Gazzetta n. 76 del 29 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 marzo 2021
Composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, cosi' come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro della salute e' determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche;
Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie»;
Ritenuto, pertanto di dover dare attuazione all'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Decreta:

Art. 1

Commissioni di albo della Federazione nazionale
degli ordini delle professioni infermieristiche

1. I presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere e i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere pediatrico degli ordini delle professioni infermieristiche nel rispetto dei principi e con le modalita' di cui all'art. 8, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche, eleggono, rispettivamente, la commissione di albo della professione sanitaria di infermiere e la commissione di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico all'interno della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.
2. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di cinquecento il presidente della commissione d'albo territoriale dispone comunque di un voto.
 
Art. 2
Composizione delle commissioni di albo della Federazione nazionale
degli ordini delle professioni infermieristiche.

1. Le commissioni di albo di cui all'art. 1, sono costituite da nove componenti.
2. Ai componenti delle commissioni di albo si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 17, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche.
 
Art. 3
Attribuzioni delle commissioni di albo della Federazione nazionale
degli ordini delle professioni infermieristiche.

1. Le attribuzioni spettanti alle commissioni di albo di cui all'art. 1, sono individuate dall'art. 8, comma 16, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche.
 
Art. 4
Elezione dei componenti delle commissioni di albo della Federazione
nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.

1. I componenti delle commissioni di albo di cui all'art. 1 sono eletti con le procedure e le modalita' individuate dal decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 citato in premessa.
2. Qualora le commissioni di albo non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dal comma 18 dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche, le attribuzioni previste dal comma 16 dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche spettano al Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione infermieristica interessata.
 
Art. 5

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 557