Gazzetta n. 78 del 31 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 ottobre 2020, n. 194
Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, concernente i documenti amministrativi formati dal Ministero dello sviluppo economico.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare gli articoli 8 e 10;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 24 della predetta legge n. 241 del 1990 relativamente ai documenti formati dal Ministero o rientranti nella sua disponibilita';
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui, tra l'altro, «a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento, di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza.»;
Ravvisata l'esigenza di integrare il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, al fine di tutelare le procedure e le metodologie di test utilizzate dal CVCN costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per le finalita' richiamate;
Sentita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1510/2020, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera n. 20503 del 28 settembre 2020, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296:
a) alla fine della lettera i) il punto e' sostituito con il punto e virgola;
b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software definiti, disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o indirettamente, dal Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, per le finalita' stabilite dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 ottobre 2020

Il Ministro: Patuanelli Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1033

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i
seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione;
12) Ministero dell'universita' e della ricerca;
13) Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo;
14) Ministero della salute.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche
con riferimento alle agenzie dotate di personalita'
giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico
di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e la relativa responsabilita'.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri.
4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in
quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a
qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio,
vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244»:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal
seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita'
culturali.».
2. Le funzioni gia' attribuite al Ministero del
commercio internazionale, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al
Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sono trasferite le funzioni gia'
attribuite al Ministero della solidarieta' sociale, fatto
salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza
dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
neocomunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia
di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio
civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230,
alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo
e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani
del programma comunitario «Gioventu' in azione» di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei
giovani.
5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo
economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo.
9. La denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono,
ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni:
«Ministero delle politiche agricole e forestali» e
«Ministro delle politiche agricole e forestali». Il
Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui
consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le
competenze in materia di produzione e prima trasformazione
dei prodotti agricoli, come definiti al paragrafo 1
dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, nonche' dei prodotti definiti agricoli
dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono
esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: «Ministero delle
infrastrutture».
11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
della pubblica istruzione».
12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale».
13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei
Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: «Ministro delle politiche per la
famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni; le funzioni gia' attribuite al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi
72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema
di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze
derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta
ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e
trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per
l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale anche delle
relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi
compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato
alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le
comunita' giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse gia'
trasferite al Ministero della solidarieta' sociale
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti
le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre
amministrazioni;
b)
c)
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per
l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura
il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di
cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione
pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle strutture delle
Amministrazioni per le quali e' previsto il trasferimento
delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero
massimo delle strutture di primo livello, in modo da
assicurare, fermi restando i conseguenti processi di
riallocazione e mobilita' del personale, che al termine del
processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per
cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle
spese strumentali e di funzionamento previsti
rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri
di destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice
Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni
del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per
non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal loro
accorpamento previsti dal presente decreto non deriva
alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in
atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli
dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono
previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di
organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali
e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle
leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto si applicano
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti,
purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta
collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007,
n. 124, e' abrogato. All'articolo 5, comma 3, della legge 3
agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «, dal Ministro dell'economia e delle finanze e
dal Ministro dello sviluppo economico».
21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della
legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, organizzato ai sensi dell'articolo 98
del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo
10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso
ufficio e' competente per l'istruttoria relativa al
controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
22. Ferma restando l'applicabilita' anche ai
magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonche'
agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo
13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, mediante decreti adottati dai
rispettivi organi di Governo di cui all'articolo 15, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
informandone gli organi di amministrazione del personale
interessato, al predetto articolo 13 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le
seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del
Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate»
sono inserite le seguenti: «e specifiche».
22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante
«Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le
singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti
all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare
un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art.
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti
contenenti informazioni connesse a tali interessi sono
considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per
ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di
tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere
sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al
potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente
dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4,
i documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi
di formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti
la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro stessi interessi giuridici.».
- Il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296 reca:
«Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti
amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica»:
«6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di
committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a
categorie individuate, sulla base di criteri di natura
tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e
certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione
comprende anche la valutazione del rischio associato
all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito
di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una
sola volta, in caso di particolare complessita', il CVCN
puo' effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni
e test di hardware e software da compiere anche in
collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis,
secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche
di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente
periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di
condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi
di gara e contratti sono integrati con clausole che
condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il
contratto al rispetto delle condizioni e all'esito
favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere
conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine
di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno
effettuato la comunicazione possono proseguire nella
procedura di affidamento. In relazione alla specificita'
delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare
su reti, sistemi informativi e servizi informatici del
Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,
individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti
Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con
quanto previsto dal presente decreto, possono procedere,
con le medesime modalita' e i medesimi termini previsti dai
periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri
Centri di valutazione accreditati per le attivita' di cui
al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che
impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal
CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con
le modalita' stabilite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non
sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle
reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per
lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento
e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal
medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile
procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i
casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai
livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo
motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi
sono destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni,
sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti
presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a) del presente comma, la propria collaborazione
per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla
lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il
CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a
soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti
pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono
inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di
cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a
quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal
presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se
necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento
delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi
informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e
repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
e sistemi, nonche', nei casi in cui siano espressamente
previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne
comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per i profili di competenza.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 10
aprile 1996, n. 296 (Regolamento di attuazione dell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai
documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni), come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 1. - 1. Sono sottratte al diritto di accesso,
in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la
difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti
categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua
disponibilita':
a) accordi internazionali in preparazione;
b) atti riferibili ad accordi internazionali,
classificati dagli accordi stessi come "riservati";
c) atti relativi alla concessione del nulla osta di
segretezza;
d) piani per la gestione e per la protezione di
impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di
guerra;
e) atti relativi alla messa a disposizione da parte
dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso
pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione
dello Stato;
f) contratti soggetti a classifica di segretezza
per la protezione e per la sicurezza dello Stato;
g) piani di utilizzo del personale per esigenze
della difesa dello Stato;
h) piani concernenti l'assegnazione di
radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello
Stato;
i) atti relativi alla dislocazione di cavi
sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte
radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello
Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di
esclusione previste da norme vigenti;
i-bis) documenti relativi alle procedure ed alle
metodologie di test di hardware e software definiti,
disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o
indirettamente, dal Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN), di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
per le finalita' stabilite dall'art. 1 dello stesso
decreto-legge.».