Gazzetta n. 67 del 18 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2020
Disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, nonche' modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993);
Visto il comma 1 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario in base al quale «i prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento»;
Visto il comma 2 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario relativo ai requisiti che devono possedere i siti web;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di individuare le caratteristiche dell'ente certificatore e di definire la procedura di accreditamento che dovra' garantire il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m) dell'art. 126-terdecies;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza;
Visto il comma 132 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, che prevede - in conformita' alla citata direttiva 2014/92/UE - che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i prodotti bancari piu' diffusi tra la clientela per i quali e' assicurata la possibilita' di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet;
Visto il comma 133 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, in base al quale il decreto di cui al comma 132 individua anche le modalita' e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalita' per la pubblicazione nel sito internet, nonche' i relativi aggiornamenti periodici;
Visto il comma 134 dell'art. l della legge n. 124/2017, in base al quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 132 e 133 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Tenuto conto che con un unico decreto e' possibile dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 37/2017 e nella legge n. 124/2017 disciplinando in maniera univoca l'utilizzo di siti internet per la comparabilita' delle spese relative ai prodotti bancari piu' diffusi;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione);
Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
a) «valutazione della conformita'», la procedura di cui al comma 3 dell'art. 126-terdecies con cui l'ente certificatore riconosce l'idoneita' di siti web, realizzati e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, a realizzare confronti oggettivi, corretti, imparziali e indipendenti tra le offerte relative ai conti di pagamento, in conformita' con quanto stabilito nel presente decreto;
b) «attestazione di conformita'», l'attestazione che i siti web sono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «TUB»);
c) «organismo di certificazione o ispezione», l'«organismo di valutazione della conformita'» come definito all'art. 2, paragrafo 1, numero 13) del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
d) «siti web di confronto», i siti di cui all'art. 126-terdecies del TUB;
e) «prodotti bancari piu' diffusi», l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale di cui all'art. 126-undecies del TUB.
 
Art. 2

Attestazione di conformita'

1. I titolari dei siti web di confronto devono ottenere annualmente l'attestazione di conformita' da parte dell'organismo di certificazione o ispezione di cui all'art. 3 del presente decreto.
 
Art. 3

Organismo di certificazione o ispezione

1. L'organismo di certificazione o ispezione deve possedere un certificato di accreditamento specifico emesso, rispettivamente, a fronte della ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020, che riporti nello scopo di accreditamento il riferimento alle attivita' di verifica dei siti web di confronto ai sensi del comma 3 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993), introdotto con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37.
2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 e' rilasciato ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. L'organismo di certificazione o ispezione, in tutto il processo di valutazione della conformita', deve servirsi di personale competente ai sensi della norma ISO/IEC 27006, Annex A, per quanto applicabile.
4. Per il calcolo dei tempi di verifica si applica la ISO/IEC 27006, e i documenti IAF in vigore per i Sistemi di gestione e si raccomanda per il sito web di confronto il possesso di una certificazione accreditata ISO/IEC 27001.
5. L'organismo di certificazione o ispezione svolge le sue attivita' di certificazione e/o ispezione nell'arco di un ciclo di tre anni. Nel corso del ciclo tale organismo deve effettuare, oltre a quelle annuali, almeno due verifiche senza preavviso, per verificare a campione gli aspetti di cui all'art. 4 del presente decreto, e per accertare se le parti dalle quali dipende l'esercizio dell'impianto/SW sono in condizioni di efficienza, se funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
 
Art. 4

Procedura di valutazione della conformita'

1. La procedura di valutazione di conformita', che dovra' garantire il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, si articola nelle seguenti fasi:
presentazione della domanda informatizzata da parte del soggetto richiedente attraverso la sottoscrizione digitale dei dati inseriti, l'assegnazione di un numero di protocollo informatico e la registrazione nell'area riservata del soggetto, dove la domanda potra' essere visualizzata;
istruttoria, consistente nella verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-terdecies del TUB. Per garantire la correttezza delle informazioni, l'organismo di certificazione o ispezione valuta:
il processo di accettazione delle proposte da pubblicare sul sito;
i criteri di classificazione delle proposte messe a confronto, e il loro rispetto nel tempo ad una certa data, inclusa la tracciabilita' e non modificabilita' delle informazioni pubblicate;
la ripetibilita' della comparazione, il controllo di eventuali strategie scorrette anche con riguardo ai prezzi e la metodologia di validazione dei dati di ingresso, secondo un criterio dipendente dall'oggetto della comparazione;
l'indipendenza dei titolari del sito web rispetto ai soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento. Ogni conflitto di interesse deve essere identificato e analizzato, e poi gestito, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi degli utenti del sito e dei soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento. Di tali conflitti di interesse, della loro natura e delle fonti degli stessi e' resa chiara informativa agli utenti del sito e ai soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento;
se i sistemi di sicurezza adottati per la gestione del sito siano tali da garantire la sicurezza, integrita' e la disponibilita' delle informazioni;
che le informazioni siano chiare e facilmente accessibili dall'utente;
il rispetto della legislazione e normazione tecnica applicabile in materia, nonche' della legislazione in materia di protezione dei dati personali applicabile al sito web.
4. Non si potra' dare corso al rilascio dell'attestazione di conformita' nel caso in cui manchi anche uno solo dei requisiti previsti dall'art. 126-terdecies, comma 2, del testo unico bancario.
5. L'attestazione di conformita' deve fare esplicito riferimento, nello scopo, ai «Siti web di confronto ai sensi del comma 3 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993), introdotto con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37».
6. I titolari dei siti che hanno ottenuto l'attestazione di conformita', inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione dell'organismo di certificazione o ispezione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-terdecies del TUB alla Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito web.
7. Negli anni successivi al primo, l'organismo di certificazione o ispezione esegue la verifica dei requisiti per il rilascio dell'attestazione di conformita' senza la necessita' che il titolare del sito web ripresenti la domanda di avvio della procedura di valutazione della conformita'.
 
Art. 5

Casi di sospensione e revoca
dell'attestazione di conformita'

1. L'attestazione di conformita' puo' essere temporalmente sospesa, con decisione motivata, ad iniziativa dell'organismo di certificazione o ispezione che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:
a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche, aventi effetto sui requisiti della valutazione della conformita';
b) carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme definite dal presente decreto;
c) mancato rispetto dei tempi stabiliti per l'invio della relazione dell'organismo di certificazione o ispezione alla Banca d'Italia;
d) altre motivazioni previste dalle norme di accreditamento.
2. La sospensione, comunque, non potra' avere una durata superiore a sessanta giorni, decorsi i quali, l'attestazione di conformita' e' revocata, salvo la conferma della stessa a seguito di verifica effettuata da un organismo di certificazione o ispezione della rimozione delle cause che hanno portato alla sospensione.
 
Art. 6

Casi di esclusione dei prestatori di servizi
di pagamento dal sito web di confronto

1. I titolari dei siti web possono escludere i prestatori di servizi di pagamento (PSP) dai confronti tra le offerte relative ai conti di pagamento, effettuati per il tramite del sito stesso, per i seguenti motivi:
a) quando il PSP non fornisce al titolare del sito web, entro quindici giorni dalla richiesta fatta per iscritto dal titolare stesso, i dati necessari per il confronto delle offerte;
b) in caso di accertata mancata corrispondenza, per tre volte consecutive, tra i costi dei servizi inviati dal PSP al titolare dei siti web e quanto lo stesso PSP offre alla propria clientela per gli stessi servizi;
c) in caso di gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' propria del PSP.
2. Della decisione di esclusione e' data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia ed anche al prestatore dei servizi di pagamento interessato.
 
Art. 7
Modalita' e termini per la comparazione dei prodotti bancari piu'
diffusi. Modalita' di pubblicazione. Aggiornamenti periodici

1. All'atto dell'adesione al sito web da parte del PSP, il titolare richiede tramite PEC ai PSP i dati necessari per il confronto delle offerte. Entro quindici giorni dalla richiesta, il PSP e' tenuto a fornire tramite PEC i dati richiesti.
2. I PSP sono tenuti a inviare tramite PEC, o altra modalita' avente valore legale, al titolare del sito web le modifiche dei dati gia' forniti per la comparazione in modo tempestivo e comunque non oltre quindici giorni dall'intervenuta variazione delle condizioni contrattuali.
3. Il titolare del sito web provvede alla pubblicazione dei dati forniti dai PSP sia in sede di prima applicazione sia nel caso di aggiornamenti periodici tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione dei dati stessi.
4. Il titolare del sito web e' tenuto ad assicurare nell'attivita' di pubblicazione il rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente decreto, criteri in base ai quali ha ottenuto l'attestazione conformita' da parte dell'organismo di certificazione o ispezione.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro dello sviluppo economico
Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 40