Gazzetta n. 85 del 9 aprile 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 29 marzo 2021 |
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2015; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015; Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Visto il concerto del Ministero della salute acquisito con nota n. 4397 del 16 luglio 2020; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che ha reso parere favorevole con nota n. 171/CSR dell'8 ottobre 2020; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato 1 (articolo 1)
REGOLE TECNICHE VERTICALI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare a: a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25; b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25; c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m². 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. |
| Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il capitolo «V.11 - Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1. 2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, le parole «67; da 69 a 71» sono sostituite dalle seguenti: «da 67 a 71». 3. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, tra le lettere b) e c) e' inserita la lettera «b-bis) 68». 4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente lettera: «z) decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private». |
| Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2021
Il Ministro dell'interno: Lamorgese Il Ministro della salute: Speranza |
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