Gazzetta n. 84 del 8 aprile 2021 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 26 novembre 2020
Attuazione dell'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Delibera n. 63/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 16, recante «La costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica» (di seguito CIPE o Comitato) nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:
1) la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «... qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, ...» con la seguente specifica:
«per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento»;
2) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
3) la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 12, comma 2, ove e' previsto che le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni. Inoltre, all'art. 50, comma 2, il citato decreto legislativo n. 82 del 2005, dispone che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2007, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), con il quale sono state attribuite allo stesso anche competenze in merito ad attivita' di: segreteria del CIPE, regolazione dei servizi di pubblica utilita' non regolamentati da una specifica autorita' di settore, coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici, gestione e cura dei rapporti istituzionali, analisi e valutazioni in materia di andamenti economici;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, di organizzazione interna del DIPE, con il quale e' soppresso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET), le cui funzioni residue sono trasferite al DIPE;
Visto l'art. 8 del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, che istituisce l'Ufficio monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede all'art. 1, comma 209, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ove dispone all'art. 13 che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le amministrazioni inseriscono all'interno della Banca dati amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP) i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge stessa;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 229 del 2011, ove si prevede che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non puo' essere rilasciato dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003 e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), ove si dispone all'art. 1, comma 245, che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il proprio sistema di monitoraggio unitario, al cui centro e' posta la Banca dati unitaria (di seguito BDU) gestita dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche di coesione, al quale vengono attribuite le competenze fino a prima riconosciute al Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per il 2015), ove si dispone, all'art. 1, comma 703, lettera l), che la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC viene effettuata tramite lo stesso sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015 sull'ordinamento del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento degli investimenti pubblici, in particolare, l'art. 8 che istituisce l'Ufficio V «Monitoraggio degli investimenti pubblici»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il «Codice della protezione civile», concernente gli interventi di protezione civile caratterizzati dalla necessita' e dall'urgenza di garantire prioritariamente la tutela della pubblica e privata incolumita', da effettuare durante la vigenza dello stato di emergenza, deliberato ai sensi dell'art. 24 del medesimo codice;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in particolare l'art. 26, che disciplina le modalita' di completamento degli interventi, di cui all'art. 25, alla cessazione dello stato di emergenza;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», in particolare, l'art. 163, i commi da 1 a 5, relativi agli interventi di somma urgenza di protezione civile, e i commi da 6 a 9, riguardanti gli interventi emergenziali di protezione civile;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, con la quale e' stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 62;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2019, recante «Linee di indirizzo sulle modalita' di programmazione e l'organizzazione dei lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il rilancio degli investimenti pubblici (anno 2019)»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante, all'art. 41, «Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche»;
Considerato che il CIPE e' l'organo deputato a disciplinare le modalita' e le procedure relative alla richiesta e all'utilizzo del CUP, ai sensi del citato art. 11, comma 2, della legge n. 3 del 2003;
Considerato che, al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e unicita' dell'invio dei dati e semplificare le modalita' dell'utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, ha disposto l'integrazione dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies;
Considerato, in particolare, il comma 2-bis del suddetto decreto che dispone la nullita' per «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico... in assenza dei corrispondenti codici (Codici unici di progetto, CUP) di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.»;
Considerato il comma 2-ter, che amplia la portata del provvedimento stabilendo che «Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti» e che «A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalita' per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.»;
Considerato che il CUP e' l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati, come disposto dalla citata legge n. 3 del 2003;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto delle norme illustrate in premessa, la nullita' degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli progetti di investimento pubblico oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche;
Considerato che, in applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici, di cui all'art. 21-novies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti, e' possibile interpretare la norma di cui al comma 2-bis, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003, consentendo all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui essa mira;
Considerato che in attuazione dei predetti principi il provvedimento di assegnazione/autorizzazione delle risorse finanziarie rimane efficace per tutti i progetti individuati da CUP validi e correttamente associati;
Considerato che il DIPE, in quanto struttura servente del CIPE e titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS) del Ministero dell'economia e delle finanze, titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione, sono individuate dal comma 2-ter, del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, quali strutture deputate a fornire un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni emananti, previo coordinamento fra le medesime delle opportune modalita';
Considerato che il coordinamento fra le tre citate strutture avviene nel rispetto delle rispettive competenze amministrative;
Considerata la necessita' di garantire la cooperazione applicativa tra il DIPE, RGS e il DPCoe, in attuazione del comma 2-quinquies, dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al monitoraggio degli investimenti pubblici, razionalizzare la spesa per programma e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;
Considerato che il DIPE, titolare del sistema CUP, ha il compito di fornire supporto alle pubbliche amministrazioni relativamente alla generazione e alla gestione dei codici CUP, fra cui il controllo dei CUP identificativi dei progetti finanziati/autorizzati con atti amministrativi;
Considerata l'istituzione della Struttura di supporto CUP (delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, punto 1.7) con compiti, tra l'altro, di assistenza alla gestione del sistema CUP;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2-quater, della legge n. 3 del 2003, i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico sono tenuti a pubblicare annualmente, in apposita sezione dei propri siti istituzionali, l'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;
Considerato che i dati riportati, ai fini di trasparenza e accountability, nei siti istituzionali delle amministrazioni titolari e riguardanti lo stato di attuazione dei progetti di investimento pubblico, per motivi di correttezza, coerenza e razionalita' amministrativa, non possono essere diversi da quelli conferiti dalle medesime amministrazioni titolari ai sistemi di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli obblighi di legge;
Considerata la necessita' di garantire la certezza e la coerenza dei dati amministrativi diffusi ai cittadini;
Raggiunta l'intesa, ai sensi del comma 2-ter, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del 2011, tra il DIPE, il DPCoe e l'RGS del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la nota DIPE del 26 novembre 2020, n. 6516, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della proposta;
Su proposta del Sottosegretario di Stato on. Mario Turco, con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, di cui alla nota DIPE del 16 novembre 2020, n. 6236;

Delibera:

Art. 1
Nullita' degli atti di finanziamento/autorizzazione degli
investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione dei CUP.

1. Ai sensi dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comma 2-bis, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto (di seguito CUP) sono nulli, ivi compresi quelli a valere sulle misure di attuazione del programma Next Generation EU, di cui alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi. Sono parimenti escluse dalla disciplina di cui al comma 2-bis, le materie relative al finanziamento ed all'approvazione delle spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici ed a tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti e' possibile interpretare la norma - conformemente agli articoli 21-septies, 21-octies e 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - in modo tale da:
a) ritenere che, laddove l'atto amministrativo contempli una pluralita' di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullita' attenga ai soli progetti sprovvisti di CUP e non agli altri, individuati da CUP correttamente associati, che rimangono ad ogni effetto validi ed efficaci;
b) puo' consentirsi all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa ed anche senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra il provvedimento amministrativo ed il risultato da esso atteso.
 
Allegato 1
Linee guida per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter,
2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come
modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76.
Premessa
Al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e unicita' dell'invio dei dati e semplificare le modalita' di utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, ha disposto l'integrazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, della legge n. 3 del 2003. In particolare, il comma 2-bis dispone la nullita' per «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico... in assenza dei corrispondenti codici (Codici unici di progetto, CUP) di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso».
Il comma 2-ter, amplia la portata del provvedimento stabilendo che «Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalita' per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati».
Il Codice unico di progetto (CUP), e' istituito dal comma 1, del medesimo art. 11, della legge n. 3 del 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, presso il CIPE, il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). La norma dispone che i progetti di investimento pubblico devono essere identificati univocamente dal codice CUP. Il comma 2 del citato articolo attribuisce al CIPE la competenza di disciplinare le modalita' e le procedure necessarie per il funzionamento del sistema CUP.
Il CIPE, tramite le proprie delibere n. 143 del 27 dicembre 2002 e n. 24 del 29 settembre 2004, ribadendo l'obbligatorieta' del CUP per tutti i progetti di investimento pubblico e definendo l'ambito oggettivo di applicazione dei progetti di investimento pubblico, ha disposto (delibere CIPE n. 143 del 2002, art. 1.5, e n. 24 del 2004, art. 2) che i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico»:
«per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento».
Inoltre, il CUP «deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Tutte le amministrazioni e gli istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare: le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico; i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche gia' in essere; le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame, ed i correlati documenti di monitoraggio».
Il comma 2-bis, del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, rafforza le preesistenti disposizioni adottate dal CIPE, conferendo al CUP la natura di elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualita' di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'amministrazione decide di realizzare. Dal combinato disposto delle citate norme discende che il CUP, a cui e' associato, all'interno della sezione anagrafica del sistema CUP, il corredo informativo dei dati anagrafici e qualificanti dell'investimento (fra cui, la descrizione testuale, il costo complessivo programmato, l'amministrazione titolare del progetto, la localizzazione fisica, il settore d'intervento e le finalita'), e' l'unico elemento in grado di identificare in modo non ambiguo un determinato progetto di investimento pubblico. L'essenzialita' del CUP negli atti che determinano il finanziamento di un investimento deriva, quindi, dalla necessita', da parte dell'amministrazione di determinare in modo inequivocabile la destinazione delle risorse pubbliche.
Corollario del precedente combinato disposto e' il ruolo prioritario del CUP nell'identificazione dei progetti di investimento pubblico presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni deputati al monitoraggio degli investimenti pubblici. Le banche dati contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli investimenti pubblici fanno riferimento al CUP per rendersi interoperabili e per indicizzare e incrociare i dati finanziari, fisici e procedurali riguardanti i progetti di investimento pubblico censiti.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, delinea il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche con la finalita' di migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle opere pubbliche cosi' come disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 del 2011.
Con riferimento ai progetti di investimento realizzati nell'ambito delle politiche di coesione, indipendentemente dalla loro natura o settore d'intervento, in continuita' con il periodo di programmazione 2007-2013, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per il 2014), all'art. 1, comma 245, dispone che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il proprio sistema di monitoraggio unitario, al cui centro e' posta la Banca dati unitaria (di seguito BDU) gestita dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea.
La successiva legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per il 2015), art. 1, comma 703, lettera l), stabilisce che la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (di seguito FSC) viene effettuata tramite lo stesso sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
L'identificazione puntuale degli investimenti pubblici, che la legge attribuisce al CUP anche presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, e' un presupposto essenziale per poter verificare lo stato di attuazione della spesa pubblica per investimenti. Disporre di una lista precisa degli interventi finanziati da un programma di spesa e' indispensabile per l'estrazione delle relative informazioni dalle banche dati di monitoraggio, promuovendo nel complesso anche la trasparenza e l'accountability verso i cittadini.
La logica di associare puntualmente ai programmi di spesa (ovvero agli atti o provvedimenti di finanziamento degli investimenti) una lista completa dei progetti finanziati (associazione programmi-progetti), peraltro, e' quella che informa la programmazione e il monitoraggio delle misure ricadenti nell'ambito delle politiche di coesione finanziate a valere sul FSC e sui Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito Fondi SIE). La struttura di base della citata BDU consente (per i progetti effettivamente segnalati dai titolari) di risalire per ogni intervento di spesa al programma e alla misura, con le relative autorizzazioni di spesa, l'importo concesso e i finanziamenti complessivi. Una logica informativa analoga, benche' prevista dal citato decreto legislativo n. 228 del 2011, non e' ancora in essere strutturalmente nel processo di programmazione e monitoraggio delle risorse ordinarie.
I commi 2-bis e 2-ter, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del 2003, rappresentano un ulteriore passo in questa direzione, e sono finalizzati, oltre che alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni di programmazione della spesa per investimento, alla necessaria raccolta strutturata di tutte le informazioni di monitoraggio, al fine di raggiungere una valutazione complessiva sull'attuazione della spesa programmata.
L'associazione programma-progetto (identificato dal CUP), estesa a tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse ordinarie, permette di conoscere tempestivamente gli aggregati sintetici di performance realizzativa di ciascuna misura, da analizzare avendo particolare riguardo al «disegno» dispositivo e attuativo della medesima, e all'articolazione quantitativa degli interventi finanziati (importi finanziati per classi di valore, tipologia, settore di intervento, periodo di realizzazione degli interventi), al fine di giungere ad un giudizio sulla efficacia dell'attuazione e all'individuazione degli elementi «migliorativi» della misura ovvero dei fattori di successo che potrebbero essere replicati in altri contesti.
Data anche la delicatezza delle implicazioni che l'istituto della nullita' degli atti, in assenza dell'identificazione degli investimenti finanziati tramite CUP, e' suscettibile di produrre nell'ordinamento giuridico, il comma 2-ter, del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, individua nel Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), struttura servente del CIPE titolare del sistema CUP, nel Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e nel Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione, le strutture idonee a fornire un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni emananti, previo coordinamento fra le medesime di idonee modalita'. Le presenti linee guida forniscono, peraltro, indicazioni sul processo amministrativo e sulle modalita' tecniche per fornire tale supporto.
Per gli investimenti realizzati o da realizzare al fine di fronteggiare le conseguenze e gli effetti degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e in ogni caso per quelli caratterizzati dalla necessita' e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumita', anche ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che per loro natura non possono sottendere a una specifica e dedicata programmazione che consenta la preventiva richiesta del CUP, la generazione di detto codice puo' avvenire in un momento successivo all'avvio degli interventi, e comunque deve essere inserito nei relativi atti e provvedimenti di approvazione della spesa. Tale codice deve, altresi', essere riportato negli atti e provvedimenti di adozione dei piani degli interventi dei commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, nonche' dei soggetti preposti al completamento in ordinario degli interventi, ai sensi dell'art. 26, del medesimo decreto legislativo. Definizioni
Amministrazione emanante/estensore dell'atto: tutti i soggetti individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che emanano atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione di progetti di investimento pubblico.
Atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico: atti amministrativi che dispongono il finanziamento o l'esecuzione di almeno uno specifico intervento/progetto; in tal caso l'intervento stesso non puo' essere identificato solamente con un titolo o una descrizione letterale, in quanto l'identificazione sostanziale dell'intervento puo' essere disposta solo tramite il CUP, ai sensi di legge.
Atti amministrativi che dispongono una ripartizione di risorse: si tratta di atti amministrativi che definiscono aree di intervento di una disposizione di spesa per investimenti (ad es. su base territoriale, per tipologia di intervento, per settore, per finalita') su cui sono ripartite le risorse, ma non dispongono il finanziamento/autorizzazione di specifici interventi.
Banche dati nazionali di monitoraggio attuativo: banche dati riguardanti l'intero territorio nazionale che accentrano informazioni sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale degli interventi di investimento pubblico. In particolare, ci si riferisce al Monitoraggio delle opere pubbliche nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP) regolata dal decreto legislativo n. 229 del 2011, e al Sistema di monitoraggio unitario (BDU) di cui alla legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 245, e alla legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera l).
Beneficiario del finanziamento: i soggetti pubblici o privati che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa, beneficiano di finanziamento per specifici progetti di investimento pubblico.
CUP: Codice unico di progetto, e' un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema.
CUP valido: codice identificativo definitivo generato ed esistente all'interno del sistema informativo CUP.
CUP corretto: codice identificativo definitivo allegato ad un atto di finanziamento/autorizzazione di investimenti pubblici che possiede le caratteristiche necessarie per identificare un intervento/progetto che l'amministrazione titolare manifesta di voler realizzare, caratteristiche che sono descritte nel successivo paragrafo «Il perimetro della nullita' degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico».
CUP coerente con il programma di spesa: codice identificativo allegato ad un atto amministrativo di finanziamento/autorizzazione di investimenti pubblici, la cui classificazione, riportata nell'anagrafica del sistema CUP, rispetta i vincoli disposti dalla normativa che istituisce e regola il programma di spesa ai sensi del quale viene emanato l'atto stesso.
CUP provvisorio: e' un codice facoltativo che alcune amministrazioni utilizzano per censire il progetto sin dalla nascita dell'idea progettuale, quando ancora non sono immaginabili i valori riguardanti il costo e il finanziamento dell'investimento. Dal punto di vista tecnico, la stringa di codice contiene un carattere in meno del CUP definitivo e i primi tre sono caratterizzati dalle lettere PROV esempio: PROV0000019464. Non ha nessun valore amministrativo.
CUP attivo: CUP di un progetto in fase di programmazione/attuazione.
CUP chiuso: il CUP deve essere chiuso quando il progetto e' completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti ed e' completato anche l'iter procedurale.
CUP cancellato: un CUP viene cancellato quando per errore materiale si e' provveduto a generare due o piu' CUP per lo stesso intervento.
CUP revocato: il CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non voler piu' realizzare il corrispondente intervento. E', ad esempio, necessario revocare il CUP di un progetto che l'amministrazione titolare decide di non realizzare al fine di far confluire le risorse ad esso assegnate per la realizzazione di uno o piu' altri progetti, essendo intervenute modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa all'origine della sua realizzazione, ovvero se cambia l'oggetto della stessa, in termini di natura del progetto, finalita', perimetro delle attivita' previste.
Interventi emergenziali caratterizzati dalla necessita' e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumita': si tratta di interventi che sono finalizzati a fronteggiare eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo (vedi l'art. 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) che, in ragione della loro intensita' ed estensione, devono essere affrontati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225). Costituisce, in particolare, circostanza di somma urgenza la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza (il comma 6, dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, equipara alle circostanze di somma urgenza quelle di cui al richiamato art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992).
Progetto di investimento pubblico: nella citata delibera CIPE n. 143 del 2002, e' indicata la definizione di progetto d'investimento pubblico. Al punto A.1.1 dell'allegato, si qualifica la definizione di progetto di investimento pubblico nei termini della natura pubblica della fonte di finanziamento:
«saranno registrati al sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di societa' partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attivita' produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo. Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata».
Al punto A.1.2 del medesimo allegato, si forniscono ulteriori elementi definitori:
«In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attivita' realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.
Ad esempio, nel caso di lavori pubblici, il progetto coincide con l'entita' progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei piani annuali ai sensi della citata legge n. 109/1994; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento».
La Struttura di supporto CUP ha poi nel corso del tempo declinato definizioni di carattere piu' operativo.
La prima, sempre a carattere generale, e' la seguente:
«Un progetto di investimento pubblico e' costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:
1) presenza di un decisore pubblico,
2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche,
3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,
4) da raggiungere entro un tempo specificato».
La seconda, piu' specifica e basata sulla natura/tipologia del progetto, e' la seguente:
realizzazione di lavori pubblici: il progetto consiste nella decisione di un ente (stazione appaltante) di far realizzare un intervento infrastrutturale (una nuova strada, la manutenzione di una scuola, l'ampliamento di un ospedale) con il pagamento, da parte della stazione appaltante, della impresa/delle imprese che lo realizzano. Il CUP e' generalmente associato alla realizzazione del lotto funzionale ove previsto; il CUP e' richiesto dalla stazione appaltante;
concessione di incentivi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di concedere un finanziamento a un'impresa per realizzare un intervento di sviluppo (un nuovo stabilimento, la manutenzione di una fabbrica, l'ampliamento di un magazzino) con il pagamento, da parte dell'ente, di parte - o della totalita' - dei costi previsti dall'impresa; il CUP e' richiesto dall'ente;
concessione di contributi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di aiutare un privato a realizzare un intervento di sviluppo (riparare un'abitazione dopo una calamita' naturale, seguire un percorso formativo) con il pagamento, da parte dell'ente, di una parte o della totalita' dei costi previsti; il CUP e' richiesto dall'ente;
acquisto di beni: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare dei beni «durevoli» (macchinari di un ospedale, sedi o arredi per uffici amministrativi) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP e' richiesto dall'ente;
acquisto o realizzazione di servizi:
A) acquisto di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l'adeguamento di un software, un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP e' richiesto dall'ente;
B) realizzazione di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di realizzare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l'adeguamento di un software, un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi connessi alle attivita' realizzative; il CUP e' richiesto dall'ente.
Rientrano in questa casistica i servizi di progettazione di opere pubbliche, se tali attivita' sono definite in relazione a un quadro economico di spesa specifico, distinto dalla realizzazione dell'opera;
aumenti di capitale sociale (et similia): il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di partecipare a un aumento di capitale sociale (o di costituzione di una nuova societa' ecc.) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi connessi all'operazione (versamento del capitale, ecc.); il CUP e' richiesto dall'ente.
Con il termine «ente pubblico» si intende ricomprendere anche enti di diritto privato che svolgano funzioni di interesse pubblico: ad esempio le societa' (anche di diritto privato) che, per legge regionale, sono incaricate di istruttoria, pagamento e valutazione di uno specifico programma di incentivi a imprese.
E' stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da piu' partner (ad esempio i progetti di ricerca gia' disciplinati al punto 2, lettera b), dell'allegato alla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45), ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP master indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale.
Soggetti/organi deputati al controllo degli atti: tutti gli uffici di controllo amministrativo-contabile degli atti di spesa; indicativamente, Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per le strutture ministeriali e le relative articolazioni, collegi dei revisori per regioni, enti locali ed amministrazioni ad ordinamento autonomo.
Soggetti partecipanti o concertanti: tutti i soggetti chiamati a vario titolo al concerto sull'atto ai sensi della normativa vigente ovvero «sentiti» nel processo di emanazione degli atti. La nullita' degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione
degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione del
CUP Ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis, dell'art. 11,
legge n. 3 del 2003
Ai sensi del citato comma, la disposizione si applica agli atti delle pubbliche amministrazioni emananti, come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, la disciplina si applica anche agli atti emanati da enti territoriali/locali di livello regionale o sub-regionale (es. D.G.R., atti pubblicati nel B.U.R. o equivalenti), fra i quali gli atti che tipicamente dispongono finanziamenti di risorse di competenza delle politiche di coesione, nonche' ai commissari straordinari di Governo, nominati anche per far fronte a situazioni emergenziali, salvo che non ne sia espressamente stata disposta la deroga.
Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 2-bis le materie relative al finanziamento e all'approvazione delle spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ambito oggettivo: le tipologie di atti soggetti alla disciplina
Al di la' della tipologia e/o specificita' di ogni singolo atto (decreti ministeriali e interministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti direttoriali, delibere di giunta, eccetera) si possono identificare all'interno dell'ambito di applicazione oggettivo della norma, due macro categorie di atti:
1) atti che dispongono una ripartizione di risorse, ma senza identificarne puntualmente l'assegnazione (destinazione finale delle risorse) a specifici progetti di investimento pubblico;
2) atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico, ovvero che ne dispongono la destinazione finale.
Entrambe le tipologie di atti sono interessate, in modo diverso, dall'applicazione della norma. (1) Atti che dispongono una ripartizione di risorse
Si tratta di atti amministrativi che definiscono le aree di intervento interessate dalla ripartizione di risorse stanziate da una disposizione di spesa per investimenti (ad es. su base territoriale, per tipologia di intervento, per settore, per finalita').
Poiche' in tali casi gli interventi non sono ancora definiti, il CUP non e' richiesto.
Questi atti, generalmente, individuano e regolano un momento successivo (ovvero un altro atto) che identifichera' gli interventi finanziati. In questo caso e' necessario che l'atto: a) individui puntualmente l'atto successivo con cui le risorse saranno assegnate agli interventi, nonche' la direzione competente ad adottarlo; b) preveda che l'atto successivo riporti correttamente, a pena di nullita', i CUP validi identificativi degli interventi; c) poiche' l'atto di programmazione e/o ripartizione puo' definire o prevedere delle modalita' di selezione degli interventi da finanziare e' necessario che in questi casi sia precisato che le successive richieste di finanziamento siano gia' codificate con i CUP identificativi degli interventi. Tale indicazione, per gli atti programmatori, assume quindi una funzione a sostegno dell'applicazione della normativa sopra richiamata che non prevede espressamente l'obbligo del CUP per atti di tale natura. (2) Atti che assegnano risorse a specifici progetti di investimento
pubblico
Questo e' il caso principale di applicazione della norma: ogni qualvolta un atto dispone il finanziamento di un intervento, l'intervento stesso non puo' essere identificato solamente con un titolo o una descrizione letterale, in quanto l'identificazione sostanziale dell'intervento puo' essere disposta solo tramite il CUP, ai sensi della normativa di riferimento.
In assenza dell'identificazione univoca tramite CUP l'atto e' nullo; laddove tuttavia l'atto amministrativo contempli una pluralita' di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullita' attiene ai soli progetti sprovvisti di CUP e non agli altri, individuati da CUP correttamente associati, che rimangono ad ogni effetto validi ed efficaci.
Al riguardo, va rilevato che e' necessario che il CUP sia correttamente associato all'intervento da finanziare, sia valido (vedi il paragrafo successivo «Il perimetro della nullita' degli atti di finanziamento di progetti di investimento») e coerente con la norma di riferimento, al fine di assicurare un corretto monitoraggio e conseguentemente la qualita' della spesa pubblica.
E', quindi, importante definire un processo e degli strumenti di riscontro a disposizione dei soggetti che partecipano al processo di emanazione di questa categoria di atti amministrativi, accompagnandolo fino all'efficacia dell'atto (vedi il successivo paragrafo «Illustrazione del processo amministrativo di emanazione/controllo/efficacia degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico»). Il perimetro della nullita' degli atti che dispongono assegnazioni di
risorse a specifici progetti di investimento pubblico
Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni illustrate in premessa, la nullita' degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli interventi oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche. Il CUP, come sopra illustrato, e' l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati.
In applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici, di cui all'art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, nonche' della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti, e' possibile interpretare la norma consentendo all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa e anche senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra il provvedimento amministrativo ed il risultato cui esso mira, tenendo tuttavia presente che l'atto nullo non e' annullabile d'ufficio ne' convalidabile, ai sensi de citato art. 21-nonies, della legge n. 241 del 1990, ed e' suscettibile di produrre, secondo la giurisprudenza amministrativa, solo in via interinale effetti giuridici, nelle more della declaratoria della causa di nullita'; si deve ritenere che in tal caso l'amministrazione, in considerazione della causa di nullita', possa comunque adottare un nuovo atto, emendato dal vizio.
Da quanto premesso deriva che:
gli atti amministrativi che finanziano o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento devono essere corredati da una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in forma tabellare secondo il format indicato nell'allegato A, avente quale contenuto minimo le seguenti colonne (campi): 1) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati; 2) l'importo del finanziamento assegnato dall'atto; 3) l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;
i CUP indicati in tale lista devono tassativamente coincidere con i progetti che l'amministrazione emanante intende finanziare/autorizzare. Pertanto, qualora l'amministrazione ritiene opportuno descrivere i progetti anche testualmente, tramite l'inserimento di una colonna (campo) aggiuntiva, e' necessario utilizzare le descrizioni che i titolari dei progetti hanno segnalato nella sezione anagrafica in fase di generazione del CUP. Queste ultime saranno fornite, su richiesta, dalle strutture deputate al supporto tecnico in applicazione del comma 2-ter dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003;
i CUP indicati in tale lista devono essere tutti definitivi e attivi (l'amministrazione titolare dell'investimento ha manifestato la volonta' di realizzare il progetto). Non sono accettabili CUP provvisori o riportanti nell'anagrafica lo stato chiuso (l'amministrazione titolare ha dichiarato che il progetto e' concluso) o cancellato/revocato (l'amministrazione titolare ha manifestato la volonta' di non procedere alla realizzazione dell'investimento). Le informazioni sullo stato dei CUP della lista di progetti da allegare a ciascun atto di finanziamento/autorizzazione saranno fornite, su richiesta, dalle strutture deputate al supporto tecnico in applicazione del comma 2-ter dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003;
in deroga a quanto previsto dal punto precedente, gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o comunque caratterizzati dalla necessita' e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumita', anche ai sensi dell'art. 163, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, possono essere caratterizzati da uno stato chiuso, ad eccezione dei CUP relativi alla realizzazione di nuove opere che invece mantengono la necessita' di essere attivi. Al riguardo si rappresenta che il CUP deve essere chiuso quando l'intervento e' stato realizzato e sono stati eseguiti tutti i pagamenti e gli incassi relativi;
la mancata apposizione, la non corretta indicazione (codici non presenti nel sistema CUP o non corrispondenti con l'investimento che l'amministrazione intende finanziare) o la non validita' (CUP provvisori, chiusi, cancellati o revocati) dei CUP nella lista dei progetti finanziati allegata agli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione genera la nullita' dell'atto con esclusivo riferimento ai progetti di investimento non identificati correttamente e validamente dai CUP.
Occorre precisare che le caratteristiche che obbligatoriamente devono possedere i CUP per poter essere ritenuti validi e corretti ai fini del finanziamento/autorizzazione da parte di un atto amministrativo, come specificato dettagliatamente piu' sopra, devono essere tali alla data di emanazione e di efficacia del medesimo atto, non comportando nullita' del finanziamento/autorizzazione il mutamento successivo di tali caratteristiche in esito all'evoluzione amministrativa e realizzativa dell'intervento quale ad esempio, come anche riportato nel seguito del documento, la suddivisione successiva in lotti, ciascuno dei quali associato ad un quadro economico distinto oppure l'accorpamento di due progetti in un'unica iniziativa progettuale. Illustrazione del processo amministrativo di emanazione degli atti
che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di
investimento pubblico (categoria sub 2)
Viene descritto il processo logico che porta alla formazione, al controllo e alla definitiva efficacia degli atti della seconda categoria, limitatamente all'identificazione puntuale e univoca dei progetti di investimento finanziati, di cui al citato comma 2-bis, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003. I soggetti coinvolti:
amministrazione emanante/estensore dell'atto;
soggetti partecipanti o concertanti;
beneficiario del finanziamento. Schema del processo
Di seguito vengono descritte le fasi logiche successive che accompagnano uno schema di atto, dalla redazione all'emanazione dell'atto, illustrando il ruolo dei vari soggetti coinvolti, con esclusivo riferimento all'identificazione dei progetti di investimento tramite CUP.
Le fasi del processo sono le seguenti:
A) verifica della pertinenza dell'atto al perimetro di applicazione della norma, ovvero se l'atto stesso assegni o no risorse a specifici progetti di investimento pubblico: nel caso l'atto non disponga il finanziamento puntuale di progetti, questo non e' soggetto alla disciplina di cui al citato comma 2-bis, e pertanto le fasi successive risultano ultronee;
B) verifica della presenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento pubblico finanziati: se la verifica da' esito positivo per tutti i progetti si passa alla fase successiva, altrimenti occorre integrare l'atto con gli elementi mancanti:
a) amministrazione emanante: redige l'atto e gli allegati riportanti l'identificazione tramite CUP dei progetti finanziati, i quali vengono comunicati dai beneficiari, controllando l'associazione fra i singoli progetti e i rispettivi CUP;
b) beneficiario: effettua la domanda di finanziamento, nelle modalita' e col corredo informativo previsto dalle disposizioni del programma di spesa, e indicando puntualmente i CUP dei progetti da realizzare;
c) partecipante: segnala all'emanante l'eventuale assenza dei CUP previsti e, in mancanza, nega il concerto, quando previsto;
C) verifica della validita' e correttezza dei CUP identificativi dei progetti finanziati: se la verifica da' esito positivo per tutti i progetti si passa alla fase successiva, altrimenti occorre, se possibile, correggere l'atto indicandovi i CUP correttamente e validamente associati agli investimenti o, in alternativa, espungere dall'atto i relativi finanziamenti. Per validita' e correttezza si intende che i CUP identificativi degli investimenti devono essere stati regolarmente aperti dai beneficiari dei finanziamenti e registrati presso il sistema informativo CUP e devono rispondere alle caratteristiche illustrate nel paragrafo precedente «Il perimetro della nullita' degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico». In questa fase:
a) amministrazione emanante: in caso di mancata validita' o correttezza di CUP associati agli investimenti, riemette l'atto e gli allegati riportanti l'identificazione tramite CUP dei progetti finanziati, anche sulla base delle successive comunicazioni dei beneficiari che, se entro i termini previsti, possono correggere detti CUP non correttamente trasmessi (in caso di errore materiale) o aprire presso il sistema CUP nuovi codici identificativi rispondenti alla disciplina; in alternativa, puo' decidere di non finanziare i progetti non correttamente identificati da CUP;
b) beneficiario: apre/trasmette i CUP che identificano correttamente gli investimenti da finanziare all'amministrazione emanante;
c) partecipante: segnala all'emanante l'eventuale non validita'/correttezza dei CUP previsti e nega il concerto, quando previsto;
D) verifica della coerenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento con la normativa che dispone il programma di spesa: tale fase viene innescata solo se il programma di spesa ai sensi del quale viene emanato l'atto di finanziamento/autorizzazione dispone normativamente ed esplicitamente particolari vincoli e/o adempimenti da assicurare per l'accesso al finanziamento; vincoli che riguardano o la classificazione del CUP all'interno dell'anagrafica del sistema informativo CUP, oppure particolari adempimenti di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio (cfr. MOP-BDAP decreto legislativo n. 229 del 2011, BDU legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 245, e legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703). Pertanto, tale fase e' volta ad assicurare che i progetti di investimento, identificati da CUP, cosi' come sono stati classificati dal beneficiario/titolare dell'intervento nel sistema informativo CUP (in termini dei parametri di «natura», «tipologia» dell'investimento, ecc.) siano coerenti con la finalita' e i vincoli posti esplicitamente al finanziamento dalla relativa normativa di spesa, e inoltre, per tutti i programmi di spesa nei quali siano disposti adempimenti di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio, l'ottemperanza ai medesimi. Le segnalazioni obbligatorie ai sistemi nazionali di monitoraggio, disposte dalle norme istitutive dei programmi di spesa, sono particolarmente rilevanti quando il processo di richiesta del finanziamento, l'istruttoria dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti e' assistito da modalita' tecnico-amministrative che per motivi di razionalita', tempestivita', efficacia e trasparenza sono retti da modalita' di trattamento automatizzato dei dati. In tali casi, tramite l'interoperabilita' dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni con i sistemi di monitoraggio nazionale degli investimenti pubblici, questi ultimi acquisiscono particolare validita' amministrativa nella comunicazione e certificazione del possesso delle caratteristiche vincolanti per l'ottenimento dei finanziamenti. Piu' in generale, l'innovazione normativa rappresentata dai commi 2-bis e 2-ter del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, dovrebbe incentivare l'adozione di processi amministrativi che utilizzino le banche dati nazionali di monitoraggio come strumenti di comunicazione/certificazione vincolanti da parte delle pubbliche amministrazioni nella richiesta e nell'istruttoria dei finanziamenti pubblici, e che facciano un uso intensivo delle modalita' di comunicazione/controllo automatici dei dati e dell'interoperabilita' informatica fra pubbliche amministrazioni. In tale fase:
a) amministrazione emanante: in caso di incoerenza fra i CUP associati agli investimenti, la finalita' e i vincoli posti al finanziamento dalla relativa normativa di spesa, ovvero in caso di inadempimento dei disposti obblighi di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio, nega il finanziamento ai progetti coinvolti; fornisce ai soggetti deputati al controllo tutte le informazioni e la collaborazione necessari per garantire che i CUP allegati all'atto siano coerenti con la finalita' e i vincoli posti al finanziamento dalla relativa normativa di spesa;
b) beneficiario: se nei termini, puo' in caso di non corretta classificazione del CUP, chiederne, motivandola, la modifica alla struttura di supporto CUP del DIPE, e adempiere agli obblighi previsti nei confronti dei sistemi nazionali di monitoraggio per sanare la finanziabilita' dell'investimento;
c) partecipante: nega il concerto, quando previsto;
E) verifica delle informazioni relative al progetto d'investimento identificate dal CUP sui sistemi di monitoraggio: tale verifica risponde all'esigenza prevista dal legislatore di migliorare i sistemi di monitoraggio ed e' effettuata sia dall'amministrazione emanante, dal beneficiario (o dai soggetti deputati al controllo amministrativo e contabile) utilizzando, a tal fine, la reportistica messa a disposizione dai sistemi di monitoraggio locali o nazionali. La verifica si svolge sia in fase istruttoria sia in itinere, nella fase realizzativa dell'intervento. Informazioni oggetto di verifica:
a) finanziamento: se l'importo finanziato dall'atto e' coerente con quello indicato nel sistema di monitoraggio;
b) quadro economico: se l'importo finanziato dall'atto e' coerente con il valore del costo dell'intervento previsto nel sistema;
c) in caso di mancata coerenza, benche' gli esiti delle verifiche di cui alla lettera E) non comportano la nullita' degli atti di cui al comma 2-bis, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del 2003, le situazioni sono da valutare caso per caso: l'amministrazione emanante contattera' il titolare del CUP per chiedere chiarimenti e, se emergono scostamenti ingiustificati fra le segnalazioni di monitoraggio e la situazione amministrativa del progetto, chiedera' al titolare del progetto l'aggiornamento delle informazioni di monitoraggio.
Giova ricordare che, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, all'art. 1.4.1, cosi' come modificato e sostituito al punto 2, dell'allegato 1, della delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151, e da ultimo dall'allegato 1, della delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, alla lettera B), viene richiamata la responsabilita' della richiesta del CUP e quindi dell'associazione fra il codice e uno specifico progetto di investimento pubblico in capo ai soggetti titolari:
«La responsabilita' della richiesta del CUP e' attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione di detti interventi, che - a seconda della loro natura, come di seguito specificato - possono anche consistere nella mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche»;
e, all'art. 1.4.2 della richiamata delibera CIPE n. 143 del 2002, si dispone in capo ai medesimi soggetti la correttezza dei dati inseriti nel sistema che consentono di descrivere e individuare le caratteristiche dell'intervento cui e' associato il CUP:
«1.4.2. I soggetti responsabili, cui e' riservata la funzione di richiesta del CUP, sono abilitati ad accedere al sistema mediante idonea procedura d'accreditamento, definita nell'allegato (punto A.3), ed hanno facolta' di richiedere l'abilitazione di uno o piu' utenti, anche in tempi successivi. Gli utenti accreditati dai soggetti responsabili rispondono ad esigenze organizzative proprie di ciascun soggetto; in relazione a tali esigenze, e' facolta' dei soggetti suddetti, fra l'altro, di delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto «concentratore») che ne dara' evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilita' dei primi per quanto concerne l'obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel sistema».
Il CUP, richiesto dal soggetto responsabile (titolare dell'intervento) di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 della citata delibera CIPE n. 143 del 2002 e successive modificazioni, identifica il progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le sue fasi realizzative, e deve essere utilizzato secondo quanto disciplinato dal punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 24 del 2004. Il suo corredo informativo rappresenta la fotografia dell'atto amministrativo in cui e' registrata la decisione, presa dal soggetto responsabile, di realizzare il progetto, cui e' associato uno specifico quadro economico di spesa.
Il CUP e il suo corredo informativo resteranno, quindi, immutati nel tempo anche se intervengono variazioni in corso di realizzazione del progetto, come ad esempio un incremento dell'importo previsto o delle fonti finanziarie intervenute: l'evoluzione di tali informazioni sara' rilevata, attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio attuativo competente.
Occorre chiedere un altro CUP, in sostituzione di uno gia' esistente, quando cambia in maniera sostanziale il progetto stesso, ovvero quando cambia l'oggetto della decisione amministrativa correlata alla finalita', alla classificazione (tranne in casi di errore), alla localizzazione o al perimetro dell'intervento.
Un caso particolare, ad esempio, si verifica quando il soggetto responsabile (o ente titolare) di un progetto ha facolta' di ritornare, in un momento successivo, sulla decisione iniziale di programmazione dell'intervento, scomponendo l'iniziativa in piu' progetti, ciascuno dei quali caratterizzato da un quadro economico di spesa distinto. In questo caso sara' necessario richiedere alla Struttura di supporto CUP (tramite l'apposita funzione presente nell'applicativo CUP «Invio richiesta modifica CUP») la scissione del CUP iniziale in due o piu' codici. Il CUP associato al progetto iniziale sara', a seconda dei casi, revocato o cancellato. Oppure al contrario, l'ente potrebbe accorpare piu' progetti in un unico progetto e, quindi, dovra' avere cura di utilizzare, secondo le medesime modalita' sopra descritte, la funzione di «fusione dei CUP». In tutti e due i casi all'interno dei corredi informativi dei CUP coinvolti saranno riportate, in modo strutturato, le informazioni necessarie per ricostruire i diversi cambiamenti dei CUP legati alle modifiche delle decisioni di realizzare le diverse iniziative.
In ragione delle gravi conseguenze derivanti dalla mancata corretta apposizione del CUP, ora elemento essenziale per l'identificazione della destinazione delle risorse pubbliche, deve rilevarsi che la condotta, di norma omissiva, tenuta al riguardo dal soggetto responsabile di detta apposizione, a prescindere dal possibile rilievo della condotta stessa anche in ambito penale, e' suscettibile di essere qualificata in termini di responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero puo' dare luogo a responsabilita' erariale, ex art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Vanno in questa sede, altresi', ricordati, specificamente in punto di responsabilita' erariale, gli obblighi di denuncia di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
In fase di controllo amministrativo e contabile degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico, la responsabilita' del controllo sull'esistenza, sulla validita' e sulla correttezza dei CUP identificativi degli interventi finanziati, ricade principalmente sugli uffici di controllo: Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi della legge n. 123 del 2011, per le strutture ministeriali e le relative articolazioni; collegi dei revisori, per quanto di competenza, per regioni, enti locali ed amministrazioni ad ordinamento autonomo. Strumenti di supporto al processo di verifica e controllo degli atti
di finanziamento quanto all'identificazione univoca degli
investimenti pubblici finanziati
Esistono degli strumenti informativi, a disposizione delle amministrazioni emananti, dei soggetti partecipanti, dei beneficiari e dei soggetti deputati al controllo degli atti, in grado di assistere il controllo dell'identificazione degli investimenti negli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione.
Quanto alla verifica della correttezza, della validita' e della natura dei CUP, il DIPE mette a disposizione la banca dati ad accesso aperto e in formato open data OpenCUP, all'indirizzo:
http://opencup.gov.it/homepage
e servizi di interoperabilita' tramite l'attivazione di web services sincroni o asincroni del sistema CUP.
Per quanto riguarda la verifica degli adempimenti informativi e di certificazione presso la Banca dati nazionale di monitoraggio MOP-BDAP, disposti dai programmi di spesa, la RGS mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche, su richiesta, l'accesso all'area operatori della banca dati OpenBDAP, all'indirizzo:
http://www.bdap.tesoro.it/openbdap/pagine/login.aspx
In quest'ultima, sono disponibili appositi cruscotti e report per la verifica delle fasi istruttorie dei finanziamenti che richiedono segnalazioni vincolanti di monitoraggio (es. richiesta del CIG, emanazione del bando di gara, approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ecc.).
Per le amministrazioni emananti, responsabili dei programmi di spesa, e', inoltre, in fase di collaudo presso la RGS una piattaforma di accesso ai finanziamenti che consentira' di creare una anagrafica delle norme di finanziamento, di gestire le richieste di finanziamento e l'istruttoria dei progetti, attraverso una procedura guidata di verifica automatica, che assiste tutte le fasi del processo amministrativo di emanazione/controllo/efficacia degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico. Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziati da parte
delle amministrazioni titolari, ai sensi del comma 2-quater
dell'art. 11, della legge n. 3/2003
I soggetti titolari di progetti di investimento sono tenuti a pubblicare annualmente, in apposita sezione dei propri siti istituzionali, l'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
I dati riportati, ai fini di trasparenza e accountability, nei siti istituzionali delle amministrazioni titolari e riguardanti lo stato di attuazione dei progetti di investimento pubblico, per motivi di correttezza, coerenza e razionalita' amministrativa non possono essere diversi da quelli conferiti dalle medesime amministrazioni titolari ai sistemi di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli obblighi di legge.
Pertanto, per garantire la certezza e la coerenza dei dati amministrativi diffusi ai cittadini, il DIPE, la RGS e il DPCoe concordano modalita' per fornire alle amministrazioni titolari il necessario supporto tecnico per assicurare la riconciliazione dei dati pubblicati nei siti delle amministrazioni titolari con quelli contenuti nei sistemi informativi di monitoraggio di propria competenza. Tali modalita' possono consistere nello sviluppo di appositi quadri informativi, relativi agli investimenti di competenza dei singoli titolari, presso i siti web ad accesso libero OpenCUP, OpenBDAP e OpenCoesione, che le amministrazioni titolari pubblicheranno, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, attraverso collegamenti ipertestuali.
 
Allegato tecnico alle linee guida per l'attuazione dell'art. 11,
commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
Il supporto tecnico alle amministrazioni emananti ai sensi dell'art.
11, comma 2-ter, della legge n. 3/2003
Al momento, gli strumenti gia' operativi disponibili a favore delle amministrazioni emananti non permettono verifiche agevoli su liste numerose di CUP/progetti da finanziare. La consultazione del sistema informativo CUP tramite i servizi di interoperabilita' con l'attivazione di web services sincroni o asincroni, riservata agli utenti accreditati, consente la verifica dei CUP su una platea di codici aggiornata con al piu' un giorno di ritardo. Quanto ad OpenCUP, non e' ancora possibile verificare a livello massivo lunghe liste di CUP associate ai progetti. Peraltro, OpenCUP viene per ora aggiornato mensilmente, periodicita' insufficiente per verificare la correttezza e la validita' dei CUP aperti piu' recentemente per la richiesta dei finanziamenti. Inoltre, tutti gli strumenti a disposizione richiedono, per un tempestivo utilizzo, talune competenze informatiche non sempre nelle disponibilita' delle singole amministrazioni coinvolte nell'emanazione/verifica degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione.
Per questo motivo, soprattutto in una prima fase di attuazione dei citati commi 2-bis e 2-ter, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003, sara' necessario predisporre un apposito supporto tecnico dedicato alle amministrazioni emananti, tramite strumenti di comunicazione «tradizionali», che consentano il colloquio diretto dei soggetti coinvolti con le strutture deputate dalla legge a fornire supporto tecnico specialistico per l'attuazione della novellata normativa.
Data la delicatezza delle implicazioni della nullita' degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti mancanti dell'identificazione tramite codice CUP, la norma ha stabilito che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), struttura servente del CIPE titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione forniscano un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni emananti.
Il coordinamento fra le tre citate strutture avviene nel rispetto delle rispettive competenze amministrative.
Pertanto, il supporto all'emanazione degli atti rientranti prevalentemente nelle competenze della programmazione e monitoraggio delle politiche di coesione sara' fornito secondo le vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti gia' pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa.
L'associazione programmi-progetti relativa agli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione prevalentemente a valere su risorse ordinarie richiede, invece, la predisposizione di procedure e strumenti non ancora in essere ai sensi della vigente normativa, e quindi richiedera' un apposito coordinamento fra DIPE, con competenze sul supporto riguardante la generazione e il controllo dei CUP, e RGS, con competenze sulla riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilita' di Stato.
I modelli Microsoft Excel da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni deputate al supporto tecnico, descritti negli allegati da B a D, possono essere scaricati da un'apposita sezione del sito del DIPE all'indirizzo:
www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/ Disposizioni operative per le amministrazioni emananti
Il supporto alle amministrazioni emananti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati allegata all'atto medesimo, viene fornito dal DIPE, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sistema CUP.
Le amministrazioni emananti possono chiedere supporto tecnico al DIPE per il controllo dei CUP finanziati/autorizzati secondo la procedura illustrata nel presente paragrafo.
L'associazione tra il provvedimento amministrativo e il progetto, estesa a tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse ordinarie, e' indispensabile per il successivo monitoraggio attuativo. E' di estrema importanza raggiungere la completezza del patrimonio informativo utile al monitoraggio attuativo degli investimenti pubblici, anche per potere ampliare il numero degli interventi monitorati e raggiungere valutazioni congrue circa l'effettiva capacita' di spesa realizzata dai programmi. Modalita' di comunicazione al DIPE per il controllo dei CUP
L'amministrazione titolare del programma di spesa, a conclusione della fase istruttoria e prima dell'emanazione dell'atto di finanziamento/autorizzazione, puo' chiedere supporto al DIPE, tramite l'indirizzo di posta elettronica:
dipecup.finanziamenti@governo.it
inviando comunicazione composta dai seguenti allegati:
1) nota di richiesta di supporto per il controllo dei CUP identificativi dei progetti di investimento finanziati dall'atto, contenente:
a) il titolo, se esistente, del programma di spesa nell'esecuzione del quale viene emanato l'atto;
b) i riferimenti normativi relativi al programma di spesa da cui discende l'emanazione dell'atto di finanziamento/autorizzazione e alle linee di finanziamento utilizzate;
c) l'indicazione del nome del template (vedi piu' in basso «Generazione guidata dei CUP da finanziare/autorizzare - template») se ne e' stato concordato l'utilizzo con il DIPE per la generazione dei CUP;
d) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione emanante tramite cui poter inviare le successive comunicazioni;
e) un soggetto di riferimento competente a colloquiare con il DIPE: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefonia mobile (di servizio se in possesso).
2) l'elenco completo dei progetti da finanziare/autorizzare in formato tabellare Microsoft Excel, secondo lo schema illustrato nell'allegato B, contenente le seguenti colonne (campi):
a) i CUP dei progetti finanziati/autorizzati;
b) l'importo del finanziamento assegnato dall'atto a ciascun progetto in euro;
c) l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto) in euro, se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;
d) la descrizione testuale del progetto - tale descrizione dovrebbe coincidere, se disponibile, con quella segnalata dal titolare del progetto nell'anagrafica CUP. In alternativa l'amministrazione emanante puo' inserire altra descrizione o lasciare la colonna (campo) vuota;
e) la denominazione dell'amministrazione beneficiaria/titolare del progetto;
f) il codice fiscale dell'amministrazione beneficiaria/titolare del progetto. L'amministrazione emanante puo' decidere di lasciare vuota tale colonna (campo);
3) una copia della bozza dell'atto emanando, completa delle premesse normative.
L'elenco completo dei progetti, al punto 2, in formato Microsoft Excel di cui all'allegato B, deve essere compilato senza effettuare alcuna modifica di formattazione (quale ad esempio i titoli delle colonne o l'ordine delle stesse).
La comunicazione deve avvenire in tempo utile affinche' il DIPE possa effettuare tutti i dovuti controlli sulla correttezza e la validita' dei CUP.
Dopo l'invio della richiesta, il DIPE trasmettera' all'amministrazione emanante l'avviso di avvenuto ricevimento con la comunicazione della codifica del ticket aperto associato all'atto in argomento. Per le successive comunicazioni l'amministrazione e' tenuta ad usare tale codifica all'inizio dell'oggetto della comunicazione (messaggio di posta elettronica). Attivita' di verifica e controllo dei CUP da parte del DIPE
In applicazione del comma 2-ter, dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003, il DIPE ha l'obiettivo di assicurare un corretto avvio del processo di programmazione e di monitoraggio degli interventi supportando, in particolare, le amministrazioni emananti in merito alla validita' delle informazioni relative ai CUP che saranno apposti sugli atti amministrativi che dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione dei progetti.
Il DIPE effettua i controlli in merito all'esistenza e alla validita' dei CUP comunicati e sulla coerenza fra i corredi informativi dei CUP e le informazioni (se) trasmesse dall'amministrazione emanante nei campi 2.d) descrizione testuale dei progetti e 2.f) codice fiscale dei titolari dei progetti.
In esito ai controlli, il DIPE trasmettera', via posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'amministrazione emanante, una comunicazione contenente:
1) una nota di risposta contrassegnata nell'oggetto dalla codifica del ticket aperto ed assegnata all'atto;
2) l'elenco completo dei progetti da finanziare/autorizzare in formato tabellare Microsoft Excel, trasmesso dall'amministrazione emanante secondo lo schema illustrato nell'allegato B, integrato con le seguenti colonne (campi), secondo lo schema in allegato C:
a) una colonna riportante lo stato di ogni CUP segnalato dall'amministrazione emanante: inesistente/provvisorio (non trova corrispondenza all'interno del sistema CUP), attivo, chiuso, revocato, cancellato: solo i codici attivi possono validamente identificare un progetto di investimento di cui il titolare ha manifestato la volonta' di realizzare, e quindi possono essere validamente citati nell'atto di finanziamento/autorizzazione. A tale previsione si deroga per quanto riguarda gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o comunque caratterizzati dalla necessita' e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumita', anche ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui CUP possono essere caratterizzati da uno stato chiuso, ad eccezione dei CUP relativi alla realizzazione di nuove opere che, invece, mantengono la necessita' di essere attivi. Al riguardo si rappresenta che il CUP deve essere chiuso quando l'intervento e' stato realizzato e sono stati eseguiti tutti i pagamenti e i relativi incassi;
b) una colonna riportante il confronto, CUP per CUP, fra il codice fiscale del titolare del CUP e il codice fiscale del beneficiario indicato dall'amministrazione emanante (ove esistente): uguale o diverso;
c) una colonna riportante la denominazione dell'amministrazione titolare del CUP nel sistema CUP (se il CUP e' esistente);
d) una colonna riportante il confronto, CUP per CUP, fra la descrizione testuale del CUP nel sistema CUP e la descrizione testuale del CUP indicata dall'amministrazione emanante (ove esistente): uguale o diverso;
e) una colonna riportante la descrizione testuale del CUP nel sistema CUP (se il CUP e' esistente);
f) una colonna riportante la natura (opere pubbliche, acquisto di beni o servizi, incentivi, etc.) degli investimenti segnalati nella lista dall'amministrazione emanante, che consente a quest'ultima di controllarne la coerenza con il perimetro stabilito dalla finalizzazione dell'atto.
Nei casi in cui le righe delle colonne 2.b e 2.d riportino la dicitura «diverso» l'amministrazione emanante dovra' porre particolare attenzione nell'appurare l'effettiva identita' fra l'investimento da finanziare con quello corrispondente al codice CUP segnalato nella comunicazione dell'amministrazione emanante.
La colonna 2.f consente, all'amministrazione emanante, di individuare eventuali CUP la cui natura sia incoerente con la finalita' dell'atto (ad es. se il programma di spesa prevede il finanziamento di opere pubbliche, e la natura del CUP riguardi, invece, incentivi).
In ogni caso non dovranno essere riportati, nell'elenco allegato all'atto, CUP provvisori o che abbiano uno stato differente da attivo. A tale previsione si deroga per quanto riguarda gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o comunque caratterizzati dalla necessita' e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumita', anche ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui CUP possono essere caratterizzati da uno stato chiuso, ad eccezione dei CUP relativi alla realizzazione di nuove opere che invece mantengono la necessita' di essere attivi. Al riguardo si rappresenta che il CUP deve essere chiuso quando l'intervento e' stato realizzato e sono stati eseguiti tutti i pagamenti e i relativi incassi.
Il DIPE fornira', dunque, all'amministrazione emanante le segnalazioni delle eventuali anomalie riscontrate e potra' fornire il supporto informativo utile alla loro gestione; sara' responsabilita' dell'amministrazione emanante stessa contattare i soggetti interessati (titolari dei CUP) per apportare le eventuali correzioni alla lista dei CUP finanziati/autorizzati. La corrispondenza fra CUP sottoposti e progetti da finanziare/autorizzare e' esclusivamente sotto la responsabilita' dell'amministrazione che deve emanare l'atto.
Tutte le modifiche effettuate, in relazione all'elenco degli interventi (ad esempio modifica del CUP o sostituzione del progetto, etc.) dovranno poi essere comunicate al DIPE prima dell'emanazione dell'atto, con la stessa procedura descritta in precedenza in «Modalita' di comunicazione al DIPE per il controllo dei CUP», indicando all'inizio dell'oggetto della comunicazione la codifica del ticket aperto - la dicitura «modifica della lista». In tal modo il DIPE potra' effettuare, nelle stesse modalita' descritte dal presente paragrafo, i controlli relativi alla validita' e alla coerenza dei CUP, il cui esito verra' trasmesso all'amministrazione emanante. Emanazione degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione
dei progetti di investimento pubblico
Alla fine del processo di istruttoria e controllo dei CUP dei progetti finanziati/autorizzati, successivamente alla data di efficacia dell'atto stesso, l'amministrazione emanante invia al DIPE una comunicazione al medesimo indirizzo dipecup.finanziamenti@governo.it contenente:
1) nota di avviso di avvenuta efficacia dell'atto, contrassegnata all'inizio dell'oggetto dalla codifica del ticket aperto - la dicitura «efficacia dell'atto»;
2) l'elenco completo dei progetti finanziati/autorizzati in formato tabellare Microsoft Excel, secondo lo schema illustrato nell'allegato D, contenente le seguenti colonne (campi):
a) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati;
b) l'importo in euro del finanziamento assegnato dall'atto a ciascun progetto;
c) l'importo complessivo in euro dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;
3) una copia dell'atto emanato da cui si possa evincere la data di emanazione e la data di efficacia del medesimo (es. gli estremi di registrazione da parte dei competenti organi di controllo amministrativo-contabile).
Tale ultima comunicazione consente al DIPE di alimentare una struttura informativa indispensabile per una prima associazione dei CUP dei progetti finanziati con gli atti di finanziamento relativi ai vari programmi di spesa secondo la logica programmi-progetti, da condividere con le amministrazioni competenti.
Anche nel caso in cui l'amministrazione emanante non chieda il supporto al DIPE per la fase di controllo dei CUP allegati all'atto, per i principi di trasparenza, condivisione amministrativa e razionalita' della programmazione degli investimenti, sara' necessario che le amministrazioni emananti pubblichino nei loro siti web istituzionali insieme all'atto di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico, anche la lista dei progetti finanziati, in formato Microsoft Excel, con un contenuto informativo minimo pari a quello riportato nello schema di cui all'allegato D, ovvero contenente almeno le seguenti tre colonne (campi):
a) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati;
b) l'importo in euro del finanziamento assegnato dall'atto a ciascun progetto;
c) l'importo complessivo in euro dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti. Generazione guidata dei CUP da finanziare/autorizzare - template
Le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto del DIPE anche in una fase antecedente a quella della mera redazione degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione: possono cioe' chiedere supporto nella generazione dei CUP, che rimane responsabilita' esclusiva dei soggetti che attuano i progetti, finalizzati alla concessione di un finanziamento che sara' successivamente disposto da un atto amministrativo.
Al fine di assicurare una corretta procedura di generazione del CUP, e una puntuale identificazione degli investimenti finanziati/autorizzati per gli interventi oggetto dei programmi di spesa, in alternativa alla procedura di generazione libera dei CUP, il DIPE mette a disposizione la possibilita' di creare dei template dedicati, da concordare con l'amministrazione emanante, ovvero dei modelli che permettono la generazione guidata dei suddetti codici attraverso dei campi precompilati e indicazioni specifiche per la compilazione degli stessi, con l'obiettivo di garantire la coerenza dei corredi informativi registrati nel sistema CUP alla tipologia di programma di spesa.
La procedura in discorso viene descritta in dettaglio nella sezione tematica del sito del DIPE:
www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
Tale modalita' consente molteplici vantaggi all'amministrazione emanante, tra cui intercettare preventivamente le richieste di finanziamento, classificare correttamente i progetti per finalita' e settore di intervento, assicurare una migliore qualita' dei corredi informativi dei progetti, facilitare le verifiche di coerenza e correttezza dei CUP.
Tuttavia, il maggiore vantaggio e' quello di avere una maggiore sicurezza che il CUP cosi' generato corrisponda effettivamente al progetto da finanziare tramite l'atto emanando, data la specifica finalizzazione della sua generazione.
Per la creazione dei diversi template dedicati occorre che l'amministrazione emanante contatti preventivamente il DIPE per accordarsi sulla procedura di generazione dei CUP, che potra' essere indicata in una norma attuativa del programma di spesa precedente all'emanazione dell'atto di finanziamento/autorizzazione, dove sono definite le modalita' di presentazione dei progetti e dove si preveda l'utilizzo dei suddetti template da parte dei soggetti titolari dei CUP.
La richiesta dovra' essere inoltrata all'indirizzo:
dipecup.finanziamenti@governo.it
indicando nella parte iniziale dell'oggetto la dicitura template. Collaborazione con la Corte dei conti e con gli organi di controllo
Il DIPE fornira', ove richiesto, supporto tecnico agli organi di controllo nell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali, in quanto eventualmente svolte in relazione alla correttezza dei CUP allegati agli atti di finanziamento dei progetti di investimento pubblico.
Il DIPE fornira', inoltre, ove richiesto, supporto tecnico alla Corte dei conti relativamente alla materia dell'identificazione degli interventi finanziati/autorizzati dagli atti amministrativi emanati ai sensi delle norme che dispongono i programmi di spesa per investimenti pubblici e del successivo monitoraggio attuativo.
 
Art. 2

Supporto tecnico alle amministrazioni emananti

1. Data la delicatezza delle implicazioni che la nullita' degli atti sopraindicati e' suscettibile di produrre nell'ordinamento giuridico, l'art. 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha stabilito che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), struttura servente del CIPE titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS), titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe), competente per la programmazione ed il monitoraggio delle politiche di coesione, concordino modalita' per fornire il necessario supporto tecnico alle amministrazioni ai fini dell'attuazione della norma.
2. Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevita', «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell'effettiva esistenza e validita' dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all'atto medesimo. Puo' fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni addizionali per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati. Il DPCoe fornisce assistenza nell'ambito delle vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti, gia' pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con il DIPE e il DPCoe, assicura la riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti e dei relativi progetti ad essi associati, identificati con il CUP, con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilita' di Stato.
3. Fermi restando i principi adottati dalla presente delibera CIPE, relativi alla definizione del perimetro della nullita' degli atti amministrativi che dispongono assegnazioni di risorse ai progetti di investimento pubblico, si dispone un periodo di sperimentazione di sei mesi relativamente agli aspetti regolati dalle linee guida, allegato 1 alla presente delibera CIPE, e al corrispondente allegato tecnico, durante il quale saranno programmate azioni di comunicazione e formazione a favore delle amministrazioni emananti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione di progetti di investimento pubblico ed in particolare degli enti locali e territoriali. Il piano di comunicazione e formazione sara' elaborato e coordinato in seno al Comitato di cui all'art. 3. Gli oneri delle attivita' formative sono a carico dei beneficiari, ovvero di progetti a valere sui Fondi comunitari o sulle risorse finalizzate alle politiche di coesione.
4. Nel periodo di sperimentazione, di cui al comma 3, e' fatto salvo l'errore materiale nell'indicazione del CUP all'interno degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici che deve essere, comunque, corretto entro la fine del medesimo periodo di sperimentazione. Ai fini del presente articolo, per errore materiale nell'indicazione del CUP, si intende il codice errato per una sola cifra, fermo restando la corretta sequenza delle altre cifre.
 
Allegato tecnico alle linee guida per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Cooperazione applicativa tra le amministrazioni
competenti in materia di monitoraggio

1. In esito alla procedura di supporto alle amministrazioni emananti, illustrata nelle linee guida, allegato 1 alla presente delibera CIPE, il DIPE, al fine di attuare il principio di interoperabilita' e trasparenza, rende disponibili alla RGS, in modalita' di cooperazione applicativa, gli elenchi degli interventi contenuti negli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione, predisposti a seguito delle verifiche sui codici CUP, quando gli stessi sono divenuti efficaci.
2. La RGS tramite il proprio sistema informativo, assicura la coerenza dei dati disponibili riguardanti l'associazione fra gli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione, la lista dei progetti finanziati/autorizzati e le norme che dispongono i programmi di spesa nonche' le relative linee di finanziamento.
3. La RGS, il DIPE e il DPCoe assicurano l'integrazione e la condivisione dei dati al fine di un efficace e tempestivo monitoraggio dei programmi di spesa, nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria.
4. In attuazione delle finalita' previste dall'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 3 del 2003, come integrato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' istituito il Comitato di monitoraggio, in particolare:
per assicurare l'associazione dei progetti (identificati dai CUP) con i corrispondenti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione e con le norme che ne dispongono i programmi e le linee di finanziamento, in una struttura informativa condivisa in modalita' di collaborazione applicativa;
per definire le modalita' per fornire alle amministrazioni titolari dei progetti di investimento pubblico il necessario supporto tecnico per assicurare la riconciliazione dei dati pubblicati, ai sensi del comma 2-quater, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003, nelle apposite sezioni dei siti delle medesime amministrazioni titolari, con quelli contenuti nei sistemi informativi di monitoraggio;
per definire e gestire le modalita' della collaborazione applicativa, dello scambio di dati e l'interoperabilita' fra i sistemi del DIPE, della RGS e del DPCoe;
per proporre all'autorita' politica soluzioni per migliorare il livello di alimentazione e la copertura dei sistemi nazionali di monitoraggio attuativo;
per proporre all'autorita' politica un piano di comunicazione e di formazione sulla materia a favore delle pubbliche amministrazioni interessate dalla riforma di cui all'art. 41, del citato decreto-legge n. 76 del 2020;
per proporre all'autorita' politica le risultanze del monitoraggio attuativo, individuando gli interventi caratterizzati da criticita', per predisporre un piano correttivo volto a rimuovere gli ostacoli nella realizzazione degli investimenti pubblici.
5. Il Comitato di monitoraggio e' composto da cinque componenti effettivi e due componenti supplenti come di seguito specificati: il Capo Dipartimento del DIPE, o un suo delegato, con funzioni di presidente; due componenti effettivi e uno supplente designati dalla RGS, due componenti effettivi e uno supplente designati dal DPCoe.
6. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che uno dei componenti ne faccia richiesta, per la soluzione di specifiche problematiche o esigenze che sorgono, in riferimento agli adempimenti di cui al comma 4.
7. E' istituita presso il DIPE, con funzioni di supporto al Comitato di monitoraggio, la segreteria del Comitato di monitoraggio costituita da tre componenti designati da ciascuna amministrazione partecipante. La partecipazione al Comitato di monitoraggio e alla segreteria e' a titolo gratuito.
 
Art. 4

Informativa al CIPE

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2-quinquies, della legge n. 3 del 2003, entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorita' politica delegata agli investimenti pubblici, ove nominata, con il supporto del DIPE, presenta al CIPE un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in esito alle attivita' di supporto tecnico, di cui al comma 2-ter, del medesimo art. 11, rese a favore delle amministrazioni emananti che ne abbiano fatto richiesta. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il supporto del DPCoe, che si avvale a tal fine dell'Agenzia per la coesione territoriale, presenta al CIPE un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione.
2. La RGS mette a disposizione del DIPE e del DPCoe, in cooperazione applicativa, i dati necessari per realizzare la predetta informativa.
 
Art. 5

Linee guida attuative

1. Sono approvate le «Linee guida per attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76», di cui all'allegato 1 e al connesso allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera CIPE.
2. Ogni successiva ed eventuale modifica di carattere tecnico-operativo e non sostanziale, inerente le predette linee guida ed il connesso allegato tecnico, potra' essere apportata direttamente previa intesa tra il DIPE, la RGS e il DPCoe, da raggiungersi all'interno del Comitato di monitoraggio di cui all'art. 3.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro
dello sviluppo economico
con funzioni di Presidente
Patuanelli
Il segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 327