Gazzetta n. 87 del 12 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana»



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», registrata con regolamento CE n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio Miele della Lunigiana DOP con sede c/o Unione dei comuni - piazza delle Liberta', 17 - 54013 Fivizzano e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere della Regione Toscana competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Miele della Lunigiana» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
 
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Miele della Lunigiana»

Art. 1.

Nome del Prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» e' riservata alle due tipologie: Miele di acacia e Miele di castagno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 Si definisce «Miele della Lunigiana» di acacia, il miele prodotto su fioritura di robinia pseudoacacia L.; si definisce «Miele della Lunigiana» di castagno, il miele prodotto su fioritura di castanea sativa M.
2.2 Caratteristiche del prodotto.
2.2.1 «Miele della Lunigiana» di acacia.
2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di acacia presenta le seguenti caratteristiche:
si mantiene a lungo liquido e limpido; puo' tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione completa;
consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;
colore: molto chiaro, da pressoche' incolore a giallo paglierino;
odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;
sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidita' e privo di amarezza. L'aroma e' molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.
2.2.1.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di acacia deve presentare le seguenti caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.1.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g di miele.
2.2.2 «Miele della Lunigiana» di castagno.
2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti caratteristiche:
si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; puo' tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;
colore: ambra scuro, spesso con tonalita' rossastra;
odore: abbastanza forte e penetrante;
sapore: persistente, con componente amara piu' o meno accentuata.
2.2.2.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di castagno deve presentare le seguenti caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quatro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di miele.

 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno e' costituita dalla parte di territorio della Provincia di Massa Carrara individuato come segue:

=======================================
| Comune di Pontremoli | per intero |
+=======================+=============+
|Comune di Zeri | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Mulazzo | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Tresana | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Podenzana | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Aulla | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Fosdinovo | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Filattiera | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Bagnone | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Villafranca | |
|in Lunigiana | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Licciana | |
|Nardi | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Comano | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Fivizzano | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Casola in | |
|Lunigiana | " |
+-----------------------+-------------+

Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha. 97.000, cosi' come da cartografia allegata.

 
Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:
riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e la specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale; utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e per la fabbricazione locale delle candele;
riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed internazionale;
riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti, da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilita' di ottenere miele di elevata qualita'.

 
Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Alveari e postazioni.
Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioe' permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti.
5.2 Produzione.
Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:
le famiglie devono essere contenute in amie razionali, cioe' a favi mobili e a sviluppo verticale;
gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario nazionale;
l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;
i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario;
il prelievo dei melari avverra' dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualita' del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); e' vietato l'uso di sostanze repellenti.
5.3 Estrazione e lavorazione.
Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalita':
i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e rispondere alle norme legislative vigenti;
tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele; successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;
la deumidificazione puo' essere effettuata con deumidificatori di ambiente a corrente di aria secca, o con macchinari appropriati per la deumidificazione del miele, tipo deumidificatori a dischi.
ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40 °C;
5.4 Confezionamento.
E' consentito il confezionamento in qualunque contenitore per capacita' e materiale per uso alimentare, in base alle leggi vigenti, preferibilmente in materiale interamente riciclabile o compostabile. Esclusivamente per il Miele della Lunigiana D.O.P. non destinato al consumatore finale e' consentito il confezionamento in recipienti di alta capacita' idonei all'uso alimentare. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3. Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed e' giustificata dai seguenti motivi:
a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;
b) per garantire il controllo e la rintracciabilita' del prodotto, in modo da rendere efficace l'attivita' di controllo esercitata dall'organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente ai sensi della normativa vigente.

 
Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il «Miele della Lunigiana» presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
L'areale della zona di produzione e' costituito da un unico corpo e corrisponde interamente al territorio dell'attuale Comunita' montana della Lunigiana i cui confini geografici coincidono quasi interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.
Il «Miele della Lunigiana» e' prodotto in un territorio complessivamente omogeneo caratterizzato da un ambiente naturale sostanzialmente intatto.
Il territorio lunigianese presenta un'ampia diffusione sul territorio di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici, produzioni costanti e uniformi e fioriture tali da consentire importanti produzioni sicuramente monofloreali e competitive per le caratteristiche organolettiche.
La predetta connessione con l'ambiente determina un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il miele di castagno e di acacia prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli analoghi di altre zone.
Il legame con l'ambiente e' comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:
iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;
denuncia all'organismo di controllo del numero di amie possedute e della produzione annuale di miele;
tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.

 
Art. 7.

Controlli

La verifica sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolta da una struttura di controllo, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo e': Bioagricert S.r.l., con sede a Casalecchio di Reno (BO), via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, tel.: 051 562158 - PEC: bioagricert@pec.bioagricert.org - e-mail: info@bioagricert.org

 
Art. 8.

Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:
1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;
2) l'acronimo D.O.P. o per esteso denominazione di origine protetta;
3) logo comunitario: tale logo puo' essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
4) il termine minimo di conservazione, in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento;
5) il nome della denominazione e il logo devono figurare in etichetta o sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici di tutte le altre diciture dovranno essere di dimensioni inferiori alla denominazione protetta.
Possono altresi' figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.