Gazzetta n. 84 del 8 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 aprile 2021
Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che dispone testualmente: «Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034»;
Visto il successivo comma 43 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone quanto segue: «Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.
Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019;
Rilevato che la predetta disposizione prevede altresi', per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034, che in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, sono applicati gli stessi criteri e modalita', utilizzando i dati piu' recenti disponibili per quanto attiene l'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), di cui all'art. 5, comma 2 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il quale i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana hanno facolta' di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, presentando domanda per la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati;
Rilevato che ciascuno dei predetti enti puo' fare richiesta di contributo per uno o piu' interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana;
Visto l'art. 3, punto 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cui i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita' di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
c) mobilita' sostenibile;
Visto l'art. 3, punto 2, secondo cui «Il finanziamento degli interventi puo' essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera.»;
Visto l'art. 3, punto 3 il quale prevede che, ai fini dell'ammissibilita' al contributo, le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; le richieste devono altresi' riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune; inoltre alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati;
Visto l'art. 4, punto 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 che dispone testualmente: «Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalita' operative di invio del modello da parte degli enti»;
Visto il successivo punto 4 dell'art. 4 che prevede che il Ministero dell'interno si riserva la facolta' di comunicare, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, modalita' informatiche semplificate di invio delle istanze contestualmente alla pubblicazione del modello di presentazione della domanda;
Vista la nuova piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);
Visto altresi' il successivo punto 5 dell'art. 4 che prevede che i comuni sono tenuti a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;
Rilevata la necessita' di approvare, per il triennio 2021-2023, il modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, tenuto conto dei criteri di priorita', di ammissibilita' e di selezione di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione degli stessi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che i progetti selezionati potranno essere eventualmente inclusi nel Piano per la ripresa e la resilienza nazionale e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di un modello informatizzato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Comuni richiedenti il contributo

1. Per il triennio 2021-2023, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana, hanno facolta' di richiedere i contributi, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui agli articoli 3 e 4.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per uno o piu' interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, puo' essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita' di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
c) mobilita' sostenibile.
 
Art. 3

Modello istanza

1. E' approvato il modello di istanza riportato all'allegato 1, definito secondo apposita piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, le cui finalita' sono riportate alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2.
2. L'istanza e' prodotta da parte dei comuni interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al precedente comma 1, anche attraverso le informazioni gia' trasmesse e presenti in detto sistema.
 
Art. 4

Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 4 giugno 2021, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
 
Art. 5

Ammissibilita' delle domande

1. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo:
a) le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e devono essere coerenti con le finalita' individuate alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2;
b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
c) alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
2. Non sono ammesse domande formulate con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.
 
Art. 6

Istruzioni e specifiche

1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova istanza, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo ritiro della precedente istanza che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il direttore centrale: Colaianni