Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013524/XVJ(53) del 24 marzo 2021, su istanza del sig. Donatello Dinnella, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simad S.p.a.» con stabilimento sito in via Tiburtina Valeria km 64, localita' Oricola (AQ), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella V categoria - gruppo «D» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto: cartuccia singolo stadio a fumo rosso cal. 38 mm - mod. SMD048 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo rosso cal. 40 mm - mod. SMD049 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo verde cal. 38 mm - mod. SMD050 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo verde cal. 40 mm - mod. SMD051 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo arancione cal. 38 mm - mod. SMD052 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo arancione cal. 40 mm - mod. SMD053 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo giallo cal. 38 mm - mod. SMD054 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo giallo cal. 40 mm - mod. SMD055 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo blu cal. 38 mm - mod. SMD056 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo blu cal. 40 mm - mod. SMD057 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo nero cal. 38 mm - mod. SMD058 (massa attiva g 62,04); cartuccia singolo stadio a fumo nero cal. 40 mm - mod. SMD059 (massa attiva g 62,04). Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |