Gazzetta n. 68 del 19 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 novembre 2020
Assegnazione di risorse alle Autorita' di sistema portuale, all'Autorita' portuale di Gioia Tauro e alle Autorita' marittime.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 199, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che riconosce alle Autorita' di sistema portuale e all'Autorita' portuale di Gioia Tauro, la possibilita' di procedere alla «... riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'art. 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'art. 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione ...»;
Considerato che la possibilita' di procedere alla riduzione sopra citata, sulla base di quanto previsto dal medesimo art. 199, comma 1, lettera a), puo' riguardare «... i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 ...»;
Visto, altresi', l'art. 199, comma 1, lettera b) che, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo» per l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, autorizza tutte le Autorita' di sistema portuale e all'Autorita' portuale di Gioia Tauro, a «... corrispondere ed erogare direttamente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019 ...»;
Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 93, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il medesimo art. 199, comma 1, prevede che ... «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19»;
Visto il comma 7, lettera a), del medesimo art. 199 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinando complessivi euro 26 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici consistenti nella riduzione dei canoni, secondo quanto previsto dal comma 1, da parte delle Autorita' di sistema portuale o dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonche' il riconoscimento da parte delle Autorita' marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1;
Visto il comma 8 dello stesso art. 199 che demanda ad uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti «... l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonche' la determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le finalita' del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera 0a);
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allena COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14 marzo 2020, n 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18 marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5 maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4 giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 adottati in conformita' ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato di dover procedere alla determinazione delle modalita' di corresponsione delle risorse autorizzate ai sensi del sopra citato art. 199, comma 7, nonche' alla determinazione della quota di avanzo di amministrazione utilizzabile, da parte delle Autorita' di sistema portuale e dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 199, commi 1, 7 e 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il presente decreto:
a) disciplina le modalita' dell'assegnazione delle risorse del fondo istituito ai sensi del citato art. 199, comma 7, nel limite di 26 milioni di euro, da destinare al riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1, del medesimo art. 199, da parte delle Autorita' prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
b) determina le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le finalita' del citato art. 199, comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020;
c) disciplina le modalita' di riconoscimento da parte delle Autorita' marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del suddetto comma 1.
 
Art. 2
Determinazione di assegnazione delle risorse del Fondo di cui
all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per le finalita' di cui al medesimo art. 199, comma 1, lettera a)

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono assegnate alle Autorita' di sistema portuale ed all'Autorita' portuale di Gioia Tauro dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del riconoscimento della riduzione dei canoni secondo quanto previsto dal citato art. 199, comma 1, lettera a).
2. Ai fini del comma 1, le Autorita' di sistema portuale ed all'Autorita' portuale di Gioia Tauro trasmettono apposita domanda, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente via pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua. La domanda e' corredata, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, a cui e' allegata apposita asseverazione del Collegio dei revisori dei conti, di non avere risorse di bilancio disponibili per le finalita' di cui al comma 1, lettera a) del citato art. 199, che attesti:
a) la volonta' di procedere, espressa con delibera del Presidente, sentito il Comitato di gestione alla riduzione dei canoni nonche' la natura dei canoni da ridurre e la percentuale della riduzione in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) il numero delle imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato nei periodi di riferimento pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, e, per ciascuna impresa, la percentuale di diminuzione dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa concessionaria.
3. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria della domande e all'adozione del provvedimento conclusivo entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse, disponendo l'erogazione delle risorse in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.
4. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla riduzione delle somme spettanti agli aventi diritto, mediante riparto proporzionale rispetto al totale delle somme riconosciute, assicurando, comunque, il finanziamento integrale dei contributi da corrispondere. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra compensazione del danno subito.
 
Art. 3
Determinazione di assegnazione delle risorse del Fondo di cui
all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per le finalita' di cui al medesimo art. 199, comma 1, lettera b)

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono assegnate alle Autorita' di sistema portuale ed all'Autorita' portuale di Gioia Tauro ovvero alle Autorita' marittime ai fini del riconoscimento, secondo quanto previsto dal citato art. 199, comma 1, lettera b), nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 per ciascuna Autorita' di sistema portuale, Autorita' portuale di Gioia Tauro ovvero Autorita' marittima, in favore:
a) del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di un contributo pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19;
b) delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19.
2. Ai fini del comma 1, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro trasmettono apposita domanda, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente via pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua. La domanda e' corredata, a pena di inammissibilita':
a) da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, che attesti la volonta' dell'Ente di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, nel limite massimo consentito di 4 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato secondo quanto previsto alla lettera b) del sopracitato art. 199;
b) dall'attestazione del legale rappresentante dei soggetti fornitori di lavoro portuale ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 del numero di giornate di lavoro prestate in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019;
c) dall'attestazione del legale rappresentante delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, il numero di turni lavorativi prestati in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019.
3. Le Autorita' marittime presentano, nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 2, le domande relative al riconoscimento dei benefici di cui al citato art. 199, comma 1, lettera b), in favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dei titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, operanti porti non sede di Autorita' di sistema portuale.
4. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria della domande e all'adozione del provvedimento conclusivo entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse, disponendo l'erogazione delle risorse in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.
5. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla riduzione delle somme spettanti agli aventi diritto, mediante riparto proporzionale rispetto al totale delle somme.
6. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra compensazione del danno subito.
 
Art. 4
Modalita' di determinazione delle quote di avanzo di amministrazione
ai sensi dell'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77

1. Il limite complessivo dell'avanzo di amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente utilizzabile da parte di tutte le Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per la riduzione dei canoni concessori di cui al comma 1 lettera a) del medesimo art. 199, e' determinato in 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'esistenza dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1 esclude la possibilita' di accedere alle risorse di cui agli articoli 2 e 3.
3. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro ad utilizzare l'avanzo di amministrazione per le finalita' di cui comma 1, ciascuna Autorita' comunica alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del medesimo Ministero, entro il 31 gennaio 2021, all'indirizzo di posta elettronica dg.tm@pec.mit.gov.it l'intenzione di procedere alla riduzione dei canoni concessori secondo quanto previsto dall'art. 2, indicando l'entita' della riduzione, le conseguenti minore entrate, l'entita' delle entrate derivanti nell'anno 2020 dalla riscossione di tasse portuali, tasse di ancoraggio e diritti di porto e l'entita' di risorse disponibili in bilancio utilizzabili per procedere alla riduzione.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, determina, fino alla concorrenza dell'importo indicato al comma 8, dell'art. 199, per ciascuna Autorita' l'entita' della quota utilizzabile dell'avanzo di amministrazione calcolata tenendo conto dell'ammontare della riduzione dei canoni prevista rispetto alle effettiva disponibilita' dell'avanzo di ciascuna Autorita'. Nel caso in cui gli importi riconoscibili siano complessivamente superiori alle risorse stanziate, l'entita' delle quote utilizzabili per la riduzione dei canoni sara' proporzionalmente ridotto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3634