Gazzetta n. 84 del 8 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 29 gennaio 2021, n. 47
Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che disciplina l'adozione di decreti interministeriali per regolamentare materie di competenza di piu' ministri;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e, in particolare, l'articolo 44-sexies, che prevede che con uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia:
a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi;
b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a), ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante «Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, in particolare, l'articolo 3, recante «Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo»;
Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attivita' culturali 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2013, n. 54;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e audiovisive», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017, recante «Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 gennaio 2021;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, dal decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017 e dal presente articolo. In particolare:
a) le «opere europee» sono le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
b) l'«opera audiovisiva» e' l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017;
c) l'«opera audiovisiva di nazionalita' italiana» e' l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
d) l'«opera audiovisiva in coproduzione internazionale» e' l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017;
e) l'«opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» e' l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017;
f) l'«opera audiovisiva di produzione internazionale» e' l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017;
g) la «partecipazione prevalentemente finanziaria» e' la partecipazione di un'impresa italiana alla realizzazione di un'opera audiovisiva di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale in cui l'apporto artistico e tecnico dell'impresa italiana e' inferiore all'apporto finanziario dell'impresa medesima, tenuto conto del valore economico della produzione, della eventuale fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia, nonche' della eventuale realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano;
h) il «documentario» e' l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
i) l'«opera di animazione» e' l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
l) il «fornitore di servizi di media» e' la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
m) il «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva» e' un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
n) il «servizio di media audiovisivo non lineare» o «servizio di media audiovisivo a richiesta» e' un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.


NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici):
«Art. 2. (Definizioni) - 1. Ai fini del presente
testo unico si intende per:
a) "servizio di media audiovisivo":
1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e
57del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che
e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di
servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura
di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire
il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni
elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si
intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla
lettera i) del presente articolo e, in particolare, la
televisione analogica e digitale, la trasmissione continua
in diretta quale il live streaming, la trasmissione
televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi
su domanda quale il near video on demand, o un servizio di
media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera
m) del presente articolo. Non rientrano nella definizione
di "servizio di media audiovisivo":
i servizi prestati nell'esercizio di attivita'
precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza
con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet
privati e i servizi consistenti nella fornitura o
distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti
privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di
comunita' di interesse;
ogni forma di corrispondenza privata, compresi i
messaggi di posta elettronica;
i servizi la cui finalita' principale non e' la
fornitura di programmi;
i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e'
meramente incidentale e non ne costituisce la finalita'
principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi
audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici
animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a
un prodotto o a un servizio non audiovisivo;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e
riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad
esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e
di fortuna; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva;
b) "fornitore di servizi di media", la persona
fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita'
editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del
servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita'
di organizzazione; sono escluse dalla definizione di
"fornitore di servizi di media" le persone fisiche o
giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di
programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe
a terzi;
c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi
di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e
fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella
misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) "operatore di rete", il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti
di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione
dei programmi agli utenti;
e) "programma", una serie di immagini animate,
sonore o non, che costituiscono un singolo elemento
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui
contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
fisse;
f) "programmi-dati", i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e diversi dai programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,
incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto
radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente
televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una
serie di programmi unificati da un medesimo marchio
editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso
dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle
trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla
prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti
di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di
acquisto da parte dell'utente anche nei momenti
immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione
del singolo programma, o del primo programma, nel caso si
tratti di un pacchetto di programmi;
h) "responsabilita' editoriale", l'esercizio di un
controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi
inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in
un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni
televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei
servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del
presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi"
deve intendersi equivalente a quella "palinsesti
televisivi" di cui alla lettera g);
i) "servizio di media audiovisivo lineare" o
"radiodiffusione televisiva", un servizio di media
audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per
la visione simultanea di programmi sulla base di un
palinsesto di programmi;
l) "emittente", un fornitore di servizi di media
audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle
lettere aa) e bb);
m) "servizio di media audiovisivo non lineare",
ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un
servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di
servizi di media per la visione di programmi al momento
scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un
catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi
di media;
n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente
che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione
dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in
ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5
per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a
trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il
50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero
compreso dalle 7 alle 21;
o) "programmi originali autoprodotti", i programmi
realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o
dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in
co-produzione con altra emittente, anche analogica;
p) "produttori indipendenti", gli operatori della
comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni
audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati
a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla
giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano piu'
del 90 per cento della propria produzione ad un solo
fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
2) sono titolari di diritti secondari;
q) "fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce,
al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso
condizionato, compresa la pay per view, mediante
distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla
visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed
eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che
fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi
dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato a preventiva e
individuale autorizzazione da parte del fornitore del
servizio di accesso condizionato;
s) "sistema integrato delle comunicazioni", il
settore economico che comprende le seguenti attivita':
stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di Internet; radio e
servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita' esterna;
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni;
t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione,
anche non informativa, della societa' concessionaria,
secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente
testo unico e dalle altre norme di riferimento;
u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita'
di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata
all'ambito locale;
v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione
del segnale fino a una copertura massima di quindici
milioni di abitanti;
z) "ambito locale televisivo", l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu'
bacini, comunque non superiori a dieci, anche non
limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento
della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato
"regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola
provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in
altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo"
riportata senza specificazioni si intende riferita anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
aa) "emittente televisiva analogica", il titolare
di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in
tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei
palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo
le seguenti tipologie:
1) "emittente televisiva analogica a carattere
informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in
tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra
le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi
informativi, di cui almeno il cinquanta per cento
autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi,
per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e
argomenti di interesse locale e devono comprendere
telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla
settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a
semestre;
2) "emittente televisiva analogica a carattere
commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica
analogica, senza specifici obblighi di informazione;
3) "emittente televisiva analogica a carattere
comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o
non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo
di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi
originali autoprodotti a carattere culturale, etnico,
politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu'
del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione;
a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra
le ore 7 e le ore 21;
4) "emittente televisiva analogica monotematica a
carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica
analogica e dedica almeno il 70 per cento della
programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara
utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali,
classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) "emittente televisiva analogica commerciale
nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in
tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo
generalista con obbligo d'informazione;
6) "emittente analogica di televendite",
l'emittente che trasmette in tecnica analogica
prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di
fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
bb) "emittente radiofonica", il titolare di
concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in
tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei
palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica
analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente radiofonica a carattere
comunitario", nazionale o locale, l'emittente
caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che
trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30
per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso
tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di
sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento
di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non sono
considerati programmi originali autoprodotti le
trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi
pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della
stessa trasmissione;
2) "emittente radiofonica a carattere commerciale
locale", l'emittente senza specifici obblighi di
palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento
della programmazione settimanale all'informazione, di cui
almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e
servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno
di sessantaquattro ore settimanali;
3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente
senza particolari obblighi, salvo la trasmissione
quotidiana di giornali radio;
cc) "opere europee":
1) le opere che rientrano nelle seguenti
tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi europei
che siano parti della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a
Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi
conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e
paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in
ognuno di tali accordi;
1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3)
si applicano a condizione che le opere originarie degli
Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie
nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono
opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori
e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai
numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni
seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu'
produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la
supervisione e il controllo effettivo di uno o piu'
produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali
Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e
questa non e' controllata da uno o piu' produttori
stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi
del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi
bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e
paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che
la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel
costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che
la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori
stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
dd) "comunicazione commerciale audiovisiva",
immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a
promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i
servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che
esercita un'attivita' economica e comprendenti la
pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la televendita
e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o
sono inserite in un programma dietro pagamento o altro
compenso o a fini di autopromozione;
ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di
messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro
compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa
pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di
un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una
libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita'
televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle
emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che
digitali;
gg) "comunicazione commerciale audiovisiva
occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di
servizi, del nome, del marchio o delle attivita' di un
produttore di beni o di un fornitore di servizi in un
programma, qualora tale presentazione sia fatta dal
fornitore di servizi di media per perseguire scopi
pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua
natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in
particolare, quando e' fatta dietro pagamento o altro
compenso;
hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di
un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non
impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o
nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di
servizi o programmi di media audiovisivi al fine di
promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria
immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti;
ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o
servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che consiste
nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un
servizio o a un marchio cosi' che appaia all'interno di un
programma dietro pagamento o altro compenso;
mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita'
consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente
televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale,
nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la
fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi
presentati o esibiti;
nn) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo
economico.
2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per
analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente
specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono
anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione
sonora.».
 
TABELLA 1: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERA
DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA ALLE OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 2,
COMMA 1, LETTERE C) E D)

+-------------------------------------------------------------+
| PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO 100 PUNTI |
+-------------------------------------------------------------+
| REQUISITI OPERE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA |
+-------------------------------------------------------------+
| Requisito | Punti |
+-----------------------------------------------------+-------+
| A) CULTURA, STORIA, IDENTITA' ITALIANE |
+-----------------------------------------------------+-------+
| A.1 Opera basata su format originale italiano | 30 |
+-----------------------------------------------------+-------+
| A.2 Soggetto e sceneggiatura ovvero | |
| copione/testi/storyboard dell'opera audiovisiva | |
| tratta da opera letteraria italiana o comunque da | 25 |
| altra opera italiana protetta dalla legge sul | |
| diritto d'autore | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| A.3 Soggetto e sceneggiatura ovvero | |
| copione/testi/storyboard dell'opera audiovisiva | |
| riguardante tematiche storiche, mitologiche e | |
| leggendarie, religiose, sociali, di costume, | 25 |
| fantastiche, artistiche o culturali italiane ovvero | |
| riguardanti personalita' italiane | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B) CREATIVITA' E ORIGINALITA' ITALIANE | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.1 Opera prodotta per una quota ≥50%1 da | 25 |
| un'impresa italiana (1) | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.2 Presenza di: attore principale/conduttore/cast | |
| principale, regista, sceneggiatore, autore, | 20 |
| compositore delle musiche originali italiano (2) | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.3 Montaggio finale realizzato da imprese o | 15 |
| professionisti italiani ≥50%1 | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.4 Presenza di: direttore della fotografia, | |
| soggettista, story editor, story boarder, | 15 |
| animatore, disegnatore, show-runner, costumista, | |
| direttore della fotografia, scenografo italiano (2) | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.5 Riprese in studio in Italia (≥50% delle scene | |
| in interno contenute nella sceneggiatura girate | 15 |
| in studi italiani) (1) | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.6 Effetti digitali realizzati da imprese o | 10 |
| professionisti italiani ≥50%1 | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.7 Effetti speciali realizzati da imprese o | 10 |
| professionisti italiani ≥50%1 | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.8 Montaggio video realizzato da imprese o | 10 |
| professionisti italiani ≥50%1 | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.9 Lavoro di laboratorio realizzato da imprese o | 10 |
| professionisti italiani ≥50%1 | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.10 Pre-produzione realizzata da imprese o | 10 |
| professionisti italiani ≥50%1 | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| C) LUOGHI ITALIANI | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| C.1 Ambientazione del soggetto dell'opera | |
| audiovisiva in Italia (≥50% per cento delle scene | |
| della sceneggiatura ambientate, in modo esplicito, | |
| univoco e riconoscibile, in Italia) (1) (3) | |
| ovvero | 50 |
| C.2 Riprese in esterno dell'opera audiovisiva sul | |
| territorio italiano (≥50% delle scene contenute | |
| nella sceneggiatura in esterno in Italia, | |
| desumibile in modo esplicito, univoco e | |
| riconoscibile, in Italia) | |
+-----------------------------------------------------+-------+ _____________________ (1) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da'
diritto ad alcun punteggio. (2) Il punteggio e' cumulabile in presenza di due o piu'
figure elencate. (3) Un'opera audiovisiva si considera ambientata in Italia se la
storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se
l'opera audiovisiva sia effettivamente girata sul territorio
italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista
non da diritto ad alcun punteggio.


TABELLA 2: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERA
DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA ALLE OPERE DI ANIMAZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA C)

+-------------------------------------------------------------+
| PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO 100 PUNTI |
+-------------------------------------------------------------+
| REQUISITI OPERE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA - |
| OPERE DI ANIMAZIONE |
+-------------------------------------------------------------+
| Requisito | Punti |
+-----------------------------------------------------+-------+
| A) CULTURA, STORIA, IDENTITA' ITALIANE |
+-----------------------------------------------------+-------+
| A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva | |
| in animazione tratta da opera letteraria, disegnata | |
|(fumetti, graphic novel) di autore italiano, anche | 25 |
| di narrativa infantile, o comunque da altra opera | |
| italiana protetta dalla legge sul diritto d'autore | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva | |
| in animazione riguardante tematiche storiche, | |
| mitologiche e leggendarie, religiose, sociali, di | 25 |
| costume, fantastiche, artistiche o culturali | |
| italiane ovvero riguardanti personalita' italiane | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B) CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ ITALIANE |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.1 Preproduzione - produzione (dal layout al | |
| compositing finale) e post-produzione interamente | |
| svolta in Italia con piu' del 50% dei talenti | |
| creativi italiani ovvero 100% della produzione | 100 |
| esecutiva dell'opera affidata ad uno studio di | |
| animazione italiano con piu' del 50% dei talenti | |
| creativi italiani (1) | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.2 Storyboard e animatics realizzati | 25 |
| in Italia ≥ 50%1 | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.3 Animazione realizzata in Italia ≥ 50%1 | 25 |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.4 Layout realizzati in Italia ≥ 50%1 | 20 |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.5 Lavoro di lighting, rendering e compositing | 20 |
| realizzato in Italia ≥ 50%1 | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.6 Presenza talenti creativi italiani con residenza| |
| fiscale in Italia (2) tra i seguenti: regista, | |
| soggettista/sceneggiatore, character designer, | 15 |
| scenografo, supervisore storyboard, supervisore | |
| dell'animazione, compositore delle musiche originali| |
+-----------------------------------------------------+-------+
| B.7 Editing audio/video finale realizzato | 10 |
| in Italia ≥ 50%1 | |
+-----------------------------------------------------+-------+
| C) LUOGHI ITALIANI |
+-----------------------------------------------------+-------+
| C.2 Scenografie e ambientazioni che, sul piano | |
| iconografico, richiamano l'arte, l'architettura e | 50 |
| il paesaggio italiani | |
+-----------------------------------------------------+-------+ _____________________ (1) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da'
diritto ad alcun punteggio. (2) Il punteggio e' cumulabile in presenza di due o piu'
figure elencate.

 
Art. 2

Opera di espressione originale italiana

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta previsti, rispettivamente, dagli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'opera audiovisiva di espressione originale italiana e' l'opera europea, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, che rientri in almeno una delle seguenti tipologie:
a) le opere europee in cui la ripresa sonora diretta sia integralmente o in misura pari almeno al 50% del minutaggio complessivo in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana purche' l'utilizzo della lingua risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera;
b) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalita' italiana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 o delle norme vigenti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del medesimo decreto, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente comma;
c) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali in cui la partecipazione dell'impresa italiana e' prevalentemente finanziaria, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera g), che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione con provvedimento della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:
1) siano realizzate nell'ambito di un accordo tra un'impresa italiana e un'impresa estera che prevede la successiva realizzazione di un'altra opera in coproduzione internazionale o di produzione internazionale, in cui la partecipazione dell'impresa italiana sia maggioritaria rispetto a quella della impresa non italiana e che possieda caratteristiche tecniche, artistiche ed economiche analoghe e comparabili all'opera considerata;
2) abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identita', della creativita' e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 e, per le sole opere di animazione, alla tabella 2 allegate al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante;
d) le opere europee, diverse dalle opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e dai documentari originali, che abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identita', della creativita' e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 44-bis, 44-ter e
44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
«Art. 44-bis (Obblighi di programmazione delle opere
europee da parte dei fornitori di servizi di media
audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media
audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior
parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo
destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle opere di
espressione originale italiana, ovunque prodotte, e'
riservata una sotto quota della quota prevista per le opere
europee di cui al comma 1 nella misura di:
a) almeno la meta', per la concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di
servizi di media audiovisivi lineari; tale quota e' ridotta
a un quinto per l'anno 2020.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento
del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a
notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere
cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione,
documentari originali di espressione originale italiana,
ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e'
riservata a opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte.
4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono
essere rispettate su base annua.
Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere europee
dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). -
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari,
diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al
pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere
europee una quota dei propri introiti netti annui non
inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a
opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava da
pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la
responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche
contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata:
a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte
da produttori indipendenti, per l'anno 2020;
b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte
da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.
1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia
riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque
anni.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del
palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche
di espressione originale italiana, ovunque prodotte da
produttori indipendenti, una sotto quota della quota
prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad
almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui,
come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui
al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a decorrere
dal 2020. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o
all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota
dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al
quindici per cento, da destinare interamente a opere
prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono
quelli derivanti dal canone relativo all'offerta
radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi
alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche
contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata al 17 per cento, a
decorrere dal 2020.
3-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia
riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque
anni.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto,
riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione
originale italiana, ovunque prodotte da produttori
indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le
opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per
cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai
sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo
e' innalzata:
a) al 4 per cento nel 2020;
b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.
4-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento
delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla
coproduzione ovvero al preacquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque
prodotte da produttori indipendenti.
5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da
produttori indipendenti e specificamente destinate ai
minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per
cento della quota prevista per le opere europee di cui al
comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad
opere d'animazione.
Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di servizi di
media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di servizi
di media audiovisivi a richiesta soggetti alla
giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere
europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere
audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque
anni, in misura non inferiore al trenta per cento del
proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento
dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un
corrispettivo specifico per la fruizione di singoli
programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del
catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di
opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque
anni;
b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive
europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari
al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in
Italia, secondo quanto previsto con regolamento
dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli
obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono
fissati in misura pari al 15 per cento.
1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da adottare,
sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al
comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non
superiore al 20 per cento, in relazione a modalita'
d'investimento che non risultino coerenti con una crescita
equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale,
nonche' sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa in
Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a
venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento dell'Autorita', comporta
l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino
al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori
indipendenti di una quota di diritti secondari
proporzionale all'apporto finanziario del produttore
all'opera in relazione alla quale e' effettuato
l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali
da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori
indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
1, lettera b), fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma
1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo
economico, entro due anni dalla data della sua entrata in
vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo
sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies,
comma 4.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui
al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di
servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la
responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai
consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato
membro.
3. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente
articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il
fornitore di servizio di media audiovisivo assicura
adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei
programmi offerti e definisce la quantificazione degli
obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da
produttori indipendenti.
4. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente
articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in
quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter
e 44-quinquies, nonche' del principio di promozione delle
opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento,
nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di
programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali
metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di
servizi media audiovisivi a richiesta per la
personalizzazione dei profili degli utenti, anche
l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione
dedicata nella pagina principale di accesso o di una
specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo
e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne
pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che
prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la
fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di
assolvimento degli obblighi sono compresi anche il
riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione
legata al successo commerciale dell'opera e i costi
sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima
sulla piattaforma digitale.
5. Una quota non inferiore al 50 per cento della
percentuale prevista per le opere europee rispettivamente
al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata
alle opere di espressione originale italiana, ovunque
prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori
indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di
cui al presente comma, sia riservato a opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento
riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.
6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita'
di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1°
gennaio 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche»:
«Art. 2. - 1. In attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti
dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica
tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo.».
 
Art. 3
Riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale
italiana

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana e' dichiarato, con apposita istanza, dalle imprese cinematografiche o audiovisive, dal produttore, dal distributore, dal fornitore di sevizi di media audiovisivi in possesso dei diritti di sfruttamento dell'opera medesima o dal titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera, mediante autocertificazione, rilasciata ai sensi di quanto previsto dal Capo III - Sezione V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sulla base del modello predisposto dalla medesima Direzione e pubblicato sul sito web istituzionale entro dieci giorni dalla data di efficacia del presente regolamento, contenente le seguenti indicazioni:
a) sussistenza delle condizioni previste in almeno una delle tipologie di opere europee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
b) sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo comunica ai soggetti interessati che l'opera soddisfa o meno i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In mancanza della comunicazione nel termine stabilito, l'istanza si intende accolta.
3. Avverso tale comunicazione i soggetti interessati possono proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, istanza di riesame, su cui la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo si pronuncia entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali l'istanza si intende accolta anche in mancanza di una decisione espressa.
4. L'attribuzione della qualifica di opera di espressione originale italiana puo' essere effettuata anche d'ufficio dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, verificato il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Note all'art. 3:
- Il Capo III - Sezione V (articoli 46, 47, 48 e 49)
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 reca:
«Semplificazione della documentazione amministrativa»
- Per il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 4

Elenco delle opere di espressione originale italiana

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo provvede tempestivamente a inserire le opere di espressione originale italiana in un apposito elenco, pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione stessa. L'inserimento di un'opera nell'elenco ha esclusivamente valore di pubblicita' notizia.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli articoli 3 e 4 del presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento».
3. Le istanze per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana, gia' presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013 e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riproposte secondo le modalita' previste dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 gennaio 2021

Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali
e per il turismo
Franceschini

Il Ministro dello sviluppo economico
Patuanelli

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 535

Note all'art. 6:
- Il decreto interministeriale 22 febbraio 2013,
recante «Definizione di opere cinematografiche di
espressione originale italiana e procedura di
riconoscimento» abrogato dal presente regolamento e'
pubblicato, per estratto,nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 5 marzo 2013 n. 54.