Gazzetta n. 83 del 7 aprile 2021 (vai al sommario)
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
DECRETO 25 gennaio 2021
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021.


LA GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza»;
Vista la determinazione del 13 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 288 del 19 novembre 2020), adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, con la quale la dott.ssa Carla Garlatti e' nominata titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto prot. n. 50 del 14 gennaio 2021 con il quale la dott.ssa Carla Garlatti ha assunto l'incarico di titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il provvedimento del Ministero della giustizia e della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in data 30 aprile 2020, con cui il comando della dott.ssa Cristiana Corinaldesi, dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione giudiziaria, presso l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e' stato rinnovato per un anno, a decorrere dal 13 maggio 2020;
Visto il decreto della Garante prot. n. 53 in data 14 gennaio 2021 con il quale, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera c) del regolamento, la dott.ssa Cristiana Corinaldesi, in qualita' di coordinatore dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, e' stata delegata alla gestione delle risorse economico-finanziarie in dotazione all'ufficio e all'esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio fino alla data di cessazione del provvedimento di comando, salvo successivo rinnovo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» e, in particolare, l'art. 12;
Visto il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - A.S.;
Visto il progetto di bilancio per l'anno 2021 proposto dal dirigente coordinatore dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 22 gennaio 2021 sul progetto di bilancio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2021;

Decreta:

E' approvato il bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2021, quale risulta dal testo allegato al presente decreto, comprensivo dello schema di bilancio riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2021 anche secondo la struttura del piano dei conti integrato.
Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sara' inviato ai Presidenti delle Camere e sara' trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2021

La Garante: Garlatti
 
Allegato
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 E ROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2021-2023
A) Quadro normativo di riferimento.

Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all'unanimita', la Repubblica italiana ha istituito l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'art. 31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.
In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
Anche sul piano europeo, l'art. 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.
Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilita' alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia - ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.
Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorita' di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore eta', il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.
La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalita' di nomina, i requisiti, le incompatibilita' e l'indennita' di carica spettante al titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza - che e' organo monocratico - nonche' le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.
Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come e' noto, una pluralita' di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.
In tale contesto, il ruolo dell'Autorita' garante, quale emerge dal dettato normativo, e' quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonche' con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).
L'art. 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'autorita', istituendo l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Tale ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorita' garante, attraverso la quale l'autorita' medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato art. 3 della legge istitutiva.
Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la composizione dell'ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' ... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante». Inoltre la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto ulteriori dieci unita' di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio.
Il comma 2 del citato art. 5 stabilisce, invece, che «le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' garante».
La predetta disposizione aggiunge anche che «ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati all'ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
In attuazione di tale disposizione normativa, e' stato emanato, su proposta dell'Autorita' garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'ufficio, nonche' la gestione delle spese («Regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»), di seguito denominato «regolamento».
Sul piano finanziario, il citato art. 5 precisa al comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorita' e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il funzionamento dell'ufficio «sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».
La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorita' garante dispone del suddetto fondo - pertanto ha piena autonomia finanziaria - ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili.
B) Criteri di formazione del bilancio di previsione 2020 e adozione
del piano dei conti integrato.

Il bilancio di previsione 2021, come previsto dall'art. 12 del regolamento, si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, cosi' come individuati nel documento programmatico adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri seguiti nella predisposizione del bilancio, nonche' ogni altra informazione utile sulla gestione.
Al bilancio annuale di previsione e' allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.
La tabella e' formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.
Il risultato di amministrazione e' costituito dalla somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata (cfr. art. 15 del regolamento).
In aggiunta, ai sensi dell'art. 14 del regolamento, al bilancio annuale di previsione e' allegato il bilancio pluriennale, elaborato solo in termini di competenza e riferito ad un arco temporale triennale. Il bilancio pluriennale e' aggiornato annualmente in ragione di eventuali variazioni e/o di introduzione di norme applicabili all'autorita'.
Come previsto dall'art. 13 del regolamento, il bilancio di previsione e' costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilita' amministrativa.
Per quanto riguarda le entrate dell'autorita', come disposto dal comma 2 del citato art. 13, esse sono costituite da:
a) contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalita' di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;
d) attivita' di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonche' da organismi internazionali;
e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attivita' del garante o prevista dall'ordinamento;
f) avanzo presunto, con separata indicazione della quota vincolata;
g) entrate per partite di giro.
Con riferimento all'entrate dell'autorita' - lettera c), in data 9 marzo 2018 e' stato determinato di avanzare al Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, nella qualita' di autorita' responsabile del «Fondo asilo, migrazione ed integrazione 2014-2020» una domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione inerente la realizzazione di interventi gestionali tesi a porre in essere una azione di sensibilizzazione verso la tutela volontaria a favore dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e di supporto ai tutori volontari e di dotarsi, allo scopo, di un partner progettuale.
L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione hanno sottoscritto la relativa Convenzione di sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-2342) «Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017» per l'importo complessivo pari ad euro 2.796.880,00 a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020.
Si evidenzia che di tale importo euro 1.957.816,00 sono stati accertati e riscossi nell'esercizio 2018; nell'esercizio 2019 non sono stati accertate e riscosse somme, nell'esercizio 2020 sono accertate e riscosse somme pari ad euro 229.339,02; l'importo restante pari a euro 609.724,98 e' previsto nello stanziamento di entrata del 2021.
Per quanto riguarda le spese dell'autorita', come disposto dal comma 5 del citato art. 13, esse sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa.
Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva, come disposto dall'art. 16 del regolamento, da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal garante, mediante corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di pagamento.
Il bilancio di previsione per l'anno 2021 dell'autorita' tiene conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, in cui e' definito che le amministrazioni pubbliche in contabilita' finanziaria adottino un piano dei conti integrato comune, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per tutte le amministrazioni pubbliche.
L'adozione del piano dei conti integrato, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, nel rispondere all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilita' finanziaria, realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese sulla base di comuni criteri di contabilizzazione.
In linea con le citate disposizioni, l'autorita' ha adottato il piano dei conti integrato. A tal fine si e' provveduto a ricondurre i singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'autorita' alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel piano dei conti integrato, al fine di uniformare il documento contabile alla struttura di riferimento. Per ogni capitolo del bilancio sono stati quantificati, in via preliminare, gli importi dei residui presunti al 31 dicembre 2020 e le previsioni definitive per l'anno 2021. Sulla base dei singoli oggetti di entrata o di spesa di ogni singolo capitolo si e' quindi individuata la corrispondenza univoca di ciascun capitolo di spesa con i conti del bilancio armonizzato.
In ragione di cio', e' stato allegato il documento riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 secondo la struttura del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, che prevede l'esposizione degli importi previsionali al IV livello.
Accanto a tale prospetto, e' stato predisposto il bilancio per capitoli, in AGIA corrispondenti al sesto livello del piano dei conti integrato pubblicato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, al quale possono ricorrere le amministrazioni sulla base della necessita' informativa delle proprie scritture contabili, come indicato dal comma 5 dell'art. 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Si richiama in merito che il regolamento ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 91/2011, sostitutivo dei regolamenti contabili degli enti pubblici non economici, compresa l'autorita', che dovra' definire tra l'altro gli schemi di bilancio per missioni e programmi, non e' stato ancora emanato, e che quindi l'autorita' ha adottato il piano dei conti integrato, che ha associato alle proprie rilevazioni contabili, ma mantiene lo schema di bilancio definito dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Da un punto di vista metodologico la presente relazione al bilancio di previsione espone e analizza i dati finanziari piu' significativi dell'attivita' dell'ente. L'analisi si sviluppera' seguendo una sequenza logica ed espositiva che consente di rilevare le entrate e le uscite per tipologia di spesa. C) Dati contabili. Premessa.
La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilita' pubblica.
In tale ambito e' redatto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 dell'autorita'. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilita' dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura.
Le risorse che alimentano il bilancio dell'autorita' attengono alla missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma 24.5 «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio». Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo di spesa n. 2118 (pg. 01 e pg. 02) da cui, a norma dell'art. 5, comma 3 della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove sono appostate in entrata sul capitolo n. 841 e nella spesa nel Centro di responsabilita' 15 «Politiche per la famiglia» sui capitoli numeri 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell'autorita'.
Nel corso del 2018, l'autorita' ha istituito, inoltre, un apposito capitolo di entrata «513 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali», al fine di accogliere i fondi europei del FAMI 2014-2020, gestito dal Ministero dell'interno, dedicati al progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati che l'autorita' e' chiamata a svolgere dalla legge n. 47/2017.
Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 4 del vademecum di attuazione del progetto FAMI, definito dal Ministero dell'interno, l'autorita' ha provveduto a definire un sistema di contabilita' separata per la gestione del FAMI, sulla base del quale ha provveduto ad elaborare ed allegare al bilancio di previsione, un bilancio previsionale specifico del FAMI, estrapolando dal bilancio di previsione gli importi di pertinenza del fondo.
Analisi delle entrate correnti. Contributo finanziario ordinario dello Stato.

Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2020, a legislazione vigente, risultano complessivamente definiti in euro 2.209.572,00 di cui euro 200.000,00 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed euro 2.009.572,00 alle spese rimodulabili per il funzionamento della struttura, in uguale misura rispetto all'assestato del 2020.
La stima degli stanziamenti 2021 e' stata effettuata pertanto sulla base dei trasferimenti a favore dell'autorita' stanziati nel bilancio di previsione 2020-2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con l'assestamento dell'anno 2021, se opportuno, e per il triennio 2021-2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno effettuate le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della relativa voce del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale dell'autorita'.
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali.

Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2021, a legislazione vigente, sono anche composti dal trasferimento di fondi europei del FAMI 2014-2020, gestito dal Ministero dell'interno, dedicati al progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati che l'autorita' e' chiamata a svolgere dalla legge n. 47/2017 e sono pari ad euro 609.724,98.
Analisi delle spese correnti. Spese per indennita' di carica del Garante, oneri riflessi e
attivita' strumentale.

Gli stanziamenti dedicati all'indennita' di carica del garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'art. 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000,00 euro interamente finanziata dall'apposito stanziamento di entrata (cap. 501 «Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza).
A tal ragione, lo stanziamento per l'anno 2021, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, e' pari ad euro 200.000,00 ai quali e' stata sottratta la somma pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio spettante per l'incarico di garante dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23 ter, comma 2, decreto-legge n. 201/2011, cosi' come previsto dai vincoli di finanza pubblica per finalita' di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.
L'importo netto risultante e' pari a euro 141.085,21, di cui sulla quota parte di 61.554,08 euro sono conteggiati oneri riflessi contributivi pari a 3.496,27 euro (5,68%) e fiscali pari a 20.128,18 euro (32,70%).
Le spese per attivita' strumentale sono afferenti ai rimborsi per le spese di missione sul territorio nazionale ed estero, strettamente correlati e funzionali all'espletamento dell'attivita' istituzionale del garante, per cui e' stanziato l'importo di euro 15.000,00.
Spese per il personale.

Come richiamato sub A), il comma 1 dell'art. 5 stabilisce che l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita', di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'autorita' garante.
La legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, inoltre, ha previsto ulteriori dieci unita' di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio.
A causa del lungo regime di prorogatio e della situazione di incertezza della conferma della posizione di comando, alla data dell'elaborazione del presente bilancio di previsione, l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e' composto, pertanto, da tredici unita' di personale, delle quali tre provenienti dai ruoli del Ministero della giustizia, tra cui la dirigente coordinatrice, tre dai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due dal ruoli del Ministero della difesa, due dai ruoli della Regione Lazio, una dai ruoli del Ministero dell'interno, una dai ruoli del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ed infine una dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le spese per il personale in esame ammontano a complessivi euro 773.530,00 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per tutte le venti unita' di personale previste dalla legge istitutiva dell'autorita' e dalla legge di bilancio 2017, compreso il dirigente.
La voce in esame include le spese per buoni pasto al personale nella quale sono state stanziate le somme relative all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'emissione di buoni pasto. La consistenza dello stanziamento e' stata determinata in euro 30.000,00.
In considerazione dell'equiparazione giuridico-economica del personale dell'ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 6, comma 2 del regolamento), la stessa Presidenza supporta l'autorita' nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'autorita'. Parimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'ufficio, corrisposti per la retribuzione di posizione variabile. Spese per consumi intermedi.
La voce di spesa in esame, per la quale e' stata stimata una somma pari ad euro 310.955,00 accoglie le somme finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al garante dall'art. 3 della legge n. 112/2011, sostanzialmente uguale rispetto agli stanziamenti del 2020.
Si richiama che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, con particolare riferimento ai commi 590 e seguenti dell'art. 1, ha introdotto nell'ordinamento nuove norme di contenimento della spesa, da tenere in considerazione ai fini dell'assestamento e delle variazioni del bilancio 2020 e della formulazione dei bilanci degli esercizi successivi.
In attuazione di tali norme, i valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo all'interno della stessa una modulazione e ripartizione delle risorse fra le singole voci di spesa in relazione alle esigenze gestionali dell'autorita', a partire dall'esercizio 2020 non possono essere superiori al valore medio sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati; in tale ambito, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.
Il limite di spesa per le spese di beni e servizi rientranti in costi di funzionamento, cosi' determinato, assomma ad euro 248.721,52.
Lo stanziamento di euro 310.955,00 per consumi intermedi comprende euro 246.955,00 relativi a capitoli riconducibili alla macro categoria 3 del piano dei conti integrato (acquisto di beni e servizi), inferiori quindi al limite di spesa sopra indicato, euro 38.500,00 per stanziamenti non soggetti a contenimento in quanto riferiti ad altra macro categoria, ed euro 35.000,00 per spesa informatica non soggetta a tale limite ai sensi della circolare RGS del 21 aprile 2020, n. 9, in quanto spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 (spese informatiche collegate all'adozione delle misure inerenti al c.d. smart working per i lavoratori dipendenti).
La tabella allegata alla presente relazione dettaglia la determinazione dei limiti di spesa sopra indicati.
Si evidenziano di seguito i principali stanziamenti di spesa e le relative variazioni rispetto alle previsioni assestate del 2020:
spese per missioni del personale sul territorio nazionale ed estero (cap. 130), per il quale e' stata stanziata una somma pari ad euro 4.000,00 sostanzialmente uguale allo stanziamento 2020;
spesa per attivita' di comunicazione istituzionale (cap. 132), per le quali e' stata stanziata una somma pari ad euro 35.000,00, uguale allo stanziamento 2020;
spese per la gestione e manutenzione del sito web istituzionale e dei sistemi informativi (cap. 133), per le quali e' stata stanziata una somma pari ad euro 35.000,00, uguale allo stanziamento 2020;
spese di pubblicazione e stampa (cap. 136), per le quali e' stata stanziata una somma pari a euro 37.355,00, uguale allo stanziamento 2020.
Spese per interventi.

In coerenza con le finalita' istituzionali attribuite all'autorita' dall'art. 3 della legge n. 112/2011, nonche' con gli obiettivi e i programmi definiti dal garante nel Documento di programmazione triennale 2017-2019, sono stati previsti interventi per complessivi euro 1.207.882,19, di cui euro 599.882,19 dedicati al finanziamento del progetto «Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017», a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020. Tale importo esaurisce la disponibilita' del fondo FAMI, la cui data di termine e' stabilita al 31 maggio 2021.
Gli stanziamenti delle voci in esame tengono conto della realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative future:
realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta' (cap. 170, 176, 177 e 178), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 323.000,00; si richiama in particolare lo stanziamento sul capitolo 170, ridotto da oltre due milioni di euro nel 2021 a 100.000,00 euro nel 2021, in considerazione dell'effettiva spesa sostenuta nel 2020 per tale finalita', pari a euro 39.325,00;
realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap.172), pari ad euro 85.000,00;
concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del garante rep. n. 43/2014 prot. n. 2011 del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 173), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 120.000,00;
realizzazione del progetto «Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017», con uno stanziamento complessivo pari ad euro 599.882,19, di cui euro 166.306.76 per risorse gestite direttamente dall'autorita' e euro 433.575,43 da trasferire alle istituzioni sociali partner del progetto. L'iniziativa e' finanziata dalle risorse europee del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), gestito dal Ministero dell'interno, per l'importo complessivo pari ad euro 2.796.880,00. Il progetto punta ad assicurare, grazie ai fondi UE del FAMI 2014-20, omogenei diritti ai ragazzi ovunque si trovino in Italia, valorizzando l'operato dei tutori volontari e degli altri soggetti coinvolti nel sistema di protezione. Una serie di iniziative e di risorse saranno messe a disposizione e declinate secondo le specifiche esigenze dei singoli territori, individuate grazie al coinvolgimento degli attori del sistema di accoglienza: i garanti, i tribunali per i minorenni, i servizi delle prefetture, gli enti locali, le aziende sanitarie e le associazioni del terzo settore.
Analisi delle spese in conto capitale. Spese in conto capitale.

Le spese in conto capitale sono previste in euro 67.000,00, in aumento di euro 11.000,00 euro rispetto alle previsioni dell'anno precedente.
La consistenza dello stanziamento relativo alle spese in conto capitale e' destinata prevalentemente all'acquisto di attrezzature informatiche (cap. 201) e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi (cap. 204), nonche' il potenziamento del sito web dell'Autorita', al fine di accrescere la visibilita' e ottimizzare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni.
Fondo di riserva.

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese impreviste e non preventivabili che dovessero insorgere nell'esercizio 2021, e' stato determinato in euro 76.080,66, di poco inferiore rispetto allo stanziamento effettuato nel 2020.
In sede di approvazione del rendiconto 2020 si valutera' la possibilita' di adeguare il fondo di riserva anche sulla base di quanto emerso da tale gestione.
Vincoli di finanza pubblica.

Con le nuove norme relative ai limiti di spesa per beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga le precedenti norme di contenimento della spesa per consumi intermedi, ed in particolare, per quanto di competenza dell'autorita', l'art. 8, comma 3 del decreto-legge n. 95/2012 e l'art. 50, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014.
Al fine pero' di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'autorita' e' tenuta, ai sensi del comma 594 della stessa legge, a versare annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.
Allo scopo, e' stanziata nel capitolo 302, versamenti all'entrata dello Stato, la somma di euro 204.137,92, uguale a quanto stanziato con l'assestamento del bilancio 2020.
Situazione amministrativa presunta.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 assomma a euro 3.556.835,99.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012, l'avanzo di amministrazione o parte di esso puo' essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio di bilancio; tale circostanza nelle previsioni del 2021 non si rende necessaria.
Su richiesta motivata del coordinatore dell'ufficio, il garante puo' inoltre deliberare il riporto delle disponibilita' non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione.
Il presente bilancio e' presentato in pareggio senza utilizzo di avanzo di amministrazione; si demanda al garante, in sede di assestamento di bilancio, la valutazione di operare il riporto dell'avanzo o di parte di esso a fronte della previsione di nuovi interventi nel perseguimento della missione dell'autorita'.
Le previsioni di cassa.

Le previsioni di cassa sono state formulate in coerenza con le esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2021 in relazione agli incassi previsti dai trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e da parte del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), gestito dal Ministero dell'interno; si e' tenuto conto dell'effettiva capacita' di spesa in relazione agli stanziamenti di competenza e della necessita' di smaltimento dei residui passivi.
Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per l'esercizio 2021:

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| Fondo di cassa | |
| presunto al 1° | |
| gennaio 2021 | 4.032.329,74 |
+===================+=========================+
|Incassi previsti | |
|nel 2021 | 2.947.296,98|
+-------------------+-------------------------+
|Pagamenti previsti | |
|nel 2021 | 4.084.319,12|
+-------------------+-------------------------+
|Saldo previsto al | |
|31 dicembre 2021 | 2.895.307,60|
+-------------------+-------------------------+

Bilancio pluriennale 2020-2022.

Al bilancio 2021 e' allegato, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 anche secondo il piano dei conti integrato.
Il bilancio pluriennale definisce il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impegnare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente tra i flussi di entrata e quelli di uscita.
Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio annuale di previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.
Le risorse previste per le annualita' 2022 e 2023 sono state stanziate sulla base dei trasferimenti previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri destinati al funzionamento dell'autorita' con riferimento alle medesime annualita'.
Con la nuova previsione per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorita' provvedera' ad aggiornare ed apportare le eventuali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e i programmi da realizzare in ciascun anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico. Gli esercizi del triennio di previsione sono formulati in pareggio finanziario.
In conseguenza, anche in relazione alla pianificazione strategica e finanziaria che disporra' in garante, di nuova nomina al momento dell'approvazione del presente bilancio, gli esercizi 2022 e 2023 sono previsti in costanza di entrate e di spese rispetto al 2021, tenendo conto dell'esaurirsi in tali esercizi sia dei finanziamenti che delle spese per il progetto FAMI.

 
Allegato: dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 590 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Dimostrazione dei limiti di spesa ex L. 160/2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

Parte di provvedimento in formato grafico