Gazzetta n. 71 del 23 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2021
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Regione Veneto, ricadenti nella Provincia di Vicenza, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;
Visto l'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4967 del 31 marzo 2016 e n. 13789 del 30 luglio 2019;
Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Vicenza (VI):
protocollo n. 2014/15582 del 17 settembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castegnero, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Casello Ex F.T.V. Via Roma - Localita' Ponte»;
protocollo n. 2014/17359 del 20 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Mason Vicentino, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Alveo della Roggia Angaran»;
protocollo n. 2014/18036 del 28 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Longare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Fabbricato urbano Ex Posto di Guardia Costozza»;
protocollo n. 2014/19964 del 25 novembre 2014 e protocollo n. 2014/21481 del 18 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Valdagno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Campo di Tiro a Segno Via Gambero» e «Campo di Tiro a Segno di Valdagno Viale Sette Martiri»;
protocollo n. 2014/17360 del 20 ottobre 2014 e protocollo n. 2014/21398 del 17 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Valstagna, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Valle denominata Valgadena» e «Fabbricato Militare approvvigionamento acqua»;
protocollo n. 2014/18086 del 29 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Centro diurno per anziani presso Villaggio della produttivita'»;
Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7 del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 1761 del 2 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse
spettanti al Comune di Castegnero

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castegnero (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Casello Ex F.T.V. Via Roma - Localita' Ponte», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/15582 del 17 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 658,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castegnero.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 4.796,09, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 658,00.
 
Art. 2

Riduzione delle risorse
spettanti al Comune di Mason Vicentino

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Mason Vicentino (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Alveo della Roggia Angaran», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/17359 del 20 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 983,20 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Mason Vicentino.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 7.076,31, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 983,20.
 
Art. 3

Riduzione delle risorse
spettanti al Comune di Longare

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Longare (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «Fabbricato urbano Ex Posto di Guardia Costozza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/18036 del 28 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.380,94 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Longare.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 17.083,24, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 2.380,94.
 
Art. 4

Riduzione delle risorse
spettanti al Comune di Valdagno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Valdagno (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Campo di Tiro a segno Via Gambero» e «Campo di Tiro a segno di Valdagno Viale Sette Martiri», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, protocollo n. 2014/19964 del 25 novembre 2014 e protocollo n. 2014/21481 del 18 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 7.440,04 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Valdagno.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 52.811,87, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 7.440,04.
 
Art. 5

Riduzione delle risorse
spettanti al Comune di Valstagna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Valstagna (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex Valle denominata Valgadena» e «Fabbricato militare approvvigionamento acqua», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, protocollo n. 2014/17360 del 20 ottobre 2014 e protocollo n. 2014/21398 del 17 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.518,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Valstagna.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 10.733,24, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 1.518,10.
 
Art. 6

Riduzione delle risorse
spettanti al Comune di Vicenza

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vicenza (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «Centro diurno per anziani presso Villaggio della produttivita'», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/18086 del 29 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 10.150,29 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vicenza.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 72.800,14, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 10.150,29.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Castegnero, Mason Vicentino, Longare, Valdagno, Valstagna e Vicenza della Provincia di Vicenza.
2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002.
3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 194