Gazzetta n. 81 del 3 aprile 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 marzo 2021 |
Individuazione e modalita' di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplinano l'imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP; Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che individua le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e che, al comma 3, riconosce alle regioni la facolta' di variare l'aliquota di cui ai commi 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, con possibilita' di differenziarla per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che integra la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, prevedendo, al comma 1, che ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, puo' ridurre le aliquote dell'imposta regionale fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea e che resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale dispone che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari; Visto l'art. 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario; Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di adozione da parte della regione interessata di apposito Piano di rientro dal deficit sanitario; Visto l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive durante la vigenza del Piano di rientro dal deficit sanitario; Visto l'art. 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che disciplina le condizioni di obbligatorieta' per la presentazione di un Piano di rientro dai deficit sanitari e i successivi commi 78 e 79 che dispongono, tra l'altro, oltre l'applicazione delle misure previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 anche l'incremento automatico in misura fissa di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto l'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone, tra l'altro, che per la regione sottoposta al Piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del Piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ove scattate automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che la stessa regione, ove ricorrano determinate condizioni indicate nella medesima norma e verificate dai competenti tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha la possibilita', sempre nei limiti indicati dai predetti tavoli tecnici, di ridurre le suddette maggiorazioni ovvero di destinare il relativo gettito a finalita' extra sanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; Visto l'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede, tra l'altro, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro accertato in sede di verifica annuale dai competenti tavoli tecnici, l'ulteriore incremento automatico in misura fissa di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto l'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di prosecuzione dei Piani di rientro; Visto l'art. 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la possibilita' per la Regione Campania di destinare l'aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive disposto dall'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 o anche il raddoppio dell'aumento stesso alla copertura del Piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto; Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il quale prevede che per la Regione Campania, a decorrere dal 2014, e' disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e che il relativo gettito fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 dello stesso art. 11, destinato al Piano di rientro di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti; Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il comma 3-bis dell'art. 16, del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiunto dall'art. 1, comma 1107 della 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e che il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi; Considerato che il sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, e' quello individuato dal decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 nel sito internet www.finanze.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare le informazioni in materia di tributi erariali, regionali e locali; Considerata la necessita' di individuare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di stabilire le modalita' applicative per l'invio e la pubblicazione degli stessi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita l'Agenzia delle entrate; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2021;
Decreta:
Art. 1 Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP.
1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuta per l'anno in corso, mediante il loro inserimento in un'apposita applicazione denominata «Gestione IRAP», che, previa abilitazione, e' resa disponibile nell'area riservata del portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nella quale devono essere compilati i campi dedicati alle aliquote complessivamente applicabili per le singole fattispecie, alle deduzioni, alle detrazioni, ai crediti d'imposta, alle norme nazionali e regionali di riferimento, agli aiuti di Stato, con separata evidenza di quelli non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione previsti dall'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, alle relative note esplicative e agli eventuali chiarimenti applicativi. 2. Ai fini della pubblicazione di cui al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto di eventuali disposizioni statali che stabiliscono la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali o provinciali nella parte in cui prevedono aumenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 3. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati trasmessi, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano reinseriscono i suddetti dati entro trenta giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi. 4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.gov.it entro quindici giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento. |
| Art. 2 Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP per le regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario.
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'art. 2, commi 79, lettera b), e 86 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro trenta giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica. |
| Art. 3 Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP.
1. Ai fini della predisposizione e della successiva pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.gov.it dei software di compilazione e di controllo del modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 settembre 2008, l'Agenzia delle entrate tiene conto dei dati pubblicati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2021
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella |
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