Gazzetta n. 67 del 18 marzo 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36
Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, e in particolare, gli articoli 4, 5, 7, 13, 18;
Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 11 maggio 1990, n. 108, e, in particolare, gli articoli 2, 4 e 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'articolo 2, comma 26;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e, in particolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'articolo 1, comma 2;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare l'articolo 51;
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86;
Visto il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in particolare, l'articolo 130;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e, in particolare, l'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies;
Vista la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 54-bis;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e, in particolare, l'articolo 3, comma 11;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 630;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 12-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316 e in particolare l'articolo 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunita' e della famiglia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' del rapporto di lavoro sportivo.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. (GUUE)

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo
Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze
puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel
rispetto dei limiti generali posti alla funzione
legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza
esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una
serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate
nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale
concorrente). Quindi nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonche' di
semplificazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
agosto 2019, n. 191. Reca, in particolare all'art. 5, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),
i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega
relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
nonche' del rapporto di lavoro sportivo.
- La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento
ordinario n. 16, converte con modificazioni, il
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma 3,
dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi
con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020,
che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della
legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data
di scadenza di ciascuno di essi.
- La legge 17 ottobre 1967, n. 977, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276, disciplina la
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Si
applica ai minori di diciotto anni che hanno un contratto o
un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle
norme vigenti.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131, recante le norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento, disciplina lo
statuto dei lavoratori. In particolare, l'art. 4 (vieta
l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei
lavoratori), l'art. 5 (vieta accertamenti da parte del
datore di lavoro sulla idoneita' e sulla infermita' per
malattia o infortunio del lavoratore dipendente), l'art. 7
(disciplina le norme relative alle sanzioni disciplinari),
l'art. 13 (disciplina le mansioni di lavoro) e l'art. 18
(disciplina il reintegro nel posto di lavoro).
- La legge 14 giugno 1973, n. 366, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173, disciplina
l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio
della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86, recante le norme
in materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti, disciplina il professionismo sportivo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante le norme relative al testo
unico delle imposte sui redditi, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento
ordinario n. 126.
- La legge 13 dicembre 1989, n. 401, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294, reca gli
interventi nel settore del gioco e delle scommesse
clandestine e disciplina la tutela della correttezza nello
svolgimento di manifestazioni sportive. In particolare,
l'art. 6 disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive nei confronti di persone
che risultano denunciate o condannate (anche con sentenza
non definitiva) nel corso degli ultimi cinque anni per
reati relativi a episodi di violenza in occasione di
manifestazioni sportive.
- La legge 11 maggio 1990, n. 108, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108, disciplina i
licenziamenti individuali nelle piccole imprese. In
particolare, l'art. 2 (disciplina la riassunzione o il
risarcimento del danno), l'art. 4 (non trova applicazione
nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o
di culto) e l'art. 5 (disciplina il tentativo obbligatorio
di conciliazione arbitrato e spese processuali).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, Supplemento ordinario, disciplina l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi. In
particolare, l'art. 5 disciplina le categorie riservatarie
e le preferenze. Al comma 4 vengono elencate le categorie
di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a
parita' di merito e di titoli.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
Supplemento ordinario n. 101:
- «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1997, n. 140,
reca «L'attuazione della delega conferita dall'art. 2,
commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al
Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito
presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS)».
- Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1998, n. 131,
disciplina la «Trasformazione degli Istituti superiori di
educazione fisica e l'istituzione di facolta' e di corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art.
17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n. 50, recante
«Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«Art. 5 (Assicurazione dei lavoratori parasubordinati).
- (Omissis).
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e'
tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro
previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di
un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico
del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e'
costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo
quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo
unico. Il tasso applicabile all'attivita' svolta dal
lavoratore e' quello dell'azienda qualora l'attivita'
stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso
contrario, dovra' essere quello dell'attivita'
effettivamente svolta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento
ordinario n. 112, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 51, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305:
- Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione
degli sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono
soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti
tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle
Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i
casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello
svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia
derivata la morte o una inabilita' permanente.
2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti le federazioni sportive
dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da
emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31
dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche
per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli
sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle
prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto
delle norme comunitarie in materia di assicurazione
antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione
sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con
la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di
assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17
dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 28 aprile 2005.».
- La legge 15 aprile 2003, n. 86, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, recante
«Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli
sportivi italiani che versino in condizione di grave
disagio economico», dispone che agli sportivi italiani che
nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la
Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza
internazionale in ambito dilettantistico o
professionistico, puo' essere attribuito un assegno
straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino
in condizione di grave disagio economico. L'importo
dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato alle
esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere
superiore a 15.000 euro annui. Sara' una Commissione a
decidere a chi assegnare il vitalizio
- Il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22
dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica le
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.
1255/97, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 5 gennaio 2005, L 003.
- Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n.
249, Supplemento ordinario n. 170:
«Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva
agonistica di alto livello degli atleti di interesse
nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di
rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso
nonche' di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale.
Gli atleti svolgono l'attivita' sportiva e la relativa
opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo
nazionale ed internazionale.
2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha
sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che
sono dedicate a singole discipline e che possono essere
decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.
3. Con decreto del capo del Dipartimento sono
disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di
corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali
del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo
133 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e
gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo.
Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le
disposizioni vigenti in materia.».
- La legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, Supplemento
ordinario n. 136, recante «Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita». In particolare, dispone che all'art. 1
(Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina
in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore)
disciplina misure e interventi intesi a realizzare un
mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di
contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e
qualita', alla crescita sociale ed economica e alla
riduzione permanente del tasso di disoccupazione.
- Il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione,
del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle
direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di identificazione degli equidi, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 3
marzo 2015, L 59.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54,
reca «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54,
reca «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183».
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
Supplemento ordinario n. 34, reca «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2015, n.
220, reca «Disposizioni recanti misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese» e dispone in
particolare, all'art. 16 il (Regime speciale per lavoratori
impatriati), e' stato poi modificato dall'art. 5 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la
legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante:
"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi." pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151 - Supplemento
ordinario n. 26), si vedano i commi 5-quater e 5-quinquies.
- La legge 20 gennaio 2016, n. 12, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2016, n. 25, reca
«Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei
minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione
nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni
nazionali, alle discipline associate o agli enti di
promozione sportiva».
- Il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 4 maggio 2016, L 119.
- Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, Supplemento
ordinario n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo», e' stato convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144,
Supplemento ordinario n. 31. In particolare, l'art. 54-bis
dispone la «Disciplina delle prestazioni occasionali, il
Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione
occasionale.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n, 143, Supplemento
ordinario n. 30, recante «Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato).
- (Omissis).
11. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, sono determinate le
modalita' per l'impiego nella Sezione paralimpica dei
gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito
dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale
inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che
accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) individuazione del personale da impiegare nella
Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle
attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici
sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni
rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere
riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere
l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle
disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in
deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e
il riconoscimento delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato
in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici
e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
d) applicazione, in quanto compatibili, delle
disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme oro".
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
Supplemento ordinario n. 43, reca «Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento
ordinario n. 62, reca «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203,
Supplemento ordinario n. 30, recante «Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia. e' stato convertito,
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253
- Supplemento ordinario n. 37. In particolare, l'art.
12-bis (Interventi per il passaggio al professionismo e
l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili)
dispone l'istituzione del Fondo per il professionismo negli
sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di
2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro
per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
ottobre 1965, n. 257, reca «Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
2002, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio
2002, n. 156, reca «Regolamento con le modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di
polizia penitenziaria». In particolare l'art. 1 dispone che
l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia
penitenziaria sia riservato, per un contingente non
superiore all'1% delle dotazioni organiche, ad atleti
riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali. I vincitori del concorso
sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 2002, n. 316, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2003, n. 71, reca «Regolamento concernente la
disciplina per il reclutamento e la dismissione
dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia
di finanza». In particolare l'art. 3 disciplina le
procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri da
destinare ai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» in qualita' di
atleti, che deve avvenire mediante una procedura di
selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto
2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) associazione o societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;
e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la socializzazione;
f) attivita' fisica o attivita' motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;
g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;
h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;
o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzieta', imparzialita' e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attivita' volte a garantire la regolarita' dello svolgimento delle competizioni sportive;
p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una societa' sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra societa', atleti e allenatori, nonche' la conduzione di trattative con altre societa' sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
q) direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attivita' concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una societa' sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attivita' degli allenatori a cui e' affidata la conduzione tecnica delle squadre della societa' sportiva;
r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
t) esercizio fisico strutturato: programmi di attivita' fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;
u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;
v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilita', e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilita', e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo;
ee) pratica sportiva per tutti: l'attivita' sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilita' di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacita';
ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attivita' fisica adattata;
gg) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le societa' e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
ll) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalita' tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di eta', di ambo i sessi;
nn) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
oo) sport di alto livello: l'attivita' sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;
pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;
qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;
rr) Sport e salute S.p.A.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.
 
Art. 3

Principi e obiettivi

1. L'esercizio dell'attivita' sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, e' libero.
2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e di tutela della salute, nonche' quale mezzo di coesione territoriale;
b) promuovere l'attivita' motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attivita' fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonche' al miglioramento della qualita' della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
d) promuovere la pari opportunita' delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attivita' scolastiche;
f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilita', garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella societa' civile;
g) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attivita' sportive, in particolare modo i minori;
h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignita' dei lavoratori e rispettosa della specificita' dello sport;
i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
l) sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
m) valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.
 
Art. 4

Competenze legislative di Stato,
regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, e dal presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 35, 41, 117,
primo, secondo e terzo comma, della Costituzione:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.».
«Art. 35. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero.».
«Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana. La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.».
«Art. 117. - Definisce la potesta' legislativa che e'
esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nonche' dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. Elenca le materie di cui lo Stato ha
legislazione esclusiva.».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n.
248, reca «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione». Il nuovo testo opera una nuova e diversa
ripartizione delle competenze normative delle regioni.
 
Art. 5

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato;
c) societa' di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.
2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo affiliante.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto
2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Atto costitutivo e statuto

1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni.
 
Art. 8

Assenza di fine di lucro

1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del codice civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2017, n. 106,
reca «Revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della
legge 6 giugno 2016, n. 106». In particolare all'art. 3
(Assenza di scopo di lucro), comma 2, ultimo periodo, e
comma 2-bis.
 
Art. 9

Attivita' secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche possono esercitare attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, 214, Supplemento ordinario 86, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sotto ordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 
Art. 10

Riconoscimento ai fini sportivi

1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attivita' svolta da societa' e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive ivi iscritte.
3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della societa' Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e l'efficacia dell'attivita' ispettiva.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.
 
Art. 11

Incompatibilita'

1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
 
Art. 12

Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Note all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, Supplemento ordinario n. 1, reca
«Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi».
 
Art. 13

Costituzione e affiliazione
delle societa' sportive professionistiche

1. Le societa' sportive professionistiche sono costituite nella forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata. E' obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
2. L'atto costitutivo prevede che la societa' possa svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o strumentali.
3. L'atto costitutivo prevede altresi' che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o da piu' Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attivita' sportiva paralimpica.
5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.
6. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
7. Negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche e' prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa societa', che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci. Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. L'affiliazione puo' essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attivita' sportiva.
10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale e' ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti normativi della legge 13 dicembre
1989, n. 401, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n.
226, Supplemento ordinario n. 214, reca «Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136».
 
Art. 14

Deposito degli atti costitutivi

1. Le societa' sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresi', dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.
 
Art. 15

Tesseramento

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o societa' sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attivita' e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla societa' sportiva cui e' associato, nonche' di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
 
Art. 16

Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa puo' essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilita' genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa' o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Note all'art. 16:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 91, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, reca «Nuove
norme sulla cittadinanza».
 
Art. 17

Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.
2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
 
Art. 18

Direttori di gara

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarita' tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.
 
Art. 19

Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacita' cognitive e delle modalita' di apprendimento degli animali.
3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attivita' sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identita' anagrafica intestato a persona fisica maggiore di eta' o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.
6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non piu' impiegati in attivita' sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumita', essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da
ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2
agosto 2008, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
185 dell'8 agosto 2008, Supplemento ordinario n. 188:
«Art. 13. - Nella formulazione e nell'attuazione delle
politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della
pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e
sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati
membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia
di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,
rispettando nel contempo le disposizioni legislative o
amministrative e le consuetudini degli Stati membri per
quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le
tradizioni culturali e il patrimonio regionale.».
- Per i riferimenti al regolamento (CE) 1/2005 del
Consiglio del 22 dicembre 2004, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 20

Competizioni sportive

1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneita' a gareggiare, per condizioni di salute, eta' e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.
 
Art. 21

Sanzioni disciplinari

1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attivita' sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le societa' e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilita' civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.
 
Art. 22

Definizione del «cavallo atleta»

1. Un cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;
b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attivita' sportiva;
c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).

Note all'art. 22:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 262/2015, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 23

Visita di idoneita' allo svolgimento
dell'attivita' sportiva del cavallo

1. Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo e' tesserato.
 
Art. 24

Manifestazioni popolari pubbliche e private
con impiego di equidi

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.
 
Art. 25

Lavoratore sportivo

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' essere altresi' oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.
7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). -
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina
del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
prevalentemente personali, continuative e le cui modalita'
di esecuzione sono organizzate dal committente. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali.».
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235
- Supplemento ordinario n. 159, reca «Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30». In particolare
l'art. 78 (Procedimento di certificazione e codici di buone
pratiche) disciplina la procedura di certificazione che e'
volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza
scritta comune delle parti del contratto di lavoro. Le
procedure di certificazione sono determinate all'atto di
costituzione delle commissioni di certificazione e si
svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche, nonche'
secondo una serie di principi elencati al comma 2.
- Per i riferimenti normativi del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
Supplemento ordinario n. 139, reca «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174
- Supplemento ordinario n. 123, reca «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
 
Art. 26

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo' contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' o associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi per la corresponsione della indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne' puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Note all'art. 26:
- Per i riferimenti normativi della legge 20 maggio
1970, n. 300, della legge 15 luglio 1966, n. 604, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, della legge 11 maggio 1990, n.
108, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si veda nelle
note alle premesse.
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, Supplemento ordinario n.
43, reca «Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». In
particolare all'art. 24 si disciplinano le norme in materia
di riduzione del personale.
 
Art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e' regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.
2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attivita' principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.
5. La societa' ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la societa' sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
 
Art. 28

Direttore di gara

1. Il contratto individuale col direttore di gara e' stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.
 
Art. 29

Prestazioni sportive amatoriali

1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita' amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonche' indennita' di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennita' di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.
3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' amatoriale.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Note all'art. 29:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 30

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le societa' o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti puo' essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattative), nonche' la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).
2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 e' attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.
3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La societa' o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuita' rispetto a quest'ultimo, e' tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa societa' o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attivita' dilettantistica, amatoriale o giovanile.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attivita' sportiva, valida anche come attivita' di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.
7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalita' di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonche' misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

Note all'art. 30:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 e della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39,
reca «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi
58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92». In particolare
l'art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali) disciplina
l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Le Linee guida europee sulla doppia carriera degli
atleti ovvero norme di azione raccomandate a sostegno della
doppia carriera nello sport d'elite, sono state approvate
dal gruppo di esperti dell'Unione Europea «Education &
Training in Sport» nella riunione svoltasi a Poznan (PL) il
28 settembre 2012. Sono rivolte principalmente ai decisori
politici degli stati membri, sia come fonte di ispirazione
per la formulazione e l'adozione di direttive nazionali
orientate all'azione, sia per attirare l'attenzione a
livello nazionale sul tema della dual career. Esse
dovrebbero contribuire allo scambio, alla diffusione di
buone pratiche ed all'apprendimento dalle esperienze in
questo campo. Inoltre, suggeriscono un quadro di possibili
accordi a livello internazionale ed invitano l'Unione
Europea ad avviare azioni supplementari in ragione
dell'elevata mobilita' degli atleti e della necessita' di
incoraggiare misure a favore della doppia carriera
all'estero, in particolare in alcune discipline sportive e
nei piccoli Stati membri.
- Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio
2008 e con rettifica nella n. 93 del 19 aprile 2008,
recante «Disciplina della titolarita' e della
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e
relativa ripartizione delle risorse». La norma, distingue
fra la titolarita' dei diritti e la loro
commercializzazione, da una parte, e fra l'organizzatore
dell'evento e l'organizzatore della competizione,
dall'altro, dettando una disciplina di natura inderogabile
e lasciando il resto a delle linee guida che deve redigere
l'organizzatore della competizione ed alla prassi
contrattuale che si sviluppa il tutto sotto la vigilanza di
Authority indipendenti: Agcom e Antitrust». In particolare
l'art. 22 (Mutualita' generale), comma 1 e 2, prevede che
l'organizzatore delle competizione destini una quota delle
risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti allo sviluppo dei settori
giovanili delle societa' professionistiche, al sostegno
degli investimenti per la sicurezza, anche
infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al
finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a
sostenere discipline sportive diverse da quelle
calcistiche. La quota non puo' essere inferiore al 4% delle
risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei
diritti.
 
Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo
e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
a) le societa' sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa' sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
3. La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.
 
Art. 32

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attivita' sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche' l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attivita' sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
3. La scheda sanitaria e' istituita, aggiornata e custodita a cura della societa' e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attivita' dei lavoratori sportivi.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive.
5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche' stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

Note all'art. 32:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalita' della prestazione sportiva. L'idoneita' psico-fisica del lavoratore sportivo e' certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, e' compito del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternita' e della genitorialita', contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternita' previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennita' economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennita' economica di malattia e per il finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e' pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151.
4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e' quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi.
7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Note all'art. 33:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della legge 17
ottobre 1967, n. 977, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda
nelle note alle premesse.
- La legge 28 febbraio 1986, n. 41, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986 - Supplemento ordinario
n. 13, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1986)».
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96 -
Supplemento ordinario n. 93, reca «Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53». In particolare l'art. 79
(Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato)
disciplina i contributi (e le misure) sulle retribuzioni di
tutti i lavoratori dipendenti da parte dei datori di
lavoro.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
settembre 1955, n. 206, reca «Testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari».
- Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, coordinato
con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1988, n. 112,
reca «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento
delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni
urgenti».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2014, n. 68,
reca «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori
e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione
quadro 2004/68/GAI».
 
Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonche' la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.
2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attivita' sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Note all'art. 34:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 35

Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attivita', sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresi' iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.
2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.
3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento.
4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.
5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.
6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 10 per cento.
7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025.
8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025.

Note all'art. 35:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 166, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
della legge 15 aprile 2003, n. 86 e della legge 8 agosto
1995, n. 335, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 15 marzo 2005, recante
«Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti
assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo, istituito presso l'ENPALS», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2005, n. 80.
 
Art. 36

Trattamento tributario

1. L'indennita' prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa' ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennita' di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.
8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.

Note all'art. 36:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292 - Supplemento ordinario n. 1, reca
«Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto».
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295, reca
«Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche».
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113 - Supplemento
ordinario n. 96, reca «Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale». In
particolare l'art. 25 disciplina le disposizioni tributarie
in materia di associazioni sportive dilettantistiche).
 
Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo' essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennita' di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.

Note all'art. 37:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 38

Settori professionistici e dilettantistici

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attivita' dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.
 
Art. 39

Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione
delle tutele sul lavoro negli sport femminili

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:
1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
2) allo svolgimento di attivita' di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
4) alla promozione dello sport femminile;
5) alla sostenibilita' economica della transizione al professionismo sportivo;
6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle societa' e le associazioni degli allenatori.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

Note all'art. 39:
- Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 40

Promozione della parita' di genere

1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parita' di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.
2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.
3. Il CONI e' tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

Note all'art. 40:
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125
- Supplemento ordinario n. 133, reca «Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246».
 
Art. 41
Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo
e del manager dello sport

1. Al fine del corretto svolgimento delle attivita' fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonche' della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attivita' motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di eta' attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' per il miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico, nonche' di personal training e di preparazione atletica non agonistica.
3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attivita' motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attivita' e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attivita' motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.
4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo sportivo e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attivita' di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e societa' sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello sport e' necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualita' di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.
6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo puo' essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attivita' eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.
9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.
 
Art. 42

Assistenza nelle attivita' motorie e sportive

1. I corsi e le attivita' motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicita'.
2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attivita' motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attivita' sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b) le attivita' motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonche' le attivita' relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attivita' motorie.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.
6. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita' motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).

Note all'art. 42:
- La legge 7 febbraio 1958, n. 88, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1958, n. 57, reca «Provvedimenti
per l'educazione fisica».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, reca «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 8
maggio 1998, n. 178, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 43

Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalita' previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.

Note all'art. 43:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
2002, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio
2002, n. 156, reca «Regolamento recante modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di
polizia penitenziaria». In particolare all'art. 1
(Assunzione degli atleti) si dispone che l'accesso ai
gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria venga
riservato, per un contingente non superiore all'uno per
cento delle dotazioni organiche ad atleti riconosciuti di
interesse nazionale dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali. I vincitori del concorso sono nominati agenti di
polizia penitenziaria.
- Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 44
Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi
sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro

1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

Note all'art. 44:
- Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143
- Supplemento ordinario n. 30, reca «Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche». In particolare l'art. 3
(disposizioni comuni per la Polizia di Stato), comma 11
dispone modalita' e criteri per l'impiego nella Sezione
paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme
oro».
 
Art. 45
Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti
sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parita' di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attivita' sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».

Note all'art. 45:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 e alla legge 23 agosto 1988, n.
400, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 46

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Note all'art. 46:
- Per i riferimenti normativi della legge 30 dicembre
2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 47
Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con il
Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa

1. Nell'ambito della Difesa e' istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.
2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);
c) le modalita' organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e' instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:
a) tesserati con il CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;
c) in possesso di valido certificato di idoneita' all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialita' per la quale partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Note all'art. 47:
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106 -
Supplemento ordinario n. 84, reca «Codice dell'ordinamento
militare».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2010, n. 140 - Supplemento ordinario n. 131, reca «Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246».
 
Art. 48
Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con la
«Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresi' la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:
a) tesserati con il CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
c) in possesso di valido certificato di idoneita' all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialita' per la quale partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 48:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122
- Supplemento ordinario n. 61, reca «Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della guardia di finanza». In particolare l'art.
6 (Requisiti per l'ammissione al corso), comma 1, definisce
i requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a
finanziere mediante un concorso.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 2002, n. 316, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2003, n. 71, reca «Regolamento concernente la
disciplina per il reclutamento e la dismissione
dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia
di finanza». In particolare l'art. 3 (Procedure) disciplina
l'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai
gruppi sportivi «Fiamme Gialle» in qualita' di atleti,
mediante una procedura di selezione.
- La legge 4 novembre 2010, n. 183 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262 - Supplemento
ordinario n. 243, reca «Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro». In particolare
l'art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco)dispone che per particolari discipline
sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e
massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in 17 e 35 anni. Il personale reclutato
non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al
compimento del diciottesimo anno di eta'.
 
Art. 49

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Note all'art. 49:
- Per i riferimenti normativi della legge 30 dicembre
2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 50

Titolo preferenziale

1. L'attivita' prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) e' inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».

Note all'art. 50:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda
nelle note alle premesse.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 - Supplemento
ordinario n. 57, reca «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» che ha come finalita' la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato. In particolare si
dispone all'art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di
riserva) che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti a tali categorie.
 
Art. 51

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennita' percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;
c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso.
2. All'articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole «Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti di lavoro sportivo».

Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 17 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
(Omissis);
f) indennita' percepite dai lavoratori subordinati
sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi
dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo
della delega di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 2019,
n. 86, se non rientranti tra le indennita' indicate alla
lettera a);
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 5-quater, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante
«Disposizioni recanti misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati). -
(Omissis).
5-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo, ferme
restando le condizioni di cui al presente articolo, i
redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del
reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo,
e 5-bis.
(Omissis).».
 
Art. 52

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati:
a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Speranza, Ministro della salute

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Messa, Ministro dell'universita' e
della ricerca

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Cartabia, Ministro della giustizia

Bonetti, Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia