Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021 (vai al sommario)
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
DELIBERA 11 febbraio 2021
Modifiche apportate al regolamento interno. (Delibera n. 7275).


IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Vista la determinazione assunta nella seduta di Plenum del 12 novembre 2019 con delibera n. 6917, con la quale e' stata disposta l'apertura di un dossier al fine di pervenire all'approvazione di una regolamentazione che disciplini la materia del conferimento e della durata degli incarichi dei magistrati della Segreteria del Consiglio della magistratura militare;
Ritenuto che, per predisporre una disciplina che regoli in modo unitario la materia in narrativa, risulta necessario procedere preliminarmente alla modifica del testo del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare, approvato con delibera n. 5649 del 16 febbraio 2016;

Delibera:
di approvare la seguente modifica degli articoli 6, 8 e 9 del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare:
Regolamento interno del Consiglio della magistratura militare
approvato con delibera n. 5649 del 16 febbraio 2016

(Omissis) Segreteria del Consiglio
Art. 6 (Nomina dell'Ufficio di Segreteria). - 1. Il magistrato dirigente e il magistrato addetto all'Ufficio di Segreteria sono nominati dal Consiglio, con voto palese, entro il novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio stesso, secondo i criteri stabiliti con apposita circolare.
La scelta e', rispettivamente, indirizzata verso i nominativi di magistrati che non ricoprono incarichi direttivi di uffici giudiziari militari e che, a seguito di specifico interpello, hanno fatto conoscere prima dell'adozione della deliberazione di essere disponibili all'incarico.
2. Per ciascuno degli incarichi e' nominato il magistrato che ha riportato il maggior numero di voti. Il presidente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati ed ai titolari degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio.
3. I magistrati nominati vengono immediatamente convocati alla prima riunione del Consiglio o a quella appositamente fissata a tale scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
4. In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti dell'Ufficio di Segreteria, che rende impossibile lo svolgimento dei compiti previsti per un apprezzabile periodo di tempo, ed in ogni altro caso in cui i magistrati predetti non possono proseguire nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente alla loro sostituzione con le modalita' di cui al primo comma, inserendo la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile, ovvero fissando apposita riunione.
5. I componenti dell'Ufficio di Segreteria restano in carica per la durata del Consiglio che li ha nominati, salvo che non siano revocati dallo stesso, ovvero che non presentino dimissioni, accettate dal Consiglio.
Alla scadenza del Consiglio che li ha nominati, essi continuano a esercitare le funzioni limitatamente al periodo necessario alla nomina dei segretari da parte del nuovo Consiglio.
Il magistrato dirigente e il magistrato addetto non possono restare in carica per piu' di due consiliature intere.
Successivamente possono essere nuovamente nominati se trascorsi otto anni dalla scadenza del precedente incarico.
(Omissis)
Art. 8 (Compiti del magistrato militare dirigente della Segreteria). - 1. Il magistrato militare dirigente della Segreteria ha le seguenti attribuzioni:
a) assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali; provvede alla conservazione degli atti e cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato;
c) coordina e dirige l'attivita' del personale dell'Ufficio di Segreteria e sovraintende al personale addetto al Consiglio, assicurando il buon andamento dei servizi;
d) adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o specificamente affidatogli dal presidente, dal vicepresidente o dal Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare addetto all'Ufficio di Segreteria.
Art. 9 (Compiti del magistrato militare addetto alla Segreteria). - 1. Il magistrato militare addetto alla Segreteria ha le seguenti attribuzioni:
a) cura l'organizzazione delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni a mezzo del personale addetto della Segreteria, provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario ed alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio e delle commissioni;
b) cura, su richiesta dei componenti del Consiglio, l'acquisizione di ogni documentazione ritenuta necessaria per i lavori;
c) adempie ad ogni altro compito previsto dal regolamento o specificamente affidatogli dal presidente, dal vicepresidente o dal Consiglio.
In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare dirigente dell'Ufficio di Segreteria.
(Omissis)

Roma, 11 febbraio 2021

Il presidente: Curzio