Gazzetta n. 79 del 1 aprile 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021 |
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika STEFANI. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la sen. Erika Stefani e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Erika Stefani e' stato conferito l'incarico per le disabilita'; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'art. 26, ai sensi del quale «L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilita' di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunita'»; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 24-quater relativo all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e, in particolare, l'art. 3, che ha previsto una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilita', in materia di politiche per le disabilita'; Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le disabilita' sen. avv. Erika Stefani le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Delega di funzioni in materia di disabilita'
1. A decorrere dal 12 marzo 2021, al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika Stefani, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di disabilita', come di seguito specificate. 2. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilita'. 3. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro e' delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Ministri competenti, al fine di: a) adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche di sostegno delle persone con disabilita', anche con riferimento alla revisione del sistema di certificazione della condizione di disabilita'; b) promuovere e coordinare, in raccordo con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone con disabilita', anche con riguardo alle politiche per l'inclusione lavorativa e scolastica; c) assicurare la piena attuazione della normativa in materia di disabilita' e promuovere gli opportuni aggiornamenti, anche nel quadro delle linee di intervento contenute nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita' adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18; d) promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilita' e favorire l'adozione di buone pratiche per la realizzazione di interventi anche in materia di vita indipendente e contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilita'; e) promuovere e coordinare l'azione di Governo al fine di potenziare l'informazione statistica sulla condizione di disabilita' e sviluppare sistemi di monitoraggio e analisi delle politiche in favore delle persone con disabilita'; f) curare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilita', le organizzazioni del terzo settore, le parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della promozione degli interventi in favore delle persone con disabilita'; g) promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche a favore delle persone con disabilita'; h) promuovere e coordinare l'azione di Governo in materia di accessibilita' e mobilita' a favore delle persone con disabilita', fatte salve, in tali ambiti, le competenze del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; i) coordinare l'azione di Governo, esprimendo il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativamente alle attivita' volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita'; l) favorire e assicurare, in raccordo con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la piena attuazione degli obiettivi e finalita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, con riguardo all'accesso delle persone con disabilita' agli strumenti informatici; m) promuovere e coordinare l'azione di Governo nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. 5. Il Ministro e' delegato a esercitare il concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 6. Il Ministro e' delegato a raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale: a) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del «Fondo per le non autosufficienze» di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112; c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112. 7. Il Ministro esercita le funzioni di espressione del concerto ai fini delle modalita' di attuazione delle misure previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112, relative all'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione in favore delle persone con disabilita' grave. 8. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 9. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', a norma dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche' a promuovere indagini statistiche e conoscitive sulla medesima materia e a convocare la conferenza nazionale sulle politiche in favore delle persone con disabilita', ai sensi dell'art. 41-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 10. Il Ministro e' altresi' delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della completa attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie di cui al presente articolo. 11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'. |
| Art. 2
Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Nelle materie di cui all'articolo precedente il Ministro e', altresi', delegato: a) a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonche' ove previsto dalle disposizioni di legge; c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 2. Nelle materie di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionali, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 15 marzo 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 682 |
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