve essere attrezzato con arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse eta' e alle differenti esigenze educative.
Le strutture devono essere collocate preferibilmente al piano terra. Qualora l'edificio sia realizzato su piu' piani, e' preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini siano collocati su un unico piano; non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale. In tutti gli edifici si deve garantire l'adattabilita' della struttura socio educativa ai soggetti con diversa abilita'. Inoltre, deve essere garantita l'accessibilita' ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni all'edificio dove e' ubicata la sede del centro. Tutti gli spazi devono prevedere accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini, adolescenti e genitori accompagnatori.
4. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 puo' essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione definitiva, esecutiva o definitiva-esecutiva nel caso in cui le stesse, al momento della presentazione della domanda, siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera. Detti importi devono coincidere con quanto previsto dal quadro economico risultante dal sistema di cui all'art. 7, comma 2.
5. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 3:
a) le richieste devono indicare, per ciascun progetto, un CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
b) nel caso di interventi relativi a scuole di infanzia o asili nido deve essere indicato il codice edificio da Anagrafe nazionale in materia di edilizia scolastica ove presente;
c) i progetti devono riferirsi ad opere inserite nella programmazione annuale o triennale del comune;
d) i progetti non devono essere gia' interamente finanziati da altri soggetti;
e) i progetti devono essere redatti in conformita' alle norme tecniche vigenti e rispettare tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
f) gli interventi realizzati devono conseguire l'agibilita';
g) l'edificio su cui si interviene non deve essere stato destinatario per il medesimo intervento di finanziamento negli ultimi cinque anni.
6. Non sono ammesse richieste formulate con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.
 
Art. 4

Modello di presentazione della domanda

1. Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, da adottare entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, vengono approvati l'avviso con cui sono indicati i termini e il modello di presentazione della domanda informatizzato, nonche' le modalita' operative di trasmissione della richiesta.
2. La domanda deve indicare gli elementi informativi relativi al comune e all'opera per cui si chiede il contributo, nonche' tutte le informazioni utili per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 5.
 
Art. 5

Criteri di valutazione per il riparto

1. I comuni beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento ed il relativo importo sono individuati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le pari opportunita' e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di cui ai commi da 2 a 6.
2. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia ad esclusivo uso scolastico e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) Asili nido:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 15 punti):
progetto esecutivo: 15 punti;
progetto definitivo: 8 punti;
studio di fattibilita': 4 punti;
nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:
realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;
demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti;
nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti;
adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti;
miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti;
efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 12 punti;
adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;
interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti.
3) popolazione fascia 0-3 interessata dall'intervento, cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):
oltre 200: 20 punti;
da 101 a 199: 15 punti;
da 51 a 100: 10 punti;
da 21 a 50: 5 punti;
inferiore a 20: 0 punti.
4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura: 3 punti;
5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale: 10 punti;
da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;
dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;
dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;
dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;
oltre 51%: 10 punti.
6) appartenenza alla zona sismica 1 e 2: 7 punti;
7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;
8) dismissione fitto passivo: 3 punti.
b) Scuole dell'infanzia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 15 punti):
progetto esecutivo: 15 punti;
progetto definitivo: 8 punti;
studio di fattibilita': 4 punti;
nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:
realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;
demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti;
nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti;
adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti;
miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti;
efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 12 punti;
adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;
interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti.
3) popolazione fascia 3-6 interessata, cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):
oltre 400: 20 punti;
da 201 a 399: 15 punti;
da 101 a 200: 10 punti;
da 51 a 100: 5 punti;
inferiore a 50: 0 punti.
4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale, cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura: 3 punti;
5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale 10 punti;
da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;
dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;
dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;
dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;
oltre 51%: 10 punti.
6) appartenenza alle zone sismiche 1 e 2: 7 punti;
7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;
8) dismissione fitto passivo: 3 punti.
c) Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento max 10 punti:
progetto esecutivo: 10 punti;
progetto definitivo: 5 punti;
studio di fattibilita': 2 punti;
nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 20 punti:
demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 20 punti;
nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 15 punti;
adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 10 punti;
miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 8 punti;
efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 7 punti;
adeguamento antincendio 6 punti;
interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 3 punti.
3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia (max 10 punti):
realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3: 10 punti;
almeno 4 spazi: 8 punti;
almeno 3 spazi: 5 punti.
4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 15 punti):
assenza 15 punti;
presenza 0 punti.
5) numero potenziale utenti fruitori del servizio, cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):
oltre 1.000 utenti: 20 punti;
da 600 a 999 utenti: 15 punti;
da 400 a 599 utenti: 10 punti;
da 150 a 399 utenti: 5 punti
inferiore ai 150 utenti: 3 punti.
6) presenza di un piano di gestione del centro (20 punti):
di durata decennale: 20 punti;
di durata quinquennale: 10 punti;
di durata triennale: 5 punti.
7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5 punti):
da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto;
dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;
dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;
dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;
oltre 50%: 5 punti.
3. Per gli interventi volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3 dell'art. 2, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri sia per i centri polifunzionali che per i servizi integrativi per l'infanzia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 10 punti):
progetto esecutivo: 10 punti;
progetto definitivo: 5 punti;
studio di fattibilita': 2 punti;
nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (max 20 punti):
adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti;
miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 15 punti;
efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 10 punti;
adeguamento antincendio: 10 punti;
interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 5 punti.
3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia e per i centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia (max 10 punti):
realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3): 10 punti;
almeno 3 spazi: 5 punti.
4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale (max 15 punti):
assenza: 15 punti;
presenza: 0 punti.
5) numero potenziale utenti fruitori del servizio (max 20 punti):
da 1.000 e oltre utenti: 20 punti;
da 700 a 999 utenti: 15 punti;
da 400 a 699 utenti: 10 punti;
da 150 a 399 utenti: 5 punti;
inferiore ai 150 utenti: 3 punti.
6) presenza di un piano di gestione del servizio legato alla riconversione degli spazi (max 20 punti):
di durata decennale: 20 punti;
di durata quinquennale: 10 punti;
di durata triennale: 5 punti.
7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5 punti):
da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punti;
dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;
dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;
dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;
oltre 50%: 5 punti.
4. Il contributo massimo erogabile a ciascun intervento non puo' superare 3.000.000 euro.
5. Le graduatorie, distinte per gli interventi e per i gruppi di enti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, sono redatte sulla base dei punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto di domanda di contributo e indicano altresi' l'importo assegnato ed il comune beneficiario. A parita' di punteggio precede il progetto la cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente.
6. Nel caso in cui le risorse assegnate ad uno degli interventi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, siano superiori alle richieste pervenute, si procede con lo scorrimento delle graduatorie ripartendo in eguale misura le risorse non assegnate tra le graduatorie redatte e che presentano progetti non finanziati, con precedenza alle graduatorie dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia.
7. Nel caso in cui le graduatorie relative ai progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e ai progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia risultino esaurite, le risorse vengono ripartite in eguale percentuale in favore delle graduatorie attive.
8. L'attribuzione del contributo sulla base delle predette graduatorie e' fatta assicurando, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
 
Art. 6

Termini di affidamento dei lavori

1. L'ente beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1:
a) per le opere con costo fino a 200.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro dodici mesi;
b) per le opere il cui costo e' compreso tra 200.001 euro e 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro diciotto mesi;
c) per le nuove costruzioni e per le opere il cui costo e' superiore a 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro ventuno mesi.
Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima, cosi' come risultante dal sistema di cui all'art. 7, comma 2.
2. Qualora l'ente beneficiario del contributo abbia richiesto il contributo anche per le spese di progettazione, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare, come specificato all'art. 3, comma 4, i termini di cui al comma 1 sono aumentati di sei mesi.
 
Art. 7

Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale in favore dei comuni beneficiari nel seguente modo:
a) fino al 20% del finanziamento, quale anticipazione, a richiesta del comune beneficiario;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;
c) il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione e della verifica della coerenza delle informazioni nelle banche dati di cui ai commi 2 e 5.
2. Per le erogazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i comuni beneficiari trasmettono la relativa documentazione al Ministero dell'istruzione utilizzando il sistema di rendicontazione predisposto e disponibile sul sito di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, le cui credenziali di accesso sono comunicate agli enti locali beneficiari dal medesimo Ministero dell'istruzione.
3. Il Ministero dell'istruzione verifica la documentazione di cui al comma 2 e comunica al Ministero dell'interno, nei quindici giorni successivi l'esito positivo; il Ministero dell'interno eroga le somme nei quindici giorni successivi.
4. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61». A tal fine comuni beneficiari in sede di richiesta dei CIG all'ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il sistema SIOPE+.
6. Le informazioni di natura documentale o comunque non rilevate dalla Banca dati di cui al comma 5, sono raccolte attraverso il sistema del Ministero dell'Istruzione per le specifiche esigenze informative di rendicontazione (ad esempio documenti relativi alle varie fasi del progetto e indicatori ante e post operam per tipologia di intervento).
 
Art. 8

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nel caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 6 e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertati a seguito di attivita' istruttoria del Ministero dell'istruzione.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalita' o nel caso in cui l'intervento risulti gia' avviato prima dell'adozione del relativo decreto di finanziamento.
3. E' disposta, altresi', la revoca nel caso in cui sia realizzato un intervento diverso da quello autorizzato o nell'ipotesi in cui l'edificio oggetto di intervento non consegua l'agibilita'.
4. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono versate da parte dei comuni ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
5. Le risorse revocate, ivi incluse le risorse riassegnate ai sensi del comma 4, sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione.
 
Art. 9

Cabina di regia

1. Per l'attivita' di monitoraggio la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nominata con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, si avvale della Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica presso il Ministero dell'istruzione.
2. La Cabina di regia puo' altresi' avvalersi, per l'effettuazione di sopralluoghi finalizzati al monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti, delle strutture dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La Cabina di regia si avvale, per il proprio funzionamento, di una segreteria tecnica composta dal personale del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento degli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Ai componenti della Cabina di regia e della segreteria tecnica non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese e, al suo funzionamento, si provvede con le risorse strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.
5. La Cabina di regia predispone una relazione annuale sull'andamento delle attivita' svolte e la trasmette ai Ministri competenti.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia
Bonetti

Il Ministro dell'istruzione
Azzolina
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 350