Gazzetta n. 67 del 18 marzo 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 37
Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa' Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 1, comma 2;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 373;
Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa' Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo.
3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo
Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze
puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel
rispetto dei limiti generali posti alla funzione
legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza
esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una
serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate
nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale
concorrente). Quindi nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonche' di
semplificazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
agosto 2019, n. 191 reca, in particolare all'art. 5, comma
1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),
i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega
relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
nonche' del rapporto di lavoro sportivo.
- La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16,
converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n.
70. In particolare il comma 3, dispone che i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati
di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno
di essi.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante
il «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1998, n. 191 - S.O. n. 139.
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicata nella GUUE 30 settembre 2005, L 255.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
il «Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il comma 373 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2017, n. 302 - S.O. n. 62 e recante il Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020:
«373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro
nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere
iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale
di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico
redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu'
soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva
riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un
contratto di prestazione sportiva di natura
professionistica, del trasferimento di tale prestazione o
del tesseramento presso una federazione sportiva
professionistica. Puo' iscriversi al suddetto registro il
cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione
europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non
abbia riportato condanne per delitti non colposi
nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che
abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne
l'idoneita'. E' fatta salva la validita' dei pregressi
titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli
sportivi professionisti e alle societa' affiliate a una
federazione sportiva professionistica e' vietato avvalersi
di soggetti non iscritti al Registro pena la nullita' dei
contratti, fatte salve le competenze professionali
riconosciute per legge. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI,
sono definiti le modalita' di svolgimento delle prove
abilitative, la composizione e le funzioni delle
commissioni giudicatrici, le modalita' di tenuta e gli
obblighi di aggiornamento del Registro, nonche' i parametri
per la determinazione dei compensi. Il CONI, con
regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi
di incompatibilita', fissando il consequenziale regime
sanzionatorio sportivo. il decreto del Ministro per le
politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in
materia di agente sportivo.».

Note all'art. 1:
- La legge 15 aprile 2003, n. 86, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, recante
«Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli
sportivi italiani che versino in condizione di grave
disagio economico», dispone che agli sportivi italiani che
nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la
Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza
internazionale in ambito dilettantistico o
professionistico, puo' essere attribuito un assegno
straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino
in condizione di grave disagio economico. L'importo
dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato alle
esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere
superiore a 15.000 euro annui. Sara' una Commissione a
decidere a chi assegnare il vitalizio.
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n.
248, con la quale e' stato completamente riformato il capo
V, parte seconda della Costituzione italiana, recante norme
sulle regioni, province e comuni. Il nuovo testo opera una
nuova e diversa ripartizione delle competenze normative
delle regioni.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;
b) Comitato Italiano Paralimpico: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;
i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo;
n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione;
o) Scuola dello Sport: la struttura della societa' Sport e salute S.p.a. che svolge attivita' di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport;
p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
q) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
r) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.
 
Art. 3

Agente sportivo

1. L'agente sportivo e' il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonche' dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.
2. Le disposizioni del presente decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Societa' e delle Associazioni Sportive.

Note all'art. 3:
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15 e recante la
«Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense». L'obiettivo delle nuove disposizioni e' di
consentire l'accesso e la permanenza nella professione di
avvocato ai piu' meritevoli e a chi esercita
effettivamente, garantire una maggiore qualificazione e
preparazione dei professionisti, la trasparenza verso i
cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza.
 
Art. 4

Accesso alla professione
e Registro nazionale degli agenti sportivi

1. Presso il CONI e' istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.
2. Al Registro di cui al comma 1 puo' iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneita'.
3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed e' personale e incedibile.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalita' di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalita' di svolgimento dell'esame di abilitazione, che puo' articolarsi in piu' prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonche' la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.
5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attivita' di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attivita' in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, puo' richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.
6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attivita' di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi.
7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente decreto.
8. Ai lavoratori sportivi e alle Societa' o Associazioni Sportive e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.
9. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati e' compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191 - S.O. 139.
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali e' pubblicata nella GUUE 30
settembre 2005, L 255. In particolare l'art. 13 (Condizioni
del riconoscimento) dispone che se, in uno Stato membro
ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il
suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate
qualifiche professionali, l'autorita' competente di tale
Stato membro da' accesso alla professione e ne consente
l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai
richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del
titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa
professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro
Stato membro.
 
Art. 5

Contratto di mandato sportivo

1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullita', essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a) le generalita' complete delle parti contraenti;
b) l'oggetto del contratto;
c) la data di stipulazione del contratto;
d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche' le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto.
2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto e' da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.
3. Il contratto di mandato sportivo puo' essere stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti da lui assistiti.
4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.
5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.
6. E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilita' o conflitto d'interessi.
7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.
8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e' istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.
 
Art. 6

Incompatibilita' e conflitto d'interessi

1. E' fatto divieto di esercitare l'attivita' di agente sportivo per:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle societa' a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Societa', Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);
c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
d) i lavoratori sportivi;
e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Societa' o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attivita' di agente sportivo;
g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Societa' Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attivita' di agente sportivo.
2. La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attivita' sportiva. La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.
3. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Societa' operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
4. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.
5. E' fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilita' economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attivita' di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validita'.
6. E' fatto divieto all'agente sportivo, o alla societa' di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Societa' o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Societa' o Associazione.
7. Ulteriori cause di incompatibilita' o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
recante il «Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.
 
Art. 7

Obblighi nell'esercizio dell'attivita'

1. L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei principi di lealta', probita', dignita', diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche' ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.
2. L'agente sportivo e' tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.
 
Art. 8

Compenso

1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attivita' svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, e' determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.
2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalita' di pagamento tracciabile.
3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalita' e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei dodici mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove e' ubicato il medesimo istituto.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalita', ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruita'.
 
Art. 9

Societa' di agenti sportivi

1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attivita' in forma societaria, attraverso la costituzione di una societa' di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, e' ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attivita' di cui all'articolo 3 e da eventuali attivita' connesse o strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della societa' deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della societa' devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;
d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre societa' di agenti sportivi.
2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della societa' di agenti sportivi, e' subordinata all'iscrizione della societa' medesima nell'apposita sezione «Societa' di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.
3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della societa', dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.
4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della societa' di agenti sportivi non possono svolgere l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima societa' di agenti sportivi.
 
Art. 10

Tutela dei minori

1. Il lavoratore sportivo puo' essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'.
2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di eta' ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'agente sportivo da parte della Societa' o Associazione Sportiva contraente.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di eta', ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalita' del minore.
 
Art. 11

Regime disciplinare e sanzioni

1. Ferme restando le fattispecie di responsabilita', civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e' stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonche' di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalita' ed efficacia del quadro sanzionatorio.
2. Presso il CONI e' istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedimentali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.
 
Art. 12

Fonte di normazione secondaria

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto.
2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialita', indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attivita' degli agenti sportivi, nonche' a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Societa' o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresi' modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarita' e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico e' fonte di responsabilita', anche disciplinare, per l'agente sportivo.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, 214, S.O. 86:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 14

Norme transitorie

1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.
2. E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonche' quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo del comma 373 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. n.
62:
«373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro
nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere
iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale
di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico
redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu'
soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva
riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un
contratto di prestazione sportiva di natura
professionistica, del trasferimento di tale prestazione o
del tesseramento presso una federazione sportiva
professionistica. Puo' iscriversi al suddetto registro il
cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione
europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non
abbia riportato condanne per delitti non colposi
nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che
abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne
l'idoneita'. E' fatta salva la validita' dei pregressi
titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli
sportivi professionisti e alle societa' affiliate a una
federazione sportiva professionistica e' vietato avvalersi
di soggetti non iscritti al Registro pena la nullita' dei
contratti, fatte salve le competenze professionali
riconosciute per legge. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI,
sono definiti le modalita' di svolgimento delle prove
abilitative, la composizione e le funzioni delle
commissioni giudicatrici, le modalita' di tenuta e gli
obblighi di aggiornamento del Registro, nonche' i parametri
per la determinazione dei compensi. Il CONI, con
regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi
di incompatibilita', fissando il consequenziale regime
sanzionatorio sportivo.».
 
Art. 15

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia


Note all'art. 15:
- Per i riferimenti relativi alla legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda nelle note all'art. 14.