Gazzetta n. 78 del 31 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 23 marzo 2021
Iscrizione della denominazione di origine protetta «Pistacchio di Raffadali» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato il regolamento (UE) n. 2021/474 della Commissione del 15 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Serie L 99 del 22 marzo 2021) con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Pistacchio di Raffadali», riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali»;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pistacchio di Raffadali», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazioni di origine protette «Pistacchio di Raffadali», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2021/474 della Commissione del 15 marzo 2021.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pistacchio di Raffadali», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore generale: Gerini
 
Allegato

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
Pistacchio di Raffadali

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Pistacchio di Raffadali» e' riservata alla drupe di pistacchio che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Pistacchio di Raffadali» e' riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie botanica «Pistacia vera», cultivar «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrana», innestata su «Pistacia terebinthus» volgarmente chiamato (Scornabeccu).
Nei singoli impianti e' ammessa una percentuale non superiore al 5% di piante non appartenenti alla cultivar «Napoletana» e/o di portainnesti diversi dal Pistacia terebinthus.
In ogni caso il prodotto derivante dalle piante non appartenenti alla cultivar «Napoletana» e/o da portainnesti diversi dal Pistacia terebinthus sara' escluso dalla certificazione.
Il «Pistacchio di Raffadali D.O.P.» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, alle seguenti caratteristiche fisiche e organolettiche:
resa complessiva in olio maggiore del 30%;
colore cotiledoni: verde, rapporto di clorofilla a/b maggiore o uguale a 1,3;
sapore: dolce, gradevole e pronunciato;
contenuto di umidita' inferiore o uguale a 6.5%;
presenza di acido palmitoleico maggiore o uguale a 0.7%;
forma allungata.
 
Art. 3.

Zona di Produzione

La zona di produzione del «Pistacchio di Raffadali D.O.P.», ricade all'interno dei confini amministrativi dei seguenti Comuni della Provincia di Agrigento: Raffadali, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Agrigento, Cianciana, Favara, Racalmuto, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Cattolica Eraclea, Casteltermini, Santo Stefano Quisquina, Aragona, Comitini, Grotte, Montallegro, Alessandria della Rocca, Siculiana, Realmonte, Naro, Porto Empedocle, Castrofilippo, Campobello di Licata, Ribera, Canicatti, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Camastra, Montedoro e Serradifalco in provincia di Caltanissetta.
 
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.
 
Art. 5.

Metodi di ottenimento

La zona delimitata e' caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine calcarea. Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti: uno scasso profondo e le concimazioni di fondo, e le operazioni colturali tese alla lotta contro le infestanti.
Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con densita' di piantagione variabile in dipendenza della tipologia di impianto e della natura del terreno. In abbinamento all'allevamento «monocaule» sono ammesse anche le forme libere di allevamento delle piante «ceppaia», «vaso libero» tipiche degli impianti piu' vecchi.
I pistacchieti per la produzione del «Pistacchio di Raffadali D.O.P.» possono essere condotti secondo:
il metodo convenzionale;
il metodo della lotta integrata;
il metodo della lotta biologica.
Il conduttore e' tenuto ad eseguire:
la potatura annuale;
il controllo delle erbe infestanti;
le attivita' che consentano un'efficace gestione di tutte le avversita' sia abiotiche sia biotiche come l'allontanamento dei residui di potatura e la creazione di fasci di rami esca ai fini del contenimento della popolazione della cimice.
Nelle coltivazioni promiscue la produzione massima consentita e' di 20 kg per pianta di prodotto in guscio. Negli impianti specializzati la produzione massima annuale e' di 2500 kg/ha di prodotto in guscio; in ogni caso, tenendo conto dell'alternanza di produzione non potra' superare i 4000 kg/ha considerando anche l'annata precedente.
Le operazioni di raccolta si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre; in funzione del corretto grado di maturazione che e' legato alle diverse zone di produzione e all'andamento climatico.
La raccolta avviene manualmente o meccanicamente mediante bacchiatura sulle reti o per brucatura, utilizzando panieri o ceste, avendo cura di impedire che i frutti cadano per terra.
I frutti devono essere smallati manualmente o meccanicamente, per ottenere il prodotto in guscio, entro le ventiquattro ore successive alla raccolta, onde evitarne l'imbrunimento e l'eventuale contaminazione.
Successivamente alla fase di smallatura, il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d'essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto al di sotto dei 50°C, fino ad un'umidita' residua del seme di pistacchio inferiore o uguale al 6.5%.
Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori idonei e stoccato in locali ventilati ed asciutti, secondo il metodo tradizionale di conservazione.
Lo stoccaggio finalizzato al confezionamento puo' durare fino a ventiquattro mesi dopo la raccolta con obbligo di indicazione dell'annata di raccolta; e' fatto divieto utilizzare prodotti chimici per la conservazione del «Pistacchio di Raffadali D.O.P.».
E' possibile sgusciare e/o pelare meccanicamente il pistacchio.
Nel periodo marzo-ottobre, in funzione dell'andamento climatico, il prodotto nelle diverse tipologie, in guscio, sgusciato o pelato, deve essere conservato in confezioni sigillate sottovuoto.
Le fasi di lavorazione ammesse che devono avvenire all'interno della zona di produzione individuata all'art. 3 sono: impianto, coltivazione, raccolta, asciugatura, smallatura, sgusciatura e pelatura.
 
Art. 6.

Legame con la zona geografica

La specie ha avuto particolare sviluppo a partire dalla seconda meta' dell'Ottocento, interi pascoli e terreni incolti furono trasformati in pistacchieti e la pianta coltivata divenne il fulcro di tutto il sistema agricolo ed economico dell'area.
La zona di produzione risulta caratterizzata da terreni di origine calcarea e da un clima mediterraneo sub-tropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosita' concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.
Gli impianti, nel territorio dove si coltiva il Pistacchio di Raffadali, sono prevalentemente di tipo artificiale: nella messa a dimora delle piante di terebinto, vengono privilegiate le esposizioni piu' soleggiate, prevalentemente a sud e i substrati di origine calcarea.
L'utilizzo e la scelta come portainnesto di una specie che ben si adatta a condizioni di aridita' elevata quale e' il Terebinto (Pistacia terebinthus), la natura dei substrati di origine calcarea e la realizzazione di impianti esposti a sud e soleggiati, determinano una combinazione di fattori, frutto della sapiente scelta dell'uomo, che consentono di ottenere un frutto con particolari caratteristiche di qualita', quali l'elevata resa in olio. Questa caratteristica e' favorita da elevate temperature ambientali del periodo estivo che, durante la fase di differenziazione dei frutti, inducono una maggiore produzione di acidi grassi che sono la componente base degli oli del pistacchio. Lo studio del clima dell'areale del Pistacchio di Raffadali ha evidenziato, rispetto ad altre zone vocate alla pistacchicoltura della Sicilia orientale, un andamento della stagione secca piu' ampio ed un andamento medio delle temperature mensili maggiori e con picchi piu' elevati.
Altra caratteristica distintiva e' il sapore dolce, gradevole e pronunciato legato alla componente pedologica dei terreni di coltivazione. E' noto infatti che l'assorbimento degli elementi e' dipendente dai valori del pH del terreno e che alcuni macroelementi quali il calcio, il fosforo, il potassio e il magnesio prediligono valori superiori a 7. I campionamenti effettuati nell'areale di produzione del Pistacchio di Raffadali hanno permesso di rilevare suoli a reazione tendenzialmente sub-alcalina con valori maggiori di 7,5. Il Pistacchio di Raffadali presenta inoltre una complessa profilazione di acidi grassi nei frutti con presenza di acido palmitoleico maggiore o uguale 0.7%.
La componente umana si esprime nello specifico nella capacita' dell'uomo nel coltivare il «Pistacchio di Raffadali» attraverso una particolare forma di allevamento, che consiste nel mantenere la pianta bassa con rami striscianti quasi a toccare il terreno. Questo tipo di allevamento, nato in origine per facilitare le operazioni di raccolta, che avvengono manualmente e a evitare la maturazione scalare dei grappoli, ha determinato negli anni anche la caratterizzazione del paesaggio.
Grazie a questa secolare attivita', l'agricoltore, infatti, e' diventato il principale attore di queste trasformazioni: ha saputo cogliere le caratteristiche e le condizioni ottimali dell'ambiente, ha acquisito una capacita' professionale specifica e ha creato un paesaggio che contraddistingue l'area di produzione.
 
Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare di produzione e' svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura e' l'autorita' pubblica designata Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A. Mirri» - via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo - tel.: 091-6565328, fax: 091-6565437, e-mail: serviziocertificazioni@izssicilia.it
 
Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il «Pistacchio di Raffadali D.O.P.» puo' essere immesso al consumo:
per il prodotto in guscio, sgusciato o pelato, da utilizzare nella trasformazione e non destinato al consumatore finale, in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo fino al peso di 25 kg;
per il prodotto in guscio, sgusciato o pelato destinato al consumatore finale, in idonee confezioni trasparenti o con finestra trasparente che consenta di vedere il prodotto.
Le confezioni e/o i sacchi recano obbligatoriamente, oltre al simbolo grafico europeo della DOP e al logo successivamente descritto, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio di Raffadali D.O.P.».
Il logo d'identificazione del «Pistacchio di Raffadali D.O.P.» e' costituito da un rettangolo all'interno del quale vi e' la rappresentazione grafica di un ramoscello di pianta di pistacchio con tre foglie ovali e quattro pistacchi in guscio deiescienti; sotto il rettangolo vi e' posta la scritta in maiuscolo, carattere gotham medium «Pistacchio di Raffadali D.O.P.».

Parte di provvedimento in formato grafico