Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2021 (vai al sommario)
LEGGE 1 aprile 2021, n. 46
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali

1. Al fine di favorire la natalita', di sostenere la genitorialita' e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.
2. Oltre ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 e' assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalita' e progressivita', nei limiti stabiliti dalla presente legge;
b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e' modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'eta' dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo puo' essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
d) l'assegno di cui al comma 1 e' pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed e' corrisposto congiuntamente ad esso con le modalita' di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore eta' presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
e) l'assegno di cui al comma 1 non e' considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita'. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attivita' lavorative di persone con disabilita' non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;
f) l'assegno di cui al comma 1 e' ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, e' assegnato a chi esercita la responsabilita' genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori;
g) l'assegno di cui al comma 1 e' concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
h) l'assegno di cui al comma 1 e' pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
i) e' istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 2, comma
4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
gennaio 2019, n. 245:
«Art. 1 (Reddito di cittadinanza) - 1. E' istituito,
a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del
diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla
disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a
favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla
formazione e alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del
lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle
prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da
uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni,
adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di
cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle
persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di
definizione del beneficio economico, nonche' le procedure
per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc,
salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia'
beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre
dal mese successivo a quello del compimento del
sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo
piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.»
«Art. 2. (Beneficiari)
(Omissis).
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4
per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino
ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel
caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti
in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera h), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del
13 agosto 2015, prevede:
«Art. 1 (Carta della cittadinanza digitale). - 1. Al
fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche
attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati,
i documenti e i servizi di loro interesse in modalita'
digitale, nonche' al fine di garantire la semplificazione
nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la
necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, uno o piu' decreti
legislativi volti a modificare e integrare, anche
disponendone la delegificazione, il codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato
«CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
(Omissis);
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti
e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e
assicurare la conoscibilita' della normativa e degli
strumenti di sostegno della maternita' e della
genitorialita' corrispondenti al profilo dei richiedenti,
attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale collegato con i siti
delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al
momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del
figlio nato o adottato, secondo modalita' e procedure che
garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;».
 
Art. 2

Assegno unico e universale per i figli a carico

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno e' maggiorato;
b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di eta', con possibilita' di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno e' concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attivita' lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di eta' inferiore a quella indicata alla lettera b);
d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilita', con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilita'; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di eta', qualora il figlio con disabilita' risulti ancora a carico;
e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalita', della maternita', dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' delle risorse rivenienti:
a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:
1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
2) assegno di natalita' di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4) fondo di sostegno alla natalita' previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una piu' ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonche' assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 3:
- L'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2019, reca:
«Art. 1.
(Omissis).
339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di
sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e
servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044
milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo
di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli
interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa
stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
(Omissis).».
- L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 1998, reca:
«Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, con tre o piu' figli tutti con
eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di
risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore
della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire
36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con
cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di
quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico e'
riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni,
che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e
per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il
valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per
l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale.».
- L'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015)», recita:
«Art. 1.
(Omissis).
125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e'
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui
erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto
fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati
extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a
condizione che il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente
comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede
alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE,
stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di
cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 2014.
- L'art. 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, recante «Disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, reca:
«Art. 23-quater (Disposizioni per la promozione delle
politiche per la famiglia). - 1- L'assegno di cui all'art.
1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'
riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali
soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento
del primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso
nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di
figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno
di cui al primo periodo e' aumentato del 20 per cento.
2- L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al
monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la
famiglia e le disabilita', al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma
1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204
milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro
per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e
le disabilita', del lavoro e delle politiche sociali e
della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo
dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'art. 1, comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(Omissis).».
- L'art. 1, comma 340, della citata legge 27 dicembre
2019, n. 160, reca:
«Art. 1.
(Omissis).
340. L'assegno di cui all'art. 1, comma 125, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per
ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, e'
corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo
anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo
familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo e'
pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE
superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non
superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE
superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o
adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020,
l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) e'
aumentato del 20 per cento.
(Omissis).».
- I commi 348, 349 e 353 dell'art. 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O.,
recitano:
«Art. 1.
(Omissis).
348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare
la natalita', e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo di sostegno alla natalita'» volto a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o piu'
figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017,
mediante il rilascio di garanzie dirette, anche
fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalita'
e' pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di
euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019,
13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro
con delega in materia di politiche per la famiglia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo,
nonche' quelli di rilascio e di operativita' delle
garanzie.
(Omissis).
353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e' riconosciuto un
premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo
di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione
del reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto
dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura
madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o
all'atto dell'adozione.
(Omissis).».
- L'art. 12, commi 1, lettera c) e 1-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del Testo Unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 1986, recita:
«Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia) - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 40.000 euro;
(Omissis);
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La
detrazione e' aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di
eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre
figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000
euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro
e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a);
(Omissis).
1-bis In presenza di almeno quattro figli a carico,
ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di
importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.».
- L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992,
recita:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- L'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, recante «Norme in materia previdenziale, per il
miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre
disposizioni urgenti», recita:
«Art. 2.
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle
pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti
dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non
territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
gennaio1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di
famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque
denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29
gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla
L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e
sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle
disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il
nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, recante «Testo unico delle norme concernenti
gli assegni familiari», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 7 settembre 1955.
- L'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 31 dicembre
2009, recita:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi)
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la
complessita' la materia trattata, non sia possibile
procedere alla determinazione degli effetti finanziari
derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli
stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli
decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali
derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una
relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che
da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo
decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti
e dei corrispondenti mezzi di copertura.
(Omissis).».
 
Art. 4

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
Art. 5

Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia