IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014 che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito «Agenzia»), soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6, del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalita'; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, all'art. 1, comma 84, prevede che, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonche' di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale: a) la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, e' ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente e' conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro; b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettivita' e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalita' connessi alle attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti; Visti, altresi', i commi 85 e 86 del medesimo art. 1 che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal comma 84, prevedono, rispettivamente, che il Ministero dello sviluppo economico impartisce all'Agenzia le direttive eventualmente necessarie e un'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022; Ritenuto necessario, alla luce di quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fornire all'Agenzia le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa;
Emana la seguente direttiva:
Art. 1
1. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 84, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano le seguenti previsioni: a) le aree interne del Paese sono quelle individuate dall'Accordo di partenariato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e successive modificazioni e integrazioni. L'elenco dei comuni rientranti nelle predette aree e' riportato nella competente sezione del sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it e dell'Agenzia www.invitalia.it b) ai fini della verifica della sussistenza del requisito connesso al recupero e alla riqualificazione di strutture edilizie dismesse, le imprese devono fornire all'Agenzia idonea documentazione dalla quale possa essere accertata l'ultima attivita' esercitata nel sito interessato, la data di dismissione, l'attuale proprieta' e lo stato conservativo del sito; c) nel caso di programmi di sviluppo composti da piu' progetti d'investimento, ciascun progetto deve necessariamente essere ubicato nelle aree interne del Paese o riguardare il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Resta fermo che l'Agenzia, nell'ambito delle valutazioni istruttorie di competenza, procedera' a valutare puntualmente la sussistenza di un vincolo di stretta connessione e funzionalita' tra i singoli progetti per una migliore fruizione del prodotto turistico e per la caratterizzazione del territorio di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. 2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 84, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano le seguenti previsioni: a) gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalita' devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini del rispetto dei limiti dimensionali previsti dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e delle eventuali imprese aderenti, sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini della verifica dei predetti limiti dimensionali, non vengono computati gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalita', per i quali non sono previsti limiti dimensionali minimi; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da piu' soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete; ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l'attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; c) il progetto di investimento riguardante l'attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall'impresa aderente deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettivita' e l'accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento. 3. Resta fermo che, ad avvenuto esaurimento delle risorse destinate dall'art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le istanze con le caratteristiche previste dalla medesima legge saranno esaminate ed accolte, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, nei limiti della capienza della dotazione generale dello strumento agevolativo.
Roma, 19 marzo 2021
Il Ministro: Giorgetti |